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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1143 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LA COGNATA DAVIDE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASCOTTO MARCO ONtroparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO con l'intervento di on sede in Regno Unito di Gran Bretagna ONtroparte_2
e Irlanda del Nord in Milano (C.F. ) con l'avv. ONtroparte_3 P.IVA_3
AR AR
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
Accertata la responsabilità contrattuale della società resistente, condannarla al pagamento a favore di elle penali negoziali - pari Parte_2
a complessivi € 130.500,00 o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia - oltre rivalutazione ed interessi (anche ex art. 1284, IV comma, c.c.) dal dì del dovuto al saldo.
ON vittoria di diritti, onorari e spese, incluse quelle relative alla fase di mediazione, oltre accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ferma la natura prettamente documentale del contenzioso, senza inversione alcuna dell'onus probandi avversario, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
1 e prova per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma ONtroparte_1 interrogativa e precedute da “Vero che”:
1) con contratto dd. 09.06.2021, i impegnava a vendere - dietro il corrispettivo di € Pt_1
300.000,00 - una villa da costruire in Via Silvio Pellico s.n.c., Basiliano, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 4);
2) con contratto dd. 01.08.2021, ffidava a lo studio di fattibilità, Pt_1 ONtroparte_1
l'esecuzione dei rilievi, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del fabbricato residenziale unifamiliare di cui sopra, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 5);
3) tra i compiti della resistente rientrava anche la presentazione dei progetti agli Enti preposti ed il conseguimento dei necessari titoli abilitativi e/o permessi a costruire, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 5);
4) in particolare, in forza dell'art. 9 del mandato professionale, la società resistente si obbligava, tra l'altro, a rispettare le seguenti scadenze:
- consegna del progetto presso l'ufficio tecnico del Comune di Basiliano entro il 31.08.2021;
- deposito dei disegni strutturali entro il 15.09.2021;
- consegna di tutta la residua documentazione, particolari costruttivi, entro il 30.09.2021, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 9);
ONt 5) appena in data 07.12.2021 presentava istanza volta al conseguimento del CP_1 permesso a costruire, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 6);
6) con comunicazione dd. 09.12.2021, il , Area Edilizia Privata, comunicava ONtroparte_4
l'improcedibilità della superiore istanza “per incompletezza della documentazione presentata (es. asseverazione non completa…) e incongruenza tra quanto indicato come allegato e la documentazione effettivamente depositata (documentazione LR 24/2015, ISTAT, L. 13/1989, consumi energetici…)”, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 7);
7) in data 08.02.2022, la società resistente presentava nuova domanda di permesso a costruire, successivamente integrata in data 16.03.2022, in data 22.03.2022 ed in data 24.03.2022;
8) più in particolare, venivano presentati, ai fini di cui sopra, il documento “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici” in data 03.02.2022, l'elaborato “Relazione Tecnica sulla verifica della linea vita” in data 22.03.2022 e la “Dichiarazione di non assoggettabilità ai principi di invarianza idraulica” in data 24.03.2022, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 7);
9) a fronte di un tanto, solamente in data 25.03.2022, il Comune di Basiliano, Area Edilizia Privata, rilasciava il Permesso a costruire, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 7);
10) costituisce illecito amministrativo e penale l'inizio dei lavori senza il previo conseguimento del rilascio del Permesso a costruire;
11) il ritardo nel conseguimento del Permesso (arrivato sei mesi dopo il termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori) ha impedito all'esponente il rispetto dei tempi di costruzione e consegna dell'immobile inizialmente previsti nel preliminare (30.09.2022);
2 12) incalzata dalla promissaria acquirente, i è vista costretta a vendere al grezzo per € Pt_1
56.000,00, anziché rispettare l'iniziale contratto dd. 09.06.2021, che prevedeva un prezzo di vendita dell'immobile finito ad € 300.000,00, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc.ti 4 e 4 ctp).
