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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7914/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avv.ti Raffaele Boccagna e Gianluca Sabatini, con i quali elettivamente domicilia in Aversa alla Via
Doninzetti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle CP_1 liti indicata in atti, dall'avv. Marina De Siena, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al Viale delle Betulle n. 5
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva: di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa subordinata alle dipendenze del Dott.
, presso il suo Studio commerciale sito in Caserta alla Via Petrarca 54, dal 21.07.2007 CP_1 al 16.01.2020, con la qualifica di impiegata amministrativa occupandosi, in particolare della tenuta delle scritture contabili delle ditte individuali o delle società di cui lo studio commerciale avesse la contabilità; di essersi nello specifico occupata: di redigere prima nota di cassa e banca, di tenere la contabilità semplificata ed ordinaria, chiusura dei bilanci annuali ed infrannuale, trasformazione in
Bilanci CEE e XBRL e tutta una serie di attività connessa alla gestione di società o persone fisiche con annesse attività in CCIAA, della gestione di tutte le scadenze fiscali con adempimenti mensili e trimestrali (pagamento telematico di F24, liquidazioni e comunicazioni IVA), della redazione dei modelli UNICI e 730 on line oltre alla dichiarazioni IVA, della gestione delle fatture di tutta la clientela dello studio con annessa attività di fatturazione elettronica, svolta mediante il programma di fatturazione elettronica, delle stampe dei libri contabili su supporti informatici;
di essere stata formalmente inquadrata esclusivamente per il periodo dal 21.07.2007 al 31.12.2013, data in cui sarebbe stata fittiziamente licenziata, e dal 3.01.2020 al 16.01.2020, con inquadramento al V livello di cui al CCNL Studi professionali, e di non aver ricevuto alcun formale inquadramento per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2019; di aver lavorato dal 21.07.2007 al 31.12.2013 per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20.00; di aver nel periodo tra il 01.01.2014 ed il 31.12.2019 lavorato il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, il martedì il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 mentre il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 per un totale di 24 ore settimanali;
di aver svolto l'intera attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dott. ; di aver CP_1 percepito, per l'attività svolta nel periodo dal luglio 2007 al 2013 la retribuzione fissa mensile di €
400,00 (divenute poi € 480,00 sulla scorta del cd. “Bonus Renzi”) e di € 600,00 per l'attività svolta nel periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2019, senza mai ricevere alcuna busta paga;
di non aver percepito alcuna retribuzione per il mese di gennaio 2020; di aver, durante tutto il periodo di lavoro, usufruito solo di tre settimane di ferie durante il mese di agosto di ciascun anno;
di non aver mai percepito la
13^ e la 14^ mensilità e di non aver mai goduto di permessi retribuiti;
di non aver percepito né il TFR né le spettanze di fine rapporto all'esito dello stesso;
di aver avviato la procedura di mediazione conclusasi con un accordo negativo. Tanto premesso, asserendo di avere prestato attività lavorativa riconducibile al IV S livello del C.C.N.L. Studi Professionali, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di differenze retributive per complessivi €. 94.516,25, di cui € 10.706,77
a titolo di TFR.
Si costituiva in giudizio il dott. eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. e la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere dalla ricorrente. Nel merito, impugnava e contestava i contenuti del ricorso perché infondati e non forniti delle prove, evidenziando che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa alle sue dipendenze in virtù di contratto a tempo parziale ed indeterminato come addetta alla segreteria dipendente di IV°
Livello contratto studi professionali dal 21.07.2007 al 31.12.2013 per 80 ore mensili, affiancando la sua segretaria sig.ra Precisava che la ricorrente svolgeva semplicemente mansioni Parte_2
d'ordine come addetta alla segreteria e contabile d'ordine, quali redazione di documenti standard al computer di varia natura sotto dettatura o ricopiando testi predisposti sia dal resistente che dalla sua segretaria, operava al computer come addetta alla compilazioni di scritture contabili semplificate, accoglienza clienti, filtrava chiamate telefoniche, fotocopiava e stampava documenti, svolgeva attività di archiviazione delle pratiche e tenuta delle stesse, smistamento di posta, pec ed email, percependo come previsto da contratto, per tale livello, la retribuzione mensile, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore indennità dovutele, nonché il TFR maturato al licenziamento. Deduceva inoltre che la ricorrente non aveva mai svolto mansioni superiori, né attività riconducibili al livello IV superiore, per cui contestava ogni differenza paga, indennità e quant'altro richiesto nel prospetto di calcolo allegato al ricorso in quanto non dovuti. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., a carico della ricorrente e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, in quanto destinatario di corrispondenza della sig.ra (pec del 17 e 20 gennaio 2020) recante contenuti offensivi e lesivi del proprio onore Parte_1
e reputazione e della propria identità personale e professionale. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi il ricorso accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata e dichiarandolo improponibile, inammissibile, nonché infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertarsi la sussistenza in capo alla ricorrente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per aver, nelle proprie pec del 17 e 20 gennaio 2020 inviategli, pronunciato frasi offensive e lesive di onore, reputazione identità personale e professionale dello stesso e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore quantificati in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa ed in subordine nella somma che verrà quantificata secondo l'equo apprezzamento del
Tribunale adito. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa con la presente sentenza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c.
*************
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta ne limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.Sull'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti
Parte resistente, al fine di paralizzare l'azione della ricorrente, disconoscendo i periodi di mancata formalizzazione del rapporto, eccepisce la prescrizione presuntiva dei crediti considerando quale dies
a quo la data di cessazione del rapporto, avvenuta il 31.12.2013, a seguito di licenziamento e, quindi, il quinquennio per il TFR e il triennio per tutte quante le “altre voci” dedotte in ricorso.
Orbene, in via astratta e di principio, questa giudicante aderisce all'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione presuntiva estintiva è incompatibile con la contestazione dell'entità del credito o con la dichiarazione di non aver effettuato il pagamento o di averne estinto solo una parte;
sul punto, infatti, la S.C. ha statuito che “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta” (cfr. Cass. 12771/2012; conf. Cass. 26986/2013, 29875/2019, 10188/2023).
Ne deriva di conseguenza che, in presenza di un'espressa contestazione da parte del debitore che equivale all'ammissione di non aver estinto il debito, alla luce di quanto sopra richiamato, l'eccezione di prescrizione presuntiva estintiva non può che essere respinta.
Per quanto concerne, invece, il TFR parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale.
Sicuramente il TFR è soggetto a prescrizione quinquennale ma il quinquennio deve farsi decorrere dalla data di cessazione dedotta dall'istante e, segnatamente, dal gennaio 2020 per cui, è preliminare accertare l'esistenza della durata del rapporto di lavoro così come dedotto prima di delibare in ordine all'asserita prescrizione di tale voce.
Alla luce di quanto esposto deve respingersi, quindi, l'eccezione di prescrizione presuntiva per le indennità richieste diverse dal TFR mentre per il TFR è necessario dapprima delibare sulla cessazione del rapporto.
2. Sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo
Parte ricorrente deduce l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, svoltosi dal 21.07.2007 al
16.01.2020, sebbene formalmente dal 21.07.2007 al 31.12.2013 (data del formale ma fittizio licenziamento) e dal 3.1.2020 al 16.1.2020 ed inquadramento nel V livello del CCNL Studi professionali ma con uno iato intermedio dal 01.01.2014 al 31.12.2019, in cui aveva espletato sempre le medesime mansioni senza ricevere un regolare contratto. Nel corso di tale segmento temporale la ricorrente aveva avuto un rapporto di collaborazione occasionale, oggetto di una transazione extragiudiziale, come si evince dalla dichiarazione, che nel merito la resistente contesta (cfr. all. 6 prod. resistente), per le somme già corrisposte in precedenza.
Parte resistente contesta sia la diversa durata del rapporto che la richiesta di diverso inquadramento.
In ordine alla durata del rapporto evidenzia che la lettera di licenziamento era stata sottoscritta anche dalla ricorrente e che, a seguito del licenziamento, l'istante avrebbe percepito la NASPI, circostanza incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Quanto, invece alle mansioni, esse sono state correttamente ascritte al livello di inquadramento (IV) perché di segreteria atteso che le attività di cui al punto 5 erano state svolte dalla signora dipendente dal 21.07.2007 sino al 31.12.2013. Parte_2
E' opportuno precisare che, in ordine al riparto degli oneri probatori, grava su parte ricorrente l'onere della prova non solo dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità diverse dedotte ma anche la diversa durata.
Onde accertare l'esistenza del vincolo della subordinazione per tutta la durata del rapporto, così come dedotto dalla ricorrente, è necessario richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti, sviluppatisi in ordine agli elementi costitutivi la subordinazione.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, quindi, per la verticalità in quanto trattasi di un rapporto di lavoro reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base del dato normativo sopraesposto è possibile ritenere, conformemente a quanto asserito dal consolidato orientamento giurisprudenziale che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato a differenza del lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. n. 4500 del 27.02.2007; Cass. lav. 04.06.02 n.
4682; Cass. lav. 10.6.98, n. 5792).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'assenza di rischio imprenditoriale;
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
l'esclusività della prestazione;
l'infungibilità soggettiva della prestazione;
l'esercizio di mansioni meramente esecutive. Alla luce di quanto esposto vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
E' indubbio che nel caso di prestazioni intellettuali l'eterodirezione, quale continua indicazione delle direttive da seguire, debba cedere il passo alla etrorganizzazione quale inserimento stabile nell'organizzazione datoriale per cui ai fini del riconoscimento della subordinazione saranno questi elementi ad essere valorizzati. La S.C. con argomentazioni non disattese dalla giudicante, proprio con riferimento alle prestazioni intellettuali ha precisato che “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.” (cfr. e multis Cass. ord. n. 5436/2019).
Inoltre, sempre in via generale, ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie orali, va precisato che anche in caso di richiesta di mansioni superiori gravi sull'istante il relativo onere probatorio.
Ed invero, l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo
(determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi), in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272). Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
L'istante deduce di aver svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro mansioni sussumibili nel livello IV S e non già nel livello V riconosciuto.
Appartengono al V livello Studi professionali, come dedotto in ricorso, i lavoratori “che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:
Addetto alle pulizie;
Fattorino; Usciere”.
Il livello invocato dall'istante, sulla base delle mansioni svolte, è invece, il IV S del CCNL di categoria, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite”. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;
Addetto a scritture contabili in partita doppia;
Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela”.
Orbene i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata hanno fornito elementi utili per il riconoscimento del rapporto di lavoro sia in ordine alla maggiore durata dedotta che allo svolgimento delle mansioni superiori.
In particolare sono del tutto sovrapponibili e non contrastanti le dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente.
La teste , per quanto qui rileva dichiarava: “Sono impiegata amministrativa Testimone_1 presso l'Agenzia riscossione esattoria di Roma da circa un anno;
in precedenza dal 2012 al 2021 per la onsorziata con la Kent finanziaria;
prima del 2012 ho lavorato, per circa 10 CP_2 anni se non erro per la a Roma sempre come dipendente nell'ambito amministrativo. Non ho CP_3 rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco la ricorrente dal 2015 in quanto il resistente ha assunto la gestione della contabilità della Kent finanziaria con il suo studio e non ricordo con precisione a partire da quale momento è diventato il liquidatore. Preciso che il resistente per tale attività si recava una volta a settimana a Roma mentre io mi interfacciavo via mail e via telefono tutta la settimana con la ricorrente per tutto ciò che riguardava la contabilità cioè mi inviava gli estratti conto bancari, la documentazione per i bilanci, la documentazione per la certificazione unica.
Preciso che ero io ad inviare la documentazione o previo accordo con il resistente o su richiesta della ricorrente stessa se mancava qualcosa. Se non erro ho avuto contatti con lei sino al 2020.
Quando lavoravo in osservavo il seguente orario dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa, in CP_2 genere dalle 13 alle 14. Preciso che i contatti con la ricorrente potevano avvenire sia di mattina che di pomeriggio, non c'era un giorno prestabilito in cui la dovessi contattare ma quando chiamavo in studio rispondeva sempre lei al telefono. Preciso che chiamavo direttamente sul numero mobile della ricorrente, preciso che vi era anche il numero dello studio ma contattavo direttamente lei. Preciso che mi ricordo solo della ricorrente allorquando ho chiamato allo studio. Ricordo che ad un certo punto mutò la sede dello studio da via Ricciardi a via Petrarca. Preciso che la corrispondenza via mail avveniva mediante indirizzo dello studi contabds se non erro , preciso di essere in possesso di mail se necessario.”
Tale deposizione in maniera inequivoca attesta la presenza quotidiana dell'istante presso lo studio del resistente e comunque alle sue dipendenze nel periodo di assenza del formale inquadramento e, segnatamente dal 2015 al 2020, in maniera continuativa e stabile - visto che la teste riferisce che contattava la ricorrente per tutto il periodo e senza alcun previo preavviso - e che lei fosse l'unica dipendente ad interfacciarsi con la clientela per le attività da svolgersi, circostanza fattuale, quest'ultima, che richiama la declaratoria esemplificativa del livello IV S invocato. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla resistente nelle note di discussione non può ritenersi decisivo che la teste chiamasse sul numero mobile della ricorrente piuttosto che sul numero fisso dello studio sia perché la ricorrente, dalla descrizione delle mansioni, era comunque inserita nell'organizzazione di mezzi datoriali senza alcun rischio d'impresa, sia perché la giurisprudenza summenzionata qualifica in senso
“attenuato” la subordinazione propria delle professioni intellettuali stante proprio in questi ambiti l'assenza di pervasività eterodiretta datoriale.
Tali affermazioni sono state poi avallate anche da quelle dell'altro teste parte ricorrente
[...]
