Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 2
La prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., a norma del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, non consiste in un "pregiudizialità parlamentare" che obblighi il giudice a sospendere il processo e a trasmettere gli atti alla camera competente. È diversamente la concreta deliberazione della camera d'appartenenza a produrre l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta. In mancanza di tale deliberazione è il magistrato dinanzi al quale pende la causa a pronunziarsi sull'esistenza o meno della prerogativa, avendo riguardo ai connotati del caso di specie (v. Corte Cost. n. 265 del 1997; n. 178 del 1998, ord.; n. 388 del 1998, ord.).
Le funzioni di membro del parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre però alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. È infatti il nesso con la funzione parlamentare che traccia il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori, e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, comma primo Cost. (v. Corte Cost. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/1999, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ID D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR ZO, TR ZO e ID ZO, nella qualità di eredi dell'avv. Luigi Bazoli, nonché l'avv. Innocenzo Gorlani, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CHIOLA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n.47/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 18/12/96, depositata il 11/02/97; RG. 1145/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato LUIGI MEDUGNO;
udito l'Avvocato CLAUDIO CHIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione notificati il 3 e il 4 gennaio 1992, L'avv. Luigi Bazoli e l'avv. Innocenzo Gorlani convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brescia l'on. VA NI e l'on. Bruno Ferrari chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti a dichiarazioni diffamatorie da loro fatte nel settembre 1991. I convenuti si costituivano eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda. Riunite le cause, il Tribunale, con sentenza del 17 novembre 1993, condannava i convenuti a risarcire il danno subito dagli attori ed in particolare condannava l'on. NI al pagamento in favore di ciascuna parte, della somma di lire 150 milioni. Interponeva appello solo l'on. NI. Gli appellati contestavano il fondamento dell'impugnazione.
Con sentenza dell'11 febbraio 1997, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza ed osservando, tra l'altro: a) che il potere di valutare le condizioni di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma Cost. spetta in via non esclusiva alla Camera di appartenenza del parlamentare, con la conseguenza che, ove tale Camera non abbia esercitato siffatto potere, spetta al giudice ordinario procedere alla valutazione, senza che possa sospendersi il giudizio in attesa della deliberazione parlamentare;
b) che le frasi addebitate all'on. NI non erano, con riferimento al caso di specie, in connessione ne' diretta ne' indiretta con l'esercizio della funzione parlamentare, così che non sussisteva l'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma Cost.; c) che le dichiarazioni in questione, valutate nella loro successione cronologica e nella loro globale valenza, lungi dal non incidere in una opinione pubblica <<desensibilizzata>> e dal rappresentare una critica politica, costituivano invece un attacco personale alla sfera privata degli offesi, tale da pregiudicarne in modo serio ed incisivo la dignità personale nell'altrui percezione e la qualità dell'immagine (personale e professionale), senza che ciò fosse impedito dalla formulazione generica e dubitativa ovvero ambigua ed allusiva delle frasi;
d) che la sussistenza del nesso di causalità tra le dichiarazioni dell'on. NI ed il pregiudizio alla reputazione degli offesi, emergeva dalla mancata allegazione e prova di distorsioni ed illegittime strumentalizzazioni da parte degli organi di stampa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.). Più specificamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso l'eccezione con la quale si era dedotta l'inammissibilità dell'azione risarcitoria rivolta nei confronti di un parlamentare. Infatti, l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. riguarda non soltanto l'attività politica e legislativa svolta all'interno della Camera dei Deputati o del Senato, ma anche l'attività compiuta dal parlamentare in altre sedi, purché caratterizzata da un "rilevante valore politico" o comunque da un inscindibile collegamento e strumentalità rispetto al primo tipo di attività. Nella specie dunque doveva attivarsi il meccanismo di protezione costituzionale, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria doveva investire il Senato della questione e sospendere il processo. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale, una volta ritenutasi legittimata ad esaminare il merito della controversia senza la previa delibazione parlamentare, non aveva valutato la riconducibilità delle dichiarazioni del parlamentare nell'area di immunità garantita dalla Costituzione, alla stregua dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza dei due rami del Parlamento nell'esercizio dei poteri loro spettanti in subiecta materia.
