Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9918/2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 9918/2020 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Laura Ciavarella,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Eugenia Fanizzi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1119/2022 del 28.03.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, l'interrogatorio formale delle parti nonché con
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l'escussione di tre testi. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 28.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: ha domandato ordine di pagamento di somme a carico di soggetto terzo ex art. 156, comma VI, c.c.; per il resto, l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del 10.08.2020; con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario;
b) parte convenuta: l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione integrativa del 15.06.2021;
c) P.M. (con nota del 30.10.2024): ha chiesto pronunciarsi l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Le reciproche domande di addebito devono essere esaminate separatamente.
III.1.- La domanda di addebito della separazione al marito formulata da è meritevole di accoglimento. Parte_1
La moglie ha dedotto la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte del marito. In particolare, il rapporto coniugale si sarebbe dispiegato nella piena concordia sino a quando ella avrebbe scoperto la relazione intrattenuta dal con un'altra donna sin dal novembre 2018. CP_1
III.1.1.- Gli assunti attorei risultano comprovati dalle risultanze istruttorie. In primo luogo, si rileva che il coniuge in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione sentimentale con un'altra donna (tale ). In secondo luogo, Per_1 tutti i testi escussi hanno confermato la sussistenza della relazione de qua – rispettivamente - per averne avuto contezza diretta e personale (id est, testi et Testimone_1 Tes_2
) ovvero per averlo appreso direttamente dal
[...] CP_1
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(id est, teste . Peraltro, l'idoneità Testimone_3 della relazione adulterina del a costituire causa CP_1 efficiente della disgregazione matrimoniale non risulta scalfita dalle allegazioni del medesimo secondo cui, invece, il venir meno dell'affectio coniugalis sarebbe da imputarsi a due pregresse relazioni extraconiugali della Parte_1
Infatti, in disparte la carenza di qualsivoglia riscontro probatorio sul punto, si osserva che lo stesso convenuto - nella comparsa di costituzione del 15.06.2021 - ha dichiarato di aver perdonato la consorte corroborando i soprarichiamati esiti istruttori.
In definitiva, questo Collegio ritiene raggiunto lo standard probabilistico necessario al convincimento della violazione del dovere coniugale di fedeltà. Deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda attorea di addebito della separazione al coniuge.
III.2.- La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da non è meritevole di Controparte_1 accoglimento.
Il marito ha dedotto la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte della moglie. In particolare, ella avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo scoperta cinque/sei anni prima.
Le prospettazioni del convenuto – come già evidenziato – prima ancora che sfornite di prova, risultano eziologicamente irrilevanti ai fini della spiegata domanda di addebito: tanto in considerazione dell'allegazione del secondo cui CP_1 egli ha perdonato le asserite infedeltà della in Parte_1 ragione dell'unità familiare e del sentimento nutrito nei confronti della stessa.
Deve, dunque, ritenersi non provata la domanda di addebito spiegata dal coniuge.
IV.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie è meritevole di accoglimento;
può infatti ritenersi sufficientemente provata l'inadeguatezza dei redditi della rispetto a quelli Parte_1 del CP_1
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IV.1.- A tal proposito, quanto alla moglie, è emerso che ella
è inoccupata e priva di redditi (cfr. Certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data
23.12.2024 allegata alla comparsa conclusionale del
24.12.2024). Ha dedotto di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo familiare e, in particolare, del figlio disabile nonché di essere affetta da patologie ostative Per_2 all'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa. Tali allegazioni hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria.
Infatti, risulta incontestato tra le parti – oltre che confermato dai testi escussi – che la non abbia mai Parte_1 lavorato per occuparsi del figlio : dal che si ricava Per_2 che è verosimile e più probabile che la coppia abbia optato per una ripartizione dei compiti familiari che prevedevano la cura domestica da parte dell'attrice e il conseguente status di inoccupata della stessa. Peraltro, la condizione occupazionale della coniuge risulta altresì confortata dalla di lei storia clinica (cfr. doc. intervento Parte_1 cardiologico et Calabrese esiti ictus di cui al ricorso) che verosimilmente ne ha precluso l'accesso al mondo del lavoro.
