Articolo 2 della Legge 15 luglio 1975, n. 310
Articolo 1
Versione
10 agosto 1975
Art. 2.
All'onere derivante dalla partecipazione italiana alle spese della prima e della seconda fase della conferenza, valutato in lire 658 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 agosto 1975