Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23697/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 23697/2015
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Paoloandrea Monticelli e Fortunato Annunziata
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(part. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 CodiceFiscale_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Cortese, Silvio Di Castro e Achille Janes Carratù in virtù di procura in atti, nonché, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione depositata in data 3.5.2021, dagli avv.ti Alberto Maria Fornari e Gaetano Iorio Fiorelli
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2016, esponeva che: - in data Parte_1
14.3.2011 aveva sottoscritto tramite broker assicurativo italiano, presso il proprio domicilio , una proposta di polizza per assicurazione sulla vita recante n. 39.000.57 con la società WE
NC AG, con sede in Liechtenstein, versando il premio di € 500.000,00; - nella proposta era espressamente indicata la finalità di “protezione del capitale” diretta alla sua “pianificazione successoria”; - aveva ricevuto l'accettazione da parte della società, datata 11.4.2011, con dichiarazione di perfezionamento del contratto nell'antecedente data del 31.3.2011; - il contratto
“linked”, altamente speculativo;
- non aveva mai ricevuto, né sottoscritto, le condizioni generali richiamate nella polizza;
- il contratto, inoltre, conteneva clausola di esonero da responsabilità dell'assicuratore e di trasferimento del rischio sull'assicurato, con rischio di perdita assoluto del capitale;
- nel corso del rapporto il valore dello strumento finanziario si era completamente annullato;
- ricorrevano svariate ipotesi di nullità, per vizio di causa e violazione della forma scritta, per carenza di garanzia della restituzione e violazione della causa concreta, per invalidità della clausola di deroga della riserva di legge ex art. 2740 c.c., inefficacia della clausola limitativa dell'obbligazione assunta e dell'esonero da responsabilità, per mancanza di causa ed oggetto, per carenza del contratto di negoziazione scritto ex art.23 d.lgs. n. 58 del 1998 (d'ora innanzi, TUF), nonché inadempimenti agli obblighi informativi e di osservanza dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento; - sussisteva, altresì, diritto all'annullamento per errore essenziale.
Tanto premesso, la conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Pt_1 Controparte_1
[...
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità della polizza per violazione degli obblighi di forma, per violazione della funzione tipica, per violazione della causa concreta, per impossibilità dell'oggetto e per la assoluta inidoneità del prodotto commercializzato e, per
l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione o alla restituzione del capitale investito con gli interessi dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 2) dichiarare l'annullamento del contratto per i vizi del consenso indicati e per i vizi del prodotto e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire ovvero a risarcire a parte attrice il premio incassato, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi e rivalutazioni dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 3) accertare la nullità per violazione della forma scritta e/o accertare gli inadempimenti agli obblighi di correttezza e buona fede, a quelli legali e comportamentali, anche in tema di intermediazione finanziaria e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la convenuta WE NC AG. a ripetere le somme ricevute e/o a risarcire il danno corrispondente al capitale investito, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi
e rivalutazioni dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 4) dichiarare la invalidità e la inefficacia delle clausole limitative del diritto del consumatore ed, in accoglimento di tutti i motivi indicati e per gli inadempimenti contestati, condannare la convenuta a restituire ovvero a risarcire alla esponente il premio incassato, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi e rivalutazioni dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 5) dichiarare le clausole limitative dell'obbligo di restituzione del capitale versato come premio, alla scadenza ovvero medio tempore, nulle per violazione di norme imperative (degli artt. 24 e segg. del d.lgs. n. 174/1995, in particolare dell'art. 302 , nonché dell'art. 2740 c.c.), ovvero inefficaci, perché vessatorie e non approvate, nonché abusive alla luce del d.lgs., 6 settembre 2005, n. 206 (artt. da 33 a 38), e per tutti i motivi esposti nel presente atto, il tutto in accoglimento di quanto innanzi dedotto, e,per
l'effetto, condannare la convenuta a restituire ovvero a risarcire alla parte attrice il premio versato, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi e rivalutazioni dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 6) dichiarare la nullità della polizza per mancanza di causa, per impossibilità e illiceità della causa od oggetto, per illiceità