13) dopo il perfezionamento della vendita al grezzo, orniva alla Signora la Pt_1 Pt_3 disponibilità a proseguire i lavori edili;
14) la Signora , in un primo momento acconsentiva, all'affidamento dei lavori ad Pt_3 Pt_1 tuttavia si rifiutava di sottoscrivere il contratto di appalto;
15) dopo un mese dal contratto di vendita, in data 28.07.2022, tuttavia, la Signora revocava Pt_3
l'incarico ad Pt_1
16) la Signora riferiva di aver perso la fiducia in n conseguenza del ritardo Pt_3 Pt_1 accumulato nell'esecuzione dei lavori;
17) tra il settembre del 2021 ed il marzo 2022 i materiali edili hanno subito una impennata a causa della pandemia COVID, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 14).
S'indica quale testimone l'Arch. , nata a [...] il [...], domiciliata in Testimone_1
AT (UD), Calle dell'Annunziata n. 28.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversari, si chiede di essere ammessi a controprova con i testi indicati in precedenza.”
Per parte convenuta:
“In via principale di merito: per i motivi indicati in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata di merito: per i motivi indicati in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domande della ricorrente:
ridurre le predette domande a misura di giustizia ex art. 1384 c.c. e per l'effetto del concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., concorso che in tal sede espressamente si eccepisce;
ONt ON
condannare Arch. a tenere indenne e/o manlevare per tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire alla ricorrente a titolo di capitale, interessi, spese ed ogni eventuale occorrenda;
ONt ON
condannare Arch. a rifondere a le spese di resistenza del presente giudizio ex art. 1917 comma 3 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
3 “Vero che in data 17.06.2022 Lei subentrava ad nelle vesti di Parte_1 committente (si rammostri al teste il doc. 4) nei lavori di realizzazione di un edificio residenziale nel Comune di Basiliano, Via Pellico Snc e che, in pari data, assumeva Parte_1
l'incarico di mera impresa appaltatrice dei lavori?”;
“Vero che con PEC dd. 28/07/2022 Lei sollevava dall'incarico di Pt_1 Parte_1 impresa appaltatrice dei lavori”;
“Vero che successivamente tra Lei ed si instaurava procedimento Parte_1 per ATP ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Udine?”;
Si indica come teste: sig.ra da Basiliano, Via Silvio Pellico Snc. Testimone_2
Acquisire ex art. 210 c.p.c., presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Udine, copia integrale del fascicolo relativo al procedimento A.T.P. ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. intercorso tra e Testimone_2 Parte_1
ON In ogni caso, chiede che la teste da Basiliano, Via Silvio Pellico Snc, già indicata Testimone_2
a prova diretta, venga sentita a controprova su tutti i capitoli di prova attorea eventualmente ammessi.”
Per la chiamata in causa:
“In via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata da nei confronti di ONtroparte_1 [...] non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui ONtroparte_6 alla Polizza di Responsabilità Civile Professionale n. PI-48878619K0, per tutti i motivi dedotti.
In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata da nei confronti di ONtroparte_1 [...] per intervenuta decadenza di dal diritto al riconoscimento ONtroparte_6 ONtroparte_1 dell'indennizzo assicurativo di cui alla Polizza di Responsabilità Civile Professionale n. PI- 48878619K0, per i motivi dedotti.
Nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata da nei confronti di ONtroparte_1 [...]
previo rigetto delle domande svolte da ONtroparte_6 Parte_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...] ONtroparte_1
Nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento delle domande formulate nei confronti di nonché della ONtroparte_1 domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo formulata nei confronti di ONtroparte_6
statuire la condanna di quest'ultima a garantire e manlevare tenuto conto dei
[...] ONtroparte_1 limiti dei massimali e delle franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Spese e compensi professionali rifusi.”
4 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
ON L'attrice (d'ora in poi: ha affidato alla convenuta (d'ora in poi: l'incarico di redigere Pt_1 un progetto architettonico e strutturale per la costruzione di un edificio a Basiliano. lamenta l'inadempimento avversario all'obbligo di presentare correttamente, Pt_1 esaustivamente e tempestivamente alla P.A. la documentazione necessaria, e chiede la condanna di ON al pagamento delle penali previste in contratto.
