Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
avente ad oggetto: vendita di cose mobili
TRA
(p.iva ), con sede in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Via Emilio Scaglione n.400, in persona del legale rapp.te p. t. sig. Parte_2
, elett.te dom.ta in Aversa (Ce), alla Via Donizetti, 16/b ed in Santa
[...]
Maria C.V.(CE) alla Via Santagata,snc, scala b, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Boccagna (C.F. ), dalla quale è rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
PEC:
Email_1
OPPONENTE
E
, (p.iva ), con sede in Roma al Viale CP_1 P.IVA_2 dell'Oceano Indiano n.13, c.f. , in persona del legale rapp.te p. t. P.IVA_3
dott. elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari CP_2
n.4, presso lo studio degli avvocati Mario Panebianco (c.f.
,) ed Antonio Giuseppe Esposito (c.f. C.F._2
,) dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rapp.ta C.F._3
PEC: Email_2 Email_3
it
[...] Email_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 09.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione notificato in data 10.05.2023, la Parte_1
citava in giudizio la al fine di ottenere la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3523/23 emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.05.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €39.823,85, oltre alle spese e competenze del procedimento.
A tal fine l'opponente eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto monitorio e deduceva che la tardività dell'opposizione era giustificata da causa di forza maggiore ex art. 650 c.p.c., esplicando che al sig. , legale Parte_2
rappresentante della in data 07.05.2023 era stata Parte_1
diagnosticata una patologia “lombatologia acuta con riposo di giorni trenta”, come da certificato medico in atti, per la quale sarebbe stato impossibilitato ad accedere al proprio ufficio e, di conseguenza, leggere la Pec di notifica dell'atto, così da proporre tempestiva opposizione.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto e prodotto. In via preliminare, la stessa eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, chiedendone il rigetto, in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, notifica avvenuta in data
10.05.2023, e chiedendone, pertanto, la conferma.
In via subordinata, deduceva la fondatezza nel merito del credito vantato, sulla base delle fatture prodotte in giudizio e rimaste impagate dalla società opponente. Sulla documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 09.12.2024, in assenza di parte opponente, la causa veniva rimessa per la decisione.
#####
- 2 - L'opposizione non può essere accolta perché inammissibile. Ed invero dagli atti depositati risulta che il decreto ingiuntivo n. 3523/23 è stato regolarmente notificato alla in data 10.05.2023 e tanto risulta dalla relata di Parte_1
notifica del decreto depositata all'allegato n. 3 dell'atto di costituzione dell'opposta.
È quindi da tale data che decorrono i termini per l'opposizione.
Orbene, la a mezzo del proprio difensore, notificava l'atto di Parte_1 opposizione a mezzo pec solo in data 27.10.2023, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni previsti per proporre opposizione.
Deriva da tanto che, l'opposizione promossa dalla è tardiva, Parte_1
con conseguente conferma del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.3523/23, la cui relativa formula veniva apposta in data 04.07.23 ed in forza del quale veniva notificato atto di precetto datato 01.08.23 ed atto di pignoramento presso terzi.
A sostegno di ciò, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo riveste natura processuale ed è rilevabile anche d'ufficio, ma nella specie è stata tempestivamente anche rilevata dalla convenuta-opposta regolarmente costituitasi, secondo quanto disposto dall'art. 167, II° comma, c.p.c. (Cass. civ., sez. Lavoro, ord. 18 giugno 2018,
n. 16040; Cass. civile, sez. I, 24 novembre 2011, n. 24858; Trib. Torino, sez. III, 11 febbraio 2013).
La Suprema Corte ha chiarito che "il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall'articolo 641 cpc), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem, (ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario". Nella specie, come detto, tali dati risultano proprio
- 3 - dall'esame degli atti depositati nella produzione dell'opposta e pertanto, vi è la prova che l'opposizione è stata proposta oltre i termini di legge.
Peraltro, l'opponente nel corso del giudizio sia all'udienza del 20.06.2024 sia all'ultima udienza del 09.12.2024 non compariva, nè produceva in giudizio alcunchè
a sostegno della propria pretesa e anche tale comportamento va tenuto in debita considerazione.
Alla luce di tutto quanto su esposto il Decreto Ingiuntivo n. 3523/23 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 09.05.2023 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 considerando l'agevole istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società in persona dell'amministratore pro tempore, nei Parte_1
confronti della società disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1
provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- Conferma il Decreto Ingiuntivo RG. n. 3523/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.05.2023 dichiarandolo definitivamente esecutivo,;
- Condanna la società in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della società Controparte_1
spese che si liquidano in € 3.809 per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13.01.2025.
Il giudice on.
Dott. Annalisa Speranza
- 4 -