e perché in frode alla legge, anche per esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito in favore della comparente per un importo pari al premio versato, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi e rivalutazioni dall'investimento, stante la manifesta mala fede dell'accipiens, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 7) qualificare la natura e la funzione del contratto de quo agitur e condannare, l'assicurazione alla ripetizione ovvero al risarcimento dei danni nei confronti della esponente per la nullità di cui all' art. 23 TUF e per gli inadempimenti posti in essere come innanzi illustrati, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., liquidando i suddetti in una cifra pari al premio versato, come indicato in narrativa al I paragrafo, oltre interessi e rivalutazioni dall'investimento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 8) accertare il conflitto di interessi e, comunque, l'inadeguatezza e
l'inappropriatezza dell'operazione sia nel caso che la polizza venisse considerata come prodotto finanziario, sia nell'ipotesi venisse considerata come prodotto assicurativo, ma anche nel caso venisse considerata prodotto misto, con consequenziale condanna della controparte alla restituzione ovvero al risarcimento del premio oltre interessi e rivalutazione dal versamento ovvero della somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'accertamento; 9) annullare la polizza ex artt. 1394 e 1395 c.c. per conflitto di interessi, per violazione delle regole di comportamento e per inadempimento, con le stesse conseguenze della nullità, oppure, quantomeno, condannare genericamente la convenuta al risarcimento dei danni a favore dell'attore che l'adito Giudice vorrà liquidare per gli importi innanzi richiesti, ovvero in sua giustizia in via equitativa;
10) in ogni caso, annullare la polizza e l'acquisto per errore essenziale determinato dalla convenuta e, quindi, condannarla alla restituzione del premio versato dall'esponente oltre accessori ovvero al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazioni”.
Resisteva la convenuta la quale, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, la assumeva che, preventivamente alla sottoscrizione della Controparte_1
proposta di polizza, alla era stata consegnata la scheda sintetica contenente la nota Pt_1
informativa e le condizioni speciali e generali di assicurazione, con la dettagliata e univoca descrizione del funzionamento del contratto. A dire della convenuta, inoltre, la cliente avrebbe comunque avuto la possibilità di usufruire di diversi canali di informazione messi a disposizione dalla Compagnia per monitorare l'andamento dei fondi. Sicchè, in definitiva, nessuna questione di vizio nella formazione del consenso poteva ragionevolmente porsi.
Ritenendo, poi, che al contratto in contestazione dovesse riconoscersi natura di prodotto assicurativo, la compagnia eccepiva il difetto di legittimazione in ordine alla domanda di accertamento degli obblighi informativi, gravanti sull'intermediario, ossia sul broker assicurativo italiano e sosteneva, in ogni caso, l'assolvimento di tali obblighi e la piena corrispondenza tra l'investimento suggerito dal mediatore e l'operazione voluta dall'investitrice.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, questo giudice riserva la decisione con concessione dei termini decorrenti dal successivo 11 ottobre.
Si osservi in diritto.
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice italiano la quale, non contestata dalla convenuta, deve ritenersi comunque radicata dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto, che testualmente recita: “le controversie che dovessero sorgere sull'applicazione del Contratto medesimo saranno devolute al giudice italiano”.
Vale rilevare, sul punto, che le citate condizioni contrattuali sono richiamate nel modulo di sottoscrizione firmato dalla (doc. 1, pag. 12, produzione attorea), ove ella ha dichiarato di Pt_1
aver ricevuto, preso coscienza e compreso prima della firma dell'appendice alla proposta anche le condizioni generali di contratto.
1.1. Pacifica, poi, è la competenza di questo Tribunale, posto che la convenuta non ha sollevato eccezione sul punto.
1.2. Va esaminata, adesso, la diversa questione della legge applicabile al contratto.
Ciò in quanto la ha eccepito, invero solo in sede di scritti conclusionali, Controparte_1
che il rapporto contrattuale per cui è causa sarebbe regolato secondo la legge del Principato del Liechtenstein poiché il menzionato art. 23 delle già richiamate condizioni generali di contratto, al primo capoverso, dispone: "… Stante quanto precede e salvo diverse volontà delle parti, il
Contratto è regolato dalle leggi del Principato del Liechtenstein".
La tesi non merita condivisione.
La questione va risolta in base alle regole del diritto internazionale privato le quali, come noto, disciplinano i principi volti a regolare i rapporti giuridici tra privati che, come nella specie, presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano.
