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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/08/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1037/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] (D) il Parte_1 C.F._1
22.09.1971 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Cesena alla Via M. Serao n. 20, presso lo studio dell'Avv. Eugenio
Oropallo, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Anna Maria Casadei, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
(c.f. ), già entrambe con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliate in Verona, v.lo S.
Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'Avv. Claudio Alianello, che la rappresenta e
1 difende, giusta procura generale alle liti rilasciata dal Notaio (rep. 44583; racc. Per_1
16958) appellata
Oggetto: credito al consumo – eccezione di prescrizione del credito – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 903/2022 emessa in data 19.10.2022 dal
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 903/2022 emessa in data 19.10.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di cessionaria di Parte_1 Controparte_1
a sua volta cessionaria di avente ad oggetto il Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma di €.20.787,86 a titolo di rimborso del finanziamento per prestito personale contratto nel 2005 dall'opponente con e rimborsabile in n. Controparte_5
30 rate semestrali, eccependo parte opponente la prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi nel termine decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso indicata in giugno 2007, che invece parte opposta riferisce essere dicembre 2007, ritenuta dal giudicante idonea ai fini interruttivi prescrizionali la raccomandata AR inviata in data
22.02.2016 di comunicazione avvenuta cessione del credito e diffida ad adempiere, tornata al mittente per compiuta giacenza dopo il suo trasferimento al nuovo indirizzo del destinatario attraverso il servizio “seguimi” di , ha rigettato l'opposizione con CP_6 conferma del d.i. ed ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma premettendo che il termine di prescrizione decorre dal 20.12.2007 per cui la collocazione del dies a quo nel mese di giugno 2017, come ritenuto dalla creditrice, non ha alcun rilievo in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato nell'ottobre 2020, quando la prescrizione era ampiamente maturata;
il giudicante ha errato nel non considerare che l'opponente non ha mai ricevuto il plico raccomandato avente effetti interruttivi, né può costituire prova dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno, in quanto inviata al precedente indirizzo di residenza in Guidonia, risultato cancellato, così come quello di
Serrapetrona dove all'epoca risultava residente l'opponente, tanto che dall'esame della
2 ricevuta stessa non se ne evince l'avvenuta ricezione, né che il plico sia stato depositato presso l'ufficio postale, né che si sia conseguito il corretto perfezionamento della compiuta giacenza, peraltro non compiutamente attestata né quanto alla sua data di perfezionamento, né all'identificazione dell'Agente Postale, né dell'Ufficio Postale dal quale il documento sarebbe stato spedito.
Si è regolarmente costituita in giudizio la contestando in Controparte_1 modo specifico l'avverso gravame, ribadendo che in merito alla scadenza in data
20.12.2007 del termine decennale l'appellante non ha mosso alcuna contestazione in sede di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza su tale capo;
la sentenza ha correttamente ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dalla raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento in data
22.02.2016, risultando provata l'avvenuta notificazione dell'atto per compiuta giacenza
(trattandosi di raccomandata AR il procedimento notificatorio non è peraltro soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari), come si evince dalla busta del plico ritornata al mittente per compiuta giacenza, in possesso della creditrice, dalla dicitura “Seguimi” presente sul plico quale servizio di
, che ha inoltrato automaticamente la corrispondenza dal vecchio al nuovo CP_6 indirizzo di residenza dell'opponente in Serrapetrona, come si evince dal certificato storico di residenza da egli stesso prodotto, nonché dal fatto che sia leggibile il timbro dell'Ufficio
Postale di Serrapetrona. La ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole della mancata conoscenza dell'invio della raccomandata da parte della società creditrice in data 11.05.2016 in quanto mai pervenuta presso l'indirizzo di destinazione, criticando la sentenza per aver ritenuto la sussistenza dell'interruzione della prescrizione del credito ingiunto, nonostante le manifestate incertezze sull'effettiva consegna del plico raccomandato a causa della
3 mancata allegazione della ricevuta di ritorno e, ciò nonostante, presupponendo che la busta del plico sia stata restituita al mittente una volta conclusosi il periodo di giacenza.