, anch'egli cliente dello studio, che, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono libero Tes_2 professionista geometra. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco la ricorrente in quanto l'ho vista presso lo studio del resistente sia presso la prima sede in via Ricciardi sia presso la seconda sede. Mi sono interfacciato con la ricorrente per la consegna dei documenti, il ritiro degli stessi ad esempio gli F24 che avevano cadenza mensile. Quando chiamavo allo studio mi rispondeva
a volte la ricorrente e a volte il resistente. Ci siamo avvalsi della consulenza del resistente a partire dal 1980 sino a circa due-tre anni fa. La collaborazione è cessata dopo la messa in liquidazione di una delle nostre società denominate GEOMATIC s.r.l. Mi sono interfacciato con la ricorrente anche per l'attività di controllo delle fatture che veniva poi inserite nei bilanci dei quali discutevo con il resistente. Conosco la signora , ricordo che faceva la stessa attività della ricorrente, Parte_2 ricordo di averla vista in via Ricciardi. Ricordo che per un periodo sono state presenti entrambe, ma non ricordo il periodo. Ricordo di aver visto la ricorrente dagli inizi di via Ricciardi. Non ricordo se la ricorrente e la avessero ruoli diversi. Mi recavo allo studio sempre previo appuntamento. Pt_2
Per prendere un appuntamento chiamavo o allo studio oppure direttamente al dott. . CP_1
Prendevo appuntamento direttamente con il resistente per discutere dei documenti mentre per la consegna prendevo appuntamento con la ricorrente o con la . E' capitato che vedessi la Pt_2 ricorrente sia di mattina che di pomeriggio. Non so quale fosse la chiusura feriale dello studio ma all'inizio e alla fine del mese era aperto. Nulla so in ordine alla retribuzione. Preciso di aver visto la ricorrente se non erro sino al 2019-2020, ovvero sino alla liquidazione di GEOMATIC;
preciso che dall'inizio di via Ricciardi a questa data ella è sempre stata presso lo studio anche se preciso che per alcuni periodi noi eravamo assegnati ad o anche ad altro dipendente dello studio di cui non Pt_2 ricordo il nome. Preciso che allo studio per parlare con il dott. mi recavo sempre io e CP_1 coglievo l'occasione consegnare o ritirare i documenti in quanto venivo da ON mentre durante la settimana mi avvalevo di due collaboratori tra cui mia moglie che portavano le fatture allo studio o ritiravano documentazione;
ricordo che all'epoca lo studio si occupava anche di consulenza del lavoro per cui portavamo continuamente documenti tra cui le buste paga. A questo punto l'avv. De Siena rivolge al teste la seguente domanda: dal 2010 al 2017 la società Parte_3 svolgeva la sua attività in Toscana e il geometra era lì come faceva a recarsi allo studio?
[...]
La giudice chiede al teste se ricordo se in quel frangente temporale si sia recato presso lo studio e con quale frequenza. Preciso che mi recavo presso lo studio una volta al mese almeno in quanto il resistente era il presidente del collegio sindacale della società e poi Parte_4
s.r.l.”.
Le dichiarazioni rese dal teste, della cui attendibilità la giudicante non ha motivo di dubitare perché del tutto sovrapponibili contenutisticamente a quelle rese dalla teste confermano la presenza Tes_1 della ricorrente per tutto il periodo dedotto presso lo studio del resistente, l'attività svolta e, circostanza significativa, lo spostamento della sede stessa.
Quest'ultimo dato è stato indicato dal resistente come elemento per smontare la ricostruzione della ricorrente sin dalla memoria di costituzione ma, ad avviso della giudicante, esso è del tutto neutro non solo perché i testimoni hanno confermato lo spostamento dello studio, precisato anche dalla signora in sede di libero interrogatorio, ove interrogata sul punto ha dichiarato “Voglio Pt_1 precisare che sino al 2016 siamo stati in via Ricciardi n. 15 e successivamente ci spostati in via
Petrarca, lo studio non è mai stato chiuso” ma anche perché il luogo riportato sulla lettera di licenziamento del 2013 cristallizza il luogo dell'epoca della sottoscrizione e non esclude che la stessa sede mutasse o comunque che vi fossero diverse sedi.
Il resistente, tuttavia, nel tentativo di decostruire la piattaforma probatoria dell'istante, che deve ritenersi solida, ha cercato di minare l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente deducendo, con riferimento alla teste la presentazione di una querela presso la questura di Tes_1
Caserta, in data 21.11.2020, per un presunto illecito da quest'ultima commesso, ma non specifica lo stato del procedimento penale e, quindi, la verifica in un eventuale giudizio delle accuse mosse;
mentre, con riferimento al teste , depositando una corrispondenza via mail intercorsa tra Tes_2 gli stessi (cfr. doc. 11-12-13-14) comprovante a, suo dire, la grave inimicizia. Dalla disamina della documentazione pec emerge che il resistente, che era stato presidente del collegio sindacale della società che vedeva il coinvolgimento anche del teste , all'esito Parte_3 Tes_2 della cessazione della carica, verificata l'irregolarità di talune sottoscrizioni, sollecitava e diffidava la società alla regolarizzazione delle stesse;
in atti, tuttavia, non sono riportati gli esiti definitivi del carteggio - cioè se la società avesse effettivamente rifiutato la regolarizzazione - e mancano giudizi o procedimenti in sede penale per tali fatti, pertanto la giudicante non può che qualificare tali atti quale ordinaria documentazione di scambio nell'ambito di una relazione societaria che, giammai, potrebbe minare l'attendibilità intrinseca del testimone il quale ha reso una deposizione del tutto verosimile e sovrapponibile con quella della teste Tes_1
Inidonea, peraltro, a scalfire tali risultanze è stata anche la deposizione dell'unica teste indotta dal resistente e, segnatamente, quella resa dalla signora che, per quanto qui rileva, Testimone_3 dichiarava “Sono disoccupata. Non ho rapporti di parentela con il resistente e non ho mai lavorato per quest'ultimo. Sono stata cliente del resistente dal 2010 al 2019, curava le pratiche del mio ex marito, , che era un imprenditore del pellame e poi aveva case e il resistente Persona_1 curava la parte fiscale. Ero io ad occuparmi della parte fiscale. Preciso che si occupava delle dichiarazioni dei redditi. Non ci seguiva i dipendenti. A questo punto la giudice dà atto che l'avv. De
Siena interviene dicendo alla teste ADR è vero che il dott. De Siena non ha dipendenti. La giudice precisa di non aver chiesto ciò alla teste e l'avv. Orsillo conferma la dichiarazione della giudice.
L'avv. De Siena dichiara di non aver sentito e di aver problemi certificati all'udito. Preciso che negli anni a cui ho prima fatto riferimento mi recavo allo studio con frequenza di due o tre volte al mese.
Tendenzialmente andavo di pomeriggio e mi trattenevo un paio d'ore. Mi sono sempre interfacciata solo con il dott. . Quando sono stata presso lo studio del resistente ho visto due signore una CP_1 di nome e una di nome . Preciso che la signora l'ho vista sino al 2015 mentre la Pt_2 Pt_1 Pt_2 signora sino al 2013. A questo punto la giudice dà atto che la teste aveva dichiarato di aver Pt_1 visto la signora sino al 2013 e di essersi confusa con le date. A questo punto la giudice evidenzia Pt_2 la presenza in aula della collega che assiste alla prova, sopraggiunta per altre ragioni. Tes_4
ADR “Preciso che quando andavo ho visto la signora che apriva la porta e che rispondeva Pt_1 al telefono. Mi trattenevo in sala d'attesa circa 10-15 minuti perché c'erano altri clienti. Ricordo che la signora stava all'impiedi e faceva qualche fotocopia mentre dopo ho visto la signora Pt_1
che stava invece al computer nella postazione visibile. Non mi è mai capitato di vedere che Pt_2
facesse qualcosa nella stanza del resistente ma solo che faceva fotocopie o rispondeva a Pt_1 telefono. Alla domanda della giudice come fa a ricordare con precisione di aver visto la ricorrente sino al 2013 la teste risponde “Ricordo perché ero assidua e perché le mie pratiche sono andate finendo”.
