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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 785 /2021 promossa da:
c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1978, e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/06/1994, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini, via Lavatoio n. 56 – attori;
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Ciocchetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, via Gorizia n. 11 – convenuto;
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Franca Sapone del Foro di RE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a RE, via Circonvallazione n. 20 – convenuto;
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Monica Morgando Vigna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a RE, Corso M. d'Azeglio n. 29 – convenuta;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, cui i difensori si sono riportati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle posizioni difensive delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, gli attori Parte_1
e premettendo di essere creditori il primo per euro 75.000, il
[...] Parte_2
secondo per euro 6.500, ambedue a titolo di risarcimento danni morali e patrimoniali sofferti in qualità di parti civili − oltre che ciascuno della somma di euro 1.710,00 per spese di costituzione e rappresentanza in giudizio − in forza di Sentenza penale di primo grado (la n. 219/2020 depositata il
27/03/2020) emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di , convenivano in giudizio Controparte_1
, e , promuovendo azione revocatoria ex art. 2901 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.c. perché venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita immobiliare a rogito notaio dott.ssa di RE, rep. n. 5618/4266, trascritto il 16/06/2020 ai nn. Persona_1
3218/2619 e ai nn. 3219/2620. La compravendita ebbe ad oggetto un immobile ad uso civile abitazione con annesso garage che e il di lui fratello avevano Controparte_1 Controparte_2 trasferito per le rispettive quote di comproprietà all'acquirente sig.ra , la quale in tal Controparte_3
modo acquistava la proprietà piena delle due anzidette unità immobiliari ubicate ad RE (TO) e distinte al Catasto fabbricati del relativo Comune come segue:
Foglio 23 n. 60 Sub. 48, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piani S1-5-8, Categoria
A/2, Classe 2, Vani 7, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 149, Totale Escluse Aree
Scoperte Metri Quadrati 144, Rendita Catastale € 759,19;
Foglio 23 n. 60 Sub. 4, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Metri Quadrati 17, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 19, Rendita
Catastale € 97,46;
Deducevano gli attori che l'atto dispositivo era stato realizzato col precipuo fine di eludere le loro ragioni creditorie, essendosi il debitore intenzionalmente spogliato della propria quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'unico bene immobile in sua disponibilità, alienato ad un prezzo irrisorio rispetto a quello previsto dai corrispondenti valori del mercato immobiliare per immobili afferenti alla medesima categoria.
Si costituiva il debitore , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda Controparte_1
giudiziale per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea contestandone tutti i presupposti, nonché precisando circostanze e riferimenti temporali delle trattative inerenti alla compravendita rispetto agli sviluppi del processo penale a suo carico, al fine di dimostrare che non vi era stato alcun intento fraudolento
2 ai danni dei creditori. Deduceva, a tal proposito, di essere stato titolare della sola quota di proprietà pari ad un terzo dell'unità immobiliare sita ad RE, e contestava che l'atto dispositivo potesse essere ricondotto ad una propria iniziativa, avendo egli soltanto aderito alla trattativa instaurata dal fratello
, titolare della maggior quota dei due terzi dell'immobile. Affermava poi la piena congruità CP_2
del prezzo pattuito per la compravendita, allegando a supporto delle perizie estimative del bene trasferito. Affermava, inoltre, l'assenza di consapevolezza da parte dell'acquirente circa il pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori di uno dei due disponenti, adducendo la mancanza di qualsivoglia vincolo di parentela e la totale estraneità tra le parti della compravendita. Rilevava, ancora, di aver ritualmente impugnato in appello la sentenza penale emessa nei propri confronti. In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda attorea quale effetto di una transazione novativa del credito vantato dagli attori intercorsa tra le parti, che sarebbe riconoscibile in quattro pagamenti quietanzati ricevuti dalle due parti civili nelle more del processo penale di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Forlì.
Il convenuto si costituiva chiedendo innanzitutto l'estromissione dal processo per Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, e, in via gradata, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per la ragione che egli, non avendo alcun rapporto debitorio con gli odierni attori, era libero di disporre della propria quota di comproprietà sull'immobile oggetto di compravendita. Deduceva anche di aver interrotto da lungo tempo ogni rapporto con il fratello e di aver appreso delle CP_1 sue vicende giudiziarie soltanto a seguito della citazione nel presente giudizio: l'unico contatto avuto con risalirebbe all'epoca dello svolgimento delle pratiche per la successione dal Controparte_1 defunto padre, il quale aveva pretermesso dall'eredità il figlio con testamento olografo del CP_1
2018; , in qualità di unico erede universale, aveva riconosciuto a la spettanza della CP_2 CP_1
sua quota di legittima pari, appunto, ad 1/3 dell'asse ereditario. In subordine, Controparte_2 chiedeva nel presente giudizio di limitarsi la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita alla sola minor quota di competenza del fratello, per le esplicate ragioni.
La terza acquirente si costituiva chiedendo che la domanda attorea venisse dichiarata Controparte_3
inammissibile perché non riferita soltanto alla quota di competenza del debitore e, contestando i presupposti dell'azione revocatoria, deduceva di essersi affidata ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'immobile e di non avere mai avuto alcuna consapevolezza della situazione debitoria di
. Evidenziava che la compravendita era stata conclusa in esecuzione di un contratto Controparte_1
preliminare concluso il 15/02/2020, dunque in data anteriore al deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Forlì, e che comunque il prezzo pattuito era addirittura superiore al valore medio di mercato. Rilevava inoltre che non era provato che il patrimonio residuo del debitore fosse
3 insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Deduceva inoltre che il corrispettivo per la compravendita era stato integralmente corrisposto mediante assegni bancari e circolari regolarmente incassati dai due fratelli prima della data dell'atto definitivo perfezionatosi dinanzi al notaio il 21/05/2020, e che la sua libera scelta negoziale era stata già irrevocabilmente espressa nel gennaio di quello stesso anno - in occasione dell'offerta di acquisto dell'immobile – ed anteriormente al sorgere del credito, peraltro ancora sub iudice per avvenuta impugnazione della sentenza penale che aveva reso anche statuizioni civili.
La causa è stata istruita mediante documenti, interrogatorio formale della terza acquirente, prova per testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai convenuti ed a “Banca Sella Spa” (Succursale di
RE) degli estratti periodici dei rapporti di conto corrente relativi al periodo di emissione degli assegni bancari e circolari destinati al pagamento del prezzo della compravendita.
2. Procedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata, per le considerazioni già svolte dal giudice istruttore con ordinanza del 16 settembre
2021; la presente controversia non rientra infatti in alcuna delle materie per cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis (oggi comma
1) del d.lgs. n. 28/2010, ed in particolare non verte in materia di diritti reali, ma è piuttosto un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore a tutela di un credito (cfr. Cass. n.
25855/2021: “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione”).
3. Carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Controparte_2
L'obbligazione a tutela della quale è stato introdotto il presente giudizio deriva dalle statuizioni civili rese, con Sentenza penale di condanna n. 219/2020 emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di per il reato di truffa commesso ai danni di ciascuno degli odierni attori, costituitisi Controparte_1
parti civili: è soltanto nella persona di dunque, che può identificarsi il soggetto Controparte_1 debitore dell'azione revocatoria nella sua qualità di parte contrattuale dell'atto di compravendita in oggetto. Anche un bene in comunione, quindi appartenente a più soggetti pro quota, può infatti dar
4 luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, ma se, come nel caso di specie, soltanto uno degli (ex) comproprietari del bene è debitore, l'azione può essere esperita solo per la quota parte già spettante a quest'ultimo, mancando il titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti di altri soggetti che non risultano essere debitori degli istanti (cfr. Cass. Civ. n. 1804/2000 che specifica: “in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari”). Ne deriva che la quota immobiliare del fratello del debitore non era e non è aggredibile e che dunque non doveva essere convenuto in giudizio e non ha rilievo Controparte_2
alcuno la sua buona o mala fede, ossia la sua ignoranza o la sua consapevolezza circa la vicenda penale che coinvolgeva il fratello, cui egli era del tutto estraneo, ed il pregiudizio arrecato agli attori con l'atto dispositivo.
4. Esistenza del credito e sua anteriorità rispetto agli atti di disposizione.
Il credito degli attori è portato da Sentenza n. 219/2020 del Giudice penale del Tribunale di Forlì, impugnata e quindi non definitiva, ma è opportuno precisare che, trattandosi di credito risarcitorio derivante da fatto illecito, quel credito esisteva nel patrimonio degli attori fin dal momento del prodursi del danno, verificatosi con la consumazione del reato di truffa, in cui l'indebito arricchimento dell'agente è correlato alla deminutio patrimonii dei soggetti passivi. Dunque è rispetto alla data dell'effettiva diminuzione del patrimonio degli attori che deve essere valutata l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi, e non dal giorno del deposito della Sentenza penale;
sul punto è sufficiente richiamare Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 11121 del 2020: “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”. La verificazione del danno deve dunque farsi coincidere con il momento in cui sono stati effettuati da parte degli odierni attori i singoli pagamenti – determinati dagli inganni e raggiri subiti - a favore di
, pagamenti tutti anteriori alla querela presentata all'autorità giudiziaria in data Controparte_1
14/03/2017. Sia l'atto definitivo di compravendita immobiliare, sia il contratto preliminare di vendita, quindi, sono successivi al sorgere del credito vantato. Non rileva poi che la Sentenza penale sia soggetta ad impugnazione e che non abbia riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva, giacché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesto che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido, ed esigibile, “bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente
5 accertata” (così Cass. Civ. n. 11755/2018; e relativamente ad un caso di azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva v.
Cass. n. 5359/2009). È inoltre priva di pregio l'eccezione di transazione novativa del credito proposta dal debitore convenuto, mancandone i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie ed essendo stati i pagamenti quietanzati posti a fondamento della relativa eccezione specificamente accertati e matematicamente già dedotti - con Sentenza del Giudice penale - dalle ben più ingenti somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale arrecato alle parti civili.
5. Eventus damni.
Occorre premettere che l'azione revocatoria ha ad oggetto il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare;
è soltanto al momento della stipula del contratto definitivo, infatti, che deve essere valutata l'esistenza dell'eventus damni, ovverosia la diminuzione del patrimonio dell'alienante o il pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'alienante-debitore (cfr. Cass. Civ.
Sentenza n. 9970/2008). Nel presente giudizio, l'atto di compravendita immobiliare si è perfezionato il 21/05/2020, meno di due mesi dopo il deposito della Sentenza penale di condanna emessa nei confronti di È indubbio che l'atto definitivo, riducendo il patrimonio immobiliare Controparte_1
del debitore, abbia comportato il concreto pericolo di un effetto lesivo delle ragioni dei due odierni creditori-attori. L'eventus damni, infatti, ricorre non solo qualora l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012). Tale circostanza, nel caso di specie, si è verificata quando , liberandosi della propria quota di spettanza Controparte_1 sull'immobile sito ad RE, ha effettivamente trasformato quest'ultimo in denaro, bene per sua natura più agevolmente sottraibile al patrimonio. Ciò posto, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del primo. (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019). Non vale ad escludere l'eventus damni il fatto che nel patrimonio del convenuto vi siano le quote (del valore nominale di euro € 10.000,00) della società iscritta nel registro delle imprese soltanto il 20 Parte_3
settembre 2019: trattasi di bene immateriale il cui valore è intrinsecamente variabile, in ragione dall'incertezza dell'attività imprenditoriale, e che quando si tratta, come nel caso di specie, di società giovane e di piccole dimensioni, è assai poco appetibile sul mercato delle aste pubbliche, dunque
6 assolutamente inidoneo a costituire una garanzia patrimoniale solida. Il debitore, inoltre, ha contestato che possa essere disceso dall'atto dispositivo impugnato un pregiudizio ai danni degli attori, evidenziando che il controvalore monetario della sua quota – € 53.333,00, a fronte del complessivo prezzo di € 160.000,00 – non sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare il credito nei confronti degli attori, che ammonta complessivamente ad euro 81.500,00 (di cui € 75.000,00 spettanti a e € 6.500,00 dovuti a;
trattasi di eccezione Parte_1 Parte_2 manifestamente infondata: non è assoggettabile a revocatoria soltanto l'atto dispositivo senza il compimento del quale il creditore avrebbe ottenuto integrale soddisfazione, ma anche l'atto che riduce un patrimonio del debitore già non del tutto sufficiente.