Lamenta, in particolare, parte appellante che la causa è stata decisa sulla base di un unico documento esaminato dal giudice, consistente nella busta che avrebbe dovuto contenere il plico restituito al mittente dopo l'asserito rilascio dell'avviso al destinatario e il compimento della giacenza dello stesso, con la precisazione che non è il plico ad essere stato restituito al mittente, ma la fotocopia della busta che avrebbe dovuto contenerlo e che, pertanto, non sarebbe efficace a documentare l'avvenuta ricezione del plico.
Osserva la Corte che, secondo le disposizioni riguardanti le spedizioni a mezzo posta, affinché la raccomandata possa ritenersi correttamente notificata, al mittente basta dimostrare di averne curato l'invio presso la residenza del destinatario e che la stessa sia rimasta in giacenza, rispettivamente per trenta giorni nel caso delle raccomandate semplici, oppure per dieci giorni nel caso degli atti giudiziari: in tal caso, l'attestazione di giacenza viene rilasciata da con il timbro “compiuta giacenza” con apposizione sulla CP_6 busta in originale che, una volta maturato il periodo della compiuta giacenza, viene restituita al mittente da . Di conseguenza, in caso di contestazione, il mittente CP_6
è tenuto solo ad esibire le schede informative di (ossia tramite il timbro di CP_6
“compiuta giacenza”), senza dover dimostrare che il postino abbia immesso l'avviso di giacenza nella buca delle lettere del destinatario.
Il suesposto principio, secondo cui il mancato ritiro presso l'ufficio postale di una raccomandata spedita all'indirizzo di residenza del destinatario risultato assente al momento della tentata consegna non può pregiudicare i diritti del soggetto notificante, in quanto dopo trenta giorni la raccomandata si considera ugualmente consegnata e quindi produce i suoi effetti giuridici (nel caso in esame, quello di interrompere il termine di prescrizione, peraltro elemento decisivo della controversia), va tuttavia contemperato con quello secondo cui, affinché la compiuta giacenza sia valida ai fini di considerare la raccomandata legalmente ricevuta, devono essere soddisfatti alcuni requisiti, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito in una recente sentenza della Suprema Corte
(si veda Cass. civ., sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023), a tenore della quale il mittente
è tenuto a dimostrare di aver inviato la raccomandata alla residenza del destinatario al momento della ricezione dell'atto, atteso che il cambio di dimora non è sufficiente per invalidare gli effetti della raccomandata se la residenza è rimasta sempre nello stesso luogo.
4 Ebbene, nel caso specifico il mittente, al momento della spedizione della raccomandata, era già residente da oltre un anno nel Comune di Serrapetrona (MC), come da certificato anagrafico storico da egli stesso prodotto, con provenienza dal Comune di Guidonia
Montecelio (RM) a far data dal 13.04.2015, tanto che per non correre il rischio di non venire in possesso della corrispondenza eventualmente inviata da terzi presso il vecchio indirizzo, come in effetti poi avvenuto nel caso controverso, lo stesso aveva nelle more attivato il servizio di denominato “seguimi”, come risulta dalla dicitura CP_6 presente sul plico in contestazione, che rinvia all'indirizzo corretto di Serrapetrona, in cui il portalettere ha lasciato l'avviso in data 11.05.2016: fin qui si riscontra la regolarità del procedimento di notifica.
Ed infatti, se la consegna fosse effettivamente andata a buon fine, il mittente ne avrebbe potuto documentare la regolarità e validità producendo l'originale della raccomandata
(eventualmente restituitagli dall'ufficio postale dopo i 30 giorni di giacenza) con l'apposizione del timbro “compiuta giacenza” su di esso, tuttavia, nel caso in esame non è presente sull'avviso di ricevimento alcun timbro di “compiuta giacenza”, né il mittente odierno appellato ha prodotto le schede informative estratte dai dati informatici di
[...]
, che evidenzino chiaramente le fasi di spedizione, di mancata consegna e di CP_6 restituzione al mittente della raccomandata in questione, essendo state ritenute dalla
Suprema Corte sufficienti per attribuire validità alla raccomandata, quale documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza ex art. 1335 c.c.
Pertanto, a fronte di tali omissioni, la documentazione presente in atti risulta inidonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. da parte del destinatario, neppure essendo necessario che quest'ultimo fornisca la prova dell'impossibilità di averne avuto notizia senza sua colpa, avendo peraltro affidato al servizio “seguimi” l'inoltro della corrispondenza dal suo vecchio indirizzo di residenza a quello attuale in Serrapetrona.
I superiori principi giurisprudenziali sono anche in linea con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 e da Cass. n. 511/2019, secondo cui “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile … laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino
l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non
5 può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”, con l'affermazione del seguente principio di diritto: “Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria” (cfr. Cass. n. 36397/2022, cit. da Cass. n. 15397/2023, con richiamo agli altri citati precedenti di legittimità): prova contraria che nel caso di specie, si torna a ribadire, è costituita dalla mancata apposizione del timbro di compiuta giacenza, nonché dalla mancata produzione da parte del mittente dei “dati informatici di
[...]
, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal CP_6 servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”, come puntualizzato dal Supremo Consesso, atti a dimostrare il perfezionamento della compiuta giacenza.
Conseguentemente, non risulta dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti idonei ad attestare la correttezza dell'avviso della tentata consegna, neppure risultando spuntata la casella “al mittente per compiuta giacenza” presente nel riquadro in alto della busta, non seguita da data e firma dell'agente postale che sono rimasti entrambi in bianco, né risulta spuntata altra casella attestante qualsiasi altro motivo in merito alla mancata consegna, pertanto, il documento presente nel plico raccomandato non può ritenersi valido ai fini interruttivi della prescrizione per cui è controversia.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara il maturarsi della prescrizione del credito controverso, accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto n. 902/2020 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 18/19.09.2020.
Il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
903/2022 emessa in data 19.10.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la prescrizione del credito controverso;
6 - In accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto n. 902/2020 emesso dal Tribunale di Macerata in data 18/19.09.2020;
- Condanna parte appellata alla restituzione, in favore di parte Controparte_1 appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante , delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_1 quanto al primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €.
2.100 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1037/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] (D) il Parte_1 C.F._1
22.09.1971 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Cesena alla Via M. Serao n. 20, presso lo studio dell'Avv. Eugenio
Oropallo, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Anna Maria Casadei, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
(c.f. ), già entrambe con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliate in Verona, v.lo S.
Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'Avv. Claudio Alianello, che la rappresenta e
1 difende, giusta procura generale alle liti rilasciata dal Notaio (rep. 44583; racc. Per_1
16958) appellata
Oggetto: credito al consumo – eccezione di prescrizione del credito – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 903/2022 emessa in data 19.10.2022 dal
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 903/2022 emessa in data 19.10.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di cessionaria di Parte_1 Controparte_1
a sua volta cessionaria di avente ad oggetto il Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma di €.20.787,86 a titolo di rimborso del finanziamento per prestito personale contratto nel 2005 dall'opponente con e rimborsabile in n. Controparte_5
30 rate semestrali, eccependo parte opponente la prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi nel termine decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso indicata in giugno 2007, che invece parte opposta riferisce essere dicembre 2007, ritenuta dal giudicante idonea ai fini interruttivi prescrizionali la raccomandata AR inviata in data
22.02.2016 di comunicazione avvenuta cessione del credito e diffida ad adempiere, tornata al mittente per compiuta giacenza dopo il suo trasferimento al nuovo indirizzo del destinatario attraverso il servizio “seguimi” di , ha rigettato l'opposizione con CP_6 conferma del d.i. ed ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma premettendo che il termine di prescrizione decorre dal 20.12.2007 per cui la collocazione del dies a quo nel mese di giugno 2017, come ritenuto dalla creditrice, non ha alcun rilievo in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato nell'ottobre 2020, quando la prescrizione era ampiamente maturata;
il giudicante ha errato nel non considerare che l'opponente non ha mai ricevuto il plico raccomandato avente effetti interruttivi, né può costituire prova dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno, in quanto inviata al precedente indirizzo di residenza in Guidonia, risultato cancellato, così come quello di
Serrapetrona dove all'epoca risultava residente l'opponente, tanto che dall'esame della
2 ricevuta stessa non se ne evince l'avvenuta ricezione, né che il plico sia stato depositato presso l'ufficio postale, né che si sia conseguito il corretto perfezionamento della compiuta giacenza, peraltro non compiutamente attestata né quanto alla sua data di perfezionamento, né all'identificazione dell'Agente Postale, né dell'Ufficio Postale dal quale il documento sarebbe stato spedito.
Si è regolarmente costituita in giudizio la contestando in Controparte_1 modo specifico l'avverso gravame, ribadendo che in merito alla scadenza in data
20.12.2007 del termine decennale l'appellante non ha mosso alcuna contestazione in sede di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza su tale capo;
la sentenza ha correttamente ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dalla raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento in data
22.02.2016, risultando provata l'avvenuta notificazione dell'atto per compiuta giacenza
(trattandosi di raccomandata AR il procedimento notificatorio non è peraltro soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari), come si evince dalla busta del plico ritornata al mittente per compiuta giacenza, in possesso della creditrice, dalla dicitura “Seguimi” presente sul plico quale servizio di
, che ha inoltrato automaticamente la corrispondenza dal vecchio al nuovo CP_6 indirizzo di residenza dell'opponente in Serrapetrona, come si evince dal certificato storico di residenza da egli stesso prodotto, nonché dal fatto che sia leggibile il timbro dell'Ufficio
Postale di Serrapetrona. La ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole della mancata conoscenza dell'invio della raccomandata da parte della società creditrice in data 11.05.2016 in quanto mai pervenuta presso l'indirizzo di destinazione, criticando la sentenza per aver ritenuto la sussistenza dell'interruzione della prescrizione del credito ingiunto, nonostante le manifestate incertezze sull'effettiva consegna del plico raccomandato a causa della
3 mancata allegazione della ricevuta di ritorno e, ciò nonostante, presupponendo che la busta del plico sia stata restituita al mittente una volta conclusosi il periodo di giacenza.
Lamenta, in particolare, parte appellante che la causa è stata decisa sulla base di un unico documento esaminato dal giudice, consistente nella busta che avrebbe dovuto contenere il plico restituito al mittente dopo l'asserito rilascio dell'avviso al destinatario e il compimento della giacenza dello stesso, con la precisazione che non è il plico ad essere stato restituito al mittente, ma la fotocopia della busta che avrebbe dovuto contenerlo e che, pertanto, non sarebbe efficace a documentare l'avvenuta ricezione del plico.
Osserva la Corte che, secondo le disposizioni riguardanti le spedizioni a mezzo posta, affinché la raccomandata possa ritenersi correttamente notificata, al mittente basta dimostrare di averne curato l'invio presso la residenza del destinatario e che la stessa sia rimasta in giacenza, rispettivamente per trenta giorni nel caso delle raccomandate semplici, oppure per dieci giorni nel caso degli atti giudiziari: in tal caso, l'attestazione di giacenza viene rilasciata da con il timbro “compiuta giacenza” con apposizione sulla CP_6 busta in originale che, una volta maturato il periodo della compiuta giacenza, viene restituita al mittente da . Di conseguenza, in caso di contestazione, il mittente CP_6
è tenuto solo ad esibire le schede informative di (ossia tramite il timbro di CP_6
“compiuta giacenza”), senza dover dimostrare che il postino abbia immesso l'avviso di giacenza nella buca delle lettere del destinatario.
Il suesposto principio, secondo cui il mancato ritiro presso l'ufficio postale di una raccomandata spedita all'indirizzo di residenza del destinatario risultato assente al momento della tentata consegna non può pregiudicare i diritti del soggetto notificante, in quanto dopo trenta giorni la raccomandata si considera ugualmente consegnata e quindi produce i suoi effetti giuridici (nel caso in esame, quello di interrompere il termine di prescrizione, peraltro elemento decisivo della controversia), va tuttavia contemperato con quello secondo cui, affinché la compiuta giacenza sia valida ai fini di considerare la raccomandata legalmente ricevuta, devono essere soddisfatti alcuni requisiti, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito in una recente sentenza della Suprema Corte
(si veda Cass. civ., sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023), a tenore della quale il mittente
è tenuto a dimostrare di aver inviato la raccomandata alla residenza del destinatario al momento della ricezione dell'atto, atteso che il cambio di dimora non è sufficiente per invalidare gli effetti della raccomandata se la residenza è rimasta sempre nello stesso luogo.
4 Ebbene, nel caso specifico il mittente, al momento della spedizione della raccomandata, era già residente da oltre un anno nel Comune di Serrapetrona (MC), come da certificato anagrafico storico da egli stesso prodotto, con provenienza dal Comune di Guidonia
Montecelio (RM) a far data dal 13.04.2015, tanto che per non correre il rischio di non venire in possesso della corrispondenza eventualmente inviata da terzi presso il vecchio indirizzo, come in effetti poi avvenuto nel caso controverso, lo stesso aveva nelle more attivato il servizio di denominato “seguimi”, come risulta dalla dicitura CP_6 presente sul plico in contestazione, che rinvia all'indirizzo corretto di Serrapetrona, in cui il portalettere ha lasciato l'avviso in data 11.05.2016: fin qui si riscontra la regolarità del procedimento di notifica.
Ed infatti, se la consegna fosse effettivamente andata a buon fine, il mittente ne avrebbe potuto documentare la regolarità e validità producendo l'originale della raccomandata
(eventualmente restituitagli dall'ufficio postale dopo i 30 giorni di giacenza) con l'apposizione del timbro “compiuta giacenza” su di esso, tuttavia, nel caso in esame non è presente sull'avviso di ricevimento alcun timbro di “compiuta giacenza”, né il mittente odierno appellato ha prodotto le schede informative estratte dai dati informatici di
[...]
, che evidenzino chiaramente le fasi di spedizione, di mancata consegna e di CP_6 restituzione al mittente della raccomandata in questione, essendo state ritenute dalla
Suprema Corte sufficienti per attribuire validità alla raccomandata, quale documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza ex art. 1335 c.c.
Pertanto, a fronte di tali omissioni, la documentazione presente in atti risulta inidonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. da parte del destinatario, neppure essendo necessario che quest'ultimo fornisca la prova dell'impossibilità di averne avuto notizia senza sua colpa, avendo peraltro affidato al servizio “seguimi” l'inoltro della corrispondenza dal suo vecchio indirizzo di residenza a quello attuale in Serrapetrona.
I superiori principi giurisprudenziali sono anche in linea con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 e da Cass. n. 511/2019, secondo cui “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile … laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino
l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non
5 può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”, con l'affermazione del seguente principio di diritto: “Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria” (cfr. Cass. n. 36397/2022, cit. da Cass. n. 15397/2023, con richiamo agli altri citati precedenti di legittimità): prova contraria che nel caso di specie, si torna a ribadire, è costituita dalla mancata apposizione del timbro di compiuta giacenza, nonché dalla mancata produzione da parte del mittente dei “dati informatici di
[...]
, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal CP_6 servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”, come puntualizzato dal Supremo Consesso, atti a dimostrare il perfezionamento della compiuta giacenza.
Conseguentemente, non risulta dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti idonei ad attestare la correttezza dell'avviso della tentata consegna, neppure risultando spuntata la casella “al mittente per compiuta giacenza” presente nel riquadro in alto della busta, non seguita da data e firma dell'agente postale che sono rimasti entrambi in bianco, né risulta spuntata altra casella attestante qualsiasi altro motivo in merito alla mancata consegna, pertanto, il documento presente nel plico raccomandato non può ritenersi valido ai fini interruttivi della prescrizione per cui è controversia.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara il maturarsi della prescrizione del credito controverso, accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto n. 902/2020 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 18/19.09.2020.
Il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
903/2022 emessa in data 19.10.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la prescrizione del credito controverso;
6 - In accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto n. 902/2020 emesso dal Tribunale di Macerata in data 18/19.09.2020;
- Condanna parte appellata alla restituzione, in favore di parte Controparte_1 appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante , delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_1 quanto al primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €.
2.100 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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