La dichiarazione della teste è inidonea a confutare le deposizioni dei testi di controparte Tes_3 sia perché la stessa è stata ripetutamente interrotta dalla procuratrice, come emerge dal verbale di causa sopra riportato, sia perché essa potrebbe impiegarsi per confutare il riconoscimento del superiore inquadramento ma, la circostanza riferita che il suo rapporto fosse diretto con il resistente per la lavorazione delle sue pratiche (“mi interfacciavo solo con il dott. ”) non esclude, data CP_1 anche la scarsa frequenza mensile, che altri clienti intrattenessero rapporti con l'istante.
Sicuramente non vi è prova della presenza quotidiana sul luogo di lavoro per il periodo non formalizzato, così come peraltro stigmatizzata dal resistente nelle note di discussione, ma tale profilo complessivamente valutando le deposizioni dei testi della ricorrente e degli indici presuntivi, non è decisivo: il carattere intellettuale della prestazione da un lato, la presenza della sola ricorrente in quel frangente temporale dall'altro (il resistente non deduce la presenza di altri dipendenti in quel lasso temporale), la circostanza riferita dalla teste che dichiara di contattarla senza previo Tes_1 appuntamento, non sono certamente elementi privi di valore in assenza di una valida ricostruzione alternativa da parte del dott. e in presenza della dichiarazione opaca di cui all'all. 6 prodotta CP_1 dallo stesso resistente.
Questo documento, la cui sottoscrizione è stata apposta dalla ricorrente “in bianco”, denota l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e, valutato unitamente alle mail inviate dal resistente alla ricorrente in data 17.01.2020 e 20.01.2020 (cfr. doc. 8 e 10 prod. ricorrente), costituisce una solida base documentale di supporto alle dichiarazioni della prova orale espletata.n
In particolare le mail inviate dal resistente per il loro tenore chiaro attestano la presenza di un rapporto di lunga durata tra le parti e, al contempo, lo svolgimento di mansioni non già di mera segretaria anzi, la ricorrente avrebbe dovuto, stando alle dichiarazioni dello stesso signor , illustrare alla sua CP_1 sostituta non solo le modalità di ricezione dei clienti ma anche la tenuta dei documenti commerciali e contabili.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, non solo è stata provata l'esistenza di un rapporto di lavoro per la maggior durata e segnatamente dal 21.07.2007 al 17.01.2020 ma anche l'inquadramento, in tale periodo, nel livello IV S del CCNL Studi professionali, per le ragioni innanzi indicate.
3) Sulla quantificazione delle differenze retributive
Venendo alla quantificazione delle differenze retributive deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata per il solo TFR avendo l'istante diffidato il datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e, segnatamente, con mail del 21.01.2025 (cfr. mail in atti) mentre priva di pregio, per quanto specificato al punto 1 della motivazione, è la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva per le altre differenze retributive.
Accertato in termini di an quanto conclusivamente affermato al punto 2 della motivazione, venendo alla determinazione del quantum non può non evidenziarsi che in ordine alla ripartizione degli oneri probatori è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR sono istituti di fonte legale e contrattuale, senz'altro competono al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. Tribunale
Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806).
Ebbene parte convenuta non ha fornito la prova del regolare pagamento della retribuzione non depositando la prova dello stesso, per cui sono del tutto accoglibili le richieste di parte ricorrente relative alla corretta corresponsione della retribuzione in ordine alle voci cd. ordinarie.
Sono dovuti, altresì, in assenza di prova contraria il TFR ed i ratei di 13° e 14° mensilità.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva questa giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria – CCNL
Studi Professionali- la cui utilizzazione non è stata contestata da parte resistente ma anzi applicata per il periodo pregresso e, per completezza, va poi ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva, una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, quindi, ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello IV S di categoria, andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate ai contratti di categoria: va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito, come dedotto in ricorso, e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati, va altresì affermato il diritto alle differenze dovute per 13° e 14° mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro. In ordine alla quantificazione delle somme la giudicante non può che condividere i conteggi effettuati da parte ricorrente che, epurati delle voci non riconosciute, sono stati redatti conformemente ai parametri del CCNL di riferimenti e non specificamente contestati da parte resistente.
Ne consegue, quindi, che parte resistente va condannata al pagamento nei confronti di parte ricorrente per le causali innanzi esposte della somma pari a euro 82340,31 di cui euro 10706,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo.
Dai conteggi sono state epurate le somme relative a ROL e indennità sostitutiva di ferie il cui onere probatorio grava in capo a parte ricorrente e, nella specie, non è stato assolto.
A nulla rileva la dichiarazione all. 6 per quanto prima esposto e in assenza di qualsivoglia prova di corresponsione delle somme gravante su parte convenuta. Peraltro è del tutto ininfluente la dichiarazione secondo la quale le somme corrisposte a titolo di retribuzione sarebbero quelle di cui alle buste paga sia perché non vi è prova del pagamento sia perché è diffusa la possibilità che sia erogata una somma difforme per cui, in assenza di prova del pagamento, non può che ritenersi fondata la deduzione.
4. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per lesione della reputazione avendo parte ricorrente proferito espressioni nelle missive del 17.01.2020 e
20.01.2020 (cfr. all. 7 e 8) è infondata e deve essere respinta per le ragioni d seguito esposte.
L'accertamento compiuto in tale sede ha provato che il rapporto ricompreso tra il gennaio 2014 e la fine del 2019 non fosse regolarizzato per cui non si scorge alcunchè di offensivo nella dizione “a nero”. Parimenti non possono ritenersi offensive le considerazioni espresse in merito all'opaco documento 6. Parte resistente inspiegabilmente dichiara di aver ricevuto quella comunicazione asseritamente ed unilateralmente disposta dalla signora ma, oltre a non dedurre e provare, Pt_1 come l'avrebbe ricevuta (bervi manu, A/R non prodotta, pec non prodotta), se ne avvale solo limitatamente ai profili di vantaggio ivi riportati (la previsione di una concertazione per le somme dovute a titolo di TFR) disconoscendone il contenuto, condotta quest'ultima del tutto irragionevole.
Se vi fosse stato un pregiudizio come in tale sede lamentato l'istante avrebbe dovuto affermarne in toto la falsità e impugnarlo (cosa che non è stato). Ne consegue, quindi, che anche in ordine a tali profili la richiesta risarcitoria spiegata in via riconvenzionale è del tutto infondata e deve essere respinta.
5. Le spese di lite
Le spese del giudizio che ha visto l'accoglimento parziale della domanda e il rigetto di quella riconvenzionale, si compensano per un terzo mentre i residui due terzi si pongono a carico della resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, considerata l'istruttoria svolta e i valori di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in complessivi euro 3500,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 21.07.2007 al 17.01.2020, con inquadramento nel livello IV S - CCNL
Studi Professionali, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma complessiva pari ad euro 82.340,31 di cui euro 10.706,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
d) compensa tra le parti il residuo un terzo.
Si comunichi.
Santa Maria Capua, 21 luglio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7914/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avv.ti Raffaele Boccagna e Gianluca Sabatini, con i quali elettivamente domicilia in Aversa alla Via
Doninzetti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle CP_1 liti indicata in atti, dall'avv. Marina De Siena, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al Viale delle Betulle n. 5
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva: di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa subordinata alle dipendenze del Dott.
, presso il suo Studio commerciale sito in Caserta alla Via Petrarca 54, dal 21.07.2007 CP_1 al 16.01.2020, con la qualifica di impiegata amministrativa occupandosi, in particolare della tenuta delle scritture contabili delle ditte individuali o delle società di cui lo studio commerciale avesse la contabilità; di essersi nello specifico occupata: di redigere prima nota di cassa e banca, di tenere la contabilità semplificata ed ordinaria, chiusura dei bilanci annuali ed infrannuale, trasformazione in
Bilanci CEE e XBRL e tutta una serie di attività connessa alla gestione di società o persone fisiche con annesse attività in CCIAA, della gestione di tutte le scadenze fiscali con adempimenti mensili e trimestrali (pagamento telematico di F24, liquidazioni e comunicazioni IVA), della redazione dei modelli UNICI e 730 on line oltre alla dichiarazioni IVA, della gestione delle fatture di tutta la clientela dello studio con annessa attività di fatturazione elettronica, svolta mediante il programma di fatturazione elettronica, delle stampe dei libri contabili su supporti informatici;
di essere stata formalmente inquadrata esclusivamente per il periodo dal 21.07.2007 al 31.12.2013, data in cui sarebbe stata fittiziamente licenziata, e dal 3.01.2020 al 16.01.2020, con inquadramento al V livello di cui al CCNL Studi professionali, e di non aver ricevuto alcun formale inquadramento per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2019; di aver lavorato dal 21.07.2007 al 31.12.2013 per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20.00; di aver nel periodo tra il 01.01.2014 ed il 31.12.2019 lavorato il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, il martedì il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 mentre il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 per un totale di 24 ore settimanali;
di aver svolto l'intera attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dott. ; di aver CP_1 percepito, per l'attività svolta nel periodo dal luglio 2007 al 2013 la retribuzione fissa mensile di €
400,00 (divenute poi € 480,00 sulla scorta del cd. “Bonus Renzi”) e di € 600,00 per l'attività svolta nel periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2019, senza mai ricevere alcuna busta paga;
di non aver percepito alcuna retribuzione per il mese di gennaio 2020; di aver, durante tutto il periodo di lavoro, usufruito solo di tre settimane di ferie durante il mese di agosto di ciascun anno;
di non aver mai percepito la
13^ e la 14^ mensilità e di non aver mai goduto di permessi retribuiti;
di non aver percepito né il TFR né le spettanze di fine rapporto all'esito dello stesso;
di aver avviato la procedura di mediazione conclusasi con un accordo negativo. Tanto premesso, asserendo di avere prestato attività lavorativa riconducibile al IV S livello del C.C.N.L. Studi Professionali, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di differenze retributive per complessivi €. 94.516,25, di cui € 10.706,77
a titolo di TFR.
Si costituiva in giudizio il dott. eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. e la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere dalla ricorrente. Nel merito, impugnava e contestava i contenuti del ricorso perché infondati e non forniti delle prove, evidenziando che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa alle sue dipendenze in virtù di contratto a tempo parziale ed indeterminato come addetta alla segreteria dipendente di IV°
Livello contratto studi professionali dal 21.07.2007 al 31.12.2013 per 80 ore mensili, affiancando la sua segretaria sig.ra Precisava che la ricorrente svolgeva semplicemente mansioni Parte_2
d'ordine come addetta alla segreteria e contabile d'ordine, quali redazione di documenti standard al computer di varia natura sotto dettatura o ricopiando testi predisposti sia dal resistente che dalla sua segretaria, operava al computer come addetta alla compilazioni di scritture contabili semplificate, accoglienza clienti, filtrava chiamate telefoniche, fotocopiava e stampava documenti, svolgeva attività di archiviazione delle pratiche e tenuta delle stesse, smistamento di posta, pec ed email, percependo come previsto da contratto, per tale livello, la retribuzione mensile, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore indennità dovutele, nonché il TFR maturato al licenziamento. Deduceva inoltre che la ricorrente non aveva mai svolto mansioni superiori, né attività riconducibili al livello IV superiore, per cui contestava ogni differenza paga, indennità e quant'altro richiesto nel prospetto di calcolo allegato al ricorso in quanto non dovuti. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., a carico della ricorrente e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, in quanto destinatario di corrispondenza della sig.ra (pec del 17 e 20 gennaio 2020) recante contenuti offensivi e lesivi del proprio onore Parte_1
e reputazione e della propria identità personale e professionale. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi il ricorso accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata e dichiarandolo improponibile, inammissibile, nonché infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertarsi la sussistenza in capo alla ricorrente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per aver, nelle proprie pec del 17 e 20 gennaio 2020 inviategli, pronunciato frasi offensive e lesive di onore, reputazione identità personale e professionale dello stesso e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore quantificati in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa ed in subordine nella somma che verrà quantificata secondo l'equo apprezzamento del
Tribunale adito. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa con la presente sentenza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c.
*************
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta ne limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.Sull'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti
Parte resistente, al fine di paralizzare l'azione della ricorrente, disconoscendo i periodi di mancata formalizzazione del rapporto, eccepisce la prescrizione presuntiva dei crediti considerando quale dies
a quo la data di cessazione del rapporto, avvenuta il 31.12.2013, a seguito di licenziamento e, quindi, il quinquennio per il TFR e il triennio per tutte quante le “altre voci” dedotte in ricorso.
Orbene, in via astratta e di principio, questa giudicante aderisce all'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione presuntiva estintiva è incompatibile con la contestazione dell'entità del credito o con la dichiarazione di non aver effettuato il pagamento o di averne estinto solo una parte;
sul punto, infatti, la S.C. ha statuito che “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta” (cfr. Cass. 12771/2012; conf. Cass. 26986/2013, 29875/2019, 10188/2023).
Ne deriva di conseguenza che, in presenza di un'espressa contestazione da parte del debitore che equivale all'ammissione di non aver estinto il debito, alla luce di quanto sopra richiamato, l'eccezione di prescrizione presuntiva estintiva non può che essere respinta.
Per quanto concerne, invece, il TFR parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale.
Sicuramente il TFR è soggetto a prescrizione quinquennale ma il quinquennio deve farsi decorrere dalla data di cessazione dedotta dall'istante e, segnatamente, dal gennaio 2020 per cui, è preliminare accertare l'esistenza della durata del rapporto di lavoro così come dedotto prima di delibare in ordine all'asserita prescrizione di tale voce.
Alla luce di quanto esposto deve respingersi, quindi, l'eccezione di prescrizione presuntiva per le indennità richieste diverse dal TFR mentre per il TFR è necessario dapprima delibare sulla cessazione del rapporto.
2. Sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo
Parte ricorrente deduce l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, svoltosi dal 21.07.2007 al
16.01.2020, sebbene formalmente dal 21.07.2007 al 31.12.2013 (data del formale ma fittizio licenziamento) e dal 3.1.2020 al 16.1.2020 ed inquadramento nel V livello del CCNL Studi professionali ma con uno iato intermedio dal 01.01.2014 al 31.12.2019, in cui aveva espletato sempre le medesime mansioni senza ricevere un regolare contratto. Nel corso di tale segmento temporale la ricorrente aveva avuto un rapporto di collaborazione occasionale, oggetto di una transazione extragiudiziale, come si evince dalla dichiarazione, che nel merito la resistente contesta (cfr. all. 6 prod. resistente), per le somme già corrisposte in precedenza.
Parte resistente contesta sia la diversa durata del rapporto che la richiesta di diverso inquadramento.
In ordine alla durata del rapporto evidenzia che la lettera di licenziamento era stata sottoscritta anche dalla ricorrente e che, a seguito del licenziamento, l'istante avrebbe percepito la NASPI, circostanza incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Quanto, invece alle mansioni, esse sono state correttamente ascritte al livello di inquadramento (IV) perché di segreteria atteso che le attività di cui al punto 5 erano state svolte dalla signora dipendente dal 21.07.2007 sino al 31.12.2013. Parte_2
E' opportuno precisare che, in ordine al riparto degli oneri probatori, grava su parte ricorrente l'onere della prova non solo dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità diverse dedotte ma anche la diversa durata.
Onde accertare l'esistenza del vincolo della subordinazione per tutta la durata del rapporto, così come dedotto dalla ricorrente, è necessario richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti, sviluppatisi in ordine agli elementi costitutivi la subordinazione.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, quindi, per la verticalità in quanto trattasi di un rapporto di lavoro reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base del dato normativo sopraesposto è possibile ritenere, conformemente a quanto asserito dal consolidato orientamento giurisprudenziale che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato a differenza del lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. n. 4500 del 27.02.2007; Cass. lav. 04.06.02 n.
4682; Cass. lav. 10.6.98, n. 5792).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'assenza di rischio imprenditoriale;
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
l'esclusività della prestazione;
l'infungibilità soggettiva della prestazione;
l'esercizio di mansioni meramente esecutive. Alla luce di quanto esposto vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
E' indubbio che nel caso di prestazioni intellettuali l'eterodirezione, quale continua indicazione delle direttive da seguire, debba cedere il passo alla etrorganizzazione quale inserimento stabile nell'organizzazione datoriale per cui ai fini del riconoscimento della subordinazione saranno questi elementi ad essere valorizzati. La S.C. con argomentazioni non disattese dalla giudicante, proprio con riferimento alle prestazioni intellettuali ha precisato che “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.” (cfr. e multis Cass. ord. n. 5436/2019).
Inoltre, sempre in via generale, ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie orali, va precisato che anche in caso di richiesta di mansioni superiori gravi sull'istante il relativo onere probatorio.
Ed invero, l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo
(determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi), in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272). Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
L'istante deduce di aver svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro mansioni sussumibili nel livello IV S e non già nel livello V riconosciuto.
Appartengono al V livello Studi professionali, come dedotto in ricorso, i lavoratori “che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:
Addetto alle pulizie;
Fattorino; Usciere”.
Il livello invocato dall'istante, sulla base delle mansioni svolte, è invece, il IV S del CCNL di categoria, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite”. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;
Addetto a scritture contabili in partita doppia;
Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela”.
Orbene i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata hanno fornito elementi utili per il riconoscimento del rapporto di lavoro sia in ordine alla maggiore durata dedotta che allo svolgimento delle mansioni superiori.
In particolare sono del tutto sovrapponibili e non contrastanti le dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente.
La teste , per quanto qui rileva dichiarava: “Sono impiegata amministrativa Testimone_1 presso l'Agenzia riscossione esattoria di Roma da circa un anno;
in precedenza dal 2012 al 2021 per la onsorziata con la Kent finanziaria;
prima del 2012 ho lavorato, per circa 10 CP_2 anni se non erro per la a Roma sempre come dipendente nell'ambito amministrativo. Non ho CP_3 rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco la ricorrente dal 2015 in quanto il resistente ha assunto la gestione della contabilità della Kent finanziaria con il suo studio e non ricordo con precisione a partire da quale momento è diventato il liquidatore. Preciso che il resistente per tale attività si recava una volta a settimana a Roma mentre io mi interfacciavo via mail e via telefono tutta la settimana con la ricorrente per tutto ciò che riguardava la contabilità cioè mi inviava gli estratti conto bancari, la documentazione per i bilanci, la documentazione per la certificazione unica.
Preciso che ero io ad inviare la documentazione o previo accordo con il resistente o su richiesta della ricorrente stessa se mancava qualcosa. Se non erro ho avuto contatti con lei sino al 2020.
Quando lavoravo in osservavo il seguente orario dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa, in CP_2 genere dalle 13 alle 14. Preciso che i contatti con la ricorrente potevano avvenire sia di mattina che di pomeriggio, non c'era un giorno prestabilito in cui la dovessi contattare ma quando chiamavo in studio rispondeva sempre lei al telefono. Preciso che chiamavo direttamente sul numero mobile della ricorrente, preciso che vi era anche il numero dello studio ma contattavo direttamente lei. Preciso che mi ricordo solo della ricorrente allorquando ho chiamato allo studio. Ricordo che ad un certo punto mutò la sede dello studio da via Ricciardi a via Petrarca. Preciso che la corrispondenza via mail avveniva mediante indirizzo dello studi contabds se non erro , preciso di essere in possesso di mail se necessario.”
Tale deposizione in maniera inequivoca attesta la presenza quotidiana dell'istante presso lo studio del resistente e comunque alle sue dipendenze nel periodo di assenza del formale inquadramento e, segnatamente dal 2015 al 2020, in maniera continuativa e stabile - visto che la teste riferisce che contattava la ricorrente per tutto il periodo e senza alcun previo preavviso - e che lei fosse l'unica dipendente ad interfacciarsi con la clientela per le attività da svolgersi, circostanza fattuale, quest'ultima, che richiama la declaratoria esemplificativa del livello IV S invocato. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla resistente nelle note di discussione non può ritenersi decisivo che la teste chiamasse sul numero mobile della ricorrente piuttosto che sul numero fisso dello studio sia perché la ricorrente, dalla descrizione delle mansioni, era comunque inserita nell'organizzazione di mezzi datoriali senza alcun rischio d'impresa, sia perché la giurisprudenza summenzionata qualifica in senso
“attenuato” la subordinazione propria delle professioni intellettuali stante proprio in questi ambiti l'assenza di pervasività eterodiretta datoriale.
Tali affermazioni sono state poi avallate anche da quelle dell'altro teste parte ricorrente
[...]