6. CP_4
Per le ragioni sopra esposte, sia il contratto preliminare sia quello definitivo sono successivi al sorgere del credito. L'atto impugnato è inoltre a titolo oneroso e dunque l'elemento soggettivo presupposto dalla norma è in tali casi, identico per il debitore e per il terzo acquirente e coincide con la semplice conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori;
indipendentemente quindi da un intento fraudolento, che non occorre accertare e sul quale pertanto non ci si sofferma, tale consapevolezza sussisteva certamente rispetto al debitore invero il debitore fa Controparte_1
discendere la mancanza di scientia damni innanzitutto dall'insussistenza del pregiudizio che però, come visto, per le sopraesposte ragioni indiscutibilmente sussiste.
Quanto all'elemento soggettivo in capo all'acquirente dell'immobile, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., primo comma, n. 2, prima ipotesi, consiste nella “conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori”, e che la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni;
è stato inoltre ribadito in più occasioni che “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7507 del 27/03/2007). Quest'ultima è massima tralaticia di cui è opportuno puntualizzare il significato, onde evitare fraintendimenti: è pur sempre necessario che il terzo sia a conoscenza del fatto che il disponente è gravato da debiti in misura superiore alla norma, come si evince da altre pronunce (cfr. Cass. Sentenza n. 5451/1985, secondo cui ai fini dell'azione revocatoria, la
7 consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente è sufficiente che questi abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio;
cfr. anche Cass. Sentenza n. 121/1962 e Cass. Sentenza n.
3002/1971). Questo perché la dismissione integrale della componente immobiliare della garanzia patrimoniale generica è un fatto neutro rispetto ai creditori del soggetto – persona fisica e giuridica - che sia in regola con i pagamenti, e che dunque è gravato da soli debiti “correnti” (utenze, tasse, ecc.), soddisfatti mese per mese o anno per anno con i propri flussi di cassa, e tale situazione patrimoniale, di “bilancio in pareggio”, è quella ordinaria, la più frequente, che il terzo acquirente può ragionevolmente aspettarsi dalla sua controparte contrattuale in mancanza di elementi di sospetto che debbano metterlo in allarme – quali l'esiguità del prezzo, i modi anomali del suo versamento, per citarne alcuni – su cui si tornerà a breve ma tra i quali non è sostenibile che si possa includere il fatto stesso della vendita dell'unico immobile posseduto, ancor meno ove si tratti di una mera quota:
l'intenzione di vendere l'unico immobile di cui si è comproprietari con altri non è affatto di per sé elemento sintomatico di sovraesposizione debitoria, considerato che un immobile in comproprietà è un cespite di cui non si ha il godimento esclusivo e la cui amministrazione richiede volta per volta l'accordo tra i proprietari.
Ora, nel caso di specie, fanno difetto tutti gli elementi indiziari tipici di scientia damni in capo a
: la convenuta non era parente dei venditori e non è provato che si conoscessero – Controparte_3
fatto che non può desumersi (come ipotizza parte attrice) dalla circostanza che tutti e tre risiedessero ad RE, che non è un villaggio o paesino, essendo inverosimile che ad RE i residenti si conoscano tutti tra loro;
il prezzo è stato inoltre interamente versato, come dimostrato dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, risultando che la l'ha pagato in parte mediante tre assegni CP_3 bancari emessi e, soprattutto, incassati dai venditori prima dell'atto definitivo (tra gennaio e febbraio
2020) ed in parte mediante tre assegni circolari emessi il giorno stesso del rogito (21 maggio 2020), menzionati nell'atto pubblico attraverso menzione dei loro numeri identificativi ed incassati dai venditori il giorno successivo;
pertanto, essendo questi ultimi in possesso di assegni circolari (non bancari) per un ammontare tale da coprire la residua tranche di prezzo è del tutto normale che abbiano rilasciato quietanza in sede di stipula. La truffa ai danni degli attori per cui è stato Controparte_1
condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì non risulta inoltre aver avuto una risonanza mediatica nazionale, dunque la non poteva averne letto sui giornali. Quanto all'entità del CP_3 prezzo pattuito, la convenuta ha prodotto una perizia che riporta i valori dell'Osservatorio CP_3
OMI rilevati per il mercato immobiliare di RE per il semestre di riferimento – pubblici, verificabili online da parte di chiunque e non contestati dagli attori – da cui risulta che il valore del bene è
8 perfettamente in linea con i prezzi di mercato della zona di riferimento, che vanno per le abitazioni civili da un minimo di 800 ad un massimo di 1.200 euro (media 1.000) al metro quadro e da un minimo di 440 ad un massimo di 650 euro (media 545) al metro quadro per il box;
nel caso di specie l'immobile, si legge nel rogito, aveva una superficie di 149 mq. catastali per quanto riguarda l'appartamento (classificato come A/2, che sta per “abitazioni di tipo civile” e non “signorile”, come sostiene parte attrice, categoria indicata con il diverso codice A/1) e di 19 mq. catastali per quanto riguarda il box. Non costituiscono indizi di scientia damni le ulteriori circostanze allegate da parte attrice: non i tempi della trattativa, conclusa rapidamente, né i tempi del rogito, stipulato subito dopo il lockdown della primavera 2020, perché è usuale che la contrattazione immobiliare in un mercato non stagnante si conclusa in tempi brevi una volta che la domanda e l'offerta si sono incontrate;
inoltre il 15/2/2020, quando si perfezionò il preliminare, l'Italia non era affatto in piena pandemia, perché in quei giorni vi erano ancora previsioni e indicazioni contrastanti da parte delle autorità sanitarie e non vigeva alcuna restrizione. Inoltre, non si traggono elementi di valutazione dall'annuncio di vendita allegato da parte attrice con la prima memoria e relativo ad un appartamento di metratura comparabile a quello acquistato dalla , sito nello stesso stabile e posto in vendita CP_3
a 260.000 euro, innanzitutto perché si tratta di una mera offerta di vendita, in secondo luogo perché
l'annuncio definisce l'appartamento “recentemente ristrutturato nei serramenti e due servizi” – al contrario di quello venduto dai fratelli , ed ancora perché la difesa della ha prodotto CP_1 CP_5
un annuncio da cui risulta che lo stesso immobile era in vendita un mese dopo per 40.000 euro in meno. E' poi vero che la non documenta le spese effettuate per l'ammodernamento CP_3 dell'appartamento – indicate in circa 35.000 euro – ma ha prodotto una perizia e chiamato a testimoniare il tecnico che l'ha redatta;
in ogni caso, non è la convenuta a dover dimostrare la congruità del prezzo, ma piuttosto parte attrice a dover dimostrare la sproporzione tra il prezzo ed il valore di mercato. Ancora, non corrisponde al vero che non sia “emerso se la (ed il CP_3 marito) abbiano poi effettivamente visionato l'immobile di Via Cascinette prima di effettuare la proposta, dichiarando il marito della predetta che costoro si erano limitati a visionare solo le visure
e le piantine catastali”; la circostanza non doveva “emergere” in sede di istruttoria, perché non era oggetto dei capitoli ammessi (ma del capitolo n. 8 di parte convenuta , non ammesso in CP_3 quanto irrilevante e comunque insistito in sede di precisazione delleconclusioni: “
8. La sig.ra
visitava l'immobile di Via Cascinette 15 il 17.12.2019, come risulta da scheda Controparte_3
Cliente rilasciata dall'Agenzia Immobiliare Studio Case RE sas, che si esibisce al teste”); parte attrice fa riferimento alla risposta data dal marito della , sentito come teste all'udienza del CP_3
22/6/2022, al capitolo 51 di parte attrice, con cui si chiedeva se la moglie avesse visionato
“documentazione tecnica attestante le condizioni urbanistiche e catastali degli immobili promessi in
9 vendita prima di addivenire alla stipulazione del rogito notarile”, ed a questo specifico proposito il testimone dichiarò che lui e la coniuge avevano visionato “solo la piantina catastale”, ma non negò affatto – e non risulta che gli sia stato chiesto – che la moglie avesse visitato l'appartamento poi acquistato. Infine, non è anomalo che l'acquirente non abbia effettuato delle personali verifiche sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile prima del rogito, anche in considerazione del fatto che aveva condotto le trattive per tramite di un agente immobiliare, soggetto professionale che ha obblighi di informazione di ampio contenuto nei confronti di entrambe le parti messe in contatto.
Tutte le altre contraddizioni evidenziate da parte attrice non sono tali;
per esempio che il marito della nonostante gravemente ammalato seguì le trattative intavolate dalla moglie, che non risieda CP_3 nell'immobile ma ciononostante risulti essere consigliere del condominio secondo un testimone, che l'appartamento acquistato risulti situato a distanza di soli 1,7 chilometri da quello in cui i coniugi in precedenza risiedevano - e comunque non è parte convenuta a dover giustificare la propria scelta di acquistare un appartamento nella propria città di residenza;
neppure possono estrapolarsi indizi dal fatto che la non avesse prodotto subito gli estratti conto o che non abbia esteso la produzione CP_3
– sua sponte, andando oltre l'ordine del giudice emesso all'udienza del 21/9/2022 – anche ai movimenti anteriori e successivi ai pagamenti fatti ai venditori (così da dimostrare, si sottintende, la provenienza delle somme e la permanenza delle stesse nel patrimonio del percettore), perché il convenuto non è tenuto alla prova contraria quando è mancata la prova diretta.
7. Conclusioni.
Dalle argomentazioni sopra esposte deriva che non sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, non essendovi prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente . Controparte_3
8. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori nel rapporto processuale tra gli stessi ed il convenuto che è privo di legittimazione passiva e non doveva essere chiamato in Controparte_2
giudizio, nonché nel rapporto con la convenuta esse sono liquidate come in Controparte_3
dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. n. 55/14, nonché al valore della causa (da individuarsi sulla base del credito per la cui tutela si agisce - cfr. Cass. Ordinanza n. 10089/2014) ed
10 alla sua complessità, che è da ritenersi media. Vanno escluse per le spese di trasferta Controparte_2
del difensore ex art 27 d.m.55/2014, perché non documentate (sono state infatti prodotte soltanto le fatture, con causale generica, emesse nei confronti del cliente a tale titolo).
