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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616/2024 r.g. promossa con ricorso depositato in data
11.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Giacomo Scortichini, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fabriano;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Casoni, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Matelica;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.3.2025.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con rito civile a Fabriano con da cui non sono nati Controparte_1 figli, è fondata e deve essere accolta.
pagina 1 di 2 Sussistono infatti i presupposti della pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 29.5.2023 nel procedimento iscritto al n. 5949/2022 R.G. ed essendo quindi abbondantemente trascorso, dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione a quella di presentazione del presente ricorso (11.12.2024), il termine annuale richiesto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica apportata dalla L. 55/15 all'art. 3 L. 898/70).
La concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, come dalle stesse manifestata personalmente all'udienza dinanzi al giudice relatore nonché nei rispettivi scritti difensivi, e l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambi i coniugi, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra essi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fabriano il 7.12.2017 da e Parte_1 Controparte_1
L'assenza di figli nati dal matrimonio e di richieste economiche esime il Tribunale da ogni ulteriore deliberazione.
L'adesione del resistente alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (avendo peraltro la ricorrente rinunciato alla domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese).
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2616/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 7.12.2017 da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] in data [...];
[...] Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Fabriano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, il 27.3.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616/2024 r.g. promossa con ricorso depositato in data
11.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Giacomo Scortichini, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fabriano;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Casoni, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Matelica;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.3.2025.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con rito civile a Fabriano con da cui non sono nati Controparte_1 figli, è fondata e deve essere accolta.
pagina 1 di 2 Sussistono infatti i presupposti della pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 29.5.2023 nel procedimento iscritto al n. 5949/2022 R.G. ed essendo quindi abbondantemente trascorso, dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione a quella di presentazione del presente ricorso (11.12.2024), il termine annuale richiesto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica apportata dalla L. 55/15 all'art. 3 L. 898/70).
La concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, come dalle stesse manifestata personalmente all'udienza dinanzi al giudice relatore nonché nei rispettivi scritti difensivi, e l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambi i coniugi, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra essi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fabriano il 7.12.2017 da e Parte_1 Controparte_1
L'assenza di figli nati dal matrimonio e di richieste economiche esime il Tribunale da ogni ulteriore deliberazione.
L'adesione del resistente alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (avendo peraltro la ricorrente rinunciato alla domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese).
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2616/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 7.12.2017 da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] in data [...];
[...] Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Fabriano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, il 27.3.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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