, anch'egli cliente dello studio, che, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono libero Tes_2 professionista geometra. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco la ricorrente in quanto l'ho vista presso lo studio del resistente sia presso la prima sede in via Ricciardi sia presso la seconda sede. Mi sono interfacciato con la ricorrente per la consegna dei documenti, il ritiro degli stessi ad esempio gli F24 che avevano cadenza mensile. Quando chiamavo allo studio mi rispondeva
a volte la ricorrente e a volte il resistente. Ci siamo avvalsi della consulenza del resistente a partire dal 1980 sino a circa due-tre anni fa. La collaborazione è cessata dopo la messa in liquidazione di una delle nostre società denominate GEOMATIC s.r.l. Mi sono interfacciato con la ricorrente anche per l'attività di controllo delle fatture che veniva poi inserite nei bilanci dei quali discutevo con il resistente. Conosco la signora , ricordo che faceva la stessa attività della ricorrente, Parte_2 ricordo di averla vista in via Ricciardi. Ricordo che per un periodo sono state presenti entrambe, ma non ricordo il periodo. Ricordo di aver visto la ricorrente dagli inizi di via Ricciardi. Non ricordo se la ricorrente e la avessero ruoli diversi. Mi recavo allo studio sempre previo appuntamento. Pt_2
Per prendere un appuntamento chiamavo o allo studio oppure direttamente al dott. . CP_1
Prendevo appuntamento direttamente con il resistente per discutere dei documenti mentre per la consegna prendevo appuntamento con la ricorrente o con la . E' capitato che vedessi la Pt_2 ricorrente sia di mattina che di pomeriggio. Non so quale fosse la chiusura feriale dello studio ma all'inizio e alla fine del mese era aperto. Nulla so in ordine alla retribuzione. Preciso di aver visto la ricorrente se non erro sino al 2019-2020, ovvero sino alla liquidazione di GEOMATIC;
preciso che dall'inizio di via Ricciardi a questa data ella è sempre stata presso lo studio anche se preciso che per alcuni periodi noi eravamo assegnati ad o anche ad altro dipendente dello studio di cui non Pt_2 ricordo il nome. Preciso che allo studio per parlare con il dott. mi recavo sempre io e CP_1 coglievo l'occasione consegnare o ritirare i documenti in quanto venivo da ON mentre durante la settimana mi avvalevo di due collaboratori tra cui mia moglie che portavano le fatture allo studio o ritiravano documentazione;
ricordo che all'epoca lo studio si occupava anche di consulenza del lavoro per cui portavamo continuamente documenti tra cui le buste paga. A questo punto l'avv. De Siena rivolge al teste la seguente domanda: dal 2010 al 2017 la società Parte_3 svolgeva la sua attività in Toscana e il geometra era lì come faceva a recarsi allo studio?
[...]
La giudice chiede al teste se ricordo se in quel frangente temporale si sia recato presso lo studio e con quale frequenza. Preciso che mi recavo presso lo studio una volta al mese almeno in quanto il resistente era il presidente del collegio sindacale della società e poi Parte_4
s.r.l.”.
Le dichiarazioni rese dal teste, della cui attendibilità la giudicante non ha motivo di dubitare perché del tutto sovrapponibili contenutisticamente a quelle rese dalla teste confermano la presenza Tes_1 della ricorrente per tutto il periodo dedotto presso lo studio del resistente, l'attività svolta e, circostanza significativa, lo spostamento della sede stessa.
Quest'ultimo dato è stato indicato dal resistente come elemento per smontare la ricostruzione della ricorrente sin dalla memoria di costituzione ma, ad avviso della giudicante, esso è del tutto neutro non solo perché i testimoni hanno confermato lo spostamento dello studio, precisato anche dalla signora in sede di libero interrogatorio, ove interrogata sul punto ha dichiarato “Voglio Pt_1 precisare che sino al 2016 siamo stati in via Ricciardi n. 15 e successivamente ci spostati in via
Petrarca, lo studio non è mai stato chiuso” ma anche perché il luogo riportato sulla lettera di licenziamento del 2013 cristallizza il luogo dell'epoca della sottoscrizione e non esclude che la stessa sede mutasse o comunque che vi fossero diverse sedi.
Il resistente, tuttavia, nel tentativo di decostruire la piattaforma probatoria dell'istante, che deve ritenersi solida, ha cercato di minare l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente deducendo, con riferimento alla teste la presentazione di una querela presso la questura di Tes_1
Caserta, in data 21.11.2020, per un presunto illecito da quest'ultima commesso, ma non specifica lo stato del procedimento penale e, quindi, la verifica in un eventuale giudizio delle accuse mosse;
mentre, con riferimento al teste , depositando una corrispondenza via mail intercorsa tra Tes_2 gli stessi (cfr. doc. 11-12-13-14) comprovante a, suo dire, la grave inimicizia. Dalla disamina della documentazione pec emerge che il resistente, che era stato presidente del collegio sindacale della società che vedeva il coinvolgimento anche del teste , all'esito Parte_3 Tes_2 della cessazione della carica, verificata l'irregolarità di talune sottoscrizioni, sollecitava e diffidava la società alla regolarizzazione delle stesse;
in atti, tuttavia, non sono riportati gli esiti definitivi del carteggio - cioè se la società avesse effettivamente rifiutato la regolarizzazione - e mancano giudizi o procedimenti in sede penale per tali fatti, pertanto la giudicante non può che qualificare tali atti quale ordinaria documentazione di scambio nell'ambito di una relazione societaria che, giammai, potrebbe minare l'attendibilità intrinseca del testimone il quale ha reso una deposizione del tutto verosimile e sovrapponibile con quella della teste Tes_1
Inidonea, peraltro, a scalfire tali risultanze è stata anche la deposizione dell'unica teste indotta dal resistente e, segnatamente, quella resa dalla signora che, per quanto qui rileva, Testimone_3 dichiarava “Sono disoccupata. Non ho rapporti di parentela con il resistente e non ho mai lavorato per quest'ultimo. Sono stata cliente del resistente dal 2010 al 2019, curava le pratiche del mio ex marito, , che era un imprenditore del pellame e poi aveva case e il resistente Persona_1 curava la parte fiscale. Ero io ad occuparmi della parte fiscale. Preciso che si occupava delle dichiarazioni dei redditi. Non ci seguiva i dipendenti. A questo punto la giudice dà atto che l'avv. De
Siena interviene dicendo alla teste ADR è vero che il dott. De Siena non ha dipendenti. La giudice precisa di non aver chiesto ciò alla teste e l'avv. Orsillo conferma la dichiarazione della giudice.
L'avv. De Siena dichiara di non aver sentito e di aver problemi certificati all'udito. Preciso che negli anni a cui ho prima fatto riferimento mi recavo allo studio con frequenza di due o tre volte al mese.
Tendenzialmente andavo di pomeriggio e mi trattenevo un paio d'ore. Mi sono sempre interfacciata solo con il dott. . Quando sono stata presso lo studio del resistente ho visto due signore una CP_1 di nome e una di nome . Preciso che la signora l'ho vista sino al 2015 mentre la Pt_2 Pt_1 Pt_2 signora sino al 2013. A questo punto la giudice dà atto che la teste aveva dichiarato di aver Pt_1 visto la signora sino al 2013 e di essersi confusa con le date. A questo punto la giudice evidenzia Pt_2 la presenza in aula della collega che assiste alla prova, sopraggiunta per altre ragioni. Tes_4
ADR “Preciso che quando andavo ho visto la signora che apriva la porta e che rispondeva Pt_1 al telefono. Mi trattenevo in sala d'attesa circa 10-15 minuti perché c'erano altri clienti. Ricordo che la signora stava all'impiedi e faceva qualche fotocopia mentre dopo ho visto la signora Pt_1
che stava invece al computer nella postazione visibile. Non mi è mai capitato di vedere che Pt_2
facesse qualcosa nella stanza del resistente ma solo che faceva fotocopie o rispondeva a Pt_1 telefono. Alla domanda della giudice come fa a ricordare con precisione di aver visto la ricorrente sino al 2013 la teste risponde “Ricordo perché ero assidua e perché le mie pratiche sono andate finendo”.