Sul versante patrimoniale, la coniuge non risulta titolare di beni immobili e sostiene mensilmente esborsi locativi per €
350,00 oltre alle spese per le utenze connesse all'immobile.
Le predette considerazioni inducono, quindi, il Collegio a ritenere incolpevole il perdurante status di inoccupazione dell'attrice.
Quanto al marito, egli lavora alle dipendenze della Star
Electrification S.r.l. con redditi annui netti medi pari a €
21.300,00 (cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2017-2019 allegate alla memoria difensiva del
09.12.2020, la parte ha invece colpevolmente omesso di depositare le dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2020-2023). Sul versante patrimoniale, il coniuge non risulta titolare di beni immobili e coabitando con la propria genitrice non sostiene esborsi locativi.
Alla luce delle predette argomentazioni ed avendo riguardo al fatto che la convivenza matrimoniale è iniziata nel 2004, il
Collegio ritiene che i coniugi abbiano disponibilità
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economico-reddituali non omogenee e tali da giustificare il riconoscimento di un contributo al mantenimento della nella misura già provvisoriamente riconosciutale di Parte_1
€ 300,00.
V.- I provvedimenti riguardanti il figlio Per_2
(07.11.2002) devono essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- La domanda attorea di affidamento del figlio maggiorenne con disabilità grave (cfr. doc. Parte_2 certificato invalidità di cui al ricorso), non è meritevole di accoglimento. Invero, «qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo» (cfr. Cass. Civ., 30 gennaio 2023, ordinanza n.
2670).
In tale solco, il “diritto di visita” del genitore non collocatario deve intendersi come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio. Dal che la necessità di fissare un calendario di incontri padre- figlio: in particolare, il padre potrà e dovrà tenere con sé
prelevandolo e riportandolo al suo domicilio, nei Per_2 seguenti termini: a) il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2025, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per due settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
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Con la precisazione che, in ogni tempo, i regolamenti degli incontri sono suscettibili di modifica su accordo dei genitori, i quali dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e il figlio.
V.2.- Deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Capurso (BA), alla via Bari, n. 16. Tanto in considerazione della coabitazione della genitrice con il figlio.
V.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti il figlio devono essere adottati nei termini che seguono.
In considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e ferme le considerazioni già formulate rispetto alle condizioni economico-reddituali dei genitori
(cfr. §-IV.1.- et IV.2.-), il Collegio ritiene che la misura provvisoria di € 500,00 merita di essere confermata in considerazione delle conclusioni conformi rassegnate sul punto dalle parti nonché della titolarità in capo a di Per_2 pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento di ammontare mensile complessivo pari a €
1.174,12 (cfr. doc. 9, di cui al deposito telematico del
10.03.2021 parte convenuta).
V.4.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore continuerà a provvedere in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.
V.5.- L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, in ragione della coabitazione con il figlio. La genitrice potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- La domanda attorea di ordine di pagamento di somme a carico di soggetto terzo ex art. 156, comma VI, c.c. e, precisamente, della somma già posta in capo al convenuto a titolo di contributo al mantenimento della coniuge e del figlio è inammissibile. Invero, risulta proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritte del 20.09.2022 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in
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violazione del principio del contraddittorio. Infatti, la parte avrebbe dovuto proporre la suddetta domanda nell'ambito di un apposito sub-procedimento.
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza parziale a carico del convenuto che è tenuto alla rifusione nella misura di due terzi. Infatti, ad onta della totale soccombenza sulle due domande di addebito, sul contributo muliebre entrambe le parti hanno visto disattese le rispettive richieste di riduzione e aumento.
Quanto alle spese, vi è prova di esborsi per € 98,00 (C.U.).
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 9918/2020 introdotto con ricorso del
10.08.2020 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a CP_1
;
[...]
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dalla parte convenuta;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a pagare in favore di la Parte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021);
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4) DISPONE che il godimento della casa familiare sita in
Capurso (BA), alla via Bari n. 16 continui a rimanere assegnato in favore di;
Parte_1
5) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a pagare in favore di la Parte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021);
6) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio Per_2 continueranno a gravare su ciascun genitore in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm;
7) DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
8) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
9) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di due terzi di spese e compensi di Parte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
5.429,20 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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