Nei rapporti tra gli attori ed il convenuto rispetto al quale la verifica dei presupposti Controparte_1
per la revocatoria ha dato esito positivo sotto tutti i profili, appare conforme ad equità compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2. rigetta le domande attoree;
3. pone a carico degli attori, in solido tra loro, la rifusione in favore di delle spese Controparte_2
del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
4. pone a carico degli attori, in solido tra loro, la rifusione in favore di delle spese Controparte_3
del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, oltre ad euro 65,40 per esborsi;
5. compensa le spese tra gli attori ed il convenuto Controparte_1
Rimini, 31/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Saieva
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 785 /2021 promossa da:
c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1978, e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/06/1994, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini, via Lavatoio n. 56 – attori;
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Ciocchetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, via Gorizia n. 11 – convenuto;
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Franca Sapone del Foro di RE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a RE, via Circonvallazione n. 20 – convenuto;
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Monica Morgando Vigna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a RE, Corso M. d'Azeglio n. 29 – convenuta;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, cui i difensori si sono riportati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle posizioni difensive delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, gli attori Parte_1
e premettendo di essere creditori il primo per euro 75.000, il
[...] Parte_2
secondo per euro 6.500, ambedue a titolo di risarcimento danni morali e patrimoniali sofferti in qualità di parti civili − oltre che ciascuno della somma di euro 1.710,00 per spese di costituzione e rappresentanza in giudizio − in forza di Sentenza penale di primo grado (la n. 219/2020 depositata il
27/03/2020) emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di , convenivano in giudizio Controparte_1
, e , promuovendo azione revocatoria ex art. 2901 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.c. perché venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita immobiliare a rogito notaio dott.ssa di RE, rep. n. 5618/4266, trascritto il 16/06/2020 ai nn. Persona_1
3218/2619 e ai nn. 3219/2620. La compravendita ebbe ad oggetto un immobile ad uso civile abitazione con annesso garage che e il di lui fratello avevano Controparte_1 Controparte_2 trasferito per le rispettive quote di comproprietà all'acquirente sig.ra , la quale in tal Controparte_3
modo acquistava la proprietà piena delle due anzidette unità immobiliari ubicate ad RE (TO) e distinte al Catasto fabbricati del relativo Comune come segue:
Foglio 23 n. 60 Sub. 48, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piani S1-5-8, Categoria
A/2, Classe 2, Vani 7, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 149, Totale Escluse Aree
Scoperte Metri Quadrati 144, Rendita Catastale € 759,19;
Foglio 23 n. 60 Sub. 4, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Metri Quadrati 17, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 19, Rendita
Catastale € 97,46;
Deducevano gli attori che l'atto dispositivo era stato realizzato col precipuo fine di eludere le loro ragioni creditorie, essendosi il debitore intenzionalmente spogliato della propria quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'unico bene immobile in sua disponibilità, alienato ad un prezzo irrisorio rispetto a quello previsto dai corrispondenti valori del mercato immobiliare per immobili afferenti alla medesima categoria.
Si costituiva il debitore , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda Controparte_1
giudiziale per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea contestandone tutti i presupposti, nonché precisando circostanze e riferimenti temporali delle trattative inerenti alla compravendita rispetto agli sviluppi del processo penale a suo carico, al fine di dimostrare che non vi era stato alcun intento fraudolento
2 ai danni dei creditori. Deduceva, a tal proposito, di essere stato titolare della sola quota di proprietà pari ad un terzo dell'unità immobiliare sita ad RE, e contestava che l'atto dispositivo potesse essere ricondotto ad una propria iniziativa, avendo egli soltanto aderito alla trattativa instaurata dal fratello
, titolare della maggior quota dei due terzi dell'immobile. Affermava poi la piena congruità CP_2
del prezzo pattuito per la compravendita, allegando a supporto delle perizie estimative del bene trasferito. Affermava, inoltre, l'assenza di consapevolezza da parte dell'acquirente circa il pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori di uno dei due disponenti, adducendo la mancanza di qualsivoglia vincolo di parentela e la totale estraneità tra le parti della compravendita. Rilevava, ancora, di aver ritualmente impugnato in appello la sentenza penale emessa nei propri confronti. In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda attorea quale effetto di una transazione novativa del credito vantato dagli attori intercorsa tra le parti, che sarebbe riconoscibile in quattro pagamenti quietanzati ricevuti dalle due parti civili nelle more del processo penale di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Forlì.
Il convenuto si costituiva chiedendo innanzitutto l'estromissione dal processo per Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, e, in via gradata, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per la ragione che egli, non avendo alcun rapporto debitorio con gli odierni attori, era libero di disporre della propria quota di comproprietà sull'immobile oggetto di compravendita. Deduceva anche di aver interrotto da lungo tempo ogni rapporto con il fratello e di aver appreso delle CP_1 sue vicende giudiziarie soltanto a seguito della citazione nel presente giudizio: l'unico contatto avuto con risalirebbe all'epoca dello svolgimento delle pratiche per la successione dal Controparte_1 defunto padre, il quale aveva pretermesso dall'eredità il figlio con testamento olografo del CP_1
2018; , in qualità di unico erede universale, aveva riconosciuto a la spettanza della CP_2 CP_1
sua quota di legittima pari, appunto, ad 1/3 dell'asse ereditario. In subordine, Controparte_2 chiedeva nel presente giudizio di limitarsi la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita alla sola minor quota di competenza del fratello, per le esplicate ragioni.
La terza acquirente si costituiva chiedendo che la domanda attorea venisse dichiarata Controparte_3
inammissibile perché non riferita soltanto alla quota di competenza del debitore e, contestando i presupposti dell'azione revocatoria, deduceva di essersi affidata ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'immobile e di non avere mai avuto alcuna consapevolezza della situazione debitoria di
. Evidenziava che la compravendita era stata conclusa in esecuzione di un contratto Controparte_1
preliminare concluso il 15/02/2020, dunque in data anteriore al deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Forlì, e che comunque il prezzo pattuito era addirittura superiore al valore medio di mercato. Rilevava inoltre che non era provato che il patrimonio residuo del debitore fosse
3 insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Deduceva inoltre che il corrispettivo per la compravendita era stato integralmente corrisposto mediante assegni bancari e circolari regolarmente incassati dai due fratelli prima della data dell'atto definitivo perfezionatosi dinanzi al notaio il 21/05/2020, e che la sua libera scelta negoziale era stata già irrevocabilmente espressa nel gennaio di quello stesso anno - in occasione dell'offerta di acquisto dell'immobile – ed anteriormente al sorgere del credito, peraltro ancora sub iudice per avvenuta impugnazione della sentenza penale che aveva reso anche statuizioni civili.
La causa è stata istruita mediante documenti, interrogatorio formale della terza acquirente, prova per testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai convenuti ed a “Banca Sella Spa” (Succursale di
RE) degli estratti periodici dei rapporti di conto corrente relativi al periodo di emissione degli assegni bancari e circolari destinati al pagamento del prezzo della compravendita.
2. Procedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata, per le considerazioni già svolte dal giudice istruttore con ordinanza del 16 settembre
2021; la presente controversia non rientra infatti in alcuna delle materie per cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis (oggi comma
1) del d.lgs. n. 28/2010, ed in particolare non verte in materia di diritti reali, ma è piuttosto un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore a tutela di un credito (cfr. Cass. n.
25855/2021: “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione”).
3. Carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Controparte_2
L'obbligazione a tutela della quale è stato introdotto il presente giudizio deriva dalle statuizioni civili rese, con Sentenza penale di condanna n. 219/2020 emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di per il reato di truffa commesso ai danni di ciascuno degli odierni attori, costituitisi Controparte_1
parti civili: è soltanto nella persona di dunque, che può identificarsi il soggetto Controparte_1 debitore dell'azione revocatoria nella sua qualità di parte contrattuale dell'atto di compravendita in oggetto. Anche un bene in comunione, quindi appartenente a più soggetti pro quota, può infatti dar
4 luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, ma se, come nel caso di specie, soltanto uno degli (ex) comproprietari del bene è debitore, l'azione può essere esperita solo per la quota parte già spettante a quest'ultimo, mancando il titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti di altri soggetti che non risultano essere debitori degli istanti (cfr. Cass. Civ. n. 1804/2000 che specifica: “in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari”). Ne deriva che la quota immobiliare del fratello del debitore non era e non è aggredibile e che dunque non doveva essere convenuto in giudizio e non ha rilievo Controparte_2
alcuno la sua buona o mala fede, ossia la sua ignoranza o la sua consapevolezza circa la vicenda penale che coinvolgeva il fratello, cui egli era del tutto estraneo, ed il pregiudizio arrecato agli attori con l'atto dispositivo.
4. Esistenza del credito e sua anteriorità rispetto agli atti di disposizione.
Il credito degli attori è portato da Sentenza n. 219/2020 del Giudice penale del Tribunale di Forlì, impugnata e quindi non definitiva, ma è opportuno precisare che, trattandosi di credito risarcitorio derivante da fatto illecito, quel credito esisteva nel patrimonio degli attori fin dal momento del prodursi del danno, verificatosi con la consumazione del reato di truffa, in cui l'indebito arricchimento dell'agente è correlato alla deminutio patrimonii dei soggetti passivi. Dunque è rispetto alla data dell'effettiva diminuzione del patrimonio degli attori che deve essere valutata l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi, e non dal giorno del deposito della Sentenza penale;
sul punto è sufficiente richiamare Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 11121 del 2020: “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”. La verificazione del danno deve dunque farsi coincidere con il momento in cui sono stati effettuati da parte degli odierni attori i singoli pagamenti – determinati dagli inganni e raggiri subiti - a favore di
, pagamenti tutti anteriori alla querela presentata all'autorità giudiziaria in data Controparte_1
14/03/2017. Sia l'atto definitivo di compravendita immobiliare, sia il contratto preliminare di vendita, quindi, sono successivi al sorgere del credito vantato. Non rileva poi che la Sentenza penale sia soggetta ad impugnazione e che non abbia riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva, giacché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesto che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido, ed esigibile, “bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente
5 accertata” (così Cass. Civ. n. 11755/2018; e relativamente ad un caso di azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva v.
Cass. n. 5359/2009). È inoltre priva di pregio l'eccezione di transazione novativa del credito proposta dal debitore convenuto, mancandone i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie ed essendo stati i pagamenti quietanzati posti a fondamento della relativa eccezione specificamente accertati e matematicamente già dedotti - con Sentenza del Giudice penale - dalle ben più ingenti somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale arrecato alle parti civili.
5. Eventus damni.
Occorre premettere che l'azione revocatoria ha ad oggetto il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare;
è soltanto al momento della stipula del contratto definitivo, infatti, che deve essere valutata l'esistenza dell'eventus damni, ovverosia la diminuzione del patrimonio dell'alienante o il pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'alienante-debitore (cfr. Cass. Civ.
Sentenza n. 9970/2008). Nel presente giudizio, l'atto di compravendita immobiliare si è perfezionato il 21/05/2020, meno di due mesi dopo il deposito della Sentenza penale di condanna emessa nei confronti di È indubbio che l'atto definitivo, riducendo il patrimonio immobiliare Controparte_1
del debitore, abbia comportato il concreto pericolo di un effetto lesivo delle ragioni dei due odierni creditori-attori. L'eventus damni, infatti, ricorre non solo qualora l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012). Tale circostanza, nel caso di specie, si è verificata quando , liberandosi della propria quota di spettanza Controparte_1 sull'immobile sito ad RE, ha effettivamente trasformato quest'ultimo in denaro, bene per sua natura più agevolmente sottraibile al patrimonio. Ciò posto, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del primo. (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019). Non vale ad escludere l'eventus damni il fatto che nel patrimonio del convenuto vi siano le quote (del valore nominale di euro € 10.000,00) della società iscritta nel registro delle imprese soltanto il 20 Parte_3
settembre 2019: trattasi di bene immateriale il cui valore è intrinsecamente variabile, in ragione dall'incertezza dell'attività imprenditoriale, e che quando si tratta, come nel caso di specie, di società giovane e di piccole dimensioni, è assai poco appetibile sul mercato delle aste pubbliche, dunque
6 assolutamente inidoneo a costituire una garanzia patrimoniale solida. Il debitore, inoltre, ha contestato che possa essere disceso dall'atto dispositivo impugnato un pregiudizio ai danni degli attori, evidenziando che il controvalore monetario della sua quota – € 53.333,00, a fronte del complessivo prezzo di € 160.000,00 – non sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare il credito nei confronti degli attori, che ammonta complessivamente ad euro 81.500,00 (di cui € 75.000,00 spettanti a e € 6.500,00 dovuti a;
trattasi di eccezione Parte_1 Parte_2 manifestamente infondata: non è assoggettabile a revocatoria soltanto l'atto dispositivo senza il compimento del quale il creditore avrebbe ottenuto integrale soddisfazione, ma anche l'atto che riduce un patrimonio del debitore già non del tutto sufficiente.
6. CP_4
Per le ragioni sopra esposte, sia il contratto preliminare sia quello definitivo sono successivi al sorgere del credito. L'atto impugnato è inoltre a titolo oneroso e dunque l'elemento soggettivo presupposto dalla norma è in tali casi, identico per il debitore e per il terzo acquirente e coincide con la semplice conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori;
indipendentemente quindi da un intento fraudolento, che non occorre accertare e sul quale pertanto non ci si sofferma, tale consapevolezza sussisteva certamente rispetto al debitore invero il debitore fa Controparte_1
discendere la mancanza di scientia damni innanzitutto dall'insussistenza del pregiudizio che però, come visto, per le sopraesposte ragioni indiscutibilmente sussiste.
Quanto all'elemento soggettivo in capo all'acquirente dell'immobile, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., primo comma, n. 2, prima ipotesi, consiste nella “conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori”, e che la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni;
è stato inoltre ribadito in più occasioni che “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7507 del 27/03/2007). Quest'ultima è massima tralaticia di cui è opportuno puntualizzare il significato, onde evitare fraintendimenti: è pur sempre necessario che il terzo sia a conoscenza del fatto che il disponente è gravato da debiti in misura superiore alla norma, come si evince da altre pronunce (cfr. Cass. Sentenza n. 5451/1985, secondo cui ai fini dell'azione revocatoria, la
7 consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente è sufficiente che questi abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio;
cfr. anche Cass. Sentenza n. 121/1962 e Cass. Sentenza n.
3002/1971). Questo perché la dismissione integrale della componente immobiliare della garanzia patrimoniale generica è un fatto neutro rispetto ai creditori del soggetto – persona fisica e giuridica - che sia in regola con i pagamenti, e che dunque è gravato da soli debiti “correnti” (utenze, tasse, ecc.), soddisfatti mese per mese o anno per anno con i propri flussi di cassa, e tale situazione patrimoniale, di “bilancio in pareggio”, è quella ordinaria, la più frequente, che il terzo acquirente può ragionevolmente aspettarsi dalla sua controparte contrattuale in mancanza di elementi di sospetto che debbano metterlo in allarme – quali l'esiguità del prezzo, i modi anomali del suo versamento, per citarne alcuni – su cui si tornerà a breve ma tra i quali non è sostenibile che si possa includere il fatto stesso della vendita dell'unico immobile posseduto, ancor meno ove si tratti di una mera quota:
l'intenzione di vendere l'unico immobile di cui si è comproprietari con altri non è affatto di per sé elemento sintomatico di sovraesposizione debitoria, considerato che un immobile in comproprietà è un cespite di cui non si ha il godimento esclusivo e la cui amministrazione richiede volta per volta l'accordo tra i proprietari.
Ora, nel caso di specie, fanno difetto tutti gli elementi indiziari tipici di scientia damni in capo a
: la convenuta non era parente dei venditori e non è provato che si conoscessero – Controparte_3
fatto che non può desumersi (come ipotizza parte attrice) dalla circostanza che tutti e tre risiedessero ad RE, che non è un villaggio o paesino, essendo inverosimile che ad RE i residenti si conoscano tutti tra loro;
il prezzo è stato inoltre interamente versato, come dimostrato dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, risultando che la l'ha pagato in parte mediante tre assegni CP_3 bancari emessi e, soprattutto, incassati dai venditori prima dell'atto definitivo (tra gennaio e febbraio
2020) ed in parte mediante tre assegni circolari emessi il giorno stesso del rogito (21 maggio 2020), menzionati nell'atto pubblico attraverso menzione dei loro numeri identificativi ed incassati dai venditori il giorno successivo;
pertanto, essendo questi ultimi in possesso di assegni circolari (non bancari) per un ammontare tale da coprire la residua tranche di prezzo è del tutto normale che abbiano rilasciato quietanza in sede di stipula. La truffa ai danni degli attori per cui è stato Controparte_1
condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì non risulta inoltre aver avuto una risonanza mediatica nazionale, dunque la non poteva averne letto sui giornali. Quanto all'entità del CP_3 prezzo pattuito, la convenuta ha prodotto una perizia che riporta i valori dell'Osservatorio CP_3
OMI rilevati per il mercato immobiliare di RE per il semestre di riferimento – pubblici, verificabili online da parte di chiunque e non contestati dagli attori – da cui risulta che il valore del bene è
8 perfettamente in linea con i prezzi di mercato della zona di riferimento, che vanno per le abitazioni civili da un minimo di 800 ad un massimo di 1.200 euro (media 1.000) al metro quadro e da un minimo di 440 ad un massimo di 650 euro (media 545) al metro quadro per il box;
nel caso di specie l'immobile, si legge nel rogito, aveva una superficie di 149 mq. catastali per quanto riguarda l'appartamento (classificato come A/2, che sta per “abitazioni di tipo civile” e non “signorile”, come sostiene parte attrice, categoria indicata con il diverso codice A/1) e di 19 mq. catastali per quanto riguarda il box. Non costituiscono indizi di scientia damni le ulteriori circostanze allegate da parte attrice: non i tempi della trattativa, conclusa rapidamente, né i tempi del rogito, stipulato subito dopo il lockdown della primavera 2020, perché è usuale che la contrattazione immobiliare in un mercato non stagnante si conclusa in tempi brevi una volta che la domanda e l'offerta si sono incontrate;
inoltre il 15/2/2020, quando si perfezionò il preliminare, l'Italia non era affatto in piena pandemia, perché in quei giorni vi erano ancora previsioni e indicazioni contrastanti da parte delle autorità sanitarie e non vigeva alcuna restrizione. Inoltre, non si traggono elementi di valutazione dall'annuncio di vendita allegato da parte attrice con la prima memoria e relativo ad un appartamento di metratura comparabile a quello acquistato dalla , sito nello stesso stabile e posto in vendita CP_3
a 260.000 euro, innanzitutto perché si tratta di una mera offerta di vendita, in secondo luogo perché
l'annuncio definisce l'appartamento “recentemente ristrutturato nei serramenti e due servizi” – al contrario di quello venduto dai fratelli , ed ancora perché la difesa della ha prodotto CP_1 CP_5
un annuncio da cui risulta che lo stesso immobile era in vendita un mese dopo per 40.000 euro in meno. E' poi vero che la non documenta le spese effettuate per l'ammodernamento CP_3 dell'appartamento – indicate in circa 35.000 euro – ma ha prodotto una perizia e chiamato a testimoniare il tecnico che l'ha redatta;
in ogni caso, non è la convenuta a dover dimostrare la congruità del prezzo, ma piuttosto parte attrice a dover dimostrare la sproporzione tra il prezzo ed il valore di mercato. Ancora, non corrisponde al vero che non sia “emerso se la (ed il CP_3 marito) abbiano poi effettivamente visionato l'immobile di Via Cascinette prima di effettuare la proposta, dichiarando il marito della predetta che costoro si erano limitati a visionare solo le visure
e le piantine catastali”; la circostanza non doveva “emergere” in sede di istruttoria, perché non era oggetto dei capitoli ammessi (ma del capitolo n. 8 di parte convenuta , non ammesso in CP_3 quanto irrilevante e comunque insistito in sede di precisazione delleconclusioni: “
8. La sig.ra
visitava l'immobile di Via Cascinette 15 il 17.12.2019, come risulta da scheda Controparte_3
Cliente rilasciata dall'Agenzia Immobiliare Studio Case RE sas, che si esibisce al teste”); parte attrice fa riferimento alla risposta data dal marito della , sentito come teste all'udienza del CP_3
22/6/2022, al capitolo 51 di parte attrice, con cui si chiedeva se la moglie avesse visionato
“documentazione tecnica attestante le condizioni urbanistiche e catastali degli immobili promessi in
9 vendita prima di addivenire alla stipulazione del rogito notarile”, ed a questo specifico proposito il testimone dichiarò che lui e la coniuge avevano visionato “solo la piantina catastale”, ma non negò affatto – e non risulta che gli sia stato chiesto – che la moglie avesse visitato l'appartamento poi acquistato. Infine, non è anomalo che l'acquirente non abbia effettuato delle personali verifiche sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile prima del rogito, anche in considerazione del fatto che aveva condotto le trattive per tramite di un agente immobiliare, soggetto professionale che ha obblighi di informazione di ampio contenuto nei confronti di entrambe le parti messe in contatto.
Tutte le altre contraddizioni evidenziate da parte attrice non sono tali;
per esempio che il marito della nonostante gravemente ammalato seguì le trattative intavolate dalla moglie, che non risieda CP_3 nell'immobile ma ciononostante risulti essere consigliere del condominio secondo un testimone, che l'appartamento acquistato risulti situato a distanza di soli 1,7 chilometri da quello in cui i coniugi in precedenza risiedevano - e comunque non è parte convenuta a dover giustificare la propria scelta di acquistare un appartamento nella propria città di residenza;
neppure possono estrapolarsi indizi dal fatto che la non avesse prodotto subito gli estratti conto o che non abbia esteso la produzione CP_3
– sua sponte, andando oltre l'ordine del giudice emesso all'udienza del 21/9/2022 – anche ai movimenti anteriori e successivi ai pagamenti fatti ai venditori (così da dimostrare, si sottintende, la provenienza delle somme e la permanenza delle stesse nel patrimonio del percettore), perché il convenuto non è tenuto alla prova contraria quando è mancata la prova diretta.
7. Conclusioni.
Dalle argomentazioni sopra esposte deriva che non sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, non essendovi prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente . Controparte_3
8. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori nel rapporto processuale tra gli stessi ed il convenuto che è privo di legittimazione passiva e non doveva essere chiamato in Controparte_2
giudizio, nonché nel rapporto con la convenuta esse sono liquidate come in Controparte_3
dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. n. 55/14, nonché al valore della causa (da individuarsi sulla base del credito per la cui tutela si agisce - cfr. Cass. Ordinanza n. 10089/2014) ed
10 alla sua complessità, che è da ritenersi media. Vanno escluse per le spese di trasferta Controparte_2
del difensore ex art 27 d.m.55/2014, perché non documentate (sono state infatti prodotte soltanto le fatture, con causale generica, emesse nei confronti del cliente a tale titolo).
Nei rapporti tra gli attori ed il convenuto rispetto al quale la verifica dei presupposti Controparte_1
per la revocatoria ha dato esito positivo sotto tutti i profili, appare conforme ad equità compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2. rigetta le domande attoree;
3. pone a carico degli attori, in solido tra loro, la rifusione in favore di delle spese Controparte_2
del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
4. pone a carico degli attori, in solido tra loro, la rifusione in favore di delle spese Controparte_3
del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, oltre ad euro 65,40 per esborsi;
5. compensa le spese tra gli attori ed il convenuto Controparte_1
Rimini, 31/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Saieva
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