La dichiarazione della teste è inidonea a confutare le deposizioni dei testi di controparte Tes_3 sia perché la stessa è stata ripetutamente interrotta dalla procuratrice, come emerge dal verbale di causa sopra riportato, sia perché essa potrebbe impiegarsi per confutare il riconoscimento del superiore inquadramento ma, la circostanza riferita che il suo rapporto fosse diretto con il resistente per la lavorazione delle sue pratiche (“mi interfacciavo solo con il dott. ”) non esclude, data CP_1 anche la scarsa frequenza mensile, che altri clienti intrattenessero rapporti con l'istante.
Sicuramente non vi è prova della presenza quotidiana sul luogo di lavoro per il periodo non formalizzato, così come peraltro stigmatizzata dal resistente nelle note di discussione, ma tale profilo complessivamente valutando le deposizioni dei testi della ricorrente e degli indici presuntivi, non è decisivo: il carattere intellettuale della prestazione da un lato, la presenza della sola ricorrente in quel frangente temporale dall'altro (il resistente non deduce la presenza di altri dipendenti in quel lasso temporale), la circostanza riferita dalla teste che dichiara di contattarla senza previo Tes_1 appuntamento, non sono certamente elementi privi di valore in assenza di una valida ricostruzione alternativa da parte del dott. e in presenza della dichiarazione opaca di cui all'all. 6 prodotta CP_1 dallo stesso resistente.
Questo documento, la cui sottoscrizione è stata apposta dalla ricorrente “in bianco”, denota l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e, valutato unitamente alle mail inviate dal resistente alla ricorrente in data 17.01.2020 e 20.01.2020 (cfr. doc. 8 e 10 prod. ricorrente), costituisce una solida base documentale di supporto alle dichiarazioni della prova orale espletata.n
In particolare le mail inviate dal resistente per il loro tenore chiaro attestano la presenza di un rapporto di lunga durata tra le parti e, al contempo, lo svolgimento di mansioni non già di mera segretaria anzi, la ricorrente avrebbe dovuto, stando alle dichiarazioni dello stesso signor , illustrare alla sua CP_1 sostituta non solo le modalità di ricezione dei clienti ma anche la tenuta dei documenti commerciali e contabili.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, non solo è stata provata l'esistenza di un rapporto di lavoro per la maggior durata e segnatamente dal 21.07.2007 al 17.01.2020 ma anche l'inquadramento, in tale periodo, nel livello IV S del CCNL Studi professionali, per le ragioni innanzi indicate.
3) Sulla quantificazione delle differenze retributive
Venendo alla quantificazione delle differenze retributive deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata per il solo TFR avendo l'istante diffidato il datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e, segnatamente, con mail del 21.01.2025 (cfr. mail in atti) mentre priva di pregio, per quanto specificato al punto 1 della motivazione, è la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva per le altre differenze retributive.
Accertato in termini di an quanto conclusivamente affermato al punto 2 della motivazione, venendo alla determinazione del quantum non può non evidenziarsi che in ordine alla ripartizione degli oneri probatori è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR sono istituti di fonte legale e contrattuale, senz'altro competono al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. Tribunale
Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806).
Ebbene parte convenuta non ha fornito la prova del regolare pagamento della retribuzione non depositando la prova dello stesso, per cui sono del tutto accoglibili le richieste di parte ricorrente relative alla corretta corresponsione della retribuzione in ordine alle voci cd. ordinarie.
Sono dovuti, altresì, in assenza di prova contraria il TFR ed i ratei di 13° e 14° mensilità.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva questa giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria – CCNL
Studi Professionali- la cui utilizzazione non è stata contestata da parte resistente ma anzi applicata per il periodo pregresso e, per completezza, va poi ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva, una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, quindi, ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello IV S di categoria, andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate ai contratti di categoria: va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito, come dedotto in ricorso, e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati, va altresì affermato il diritto alle differenze dovute per 13° e 14° mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro. In ordine alla quantificazione delle somme la giudicante non può che condividere i conteggi effettuati da parte ricorrente che, epurati delle voci non riconosciute, sono stati redatti conformemente ai parametri del CCNL di riferimenti e non specificamente contestati da parte resistente.
Ne consegue, quindi, che parte resistente va condannata al pagamento nei confronti di parte ricorrente per le causali innanzi esposte della somma pari a euro 82340,31 di cui euro 10706,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo.
Dai conteggi sono state epurate le somme relative a ROL e indennità sostitutiva di ferie il cui onere probatorio grava in capo a parte ricorrente e, nella specie, non è stato assolto.
A nulla rileva la dichiarazione all. 6 per quanto prima esposto e in assenza di qualsivoglia prova di corresponsione delle somme gravante su parte convenuta. Peraltro è del tutto ininfluente la dichiarazione secondo la quale le somme corrisposte a titolo di retribuzione sarebbero quelle di cui alle buste paga sia perché non vi è prova del pagamento sia perché è diffusa la possibilità che sia erogata una somma difforme per cui, in assenza di prova del pagamento, non può che ritenersi fondata la deduzione.
4. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per lesione della reputazione avendo parte ricorrente proferito espressioni nelle missive del 17.01.2020 e
20.01.2020 (cfr. all. 7 e 8) è infondata e deve essere respinta per le ragioni d seguito esposte.
L'accertamento compiuto in tale sede ha provato che il rapporto ricompreso tra il gennaio 2014 e la fine del 2019 non fosse regolarizzato per cui non si scorge alcunchè di offensivo nella dizione “a nero”. Parimenti non possono ritenersi offensive le considerazioni espresse in merito all'opaco documento 6. Parte resistente inspiegabilmente dichiara di aver ricevuto quella comunicazione asseritamente ed unilateralmente disposta dalla signora ma, oltre a non dedurre e provare, Pt_1 come l'avrebbe ricevuta (bervi manu, A/R non prodotta, pec non prodotta), se ne avvale solo limitatamente ai profili di vantaggio ivi riportati (la previsione di una concertazione per le somme dovute a titolo di TFR) disconoscendone il contenuto, condotta quest'ultima del tutto irragionevole.
Se vi fosse stato un pregiudizio come in tale sede lamentato l'istante avrebbe dovuto affermarne in toto la falsità e impugnarlo (cosa che non è stato). Ne consegue, quindi, che anche in ordine a tali profili la richiesta risarcitoria spiegata in via riconvenzionale è del tutto infondata e deve essere respinta.
5. Le spese di lite
Le spese del giudizio che ha visto l'accoglimento parziale della domanda e il rigetto di quella riconvenzionale, si compensano per un terzo mentre i residui due terzi si pongono a carico della resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, considerata l'istruttoria svolta e i valori di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in complessivi euro 3500,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 21.07.2007 al 17.01.2020, con inquadramento nel livello IV S - CCNL
Studi Professionali, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma complessiva pari ad euro 82.340,31 di cui euro 10.706,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
d) compensa tra le parti il residuo un terzo.
Si comunichi.
Santa Maria Capua, 21 luglio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza