Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/1999, n. 5573
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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La prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., a norma del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, non consiste in un "pregiudizialità parlamentare" che obblighi il giudice a sospendere il processo e a trasmettere gli atti alla camera competente. È diversamente la concreta deliberazione della camera d'appartenenza a produrre l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta. In mancanza di tale deliberazione è il magistrato dinanzi al quale pende la causa a pronunziarsi sull'esistenza o meno della prerogativa, avendo riguardo ai connotati del caso di specie (v. Corte Cost. n. 265 del 1997; n. 178 del 1998, ord.; n. 388 del 1998, ord.).

Le funzioni di membro del parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre però alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. È infatti il nesso con la funzione parlamentare che traccia il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori, e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, comma primo Cost. (v. Corte Cost. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/1999, n. 5573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5573
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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