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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 249/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NN
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 249/2018 promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in TR (EN) alla via Nazionale n. 312/B presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Silvio Vignera (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti
-ATTRICE-
Contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in EN alla via Marche n. 5 presso lo studio dell'Avv. Arturo Barbarino
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
Filippo Bevilacqua (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._5
-CONVENUTO -ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE-
E
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: ) Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 12 -CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE - CONTUMACE-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice, previamente reiterate le richieste di CC.TT.U. tecnica e medico-veterinaria, ha così concluso, chiedendo di: “- accertare, ritenere e dichiarare, con qualsiasi formula, l'inesistenza della servitù di passaggio sopra descritta e di quelle ulteriori eventualmente ed ulteriormente accertande in corso di causa;
- per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a violare e turbare il diritto di proprietà dell'attrice e, in particolare, ad astenersi dall'attraversare i fondi meglio sopra descritti di sua proprietà. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio solo in caso di opposizione, con l'aggiunta di quelle sostenute per la tentata procedura di mediazione, ai sensi del D.Lvo 28/2010, ammontanti ad € 56,30 per spese vive, oltre competenze”.
Il convenuto costituito in giudizio ha precisato le conclusioni, insistendo nelle richieste spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte: “rigettata l'avversa negatoria servitutis …, in via riconvenzionale dichiarare che il convenuto – per avere esercitato sulla stradella che insiste sui terreni in agro di TA, censiti nel N.C.T. al foglio 68, particelle 193, 194 e 256, un possesso ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico corrispondente al diritto di servitù di passaggio – abbia acquistato a titolo originario il detto corrispondente diritto reale, ex art. 1158 c.c., con ogni conseguente statuizione. Con condanna dell'attrice a rifondere le spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.02.2018, , premesso di Parte_1
essere proprietaria, insieme al padre, deceduto in corso di causa, e alla sorella, dei fondi agricoli siti in agro di TA censiti al catasto terreni al foglio 68, particelle 650, 649, 481, 205, 256, 274, 275,
193, 276 e 545, fondi confinanti, tra gli altri, con terreni in proprietà del convenuto, ha rappresentato che all'interno del proprio fondo è presente una stradella interna in terra battuta volta a collegare i fabbricati del centro aziendale con le varie superfici coltivate.
L'attrice ha rilevato che il di lei padre, , in virtù degli allora esistenti rapporti di amicizia e Persona_1 buon vicinato, concedeva al convenuto l'opportunità di percorrere detta stradella, al fine di raggiungere i propri terreni;
che i rapporti di buon vicinato sono venuti meno allorquando sui terreni agricoli del pagina 2 di 12 si è insediata l'azienda della quale l'attrice è titolare, dedita all'allevamento del bestiame ed alla Pt_1
coltivazione dei terreni, incompatibile con il perdurante utilizzo della stradella da parte del convenuto;
che, nonostante le contestazioni del e dell'attrice, il convenuto continuava ad attraversare la Pt_1
stradella sita sul fondo , anziché accedere ai propri terreni mediante una via alternativa costituita Pt_1 da “una strada a fondo naturale larga costantemente metri quattro per tutta la sua lunghezza” presente su fondo di proprietà (foglio 68 particelle 453 e 471) sul quale il convenuto gode di una Per_2
servitù di passaggio in forza di contratto di compravendita del 30.09.1969.
L'attrice ha dedotto e documentato di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inesistenza di servitù di passaggio e di ordinare al convenuto di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a violare e turbare il suo diritto di proprietà
e, in particolare, di astenersi dall'attraversare i propri fondi.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 06.06.2018, il convenuto ha premesso di essere proprietario di terreni siti in agro di TA, censiti al catasto terreni al foglio
68, particelle 180, 181, 251, 252, 253, 265, 266 e 455, e di ivi esercitare l'attività di allevamento di bovini e l'agricoltura a servizio dell'attività zootecnica.
Il convenuto ha rappresentato che solo il terreno individuato dalla particella 266 è accessibile dalla pubblica via, in forza della servitù di passaggio citata da parte attrice;
che, tuttavia, la conformazione dei luoghi e la natura del suolo impediscono al convenuto di raggiungere, con bovini e mezzi meccanici, dal terreno censito alla particella 266, la restante e più estesa parte del fondo.
Sicché, il convenuto ha rilevato che i terreni individuati dalle “particelle 180, 181, 251, 252, 253, 265 e
455 restano – di fatto – assolutamente interclusi” e che non è possibile modificare la conformazione dei luoghi e la natura del suolo al fine di eliminare la descritta interclusione, anche avuto riguardo ai vincoli pubblicistici vigenti ed alla sproporzione dell'esborso ipoteticamente necessario.
Il convenuto ha quindi dedotto di esercitare da oltre un trentennio, senza soluzione di continuità, pubblicamente e pacificamente, non per altrui tolleranza ma con l'animus del titolare del corrispondente diritto, il possesso di una servitù di passaggio sulla stradella che insiste sui terreni in comproprietà dell'attrice (sulle particelle 193,194 e 256), per accedere alla parte interclusa del proprio fondo (dalla particella 252), “e tale possesso esercita con la periodicità imposta dalle esigenze del
pagina 3 di 12 pascolo, dell'approvvigionamento di foraggio e della cura degli armenti, nonché dell'agricoltura –, oltre che servendosene per raggiungere la vasca di raccolta di acqua sorgentizia sita nel terreno di controparte distinto con la particella 205 e provvedere alla manutenzione del tubo derivatore mediante cui l'esponente (nell'esercizio del possesso di una servitus aquae haustus) attinge detta acqua sorgentizia per addurla in una vasca di raccolta ubicata più a valle sul suo fondo”.
Il convenuto ha rilevato che il possesso così esercitato non arreca alcun nocumento all'attrice, atteso che la stradella giace su terreno incolto e che il transito del convenuto (pedonale e con mezzi meccanici) e dei bovini dallo stesso condotti al pascolo non risulta “incompatibile con la non provata attività agro-zootecnica della postulante”.
Il convenuto ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, previa integrazione del contraddittorio con gli altri comproprietari dei terreni attorei, ossia e , rispettivamente padre e germana dell'attrice. Persona_1 Controparte_2
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, ha Controparte_1
instaurato il subprocedimento n. 249-1/2018 R.G., avente ad oggetto l'azione di reintegrazione del possesso della dedotta servitù di passaggio, essendone stato spogliato dalla , nel maggio Pt_1 dell'anno 2018, attraverso la chiusura con sostituzione del lucchetto del cancello che sbarra l'ingresso della stradella de quo.
La domanda cautelare ha trovato accoglimento con ordinanza del 17-18.01.2019.
In relazione al presente giudizio, alla prima udienza del 23.10.2018, rilevato il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione per la domanda riconvenzionale del convenuto, il G.I. dr.
Davide Capizzello, ha assegnato al convenuto termine di giorni quindici per presentare la domanda di mediazione, rinviando per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del giorno 05.03.2019, successivamente rinviata al 21.05.2019, procedura, poi, conclusasi con esito negativo.
All'udienza del 09.07.2019, il G.I. Davide Capizzello, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c., poi depositate dalle stesse parti, e rinviato all'udienza del 18.02.2020.
pagina 4 di 12 A scioglimento della riserva assunta alla detta udienza del 18.02.2020, il G.I. nelle more nominato, dr.ssa Anita Siliotti, alla luce della domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e , sollevata dal convenuto/attore in riconvenzionale Controparte_2 Persona_1
ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari. Controparte_1
Il convenuto ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di con atto Controparte_2 notificato a mani della stessa il 28.08.2020, rappresentando di non aver provveduto all'incombente nei confronti di , nelle more deceduto, in data 28.03.2020. Persona_1
La convenuta , pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza successiva, celebrata l'11.05.2021, lo scrivente Giudice, nelle more nominato assegnatario del fascicolo di causa, ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato il 04.09.2021, l'attrice ha riassunto il processo interrotto nei confronti del convenuto e di , anche in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
, provvedendo a regolari notifiche documentate in vista dell'udienza dell'11.01.2022. Persona_1
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ove le parti costituite hanno insistito nelle richieste istruttorie già formulate, il G.I., ritenuto di non disporre la C.T.U. chiesta dall'attrice al fine di verificare l'effettiva interclusione del fondo del convenuto, dovendo, di contro, l'accertamento giudiziale vertere sulla intervenuta usucapione dedotta dal convenuto medesimo, ha ammesso la prova per testimoni dallo stesso articolata nonché la prova contraria chiesta dall'attrice nei limiti individuati dall'ordinanza istruttoria.
All'esito dell'istruttoria svolta, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.05.2024 e, successivamente, all'udienza dell'01.10.2024.
All'esito di tale ultima udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per gli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 La convenuta , sebbene ritualmente citata in giudizio, in proprio oltre che nella Controparte_2
qualità di erede di , non ha inteso costituirsi, per cui, nella presente sede, deve esserne Persona_1
dichiarata la contumacia.
L'attrice ha incoato il presente giudizio esercitando l'actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949
c.c., volta appunto a rivendicare l'esclusiva e piena proprietà del fondo, scevro da limitazione alcuna, e far dichiarare che nessun titolo legittima il passaggio del convenuto, con bovini e mezzi agricoli, sulla stradella presente sul fondo e, al contempo, dichiarare inesistenti eventuali ulteriori diritti di servitù, nonché chiedendo di ordinare al convenuto la cessazione delle molestie e turbative e, in particolare, di astenersi dall'attraversare i fondi.
Dal canto suo, il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo attoreo in virtù del suo possesso continuato ultraventennale.
Ebbene, in relazione alla domanda dell'attrice, risulta assolto l'onere probatorio minimo gravante sulla stessa che può limitarsi a dare prova della titolarità del bene che ella afferma ab origine libero dal peso asserito da controparte.
Di contro, e ciò emerge anche dalle mappe catastali (cfr. all. 3 alla seconda memoria istruttoria del convenuto), il convenuto non ha negato quanto affermato dall'attrice, ossia di potere accedere alla parte più estesa del proprio fondo (particelle 253, 265, 251, 252, 181, 180) dalla particella 266 che è accessibile dalla pubblica via, ma ha rilevato che la conformazione dei luoghi e la natura del suolo gli impediscono di raggiungere, con bovini e mezzi meccanici, le suddette particelle provenendovi dalla particella 266.
Nondimeno, la domanda riconvenzionale del convenuto non è volta ad ottenere la costituzione, sul fondo di proprietà dell'attrice, di una servitù di passaggio (ciò che avrebbe richiesto un accertamento volto a verificare l'interclusione del fondo ovvero l'inadeguatezza dell'accesso alla pubblica via, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c.) ma è diretta a far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù per effetto del possesso ininterrotto e ultraventennale del diritto reale di godimento.
Ebbene, in relazione alla servitù di passaggio, ai fini di una possibile acquisizione per usucapione, la giurisprudenza prevalente richiede che la stessa sia qualificabile come servitù apparente, ossia che esistano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito;
nel caso di specie, non può
pagina 6 di 12 esservi dubbio che sussista tale primo presupposto, stante che viene in considerazione una stradella in terra battuta.
Affinché possa prodursi l'effetto acquisitivo, è poi necessario che il possesso del diritto di servitù presenti dei requisiti specifici, per cui possa dirsi non viziato, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c.; non interrotto, ex art. 1167, comma 1, c.c., inequivoco (art. 1164
c.c.); consista in atti compiuti in assenza della tolleranza del titolare del diritto, ai sensi dell'art. 1144
c.c., e sussista il requisito temporale minimo di durata continuata dello stesso (art. 1158 c.c.)
L'attrice ha affermato che il di lei padre, signor , inizialmente unico proprietario dei fondi, Persona_1
per ragioni di buon vicinato, tollerava il passaggio del padre del convenuto e, in seguito, del convenuto stesso;
ciò fino a che l'attrice non ha insediato sui propri terreni l'azienda agricola di cui è titolare, dedita all'allevamento del bestiame (asini di razza pregiata), la cui attività sarebbe inconciliabile con il perpetrarsi del passaggio lungo la stradella da parte del convenuto e dei suoi capi di bestiame (bovini) anche per il rischio di diffusione e contagio di epizoozie, nonché alla coltivazione di alberi di ulivo secolari che verrebbero danneggiati dal passaggio del bestiame e dei mezzi agricoli del (cfr. CP_1
perizia giurata a firma del Geom. e perizia di parte medico-veterinaria a firma del dr. Per_3
). Per_4
Sicché, secondo quanto riferito dalla stessa attrice, il passaggio del e, ancor prima, del padre CP_1
dello stesso, è stato inizialmente concesso dal sig. per ragioni di buon vicinato. Persona_1
Tuttavia, deve considerarsi dirimente ai fini del decidere, l'epoca in cui la dedotta tolleranza sarebbe venuta meno.
Risulta agli atti di causa che il sig. ebbe a rivolgersi all'autorità giudiziaria nell'anno Persona_1
2010, contestando però non il passaggio ma il prelievo d'acqua, realizzato dal dalla vasca di CP_1
raccolta di acqua sorgiva presente sul fondo (particella 205), tramite un tubo che giunge fino al Pt_1
fondo di proprietà del (particella 253). CP_1
Tutti i testimoni di parte convenuta, citati a prova diretta sulla domanda riconvenzionale, hanno affermato di essere a conoscenza del fatto che da oltre un ventennio esercita il Controparte_1
passaggio, a piedi, con mezzi meccanici e con bovini al pascolo, sulla stradella sterrata che insiste sulla proprietà (riconoscendo la fotografia agli stessi mostrata, pur non ricordando la particella Pt_1
pagina 7 di 12 catastale), al fine di recarsi presso la vasca di raccolta di acqua sorgentizia, nonché al fine di raggiungere i suoi terreni posti più a valle.
Gli stessi testimoni hanno, altresì, confermato che il ha realizzato (teste ) o comunque CP_1 Tes_1
utilizzato (testi , e e manutenuto (testi , e due Pt_1 Tes_2 Tes_3 Pt_1 Tes_2 Tes_4
chiudende, ossia due brevi tratti rimovibili di recinzione in paletti di castagno e filo spinato, loro mostrati in foto.
Il teste , genero di parte convenuta, sentito su specifiche circostanze, ha Testimone_5 confermato che, nell'anno 2011, la sig.ra chiuse, con catenaccio e lucchetto, il cancello Parte_1 posto all'ingresso della stradella sterrata oggetto di giudizio, utilizzata da riferendo Controparte_1 che “subito la sig.ra ci ha dato le chiavi per passare perché dovevamo andare dalle mucche per dargli da mangiare, non ero fisicamente presente alla richiesta ma poi la sig.ra ci ha dato di nuovo la chiave”.
Il teste di parte attrice, sentito a prova contraria, ha precisato di essere proprietario Testimone_6 della corte comune “Mantegna-Greco” dalla quale si accede alla stradella de qua che insiste solo sulla proprietà , riferendo che “il passaggio inizia da questa corte comune;
è questo il passaggio che Pt_1
concedeva il padre della sig.ra , in origine per buon vicinato, solo per pochi animali;
… ora il Pt_1 passaggio avviene con la mandria”. Il teste ha riferito che “il passaggio esiste già da prima che se ne occupasse la sig.ra , perché la sig.ra è in qualità di erede, il passaggio già esisteva Pt_1 Pt_1 perché concesso dal genitore della sig.ra ”. Pt_1
Il teste non ha reso affermazioni precise, riferendo, in prima battuta, di essere a conoscenza del fatto che il dall'inizio degli anni 2000, chiedeva il permesso alla sig.ra prima di CP_1 Parte_1
attraversare il terreno, confermando che il passaggio alternativo è sempre esistito, salvo poi precisare
“io non ero presente quando il sig. chiedeva il permesso alla sig.ra per passare”. CP_1 Pt_1
Il teste , portato da parte attrice, ha riferito di avere effettuato una consulenza nel Testimone_7
“2010/2012”, in qualità di agronomo, confermando che il passaggio del avveniva unitamente CP_1
agli animali e che la sua consulenza, su richiesta di entrambi, serviva ad individuare un diverso punto di passaggio “che poi purtroppo non riuscì a trovare”; il teste ha inoltre affermato: “Il dott. mi Pt_1 ha sempre riferito di aver concesso il passaggio al sig. bonariamente”. CP_1
pagina 8 di 12 Anche il teste , che frequenta la proprietà dal 1991, ha narrato: “si è verificato Testimone_8 Pt_1
che qualche volta ho visto passare animali, un gruppo di animali attraversare la proprietà del dott.
al che ho chiesto al dott. – ma come mai questi animali? - e lui mi ha riferito sono del Pt_1 Pt_1 vicino che mi ha chiesto se poteva passare in attesa di sistemare una strada alternativa”. Il teste ha riferito informazioni apprese de relato, in quanto gli “diceva che era una cosa Persona_1 temporanea e che il sig. doveva organizzarsi quanto prima e non passare più di lì”. CP_1
Il teste lavoratore presso la proprietà “dal 2004 e sino a 7 anni fa” (i.e. Testimone_9 Pt_1
2016), ha reso deposizione contraddittoria il cui contenuto risulta inattendibile ed inutilizzabile ai fini del decidere, atteso che il teste, ha prima riferito di non avere assistito a richieste di permesso del per passare (precisando che il gli riferì di aver fatto un favore al , salvo CP_1 Persona_1 CP_1 poi ricordare che a volte il chiedeva il permesso (“mi trovavo vicino loro, ero là”) e la sig.ra CP_1
gli dicesse di non passare. Pt_1
Alla luce dell'istruttoria svolta, risulta ampiamente provato il passaggio ultraventennale del CP_1
Occorre, altresì, accertare se e fino a quale epoca il passaggio sia stato meramente tollerato dai . Pt_1
Risulta dagli atti di causa che, indubbiamente, dal 2010 i rapporti di buon vicinato siano venuti meno, avendo il sig. sporto denuncia-querela nei confronti del inoltre, il teste Persona_1 CP_1
ha confermato che, nell'anno 2011, la sig.ra chiuse, con catenaccio e Tes_5 Parte_1 lucchetto, il cancello posto all'ingresso della stradella sterrata, salvo poi fornirne la chiave.
La stessa attrice riferisce che la tolleranza sia venuta meno in concomitanza con l'esercizio della propria attività agricola che sarebbe risultata incompatibile con il passaggio di bestiame e mezzi del
(cfr. atto di citazione punto d), sebbene non risulti documentato l'anno di inizio dell'attività CP_1 agricola dell'attrice.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provato che, per attuare l'ultraventennale passaggio, il CP_1
“da oltre un trentennio ed almeno dal 1980”, ha realizzato sulla stradella e, all'occorrenza manutenuto, le due chiudende, ossia le recinzioni removibili, che vengono aperte al momento del passaggio con gli animali (si vedano i capitoli d) ed e) della memoria istruttoria del convenuto confermati dai testi , Tes_1
, nonchè e che hanno affermato che le chiudende erano già Tes_2 Tes_4 Pt_1 Tes_3 esistenti nell'epoca a partire dalla quale essi hanno affermato di poter riferire, rispettivamente 1994 e
1995).
pagina 9 di 12 All'evidenza, il dato risulta rilevante al fine di ritenere sussistente l'animus possidendi del CP_1 invero, “l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr. Cass.
13153/2021).
Del resto, “In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di “animus possidendi”, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (cfr. Cass. civ., sez. II,
22/08/2022, n. 25095).
L'animus possidendi è quindi “normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e pertanto ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce” (Cass. civ., sez. II, 25/03/1997, n. 2598).
L'istruttoria svolta non consente di ritenere superata la suddetta presunzione: invero, alla luce delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, il sig. aveva meramente riferito ai medesimi di avere Persona_1
concesso al di passare e che il passaggio fosse solo un fatto temporaneo. CP_1
Tuttavia, non può verosimilmente ravvedersi un atto di tolleranza nell'avere consentito il passaggio e la connessa realizzazione delle chiudende al fin dagli anni '80/'90, per come accertato in CP_1 istruttoria: invero, “Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/08/2024, n. 21807; Cass. Civ., sez.
II, 07/02/2024, n. 3493).
Ed ancora, “Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da
pagina 10 di 12 parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia
o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito” (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/09/2004, n. 18360).
Alla luce di quanto sopra la domanda dell'attrice va rigettata.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, dichiarato che CP_1
ha acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio sulla stradella che insiste sui
[...]
terreni, di proprietà di e , siti in agro di TA, Parte_1 Controparte_2
censiti nel N.C.T. al foglio 68, particelle 193, 194 e 205.
Il tracciato della stradella in questione risulta non contestato e, peraltro, emerge dagli stessi atti allegati da parte attrice e, segnatamente, dalla perizia giurata a firma del Geom. (cfr. all. 24 Persona_5
alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice – allegato denominato “ortofoto con sovrapposizione del catastale e indicazione dei fondi con relativi accessi”).
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, applicando i valori medi, previsti per i giudizi di valore pari ad €
1.395,00 (determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in relazione alle risultanze catastali in atti per le particelle 193, 194 e 205 e così come, del resto, dichiarato dallo stesso convenuto in seno alla nota depositata il 28/06/2018), esclusa la fase istruttoria, per la quale si applica il valore minimo, considerato che non si è svolta istruttoria in senso stretto.
Considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez
III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813) le spese processuali, come sopra liquidate, devono porsi a carico della convenuta in riconvenzionale, in solido con parte attrice.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
249/2018:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- RIGETTA la domanda dell'attrice;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, accerta Controparte_1
l'acquisto, per possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c., da parte dello stesso, in favore del proprio fondo, sito in agro di TA, censito nel N.C.T. al foglio 68, particelle nn. 180, 181, 251, 252,
253, 265, 266 e 455 ed a carico del fondo di proprietà di e Parte_1 CP_2
, sito in agro di TA, censito nel N.C.T. al foglio 68, particelle nn. 193, 194 e 205,
[...]
della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi o animali, sulla stradella interna di servizio in terra battuta, della larghezza di circa metri 3 e lunghezza di metri 200, che insiste sui terreni di proprietà di e , come sopra catastalmente individuati e come Parte_1 Controparte_2
graficamente rappresentata in seno alla perizia giurata a firma del Geom. (all. 24 alla Persona_5
memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice – allegato denominato “ortofoto con sovrapposizione del catastale e indicazione dei fondi con relativi accessi”);
- ORDINA al competente direttore della Direzione Provinciale - Ufficio provinciale - Territorio -
Servizio Pubblicità Immobiliare, di procedere alla trascrizione della presente sentenza una volta passata in giudicato;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Controparte_2
favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.127,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
EN, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NN
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 249/2018 promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in TR (EN) alla via Nazionale n. 312/B presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Silvio Vignera (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti
-ATTRICE-
Contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in EN alla via Marche n. 5 presso lo studio dell'Avv. Arturo Barbarino
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
Filippo Bevilacqua (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._5
-CONVENUTO -ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE-
E
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: ) Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 12 -CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE - CONTUMACE-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice, previamente reiterate le richieste di CC.TT.U. tecnica e medico-veterinaria, ha così concluso, chiedendo di: “- accertare, ritenere e dichiarare, con qualsiasi formula, l'inesistenza della servitù di passaggio sopra descritta e di quelle ulteriori eventualmente ed ulteriormente accertande in corso di causa;
- per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a violare e turbare il diritto di proprietà dell'attrice e, in particolare, ad astenersi dall'attraversare i fondi meglio sopra descritti di sua proprietà. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio solo in caso di opposizione, con l'aggiunta di quelle sostenute per la tentata procedura di mediazione, ai sensi del D.Lvo 28/2010, ammontanti ad € 56,30 per spese vive, oltre competenze”.
Il convenuto costituito in giudizio ha precisato le conclusioni, insistendo nelle richieste spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte: “rigettata l'avversa negatoria servitutis …, in via riconvenzionale dichiarare che il convenuto – per avere esercitato sulla stradella che insiste sui terreni in agro di TA, censiti nel N.C.T. al foglio 68, particelle 193, 194 e 256, un possesso ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico corrispondente al diritto di servitù di passaggio – abbia acquistato a titolo originario il detto corrispondente diritto reale, ex art. 1158 c.c., con ogni conseguente statuizione. Con condanna dell'attrice a rifondere le spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.02.2018, , premesso di Parte_1
essere proprietaria, insieme al padre, deceduto in corso di causa, e alla sorella, dei fondi agricoli siti in agro di TA censiti al catasto terreni al foglio 68, particelle 650, 649, 481, 205, 256, 274, 275,
193, 276 e 545, fondi confinanti, tra gli altri, con terreni in proprietà del convenuto, ha rappresentato che all'interno del proprio fondo è presente una stradella interna in terra battuta volta a collegare i fabbricati del centro aziendale con le varie superfici coltivate.
L'attrice ha rilevato che il di lei padre, , in virtù degli allora esistenti rapporti di amicizia e Persona_1 buon vicinato, concedeva al convenuto l'opportunità di percorrere detta stradella, al fine di raggiungere i propri terreni;
che i rapporti di buon vicinato sono venuti meno allorquando sui terreni agricoli del pagina 2 di 12 si è insediata l'azienda della quale l'attrice è titolare, dedita all'allevamento del bestiame ed alla Pt_1
coltivazione dei terreni, incompatibile con il perdurante utilizzo della stradella da parte del convenuto;
che, nonostante le contestazioni del e dell'attrice, il convenuto continuava ad attraversare la Pt_1
stradella sita sul fondo , anziché accedere ai propri terreni mediante una via alternativa costituita Pt_1 da “una strada a fondo naturale larga costantemente metri quattro per tutta la sua lunghezza” presente su fondo di proprietà (foglio 68 particelle 453 e 471) sul quale il convenuto gode di una Per_2
servitù di passaggio in forza di contratto di compravendita del 30.09.1969.
L'attrice ha dedotto e documentato di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inesistenza di servitù di passaggio e di ordinare al convenuto di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a violare e turbare il suo diritto di proprietà
e, in particolare, di astenersi dall'attraversare i propri fondi.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 06.06.2018, il convenuto ha premesso di essere proprietario di terreni siti in agro di TA, censiti al catasto terreni al foglio
68, particelle 180, 181, 251, 252, 253, 265, 266 e 455, e di ivi esercitare l'attività di allevamento di bovini e l'agricoltura a servizio dell'attività zootecnica.
Il convenuto ha rappresentato che solo il terreno individuato dalla particella 266 è accessibile dalla pubblica via, in forza della servitù di passaggio citata da parte attrice;
che, tuttavia, la conformazione dei luoghi e la natura del suolo impediscono al convenuto di raggiungere, con bovini e mezzi meccanici, dal terreno censito alla particella 266, la restante e più estesa parte del fondo.
Sicché, il convenuto ha rilevato che i terreni individuati dalle “particelle 180, 181, 251, 252, 253, 265 e
455 restano – di fatto – assolutamente interclusi” e che non è possibile modificare la conformazione dei luoghi e la natura del suolo al fine di eliminare la descritta interclusione, anche avuto riguardo ai vincoli pubblicistici vigenti ed alla sproporzione dell'esborso ipoteticamente necessario.
Il convenuto ha quindi dedotto di esercitare da oltre un trentennio, senza soluzione di continuità, pubblicamente e pacificamente, non per altrui tolleranza ma con l'animus del titolare del corrispondente diritto, il possesso di una servitù di passaggio sulla stradella che insiste sui terreni in comproprietà dell'attrice (sulle particelle 193,194 e 256), per accedere alla parte interclusa del proprio fondo (dalla particella 252), “e tale possesso esercita con la periodicità imposta dalle esigenze del
pagina 3 di 12 pascolo, dell'approvvigionamento di foraggio e della cura degli armenti, nonché dell'agricoltura –, oltre che servendosene per raggiungere la vasca di raccolta di acqua sorgentizia sita nel terreno di controparte distinto con la particella 205 e provvedere alla manutenzione del tubo derivatore mediante cui l'esponente (nell'esercizio del possesso di una servitus aquae haustus) attinge detta acqua sorgentizia per addurla in una vasca di raccolta ubicata più a valle sul suo fondo”.
Il convenuto ha rilevato che il possesso così esercitato non arreca alcun nocumento all'attrice, atteso che la stradella giace su terreno incolto e che il transito del convenuto (pedonale e con mezzi meccanici) e dei bovini dallo stesso condotti al pascolo non risulta “incompatibile con la non provata attività agro-zootecnica della postulante”.
Il convenuto ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, previa integrazione del contraddittorio con gli altri comproprietari dei terreni attorei, ossia e , rispettivamente padre e germana dell'attrice. Persona_1 Controparte_2
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, ha Controparte_1
instaurato il subprocedimento n. 249-1/2018 R.G., avente ad oggetto l'azione di reintegrazione del possesso della dedotta servitù di passaggio, essendone stato spogliato dalla , nel maggio Pt_1 dell'anno 2018, attraverso la chiusura con sostituzione del lucchetto del cancello che sbarra l'ingresso della stradella de quo.
La domanda cautelare ha trovato accoglimento con ordinanza del 17-18.01.2019.
In relazione al presente giudizio, alla prima udienza del 23.10.2018, rilevato il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione per la domanda riconvenzionale del convenuto, il G.I. dr.
Davide Capizzello, ha assegnato al convenuto termine di giorni quindici per presentare la domanda di mediazione, rinviando per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del giorno 05.03.2019, successivamente rinviata al 21.05.2019, procedura, poi, conclusasi con esito negativo.
All'udienza del 09.07.2019, il G.I. Davide Capizzello, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c., poi depositate dalle stesse parti, e rinviato all'udienza del 18.02.2020.
pagina 4 di 12 A scioglimento della riserva assunta alla detta udienza del 18.02.2020, il G.I. nelle more nominato, dr.ssa Anita Siliotti, alla luce della domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e , sollevata dal convenuto/attore in riconvenzionale Controparte_2 Persona_1
ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari. Controparte_1
Il convenuto ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di con atto Controparte_2 notificato a mani della stessa il 28.08.2020, rappresentando di non aver provveduto all'incombente nei confronti di , nelle more deceduto, in data 28.03.2020. Persona_1
La convenuta , pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza successiva, celebrata l'11.05.2021, lo scrivente Giudice, nelle more nominato assegnatario del fascicolo di causa, ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato il 04.09.2021, l'attrice ha riassunto il processo interrotto nei confronti del convenuto e di , anche in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
, provvedendo a regolari notifiche documentate in vista dell'udienza dell'11.01.2022. Persona_1
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ove le parti costituite hanno insistito nelle richieste istruttorie già formulate, il G.I., ritenuto di non disporre la C.T.U. chiesta dall'attrice al fine di verificare l'effettiva interclusione del fondo del convenuto, dovendo, di contro, l'accertamento giudiziale vertere sulla intervenuta usucapione dedotta dal convenuto medesimo, ha ammesso la prova per testimoni dallo stesso articolata nonché la prova contraria chiesta dall'attrice nei limiti individuati dall'ordinanza istruttoria.
All'esito dell'istruttoria svolta, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.05.2024 e, successivamente, all'udienza dell'01.10.2024.
All'esito di tale ultima udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per gli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 La convenuta , sebbene ritualmente citata in giudizio, in proprio oltre che nella Controparte_2
qualità di erede di , non ha inteso costituirsi, per cui, nella presente sede, deve esserne Persona_1
dichiarata la contumacia.
L'attrice ha incoato il presente giudizio esercitando l'actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949
c.c., volta appunto a rivendicare l'esclusiva e piena proprietà del fondo, scevro da limitazione alcuna, e far dichiarare che nessun titolo legittima il passaggio del convenuto, con bovini e mezzi agricoli, sulla stradella presente sul fondo e, al contempo, dichiarare inesistenti eventuali ulteriori diritti di servitù, nonché chiedendo di ordinare al convenuto la cessazione delle molestie e turbative e, in particolare, di astenersi dall'attraversare i fondi.
Dal canto suo, il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo attoreo in virtù del suo possesso continuato ultraventennale.
Ebbene, in relazione alla domanda dell'attrice, risulta assolto l'onere probatorio minimo gravante sulla stessa che può limitarsi a dare prova della titolarità del bene che ella afferma ab origine libero dal peso asserito da controparte.
Di contro, e ciò emerge anche dalle mappe catastali (cfr. all. 3 alla seconda memoria istruttoria del convenuto), il convenuto non ha negato quanto affermato dall'attrice, ossia di potere accedere alla parte più estesa del proprio fondo (particelle 253, 265, 251, 252, 181, 180) dalla particella 266 che è accessibile dalla pubblica via, ma ha rilevato che la conformazione dei luoghi e la natura del suolo gli impediscono di raggiungere, con bovini e mezzi meccanici, le suddette particelle provenendovi dalla particella 266.
Nondimeno, la domanda riconvenzionale del convenuto non è volta ad ottenere la costituzione, sul fondo di proprietà dell'attrice, di una servitù di passaggio (ciò che avrebbe richiesto un accertamento volto a verificare l'interclusione del fondo ovvero l'inadeguatezza dell'accesso alla pubblica via, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c.) ma è diretta a far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù per effetto del possesso ininterrotto e ultraventennale del diritto reale di godimento.
Ebbene, in relazione alla servitù di passaggio, ai fini di una possibile acquisizione per usucapione, la giurisprudenza prevalente richiede che la stessa sia qualificabile come servitù apparente, ossia che esistano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito;
nel caso di specie, non può
pagina 6 di 12 esservi dubbio che sussista tale primo presupposto, stante che viene in considerazione una stradella in terra battuta.
Affinché possa prodursi l'effetto acquisitivo, è poi necessario che il possesso del diritto di servitù presenti dei requisiti specifici, per cui possa dirsi non viziato, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c.; non interrotto, ex art. 1167, comma 1, c.c., inequivoco (art. 1164
c.c.); consista in atti compiuti in assenza della tolleranza del titolare del diritto, ai sensi dell'art. 1144
c.c., e sussista il requisito temporale minimo di durata continuata dello stesso (art. 1158 c.c.)
L'attrice ha affermato che il di lei padre, signor , inizialmente unico proprietario dei fondi, Persona_1
per ragioni di buon vicinato, tollerava il passaggio del padre del convenuto e, in seguito, del convenuto stesso;
ciò fino a che l'attrice non ha insediato sui propri terreni l'azienda agricola di cui è titolare, dedita all'allevamento del bestiame (asini di razza pregiata), la cui attività sarebbe inconciliabile con il perpetrarsi del passaggio lungo la stradella da parte del convenuto e dei suoi capi di bestiame (bovini) anche per il rischio di diffusione e contagio di epizoozie, nonché alla coltivazione di alberi di ulivo secolari che verrebbero danneggiati dal passaggio del bestiame e dei mezzi agricoli del (cfr. CP_1
perizia giurata a firma del Geom. e perizia di parte medico-veterinaria a firma del dr. Per_3
). Per_4
Sicché, secondo quanto riferito dalla stessa attrice, il passaggio del e, ancor prima, del padre CP_1
dello stesso, è stato inizialmente concesso dal sig. per ragioni di buon vicinato. Persona_1
Tuttavia, deve considerarsi dirimente ai fini del decidere, l'epoca in cui la dedotta tolleranza sarebbe venuta meno.
Risulta agli atti di causa che il sig. ebbe a rivolgersi all'autorità giudiziaria nell'anno Persona_1
2010, contestando però non il passaggio ma il prelievo d'acqua, realizzato dal dalla vasca di CP_1
raccolta di acqua sorgiva presente sul fondo (particella 205), tramite un tubo che giunge fino al Pt_1
fondo di proprietà del (particella 253). CP_1
Tutti i testimoni di parte convenuta, citati a prova diretta sulla domanda riconvenzionale, hanno affermato di essere a conoscenza del fatto che da oltre un ventennio esercita il Controparte_1
passaggio, a piedi, con mezzi meccanici e con bovini al pascolo, sulla stradella sterrata che insiste sulla proprietà (riconoscendo la fotografia agli stessi mostrata, pur non ricordando la particella Pt_1
pagina 7 di 12 catastale), al fine di recarsi presso la vasca di raccolta di acqua sorgentizia, nonché al fine di raggiungere i suoi terreni posti più a valle.
Gli stessi testimoni hanno, altresì, confermato che il ha realizzato (teste ) o comunque CP_1 Tes_1
utilizzato (testi , e e manutenuto (testi , e due Pt_1 Tes_2 Tes_3 Pt_1 Tes_2 Tes_4
chiudende, ossia due brevi tratti rimovibili di recinzione in paletti di castagno e filo spinato, loro mostrati in foto.
Il teste , genero di parte convenuta, sentito su specifiche circostanze, ha Testimone_5 confermato che, nell'anno 2011, la sig.ra chiuse, con catenaccio e lucchetto, il cancello Parte_1 posto all'ingresso della stradella sterrata oggetto di giudizio, utilizzata da riferendo Controparte_1 che “subito la sig.ra ci ha dato le chiavi per passare perché dovevamo andare dalle mucche per dargli da mangiare, non ero fisicamente presente alla richiesta ma poi la sig.ra ci ha dato di nuovo la chiave”.
Il teste di parte attrice, sentito a prova contraria, ha precisato di essere proprietario Testimone_6 della corte comune “Mantegna-Greco” dalla quale si accede alla stradella de qua che insiste solo sulla proprietà , riferendo che “il passaggio inizia da questa corte comune;
è questo il passaggio che Pt_1
concedeva il padre della sig.ra , in origine per buon vicinato, solo per pochi animali;
… ora il Pt_1 passaggio avviene con la mandria”. Il teste ha riferito che “il passaggio esiste già da prima che se ne occupasse la sig.ra , perché la sig.ra è in qualità di erede, il passaggio già esisteva Pt_1 Pt_1 perché concesso dal genitore della sig.ra ”. Pt_1
Il teste non ha reso affermazioni precise, riferendo, in prima battuta, di essere a conoscenza del fatto che il dall'inizio degli anni 2000, chiedeva il permesso alla sig.ra prima di CP_1 Parte_1
attraversare il terreno, confermando che il passaggio alternativo è sempre esistito, salvo poi precisare
“io non ero presente quando il sig. chiedeva il permesso alla sig.ra per passare”. CP_1 Pt_1
Il teste , portato da parte attrice, ha riferito di avere effettuato una consulenza nel Testimone_7
“2010/2012”, in qualità di agronomo, confermando che il passaggio del avveniva unitamente CP_1
agli animali e che la sua consulenza, su richiesta di entrambi, serviva ad individuare un diverso punto di passaggio “che poi purtroppo non riuscì a trovare”; il teste ha inoltre affermato: “Il dott. mi Pt_1 ha sempre riferito di aver concesso il passaggio al sig. bonariamente”. CP_1
pagina 8 di 12 Anche il teste , che frequenta la proprietà dal 1991, ha narrato: “si è verificato Testimone_8 Pt_1
che qualche volta ho visto passare animali, un gruppo di animali attraversare la proprietà del dott.
al che ho chiesto al dott. – ma come mai questi animali? - e lui mi ha riferito sono del Pt_1 Pt_1 vicino che mi ha chiesto se poteva passare in attesa di sistemare una strada alternativa”. Il teste ha riferito informazioni apprese de relato, in quanto gli “diceva che era una cosa Persona_1 temporanea e che il sig. doveva organizzarsi quanto prima e non passare più di lì”. CP_1
Il teste lavoratore presso la proprietà “dal 2004 e sino a 7 anni fa” (i.e. Testimone_9 Pt_1
2016), ha reso deposizione contraddittoria il cui contenuto risulta inattendibile ed inutilizzabile ai fini del decidere, atteso che il teste, ha prima riferito di non avere assistito a richieste di permesso del per passare (precisando che il gli riferì di aver fatto un favore al , salvo CP_1 Persona_1 CP_1 poi ricordare che a volte il chiedeva il permesso (“mi trovavo vicino loro, ero là”) e la sig.ra CP_1
gli dicesse di non passare. Pt_1
Alla luce dell'istruttoria svolta, risulta ampiamente provato il passaggio ultraventennale del CP_1
Occorre, altresì, accertare se e fino a quale epoca il passaggio sia stato meramente tollerato dai . Pt_1
Risulta dagli atti di causa che, indubbiamente, dal 2010 i rapporti di buon vicinato siano venuti meno, avendo il sig. sporto denuncia-querela nei confronti del inoltre, il teste Persona_1 CP_1
ha confermato che, nell'anno 2011, la sig.ra chiuse, con catenaccio e Tes_5 Parte_1 lucchetto, il cancello posto all'ingresso della stradella sterrata, salvo poi fornirne la chiave.
La stessa attrice riferisce che la tolleranza sia venuta meno in concomitanza con l'esercizio della propria attività agricola che sarebbe risultata incompatibile con il passaggio di bestiame e mezzi del
(cfr. atto di citazione punto d), sebbene non risulti documentato l'anno di inizio dell'attività CP_1 agricola dell'attrice.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provato che, per attuare l'ultraventennale passaggio, il CP_1
“da oltre un trentennio ed almeno dal 1980”, ha realizzato sulla stradella e, all'occorrenza manutenuto, le due chiudende, ossia le recinzioni removibili, che vengono aperte al momento del passaggio con gli animali (si vedano i capitoli d) ed e) della memoria istruttoria del convenuto confermati dai testi , Tes_1
, nonchè e che hanno affermato che le chiudende erano già Tes_2 Tes_4 Pt_1 Tes_3 esistenti nell'epoca a partire dalla quale essi hanno affermato di poter riferire, rispettivamente 1994 e
1995).
pagina 9 di 12 All'evidenza, il dato risulta rilevante al fine di ritenere sussistente l'animus possidendi del CP_1 invero, “l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr. Cass.
13153/2021).
Del resto, “In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di “animus possidendi”, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (cfr. Cass. civ., sez. II,
22/08/2022, n. 25095).
L'animus possidendi è quindi “normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e pertanto ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce” (Cass. civ., sez. II, 25/03/1997, n. 2598).
L'istruttoria svolta non consente di ritenere superata la suddetta presunzione: invero, alla luce delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, il sig. aveva meramente riferito ai medesimi di avere Persona_1
concesso al di passare e che il passaggio fosse solo un fatto temporaneo. CP_1
Tuttavia, non può verosimilmente ravvedersi un atto di tolleranza nell'avere consentito il passaggio e la connessa realizzazione delle chiudende al fin dagli anni '80/'90, per come accertato in CP_1 istruttoria: invero, “Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/08/2024, n. 21807; Cass. Civ., sez.
II, 07/02/2024, n. 3493).
Ed ancora, “Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da
pagina 10 di 12 parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia
o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito” (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/09/2004, n. 18360).
Alla luce di quanto sopra la domanda dell'attrice va rigettata.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, dichiarato che CP_1
ha acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio sulla stradella che insiste sui
[...]
terreni, di proprietà di e , siti in agro di TA, Parte_1 Controparte_2
censiti nel N.C.T. al foglio 68, particelle 193, 194 e 205.
Il tracciato della stradella in questione risulta non contestato e, peraltro, emerge dagli stessi atti allegati da parte attrice e, segnatamente, dalla perizia giurata a firma del Geom. (cfr. all. 24 Persona_5
alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice – allegato denominato “ortofoto con sovrapposizione del catastale e indicazione dei fondi con relativi accessi”).
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, applicando i valori medi, previsti per i giudizi di valore pari ad €
1.395,00 (determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in relazione alle risultanze catastali in atti per le particelle 193, 194 e 205 e così come, del resto, dichiarato dallo stesso convenuto in seno alla nota depositata il 28/06/2018), esclusa la fase istruttoria, per la quale si applica il valore minimo, considerato che non si è svolta istruttoria in senso stretto.
Considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez
III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813) le spese processuali, come sopra liquidate, devono porsi a carico della convenuta in riconvenzionale, in solido con parte attrice.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
249/2018:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- RIGETTA la domanda dell'attrice;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, accerta Controparte_1
l'acquisto, per possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c., da parte dello stesso, in favore del proprio fondo, sito in agro di TA, censito nel N.C.T. al foglio 68, particelle nn. 180, 181, 251, 252,
253, 265, 266 e 455 ed a carico del fondo di proprietà di e Parte_1 CP_2
, sito in agro di TA, censito nel N.C.T. al foglio 68, particelle nn. 193, 194 e 205,
[...]
della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi o animali, sulla stradella interna di servizio in terra battuta, della larghezza di circa metri 3 e lunghezza di metri 200, che insiste sui terreni di proprietà di e , come sopra catastalmente individuati e come Parte_1 Controparte_2
graficamente rappresentata in seno alla perizia giurata a firma del Geom. (all. 24 alla Persona_5
memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice – allegato denominato “ortofoto con sovrapposizione del catastale e indicazione dei fondi con relativi accessi”);
- ORDINA al competente direttore della Direzione Provinciale - Ufficio provinciale - Territorio -
Servizio Pubblicità Immobiliare, di procedere alla trascrizione della presente sentenza una volta passata in giudicato;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Controparte_2
favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.127,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
EN, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
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