La convenuta resiste, chiedendo in subordine la riduzione della penale per il ritardo e chiamando in causa il proprio assicuratore.
Si costituisce quest'ultimo, eccependo l'inoperatività della polizza, la decadenza dall'indennizzo ex artt. 1913-1915 c.c.; nel merito, associandosi alle difese dell'assicurata.
Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima pretesa di riguarda l'applicazione della penale prevista dall'art. 4, ultimo comma, Pt_1 del contratto (doc. 5 attrice), che recita:
Secondo il Comune ha respinto la domanda di permesso di costruire, presentata il Pt_1
7.12.2021, con atto del 9.12.2021 (suo doc. 6). Da ciò l'operatività della penale.
La tesi è infondata.
L'art. 24 della L.R. n° 19/2009, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che:
- il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(comma 2);
- lo stesso ufficio, entro 60 giorni, cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento finale (comma 3);
- il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa (comma 5);
5 - il responsabile del procedimento deve comunicare in anticipo all'istante l'esistenza di i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' articolo 10 bis della citata legge 241/1990; il provvedimento finale è in tal caso adottato entro i successivi trenta giorni (comma 7).
Ebbene, nella fattispecie la domanda di permesso di costruire non è stata respinta, perché il documento n° 6 attoreo invocato è la comunicazione preliminare di cui all'art. 24 comma 2 L.R. n°
19/2009, e non un provvedimento reiettivo giunto al culmine della serie procedimentale prescritta.
Vero che nella stessa nota (anche nell'oggetto) è indicata l'improcedibilità allo stato dell'istanza, per carenze nella documentazione di corredo;
tale indicazione però va interpretata non come rigetto tout court della stessa, bensì come preavviso della necessità di integrazione di tale corredo, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge citata.
Del resto il rigetto vero e proprio della domanda di permesso di costruire può giungere solo all'esito dell'iter procedimentale sopra descritto, e non due giorni dopo la presentazione e tramite una semplice comunicazione di avvio del procedimento.
A poco rileva la presentazione di una nuova domanda nel febbraio 2022, posto che aveva Pt_1 pieno diritto di coltivare la precedente (integrando le mancanze rilevate), se del caso impugnando una diversa interpretazione che la P.A. avesse inteso dare alla propria nota del dicembre precedente.
In ogni caso, al fine dell'applicazione della penale in discussione, ciò che conta è la mancata realizzazione – sul piano giuridico – dell'evento pregiudizievole in essa dedotto: rigetto della domanda da parte del Comune.
***
La seconda pretesa di riguarda l'applicazione della penale prevista dall'art. 14, ultimi due Pt_1 commi, del contratto (doc. 5 attrice), che recitano:
L'art. 9 del contratto recita:
6 L'attrice lamenta che la consegna di tutti i documenti progettuali necessari all'ufficio tecnico comunale è avvenuta solamente 24.3.2022, con 161 giorni di ritardo;
chiede dunque la condanna di ON a pagare € 80.500 (€ 500 *161).
Sai ribatte che l'attrice ha tollerato il ritardo e che lo stesso in realtà non ha determinato alcun danno;
in subordine, chiede la riduzione della penale, siccome manifestamente eccessiva.
ON Le tesi di sono infondate.
Innanzitutto, la previsione del contratto (art. 9 comma 1 ultimo periodo) secondo cui non costituisce un obbligo di attivazione per il committente, ma chiaramente solo una facoltà di stimolo della controparte a titolo collaborativo;
la mancata attivazione non è di per sé segno di tolleranza per un ritardo che – in altra clausola contrattuale – è invece sanzionato con specifica penale.
In secondo luogo, per l'attrice era essenziale che la pratica edilizia venisse presentata in modo completo entro il 30.9.2021, perché si era impegnata a realizzare l'edificio nel periodo successivo ed a trasferirlo (completo e finito) a terzi entro il 30.9.2022 verso un corrispettivo di € 300.000 oltre
IV (suo doc. 4). E' evidente che il ritardo in questione ha pesantemente inciso sul programma imprenditoriale in corso, tanto che alla fine l'attrice ha dovuto alienare il bene alla promittente ON venditrice al grezzo ed al minor prezzo di € 56.000 (doc. 4 .
A poco rileva il fatto che la vendita sia avvenuta con quattro mesi di anticipo rispetto all'originaria previsione del preliminare;
ciò che conta è che l'attrice ha dovuto modificare i suoi originari programmi imprenditoriali e di lavoro per effetto del ritardo avversario;
in ciò consiste l'inadempimento subìto e la lesione dell'interesse della creditrice.
Un danno dunque sussiste, e la liquidazione forfettaria dello stesso tramite penale non può essere messa in discussione nemmeno sotto il profilo dell'eccessività, se si paragonano i termini economici dell'affare sfumato (€ 300.000) e di quello effettivamente portato a compimento (€ 56.000), la cui differenza funge da base di calcolo per il danno ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola.
ON infine chiede l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per elidere/ridurre il danno in discussione.
7 Tale applicazione all'ipotesi di clausola penale è esclusa da giurisprudenza consolidata (cfr.
Cass. n° 2749/1980 e successive conformi).
***
ON L'attrice chiede infine la condanna di a pagare una somma a compensazione del pregiudizio che le deriva per il mancato godimento della somma di cui alla penale (c.d. maggior danno, Cass.
S.U. n° 1712/1995), nonché l'applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
La domanda è infondata, perché nel contratto non è stata convenuta la risarcibilità di danni ulteriori rispetto a quelli predeterminati, né alcunché per il caso di mora;
nulla, nell'economia del contratto, porta poi ad affermare che la volontà delle parti era quella di consentire il cumulo delle varie poste.
Si ricorda peraltro che l'art. 1284, quarto comma, c.c. rimette in primo luogo alle parti la regolamentazione dei danni da ritardo anche per la fase giudiziale della lite.
***
La terza chiamata eccepisce l'inoperatività della polizza invocata (suo doc. 1) sulla base della sezione B delle condizioni generali applicabili, art. 3 e 3.8 secondo cui la copertura non opera per
“richieste di risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
- responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento concernenti la professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie”.
ON L'eccezione è fondata, perché
- si è impegnata a completare la propria prestazione entro un termine predeterminato, previsione aggiuntiva rispetto allo schema ordinario del contratto d'opera ex artt. 2222 e s. c.c.;
- ha inteso per di più pattuire una clausola penale per il ritardo nella conclusione dell'incarico rispetto al termine stabilito.
Ciò ha generato sia una presunzione di esistenza del danno da ritardo, sia la sua forfettizzazione,
e per di più ha sollevato la controparte dall'obbligo di dimostrazione e prova di estensione ed entità del pregiudizio.
8 ON In tale senso, ha aggravato la posizione dell'assicuratrice, che secondo l'art. 1917 c.c. è tenuta sì a tenere indenne l'assicurato delle conseguenze della propria responsabilità, ma solo nella misura reintegratoria classica del sistema risarcitorio italiano.
ON E' poi irrilevante che la responsabilità di per inadempimento da ritardo sarebbe stata comunque predicabile, perché ciò che si discute in causa è l'applicazione della clausola penale, e la stessa è stata volontriamente stipulata dall'assicurata.
***
Le spese nel rapporto fra attrice e convenuta seguono la soccombenza (valore pari al minor diritto riconosciuto); nel rapporto fra convenuta e terza chiamata seguono la soccombenza (valore pari alla domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare all'attrice la somma di € 80.500; ONtroparte_1
b) rigetta ogni altra domanda attorea;
c) rigetta ogni domanda proposta da nei confronti della terza chiamata;
ONtroparte_1
d) condanna a rifondere all'attrice le spese della lite, che liquida in € 6.000 per ONtroparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario, spese vive per € 786 ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
e) condanna a rifondere alla terza chiamata le spese della lite, che liquida in € ONtroparte_1
8.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 18/10/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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