Il motivo è infondato, relativamente ad entrambi i profili. Quanto al primo profilo, l'interpretazione prospettata non trova alcun fondamento nella norma costituzionale e oblitera i termini del dibattito che, particolarmente in questi ultimi anni, ha interessato il funzionamento della prerogativa in questione. La ricostruzione del ricorrente fondata sull'esistenza di una <<pregiudizialità parlamentare>> è del tutto estranea alla formulazione dell'art. 68, primo comma Cost. e riecheggia l'impostazione contenuta nella serie di decreti-legge recanti disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione, tutti decaduti in assenza di conversione in legge (l'ultimo dei quali è il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555). In questi si prevedeva, infatti, che il giudice dovesse dichiarare con sentenza l'applicabilità dell'art. 68 primo comma Cost., ovvero pronunciare ordinanza non impugnabile di sospensione del processo e di trasmissione degli atti alla Camera competente, perché deliberasse sull'applicabilità della prerogativa. Decaduti i decreti-legge manca qualsiasi fondamento normativo che possa sostenere la tesi espressa dal ricorrente.
L'infondatezza del motivo emerge poi chiara ove si proceda ad una ricostruzione del sistema di garanzia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. È, infatti, definitivamente acquisito il principio secondo cui non è profilabile in materia una <<pregiudizialità parlamentare>>, essendo invece la concreta deliberazione della Camera d'appartenenza a produrre l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta. In assenza di una deliberazione della Camera è il magistrato dinanzi al quale pende la causa a pronunziarsi sull'esistenza o meno della prerogativa, avendo riguardo ai connotati del caso di specie (Corte cost. n. 388 del 1998 (ord.); n. 178 del 1998 (ord.); n. 265 del 1997).
In conclusione, in mancanza di una deliberazione parlamentare, correttamente la Corte territoriale, dopo aver anch'essa richiamato lo stato della giurisprudenza costituzionale, ha proceduto direttamente all'accertamento circa la sussistenza o meno della ricomprensione nella sfera protettiva dell'art. 68, primo comma Cost. delle dichiarazioni rilasciate dall'on.
NI.
È infondato anche l'ulteriore profilo dello stesso mezzo, secondo il quale il giudice, una volta ritenuta sussistente la sua legittimazione a pronunziare sull'esistenza della prerogativa parlamentare, aveva omesso di fare riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza dei due rami del Parlamento nell'esercizio del potere di cognizione loro spettante in subiecta materia. La tesi esposta opera, infatti, una commistione tra la valutazione riservata alla Camera d'appartenenza, allorché decide di esercitare il relativo potere, e quella - anch'essa riservata - che compie il giudice della causa in assenza della deliberazione parlamentare. Nel caso in cui la camera si sia pronunziata, il giudice non può <<pretendere di sovrapporre ai criteri seguiti dalla Camera stessa quelli suggeriti da orientamenti giurisprudenziali dell'ordine giudiziario>> (Corte cost. n. 443 del 1993). Diversamente, in mancanza della deliberazione parlamentare, rientra tra i poteri del giudice della causa considerare autonomamente, nell'esercizio dei suoi poteri di interpretazione e di valutazione del fatto, se sussista la prerogativa. Altro è, ovviamente, che il giudice possa tener conto, nel suo iter valutativo, di deliberazioni delle Camere pronunziate in casi analoghi, come, peraltro è avvenuto nel caso di specie in cui la Corte territoriale, nel tracciare il nesso con la funzione parlamentare ha, tra l'altro, richiamato una deliberazione del Senato relativamente ad un diverso caso.
Con il secondo motivo, lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e riprendendo le osservazioni svolte nel primo motivo, il ricorrente censura l'accezione restrittiva delle <<funzioni parlamentari>> accolta nella sentenza impugnata. Secondo quanto esposto, la Corte di merito, fuorviata da questa iniziale incongruenza, aveva arbitrariamente escluso l'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, comma primo Cost., alle opinioni espresse in sede extraparlamentare, senza considerare che le funzioni del parlamentare non si esauriscono in quelle tipiche, ma comprendono tutte quelle attività che ciascun deputato o senatore reputa necessario ed opportuno svolgere per l'espletamento dell'incarico.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Va innanzi tutto rilevato che la Corte di merito non ha affatto preso a base del suo argomentare l'accezione restrittiva ed erronea delle <<funzioni parlamentari>> lamentata dal ricorrente. Ma ha ritenuto (richiamando sul punto anche una deliberazione del Senato) che le funzioni di membro del parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68, comma primo Cost, non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre però alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità propriè del mandato parlamentare.
Fatta tale premessa, la Corte territoriale ha considerato che, con riferimento al caso di specie, mancasse, relativamente alle dichiarazioni rese il collegamento con la funzione parlamentare svolta dall'on. NI. Infatti, le dichiarazioni in questione:
erano state espresse nell'ambito di un convegno finalizzato ad esporre ed illustrare le linee di condotta ed i principi ispiratori di una componente di un partito politico, esclusa ogni diretta o indiretta connessione con l'esercizio della funzione parlamentare;
nulla avevano a che vedere con le attività istituzionali e con le funzioni parlamentari tipiche del parlamentare;
erano espressione di una situazione di forte conflittualità anche a livello personale fra gli esponenti di diverse <<correnti>> del medesimo partito, il cui peculiare aspetto contenutistico andava ricercato nell'asserito espletamento, da parte di alcuni avversari del dichiarante, di affari illeciti sottesi ad una irregolare gestione dell'assetto urbanistico della città di Brescia.
In base a quanto esposto emerge chiara l'infondatezza del motivo. Sull'esattezza della premessa non è possibile dubitare. È infatti il nesso con la funzione parlamentare che traccia <<il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, comma primo Cost>> (Corte cost. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998). La circostanza, poi, che le dichiarazioni siano state rese in un contesto di <<carattere squisitamente politico>>, come osserva il ricorrente (v. pag. 13 del ricorso), non è in sè rilevante, atteso che oggetto di protezione non è l'attività politica ampiamente considerata ne' tantomeno il "contesto" politico, ma l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività conseguenziali e presupposte. Come si è espressa la Corte costituzione (sentenza n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998) l'interpretazione che volesse ricondurre nella prerogativa l'intera attività politica svolta dal parlamentare, finirebbe <<per vanificare il nesso funzionale posto dall'art. 68, comma 1, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in privilegio personale>>.
Per il resto le doglianze appaiono rivolte al convincimento espresso dai giudici di merito circa l'insussistenza del nesso tra le dichiarazioni rese e l'esercizio dell'attività parlamentare;
convincimento che, in quanto adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sotto altro profilo, di punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare lamenta: a) che la Corte, pur avendo dato atto nella narrativa della sentenza che non era stato usato nella dichiarazione in questione il termine <<affarista>> con riferimento ai convenuti, aveva poi omesso di considerare che solo a seguito di specifica domanda rivoltagli dai giornalisti aveva indicato i nomi degli assessori Bazoli e Gorlani non come autori di illeciti, ma come responsabili delle scelte urbanistiche del comune;
b)che l'inconsistenza del ragionamento dei giudici di merito era ancor più evidente laddove si era ritenuto che le frasi in questione dovevano essere intese come <<espressioni dubitative, ovvero ambigue, allusive, sottintese o suggestionanti>>; c) che la sentenza impugnata aveva completamento tralasciato di verificare se le espressioni sopra riferite avessero nel concreto colpito per la loro valenza diffamatoria il pubblico, <<desensibilizzato>> in materia dalla notoria vivacità di accenti del dibattito politico.
Il motivo, con il quale ancora una volta vengono proposte in sede di legittimità questioni che attengono al merito della controversia, appare infondato.
Per quanto riguarda le doglianza riassunte sotto le lett. a) e b) sembra sufficiente osservare che la Corte di merito, diversamente da quanto ritenuto nel motivo di ricorso, ha svolto il suo ragionamento senza affermare che il ricorrente avesse fatto uso del termine <<affarista>> nei confronti degli assessori Bazoli e Gorlani e ritenendo che il solo fatto che una notizia fosse stata riferita (come nel caso) in forma dubitativa non era sufficiente ad escludere l'idoneità a ledere la reputazione altrui, poiché <<anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese o ambigue, suggestionanti possono....essere idonee ad integrare il reato di diffamazione>>. Quanto poi alla ricomprensione delle dichiarazioni in questione nel novero delle allegazioni insinuanti ed allusive trattasi all'evidenza di una valutazione attinente al merito della controversia e insindacabile in questa sede, essendo adeguatamente motivata ed idonea a rendere chiaramente intellegibile la ratio decidenti.
Anche la doglianza sub c) è priva di fondamento. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto, svolgendo il suo ragionamento con motivazione logica ed esauriente, che le dichiarazioni in questione avevano valenza diffamatoria e che la critica, pur forte e dura nelle contese politiche, non poteva degenerare in attacchi personali, portati direttamente alla sfera personale dell'offeso allo scopo di arrecare consapevole pregiudizio alla sua reputazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 8.000.000 per onorari, oltre spese il lire in lire 226.000 per il giudizio di Cassazione. Così deciso nella Camera di consiglio della terza Sezione civile il 4 marzo 1999. Depositata in cancelleria 7 giugno 1999.