A tal riguardo, viene in rilievo la legge n. 218/1955 e, in particolare, l'art. 57 che, in tema di obbligazioni contrattuali, stabilisce che sono “in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del
19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali”.
Ora, la Convenzione di Roma è stata sostituita, tra i paesi dell'UE, tra cui l'Italia, dal regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (v. art. 24 del regolamento).
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, esso
è obbligatorio “in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea”. Il che significa che il Regolamento (CE) n.
593/2008 detta le norme uniformi di cui devono servirsi le autorità degli Stati membri dell'Unione europea - chiamate a decidere una controversia su cui abbiano giurisdizione e competenza - per individuare la legge applicabile ai contratti, indipendentemente dalla circostanza che le parti siano collegate ad uno Stato Membro.
Ciò precisato, deve poi rilevarsi che, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento cit., “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti”, a condizione che la scelta sia “espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso”.
Orbene, opina il Tribunale che nel caso che occupa la disciplina pattizia non risponda ai requisiti richiesti dal menzionato art. 3, perché priva di chiarezza e univocità.
E infatti, mentre le condizioni generali di contratto (le quali, si badi, non risultano sottoscritte dalla
, bensì semplicemente richiamate nel modulo di sottoscrizione, ove la medesima Pt_1
sottoscrive la dichiarazione di aver ricevuto, preso coscienza e compreso prima della firma l'appendice alla proposta) all'art. 23 effettivamente prevedono che "… Stante quanto precede e salvo diverse volontà delle parti, il Contratto è regolato dalle leggi del Principato del Liechtenstein", in senso parzialmente difforme il punto 5.2 del “Modulo di sottoscrizione”, firmato dall'odierna attrice, così prevede: “il contraente richiede la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita PCP con in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Principato del Controparte_1
Liechtenstein e in conformità per le modalità di collocamento del prodotto PCP alla legge italiana”.
Da ciò consegue che, per un verso, che la discrasia tra previsione contrattuale e condizione generale di contratto esclude che alla regolamentazione convenzionale possa riconoscersi quei caratteri di chiarezza e univocità che, soli, consentirebbero di lasciare ai contraenti la scelta della legge disciplinante il contratto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento cit. e, per altro concorrente verso, che, stante il tenore testuale della clausola specificamente approvata dalla cliente, alle modalità di collocamento, ossia alla fase relativa alla trattativa e offerta del prodotto PCP, nonché
a quella dell'informativa attiva e passiva, si applica in ogni caso la legge italiana.
Escluso, dunque, che le parti abbiano convenuto una clausola conforme ai dettami dell'art. 3 del
Regolamento, deve concludersi nel senso che nel caso di specie trovi applicazione la previsione generale di cui al successivo art. 6, secondo cui “un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività”.
Premesso, infatti, che la compagnia convenuta svolge le sue attività commerciali/professionali in
Italia ove ha la residenza la , tanto da avere collocato il prodotto in questione, tramite Pt_1
broker assicurativo (precisamente in Napoli, luogo indicato nella proposta di polizza) e che il contratto rientra nell'attività professionale della convenuta, non appare dubitabile che l'attrice abbia agito al di fuori della sua attività professionale, tanto che viene espressamente qualificata come consumatore nell'”Appendice alla proposta” ove è contenuta appunto l'“Informativa al consumatore”.
D'altro canto, nell'atto di citazione la ha inequivocabilmente ricondotto l'investimento Pt_1
alla qualità di consumatrice, senza collegare l'acquisizione del “prodotto assicurativo” ad attività professionale, mentre in relazione a tale qualificazione la convenuta non ha svolto specifiche contestazioni né nella comparsa di costituzione, né successivamente, nei limiti preclusivi dell'art.183, comma sesto, n.1 c.p.c., bensì, per la prima volta e, quindi, tardivamente, in sede di scritti conclusionali. Né, di per sé sola considerata, può assumere rilevanza – al fine di ritenere che l'attrice abbia agito in veste di professionista – la circostanza per cui la provvista per l'investimento sia costituita dai proventi dell'attività di impresa svolta dalla parte.
Da tutte le superiori considerazioni, pertanto, discende che al contratto per cui è causa si applica la legge dello Stato italiano, paese in cui l'attrice, consumatrice, ha la propria residenza.
2. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, può ora essere valutato il merito.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. Appare opportuno, in primo luogo, procedere alla corretta qualificazione del contratto intercorso tra le parti.
In termini generali, va premesso che le polizze unit linked (come quella in esame), rientrano nel ramo III di cui all'art. 2 cod. ass., che le definisce come i contratti di assicurazione sulla vita, di nuzialità e natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (unit linked) ovvero a indici o altri valori di riferimento (index linked).
Le polizze linked, pertanto, costituiscono contratti assicurativi caratterizzati dalla diretta dipendenza delle prestazioni al valore di un'entità di riferimento.
Relativamente alle polizze unit linked, l'entità del capitale o della rendita dipende dai risultati della gestione di uno o più fondi di investimento che possono essere interni, cioè costituiti dalla stessa compagnia all'interno delle riserve matematiche afferenti le polizze in esame e denominati fondi assicurativi, o esterni, cioè fondi comuni di investimento.
La giurisprudenza di merito in diverse pronunce ha affermato che le polizze unit linked, che prevedono la prestazione dell'assicuratore determinata a posteriori sulla base dei risultati degli investimenti dei premi corrisposti dal sottoscrittore escludendo la garanzia di rimborso dell'intero premio ma prevedendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente finanziari, ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria
(Tribunale Milano, 16 aprile 2015, n. 30127).
In altri casi, è stato precisato che non può definirsi "polizza vita" un contratto che preveda un investimento finanziario non finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale, dato che la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (Tribunale Parma I, 10 agosto 2010, n. 1107; sulla stessa linea
Trib. Trani, 11 marzo 2008, Trib. Salerno, 7 luglio 2009; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; Trib. Busto
Arsizio, 6 novembre 2009).
Dunque, nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III senza garanzia o con garanzia parziale di restituzione del capitale manca, tout-court, la funzione previdenziale e, quindi, si è innanzi ad un negozio finanziario, di puro investimento;
nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale, è preservata in parte la funzione previdenziale, ma al di fuori dal meccanismo assicurativo: dunque, è configurabile un prodotto finanziario di risparmio con una causa mista anche previdenziale;
nelle polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale e di un apprezzabile rendimento viene, infine, realizzata la funzione previdenziale e si è innanzi ad un contratto misto, con prevalente funzione assicurativa e con una componente finanziaria di investimento (cfr. Tribunale Napoli, 17 aprile 2013, n. 5060).
In altri termini, a seconda dell'atteggiarsi dei requisiti tipici del contratto di assicurazione sulla vita nell'ambito delle polizze unit linked e index linked, sarà possibile verificare la reale causa del contratto e l'assimilabilità, o meno, alla causa assicurativa.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha tracciato un quadro più lineare in ordine alla natura delle polizze united linked specificando che il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del t.u.f.
e del regolamento Consob.
Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa (Cass. sez. III, ord. n. 10333/2018).
In estrema sintesi, dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “performance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte (Cass. sez. III, ord. n.6319/19).
Vale appena precisare che, contrariamente a quanto pretenderebbe di sostenere la convenuta, tali principi, fondati sulle comuni regole di interpretazione dei contratti al fine della loro corretta qualificazione giuridica, non possono essere disattesi sulla base della decisione della Corte di
Giustizia UE del 12.3.2012 (C-166-11).
In quell'occasione, infatti, la Corte di Giustizia si è limitata ad affermare la liceità dei contratti assicurativi a rendimento collegato a fondi di investimento di vario genere, riaffermando che in tali schemi negoziali il rischio finanziario dell'investimento grava sul sottoscrittore ed escludendo l'applicabilità a detti negozi della direttiva comunitaria n.85/577, dettata in tema di contratti di consumo sottoscritti fuori dai locali dell'imprenditore o del fornitore di servizi, ma non ha affatto escluso l'applicazione della diversa normativa in tema di tutela dell'investitore dei rischi connessi all'investimento finanziario, in tutte le sue forme.
E del resto, quand'anche, in adesione alla tesi di parte convenuta, si dovesse ritenere che la giurisprudenza della Corte di Giustizia avesse ritenuto il contratto di assicurazione di tipo unit linked o comunque collegato al rendimento di un fondo di investimento escluso dall'ambito della normativa comunitaria in tema di tutela dell'investitore dai rischi del mercato, ciò non escluderebbe la possibilità, per l'ordinamento del singolo Stato membro dell'unione, di assicurare al consumatore-investitore, in quanto parte debole del contratto, mediante le disposizioni di diritto interno attuative della direttiva comunitaria, una protezione maggiore di quella riconosciuta a livello comunitario (App. Bologna, sent.n.2661/2017; App. Bologna sent.n.548/2017).
2.1.1. Così delineati gli elementi caratterizzanti le polizze unit linked, occorre individuare la esatta natura giuridica della polizza oggetto di causa, considerato che l'attrice ritiene si tratti di un prodotto finanziario speculativo, in quanto tale soggetto alla disciplina del D.Lgs 58/98, mentre la convenuta sostiene che si tratterebbe di un prodotto assicurativo al quale non potrebbe applicarsi la normativa in tema di prodotti finanziari.
Ebbene, analizzando nel dettaglio le caratteristiche del prodotto offerto alla , sulla base Pt_1
della documentazione depositata dalle parti, risulta che in data 14 marzo 2011 l'attrice ha sottoscritto presso la propria abitazione, per il tramite di un broker assicurativo italiano, il contratto di polizza assicurativa sulla vita unit linked, identificato con il n. 39.000.057, con la società convenuta, versando un premio unico di € 500.000,00.
Il suddetto contratto è stato stipulato “vita natural durante” (e, quindi, per il caso morte), come si evince dalla lettura della clausola 4.1, ed identifica, al punto 3.1, la stessa quale Pt_1
beneficiaria della prestazione nel “caso di durata definita”; in ogni caso, qualifica espressamente, al punto 4.5, la polizza come collegata ad un portafoglio oggetto di investimenti alternativi (come fondi hedge) o fondi immobiliari ritenuti adeguati a giudizio dell'investment manager (individuato nella , con sede in Lugano). CP_2
In particolare, all'art. 1 del paragrafo 12 delle condizioni generali di assicurazione in appendice alla proposta, si parla di “contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, in base al quale la compagnia, a fronte del pagamento di un premio corrisposto in un'unica soluzione, si impegna al pagamento della prestazione assicurativa promessa, … il cui risultato varierà a seconda della situazione finanziaria del portafoglio collegato alla polizza”; nel modulo di sottoscrizione l'assicurata ha precisato la propria strategia di investimento, optando per l'“orientamento speculativo” e con rischio di perdita totale del capitale, essendo l'investimento “composto principalmente da azioni internazionali, fondi su azioni, fondi azionari indicizzati o investimenti simili, in tutte le valute…”; al successivo art. 5 dell'appendice viene esplicitato che la “PCP è una cosiddetta assicurazione sulla vita unit-linked, il cui rischio di investimento è a carico del contraente. L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla situazione finanziaria degli asset contenuti in un determinato portafoglio”; al successivo art. 6, infine, viene precisato che il contraente ha la facoltà di scegliere un proprio asset manager all'interno di una lista fornita dalla
Compagnia, al quale spetterà l'amministrazione del portafoglio collegato alla polizza in base agli obiettivi di investimento.
In definitiva, dalla lettura complessiva della disciplina contrattuale si evince che la somma che la
Compagnia è tenuta a versare al verificarsi dell'evento assicurato non è predeterminata, ma è collegata al valore di un portafoglio, come si legge anche nel glossario dell'“Appendice alla proposta”, il quale definisce il "valore di riscatto" nei seguenti termini: "il Valore di riscatto corrisponde al valore del Portafoglio sottostante alla Polizza valutato al primo giorno di transazione successivo al ricevimento della richiesta di riscatto scritta da parte del contraente".
È evidente che la polizza unit linked in esame ha una forte componente finanziaria e una componente assicurativa solo apparente.
In definitiva, accertato, alla luce delle considerazioni che precedono, che nel caso di specie il rischio gravava interamente sull'assicurato, senza alcuna garanzia di rendimento minimo e che, inoltre, la prestazione della Compagnia era connessa in maniera preponderante alla performance delle quote del basket di investimento, deve ritenersi che il contratto in questione costituisca strumento di investimento e non abbia alcuna funziona assicurativa.
2.2. Il rapporto, quindi, rientra nella previsione della lettera u) dell'articolo 1, comma I del TUF
("'prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"), integrando, in concreto, un vero e proprio contratto finanziario, con conseguente applicazione della disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria, posto che al contratto a causa mista - nel caso in cui possa ravvisarsi anche una debole causa assicurativa-previdenziale - deve applicarsi la disciplina del rapporto prevalente.
Pertanto, nella fattispecie trova applicazione la disciplina prevista dal T.U.F. nonché il
Regolamento Consob n. 11522/1998 e succ. mod.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, con l'art. 11 della L. n. 262/2005 (cd. legge sul risparmio), è stata abrogata la lettera f) del comma I dell'art. 100 TUF, che escludeva dall'applicazione di molte disposizioni del Testo Unico - segnatamente in tema di obblighi informativi - i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione;
è stato, poi, introdotto nel TUF l'art. 25 bis (intitolato proprio
«Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione»), il quale dispone l'applicabilità, ai prodotti all'attenzione, di rilevanti regole contenute nel TUF, e specificamente di quelle poste dall'art. 21, dall'art. 23, dall'art. 30, comma IX, e dall'art. 34, attribuendo, inoltre, alla
CONSOB l'esercizio di poteri di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva anche sulle imprese di assicurazione, con riferimento ai prodotti finanziari da queste emesse.
Infine, il D.Lgs. n. 303/2006, emanato proprio al fine di coordinare la legge sul risparmio con il TUF
e con il TUB, ha introdotto nell'ordinamento (art. 3, I co.) la categoria e nozione dei “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”.
2.3. Ciò posto, ha eccepito la nullità del contratto in commento per violazione Parte_1
dell'art. 23 TUF, a norma del quale l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di nullità della operazione negoziale ("…
i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo ...").
La tesi non merita condivisione.
In realtà, a parere di chi scrive, nel caso che occupa il “Modulo di sottoscrizione” firmato dalla con le relative “Appendici alla proposta” (suddiviso nelle sezioni: “Informativa al Pt_1
Consumatore”; “Informazioni sul Prodotto e sui rischi”; “Consenso per l'elaborazione dei dati”;
“Condizioni generali di assicurazione”) è esso stesso il cd. contratto quadro, in quanto risponde ai requisiti richiesti dal citato art. 23 TUF. Esso, infatti, soddisfa l'esigenza sottesa alla norma, ossia quella di consentire all'investitore di avere piena e consapevole conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e di verificare, nel corso del rapporto, l'avvenuto rispetto delle modalità esecutive
In particolare, al documento in esame va senz'altro riconosciuto carattere programmatico rispetto alle successive operazioni di investimento ivi contemplate, dal momento che esso fa riferimento ai servizi forniti e alle loro caratteristiche e indica il contenuto delle prestazioni dovute e delle possibili tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate.
Va dunque esclusa, sotto questo profilo, la nullità del contratto.
2.4. Come anticipato, la conseguenza dell'inquadramento del contratto in questione come strumento di investimento è l'applicazione della normativa all'epoca vigente per un prodotto finanziario ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia oggetto, frequenza o dimensione;
obbligo di segnalare il conflitto di interessi).
Orbene, con l'atto introduttivo l'attrice ha lamentato, altresì, la violazione dei suddetti obblighi informativi ad opera della convenuta.
La doglianza è fondata.
2.4.1. Giova preliminarmente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nella materia de qua.
In tema, è stato ripetutamente sostenuto (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3712 del 8/02/2019) che
“facendo applicazione della regola generale che fa gravare sull'attore l'onere della mera allegazione dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001 e giurisprudenza successiva), anche in tale materia il riparto dell'onere della prova risulta disciplinato dai seguenti principi: 1) l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni specificamente poste a carico della controparte, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità (secondo il principio di adeguatezza) tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
2)
l'intermediario finanziario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste dalla legge di settore a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte (come definite dalla disciplina di settore applicabile ratione temporis artt. 21, 26, 28 e 29 Reg. 11522/98) e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. n.
3773/2009, n. 6708/10 e n. 810/2016, nonchè Cass. n. 18039/12 e n. 5089/16, Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 18928 del 31/07/2017); 3) tra queste obbligazioni sono inclusi gli oneri di comportamento trasparente e leale verso l'investitore, dettati dalla disciplina di settore, che impongono il rilascio di una specifica informazione circa il contenuto del contratto d'investimento che non si limiti agli aspetti formali di sottoscrizione di moduli e formulari, ma coinvolga il piano della comunicazione e dell'affidamento tra il promotore e il cliente, al quale in linea generale debbono essere rilasciate informazioni sui vantaggi prospettici, nel tempo, dell'investimento proposto, sui rischi connessi in rapporto all'andamento economico prevedibile e alla specifica propensione al rischio dichiarata dall'investitore, cui si aggiunge il dovere di valutare l'adeguatezza dell'investimento in relazione alla situazione personale e patrimoniale dell'investitore; 4) è fatta salva la prova contraria, ovvero che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato e che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se i suddetti obblighi fossero stati rispettati (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8412 del 24/04/2015 con riferimento ai contratti assicurativi, veste formale in cui si presentavano i contratti de quo)”.
Pertanto, in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6
TUF, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole (vedasi in proposito Cass. Civ. 24.4.2018 n. 10111; Cass. Civ., sez. 01, del
06/06/2016, n. 11578; Cass. Civ., sez. 03, del 25/09/2014, n. 20178).
Sull'intermediario finanziario grava, invece, ancor prima, l'onere di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 23 del TUF e relativi al dovere di informare il cliente in ordine alla tipologia ed all'affidabilità del titolo, dunque, al relativo livello di adeguatezza, nonché di aver assunto in tale attività un comportamento diligente.
Nel caso in cui si sottoscriva un prodotto con componente finanziaria - fermo l'obbligo di consegna da parte della compagnia assicuratrice, o l'intermediario, di una serie di documenti da fornire al cliente (quali il fascicolo informativo, che si compone di una scheda sintetica, di una nota informativa, delle condizioni contrattuali comprensive del regolamento dell'investimento eventualmente sottostante, di un glossario e di un modulo di proposta di assicurazione) - essi sono comunque tenuti a quali verificare la propensione al rischio dell'investitore, raccogliendo una serie di informazioni, in modo da consigliare il tipo di investimento più adatto, che risulta da un modulo/questionario che inquadra il profilo di rischio del risparmiatore, nonché la sua conoscenza ed esperienza della materia.
Stante la natura ”protettiva“ a favore dell'investitore degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione e di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) imposti dalla speciale normativa di settore, per poter mandare assolto l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione dei predetti obblighi informativi, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare che manca la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento dell'intermediario medesimo, dovendo, invece, accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti e, in difetto di tale prova, condannarlo al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr., in terminis, Cass. n. 8751/18, ma già Cass. n. 5089/16 e Cass. n. 18039/12).
2.4.2. Tanto precisato in termini generali, rileva il Tribunale che non vi è prova che nella fattispecie concreta sia stata compiuta la profilatura dell'investitrice e l'informazione adeguata sullo strumento finanziario offerto, in conformità alle disposizioni richiamate.
E infatti, risulta esclusivamente che la contraente avrebbe preso visione di tutto il materiale illustrativo (Nota Informativa, Prospetto Informativo, ecc.), come specificamente dichiarato dalla stessa nella proposta di contratto.
La documentazione anche informativa palesa, inoltre, un quadro generale di inadempimento che attiene in primo luogo alla mancata comunicazione al momento della stipulazione della polizia, della sua natura finanziaria e non assicurativa e degli effettivi rischi conseguenti a tale strumento finanziario.
Né, tenuto conto della formulazione del tutto generica del capo articolato sul punto (“Vero che il
IG. (soggetto che ha intermediato la polizza) ,conformemente alle precisazioni Parte_2
riportate nel contratto, ha specificato alla IG.ra che il valore dell'investimento avrebbe Pt_1
potuto variare significativamente nel corso del tempo, con conseguenti possibili sostanziali e anche totali perdite di valore"), l'interrogatorio formale deferito all'attrice e la prova orale articolata dalla convenuta, ove ammessi, avrebbero consentito di accertare se, al momento della sottoscrizione della polizza, la società intermediaria avesse realmente fornito all'acquirente una informativa dettagliata, tale, cioè, da indurla ad una scelta realmente consapevole circa il prodotto da acquistare. Quanto agli altri capi, invece, l'uno era finalizzato a dimostrare esclusivamente l'avvenuta consegna del materiale informativo alla (“Vero che la IG.ra , preventivamente Pt_1 Pt_1
alla sottoscrizione della proposta di polizza, ha ricevuto la scheda sintetica contenente la nota informativa e le condizioni speciali e generali di assicurazione con la dettagliata descrizione del funzionamento del contratto”) – condotta che, come detto, non integra sufficiente adempimento agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario - mentre l'altro aveva a oggetto circostanze di fatto relative alla successiva fase di esecuzione del rapporto (“Vero che WE NC AG ha trasmesso alla IG.ra le valutazioni patrimoniali del fondo collegato alla polizza emesse da Pt_1
BA AR, asset manager del fondo”).
In sostanza, manca la prova che siano state fornite, al momento della sottoscrizione della polizza assicurazione vita, e, successivamente, tutte quelle informazioni e conoscenze tali da porre in condizione la cliente di avere piena consapevolezza dell'oggetto e delle effettive funzioni del contratto al fine di poter determinare con piena consapevolezza il proprio comportamento.
Al riscontro dell'inadempimento dell'intermediario, poi, consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall'investitore, il quale non è interrotto neppure dall'eventuale giudizio di carattere controfattuale volto a dimostrare, sulla base della propensione al rischio dell'investitore, l'ininfluenza di tale inadempimento rispetto alla scelta di quest'ultimo, dovendo escludersi che egli possa accettare anche i profili di rischiosità dell'operazione che gli sono ignoti (per tutte, Cass. n. 4727/2018).
Né, si badi, può farsi applicazione dell'art. 1227 c.c., non rientrando nelle Parte_1
categorie di investitore qualificato o professionale, per cui non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultima nella produzione del danno (Cass. n. 26064/2017.
2.4.3. Quanto alle conseguenze della violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, prevalentemente si ritiene che la violazione dia luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano - come nel caso di specie - nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (sul punto, SS.UU. 19 dicembre 2007, n. 26724, insuperata).
Pertanto, accertata, nei termini che precedono, la responsabilità precontrattuale della convenuta, deve accogliersi la domanda risarcitoria formulata da parte attrice. 2.4.3.1. Quanto alla liquidazione del danno, lo stesso non può che essere individuato nella perdita del capitale investito, quantificata dall'attrice, alla data di proposizione del giudizio, nella misura, non contestata dalla controparte, del 97%, pari ad € 484.000,00.
Trattandosi di obbligazione di valore, l'anzidetta somma deve essere annualmente rivalutata, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data in cui si
è verificato l'inadempimento produttivo del danno da riparare – da individuarsi, in mancanza di altri elementi (quali comunicazioni da parte della convenuta o diffide ad adempiere inviate dall'attrice), in quella di proposizione della domanda giudiziale - sino a quella della presente sentenza, segnante la conversione del debito di valore in debito di valuta, e quindi maggiorata degli interessi legali compensativi maturati medio tempore sul capitale così progressivamente rivalutato, nonché degli ulteriori interessi legali corrispettivi maturandi da tale ultima data sino al soddisfo sulla somma complessivamente dovuta (cfr. Cass. n. 13508/91).
2.4.4. Non vi è dubbio, infine, che unico soggetto tenuto al risarcimento del danno sia la
Compagnia convenuta alla quale è pacifico che il premio sia stato pagato da e Parte_1
che, quale soggetto contraente della Polizza ed intermediatore nella collocazione dell'investimento presso cui era indicizzata la polizza, aveva l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente fornendo indicazioni idonee a descriverne la natura (la quantità e la qualità dei prodotti in questione), ed a rappresentarne la specifica rischiosità.
Nella fattispecie, infatti, la compagnia assicurativa ha agito come vera e propria intermediatrice finanziaria nel servizio di collocamento dell'investimento e, pertanto, su di essa incombevano gli obblighi informativi connessi.
2.5. L'accoglimento della domanda risarcitoria determina l'assorbimento di ogni altra questione.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 23697/2015, così provvede: A. In accoglimento della domanda proposta da , accertata la responsabilità Parte_1
precontrattuale della convenuta, condanna quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 484.000,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 23.757,00 (di cui € 1.300,00 per spese ed € 22.457,00 per onorari), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2
D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Paoloandrea Monticelli e
Fortunato Annunziata dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 21 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi