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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1031/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 7 marzo 1985; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Grasso come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via Felice Cavallotti n. 140
- attrice - contro
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
AR (NA) il 14 maggio 1981;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertato e dichiarato il completo disinteresse del signor CP_1
, nonché la sua incapacità ad esercitare la responsabilità
[...] genitoriale, affidare in via esclusiva, nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato la minore alla madre Persona_1 [...]
, con contestuale collocamento presso l'abitazione materna Pt_1 in Albinea (RE), Via Albinea Chiesa n. 63 presso la quale manterrà la propria residenza, la quale otterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni fondamentali riguardanti la minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); al padre spetta il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il suo interesse;
2) disporre che il signor possa frequentare e/o visitare la CP_1 figlia attraverso l'ausilio del Servizio Sociale, Area Minori, territorialmente competente, ciò in modalità protetta, previa valutazione della capacità genitoriale paterna, attraverso un calendario di visite ritenuto opportuno ed idoneo al caso di specie, con immediata interruzione se gli incontri dovessero essere disturbanti e/o lesivi della minore.
Conseguentemente disporre pertanto un calendario di visite padre/figlia per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente, ma ciò solo a seguito di verifica della capacità genitoriale paterna e previa accettazione della madre;
3) dichiarare tenuto il signor , con decorrenza Controparte_1 dalla data della domanda, a versare un assegno mensile di euro euro
800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
nonché delle figlie maggiorenni ma non Persona_1 economicamente autosufficienti o la diversa somma che la S.V. Ill.ma riterrà opportuna, equa e di giustizia, entro e non oltre il 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT dall'anno successivo al primo
2 di 10 versamento, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia
4) disporre che l'assegno unico universale nonché i “bonus” che sono ora e/o saranno in futuro riconosciuti a favore della genitorialità e/o a favore della figlia minore saranno percepiti interamente Persona_1 dalla madre;
5) autorizzare la madre ad ottenere, senza le autorizzazioni paterne, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per sé e per la minore;
Persona_1
6) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale era giudizialmente separata in forza Controparte_1 della sentenza n. 3299/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 settembre 2022.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (il 5 marzo 2004), (il 17 dicembre 2005) e Per_2 Per_3 [...]
(il 5 dicembre 2017), chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo Per_1 rafforzato della minore, il collocamento prevalente della stessa presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita tramite i Servizi sociali in modalità protetta, un contributo per il mantenimento delle tre figlie in misura pari ad € 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Disposta alla prima udienza del 3 luglio 2025 la rinnovazione della notifica del ricorso, alla successiva udienza in prosecuzione
3 di 10 dell'11 dicembre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia del convenuto, nei cui confronti la notifica veniva regolarmente effettuata ex art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma
4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
4 di 10 parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR
(NA) in data 30 aprile 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 31 maggio 2019) definito con sentenza n. 3299/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 20 settembre 2022 (pubblicata in data 23 settembre 2022).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio né
è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno tre figlie: , e , che oggi Per_2 Per_3 Persona_1 hanno, rispettivamente, 21, 19 e 8 anni.
2.1. L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato e della disciplina degli incontri padre-figlia in modalità protetta.
Le domande possono essere accolte, tenuto conto che già in sede di separazione era stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, e ciò alla luce delle dichiarazioni della minore, dell'assenza di rapporti col padre, nonché delle pregresse condotte di violenza assistite poste in essere dall'uomo, il quale, decidendo di non costituirsi in giudizio e risultando perfino irreperibile, ha confermato il disinteresse per la figlia, non risultando egli, ormai da diversi anni, essersi mai rivolto ai Servizi
5 di 10 sociali per esercitare il proprio diritto di visita o avere comunque in altro modo tentato di recuperare la relazione con la minore.
In particolare, nella sentenza di separazione si legge:
«il regime di affidamento condiviso appare contrario all'interesse delle minori. Tanto è in particolare desumibile dalle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali di Per_3
Mugnano di Napoli;
quest'ultima, invero, ha dichiarato di non voler instaurare alcun rapporto con il padre e di soffrire di attacchi di panico quando quest'ultimo la contatta telefonicamente. Dichiarazioni dal tenore analogo sono state rese anche dalla minore . Persona_1
L'accuratezza degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e il tenore delle dichiarazioni delle minori sono tali da convincere il
Tribunale che sia opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato da tempo dalle minori, che pertanto non sono state direttamente coinvolte nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Si aggiunga, inoltre, [...] che il resistente risulta aver subito una condanna penale in primo grado per il reato di cui all'art. 572 c.p.
(sentenza n. 197/2019 emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord in data 19.3.2019), all'esito di un processo penale in cui è stato accertato che alle condotte maltrattanti tenute nei confronti della moglie da parte del resistente hanno assistito anche le figlie minorenni.
Appare evidente, quindi, che non sussistano le condizioni affinché il resistente possa ripristinare un rapporto con le figlie minorenni, risultando lo stesso inidoneo a prendersene cura sia sul piano morale che su quello materiale, attesi i trascorsi di violenza assistita che le minori non sono ancora riuscite a superare. Tale considerazione va in particolare ribadita riguardo alla posizione della figlia più piccola , la quale, a causa della sua tenera età, Persona_1 non ha mai instaurato un vero rapporto con il padre, non riconoscendo, nel resistente, una figura paterna.
6 di 10 Pertanto, si giustifica la previsione dell'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
, sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per Pt_1 quelle di straordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite del padre, ritiene il Tribunale che, allo stato, non sia nell'interesse delle minori la previsione di un calendario di visite, stante l'assenza di rapporti padre-figlie.
Va pertanto disposto che il padre potrà incontrare le figlie soltanto dopo la concreta e seria manifestazione di interesse - da indirizzare ai Servizi Sociali competenti per territorio – ad instaurare con le stesse una relazione affettiva significativa e soltanto se le figlie intenderanno incontrarlo. Sul punto, i Servizi Sociali, allorquando tale manifestazione di interesse dovesse intervenire, avranno cura di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del resistente, soltanto all'esito del quale, nel caso in cui non emergessero criticità, potrà essere attivato un regime di incontri protetti, secondo il calendario di incontri che gli stessi Servizi Sociali disporranno. Del pari, con l'ausilio dell'Asl competente per territorio e dello psicologo che prenderà in carico il caso, i Servizi Sociali avranno cura di preparare adeguatamente le minori al riavvicinamento.
Soltanto in caso di esito positivo del percorso psicologico alle quali le minori saranno sottoposte potranno essere attivati gli incontri protetti».
Laddove il padre fosse interessato ad incontrare la figlia, gli incontri tra i due verranno regolati dai Servizi sociali competenti per territorio, come peraltro già disposto nella sentenza di separazione.
2.2. Nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla madre volta ad ottenere, in assenza dell'assenso del padre, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per la minore . Persona_1
Invece, in forza della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. b), l.
1185/1967, apportata dall'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13
7 di 10 giugno 2023, il genitore con prole minore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non deve più avere l'assenso dell'altro genitore o, in assenza, ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare.
2.3. L'attribuzione dell'assegno unico, richiesto integralmente dall'attrice, resta regolato dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, in forza del quale detto assegno, in caso di affidamento esclusivo, spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, e dunque a
. Parte_1
2.4. Quanto, invece, al profilo economico, la madre, genitore collocatario, ha chiesto, nel corpo del ricorso introduttivo, la conferma del contributo al mantenimento delle tre figlie a carico del padre in misura pari ad € 600,00 al mese (cfr. pagina 4: «L'odierna ricorrente
[...] intende pertanto richiedere che il Giudice adito [...] regolamenti il diritto della figlia a ricevere la corresponsione da parte dello stesso di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 600,00»), ma, nelle conclusioni, ne ha chiesto inopinatamente l'aumento ad €
800,00 al mese.
Poiché l'attrice non ha addotto alcun motivo a sostegno dell'incremento dell'attuale assegno di mantenimento, né, invero, risulta alcuna circostanza sopravvenuta, debbono trovare conferma le statuizioni adottate in sede separativa, sicché va imposto al padre di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 al mese, rivalutati dalla pronuncia di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi per la fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della
8 di 10 natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi.
L'attrice ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 128,10 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 30,10 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1 celebrato con rito concordatario a AR (NA) in data 30 aprile
2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2003 parte II serie A numero 23;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore
[...]
a , la quale potrà prendere in via esclusiva tutte Per_1 Parte_1 le decisioni concernenti la minore, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con autorizzazione a quest'ultima ad ottenere, in assenza dell'assenso del padre, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per la minore medesima;
4. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti, laddove il padre manifestasse un concreto e serio Controparte_1 interesse ad instaurare una relazione affettiva significativa con la figlia minore e nel rispetto della volontà della minore Persona_1 stessa, di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del padre ed un percorso di preparazione della minore al riavvicinamento, all'esito dei quali, nel caso in cui non emergessero
9 di 10 criticità, potrà essere attivato un regime di incontri protetti, secondo il calendario predisposto dai Servizi sociali stessi;
5. conferma l'obbligo, a carico di , di Controparte_1 versare a , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie , e , entro il giorno 15 di ogni mese, la Per_2 Per_3 Persona_1 somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), così come stabilita nella sentenza di separazione, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
7. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 128,10 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
MI DA
10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1031/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 7 marzo 1985; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Grasso come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via Felice Cavallotti n. 140
- attrice - contro
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
AR (NA) il 14 maggio 1981;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertato e dichiarato il completo disinteresse del signor CP_1
, nonché la sua incapacità ad esercitare la responsabilità
[...] genitoriale, affidare in via esclusiva, nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato la minore alla madre Persona_1 [...]
, con contestuale collocamento presso l'abitazione materna Pt_1 in Albinea (RE), Via Albinea Chiesa n. 63 presso la quale manterrà la propria residenza, la quale otterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni fondamentali riguardanti la minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); al padre spetta il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il suo interesse;
2) disporre che il signor possa frequentare e/o visitare la CP_1 figlia attraverso l'ausilio del Servizio Sociale, Area Minori, territorialmente competente, ciò in modalità protetta, previa valutazione della capacità genitoriale paterna, attraverso un calendario di visite ritenuto opportuno ed idoneo al caso di specie, con immediata interruzione se gli incontri dovessero essere disturbanti e/o lesivi della minore.
Conseguentemente disporre pertanto un calendario di visite padre/figlia per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente, ma ciò solo a seguito di verifica della capacità genitoriale paterna e previa accettazione della madre;
3) dichiarare tenuto il signor , con decorrenza Controparte_1 dalla data della domanda, a versare un assegno mensile di euro euro
800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
nonché delle figlie maggiorenni ma non Persona_1 economicamente autosufficienti o la diversa somma che la S.V. Ill.ma riterrà opportuna, equa e di giustizia, entro e non oltre il 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT dall'anno successivo al primo
2 di 10 versamento, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia
4) disporre che l'assegno unico universale nonché i “bonus” che sono ora e/o saranno in futuro riconosciuti a favore della genitorialità e/o a favore della figlia minore saranno percepiti interamente Persona_1 dalla madre;
5) autorizzare la madre ad ottenere, senza le autorizzazioni paterne, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per sé e per la minore;
Persona_1
6) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale era giudizialmente separata in forza Controparte_1 della sentenza n. 3299/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 settembre 2022.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (il 5 marzo 2004), (il 17 dicembre 2005) e Per_2 Per_3 [...]
(il 5 dicembre 2017), chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo Per_1 rafforzato della minore, il collocamento prevalente della stessa presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita tramite i Servizi sociali in modalità protetta, un contributo per il mantenimento delle tre figlie in misura pari ad € 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Disposta alla prima udienza del 3 luglio 2025 la rinnovazione della notifica del ricorso, alla successiva udienza in prosecuzione
3 di 10 dell'11 dicembre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia del convenuto, nei cui confronti la notifica veniva regolarmente effettuata ex art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma
4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
4 di 10 parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR
(NA) in data 30 aprile 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 31 maggio 2019) definito con sentenza n. 3299/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 20 settembre 2022 (pubblicata in data 23 settembre 2022).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio né
è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno tre figlie: , e , che oggi Per_2 Per_3 Persona_1 hanno, rispettivamente, 21, 19 e 8 anni.
2.1. L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato e della disciplina degli incontri padre-figlia in modalità protetta.
Le domande possono essere accolte, tenuto conto che già in sede di separazione era stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, e ciò alla luce delle dichiarazioni della minore, dell'assenza di rapporti col padre, nonché delle pregresse condotte di violenza assistite poste in essere dall'uomo, il quale, decidendo di non costituirsi in giudizio e risultando perfino irreperibile, ha confermato il disinteresse per la figlia, non risultando egli, ormai da diversi anni, essersi mai rivolto ai Servizi
5 di 10 sociali per esercitare il proprio diritto di visita o avere comunque in altro modo tentato di recuperare la relazione con la minore.
In particolare, nella sentenza di separazione si legge:
«il regime di affidamento condiviso appare contrario all'interesse delle minori. Tanto è in particolare desumibile dalle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali di Per_3
Mugnano di Napoli;
quest'ultima, invero, ha dichiarato di non voler instaurare alcun rapporto con il padre e di soffrire di attacchi di panico quando quest'ultimo la contatta telefonicamente. Dichiarazioni dal tenore analogo sono state rese anche dalla minore . Persona_1
L'accuratezza degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e il tenore delle dichiarazioni delle minori sono tali da convincere il
Tribunale che sia opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato da tempo dalle minori, che pertanto non sono state direttamente coinvolte nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Si aggiunga, inoltre, [...] che il resistente risulta aver subito una condanna penale in primo grado per il reato di cui all'art. 572 c.p.
(sentenza n. 197/2019 emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord in data 19.3.2019), all'esito di un processo penale in cui è stato accertato che alle condotte maltrattanti tenute nei confronti della moglie da parte del resistente hanno assistito anche le figlie minorenni.
Appare evidente, quindi, che non sussistano le condizioni affinché il resistente possa ripristinare un rapporto con le figlie minorenni, risultando lo stesso inidoneo a prendersene cura sia sul piano morale che su quello materiale, attesi i trascorsi di violenza assistita che le minori non sono ancora riuscite a superare. Tale considerazione va in particolare ribadita riguardo alla posizione della figlia più piccola , la quale, a causa della sua tenera età, Persona_1 non ha mai instaurato un vero rapporto con il padre, non riconoscendo, nel resistente, una figura paterna.
6 di 10 Pertanto, si giustifica la previsione dell'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
, sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per Pt_1 quelle di straordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite del padre, ritiene il Tribunale che, allo stato, non sia nell'interesse delle minori la previsione di un calendario di visite, stante l'assenza di rapporti padre-figlie.
Va pertanto disposto che il padre potrà incontrare le figlie soltanto dopo la concreta e seria manifestazione di interesse - da indirizzare ai Servizi Sociali competenti per territorio – ad instaurare con le stesse una relazione affettiva significativa e soltanto se le figlie intenderanno incontrarlo. Sul punto, i Servizi Sociali, allorquando tale manifestazione di interesse dovesse intervenire, avranno cura di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del resistente, soltanto all'esito del quale, nel caso in cui non emergessero criticità, potrà essere attivato un regime di incontri protetti, secondo il calendario di incontri che gli stessi Servizi Sociali disporranno. Del pari, con l'ausilio dell'Asl competente per territorio e dello psicologo che prenderà in carico il caso, i Servizi Sociali avranno cura di preparare adeguatamente le minori al riavvicinamento.
Soltanto in caso di esito positivo del percorso psicologico alle quali le minori saranno sottoposte potranno essere attivati gli incontri protetti».
Laddove il padre fosse interessato ad incontrare la figlia, gli incontri tra i due verranno regolati dai Servizi sociali competenti per territorio, come peraltro già disposto nella sentenza di separazione.
2.2. Nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla madre volta ad ottenere, in assenza dell'assenso del padre, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per la minore . Persona_1
Invece, in forza della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. b), l.
1185/1967, apportata dall'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13
7 di 10 giugno 2023, il genitore con prole minore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non deve più avere l'assenso dell'altro genitore o, in assenza, ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare.
2.3. L'attribuzione dell'assegno unico, richiesto integralmente dall'attrice, resta regolato dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, in forza del quale detto assegno, in caso di affidamento esclusivo, spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, e dunque a
. Parte_1
2.4. Quanto, invece, al profilo economico, la madre, genitore collocatario, ha chiesto, nel corpo del ricorso introduttivo, la conferma del contributo al mantenimento delle tre figlie a carico del padre in misura pari ad € 600,00 al mese (cfr. pagina 4: «L'odierna ricorrente
[...] intende pertanto richiedere che il Giudice adito [...] regolamenti il diritto della figlia a ricevere la corresponsione da parte dello stesso di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 600,00»), ma, nelle conclusioni, ne ha chiesto inopinatamente l'aumento ad €
800,00 al mese.
Poiché l'attrice non ha addotto alcun motivo a sostegno dell'incremento dell'attuale assegno di mantenimento, né, invero, risulta alcuna circostanza sopravvenuta, debbono trovare conferma le statuizioni adottate in sede separativa, sicché va imposto al padre di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 al mese, rivalutati dalla pronuncia di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi per la fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della
8 di 10 natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi.
L'attrice ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 128,10 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 30,10 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1 celebrato con rito concordatario a AR (NA) in data 30 aprile
2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2003 parte II serie A numero 23;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore
[...]
a , la quale potrà prendere in via esclusiva tutte Per_1 Parte_1 le decisioni concernenti la minore, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con autorizzazione a quest'ultima ad ottenere, in assenza dell'assenso del padre, i documenti di identità e passaporto anche validi per espatrio per la minore medesima;
4. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti, laddove il padre manifestasse un concreto e serio Controparte_1 interesse ad instaurare una relazione affettiva significativa con la figlia minore e nel rispetto della volontà della minore Persona_1 stessa, di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del padre ed un percorso di preparazione della minore al riavvicinamento, all'esito dei quali, nel caso in cui non emergessero
9 di 10 criticità, potrà essere attivato un regime di incontri protetti, secondo il calendario predisposto dai Servizi sociali stessi;
5. conferma l'obbligo, a carico di , di Controparte_1 versare a , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie , e , entro il giorno 15 di ogni mese, la Per_2 Per_3 Persona_1 somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), così come stabilita nella sentenza di separazione, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
7. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 128,10 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
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IL PRESIDENTE
MI DA
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