TRIB
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1076/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Lorella Triglione Giudice
Federica Girfatti Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1076 /2024 del Ruolo generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AMBROSIO FILOMENA , dalla quale sono rappresentati e difesi,come da procura in atti.
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione consensuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 03/05/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 07/07/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) (al N. 62 , Parte II, Serie A, Anno
2012).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata un figlio, , nato a [...] Controparte_1
UV (NA) il 18/10/2012, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Pubblico Ministero con visto del 10/09/2024 nulla ha opposto. La domanda di separazione proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, in quanto conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) essere autorizzati a vivere separatamente liberi di stabilire la loro residenza con reciproco consenso sin da ora ad eventuali espatri e al rilascio del passaporto;
b) la casa coniugale, in affitto, resterà assegnata alla SI.ra , che Parte_1 continuerà ad abitarci con il figlio minore;
c) Disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con Controparte_1 collocazione prevalente dello stesso presso la madre, con il diritto per il padre di vedere e tenere con sè il figlio liberamente ed in particolare, nei fine settimana, in considerazione degli impegni lavorativi del padre, che svolge attività di camionista;
d) Durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio con le seguenti modalità: in occasione delle festività natalizie, il primo anno, il minore resterà con il padre dal 24 al 29 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 2 gennaio e così alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre;
in occasione delle festività pasquali, il primo anno, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e così alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre. Inoltre, in estate, il minore trascorrerà un periodo di vacanze con il padre di due settimane tra quelle che sono le settimane di vacanza previste dal calendario scolastico e nel rispetto degli eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
e) Disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 300.00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico sulla postapay evolution intestata alla madre suo seguente IBAN [...], in favore del figlio minore al fine di consentire al coniuge affidatario di provvedere alle eSIenze quotidiane dello stesso;
f) Il padre contribuirà volontariamente, nella misura del 100% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, relative al figlio minore, essendo la madre attualmente disoccupata;
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché risulta manifestamente superfluo procedere all'audizione. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 1076 /2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Comune di San Giuseppe UV (NA) (al N. 62 ,
Parte II, Serie A, Anno 2012);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55.
Così deciso in Nola, 27/9/2024
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Lorella Triglione Giudice
Federica Girfatti Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1076 /2024 del Ruolo generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AMBROSIO FILOMENA , dalla quale sono rappresentati e difesi,come da procura in atti.
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione consensuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 03/05/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 07/07/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) (al N. 62 , Parte II, Serie A, Anno
2012).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata un figlio, , nato a [...] Controparte_1
UV (NA) il 18/10/2012, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Pubblico Ministero con visto del 10/09/2024 nulla ha opposto. La domanda di separazione proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, in quanto conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) essere autorizzati a vivere separatamente liberi di stabilire la loro residenza con reciproco consenso sin da ora ad eventuali espatri e al rilascio del passaporto;
b) la casa coniugale, in affitto, resterà assegnata alla SI.ra , che Parte_1 continuerà ad abitarci con il figlio minore;
c) Disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con Controparte_1 collocazione prevalente dello stesso presso la madre, con il diritto per il padre di vedere e tenere con sè il figlio liberamente ed in particolare, nei fine settimana, in considerazione degli impegni lavorativi del padre, che svolge attività di camionista;
d) Durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio con le seguenti modalità: in occasione delle festività natalizie, il primo anno, il minore resterà con il padre dal 24 al 29 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 2 gennaio e così alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre;
in occasione delle festività pasquali, il primo anno, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e così alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre. Inoltre, in estate, il minore trascorrerà un periodo di vacanze con il padre di due settimane tra quelle che sono le settimane di vacanza previste dal calendario scolastico e nel rispetto degli eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
e) Disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 300.00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico sulla postapay evolution intestata alla madre suo seguente IBAN [...], in favore del figlio minore al fine di consentire al coniuge affidatario di provvedere alle eSIenze quotidiane dello stesso;
f) Il padre contribuirà volontariamente, nella misura del 100% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, relative al figlio minore, essendo la madre attualmente disoccupata;
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché risulta manifestamente superfluo procedere all'audizione. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 1076 /2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Comune di San Giuseppe UV (NA) (al N. 62 ,
Parte II, Serie A, Anno 2012);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuseppe UV (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55.
Così deciso in Nola, 27/9/2024
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice