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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7275/2017 depositato il 26/10/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 3 e pubblicata il 06/03/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul Ricorso n.651/2015 con Istanza di Reclamo/Mediazione sull'Avviso di Accertamento n.
TY9015A022363/2014 per un importo complessivo di EURO 16.310,00 per IRPEF- ADD Regionale e ADD-
Comunale oltre Interessi al 31-01 -20\1 5 per EURO 2.692,73 ed una Sanzione irrogata per detto anno d'imposta di EURO 33.615,00 ridotta ad EURO 2.768,50 se fosse stata definita entro i termini di cui all'art-
15 comma 2 bios dei DLGS n.21 8/97- Anno D'imposta 2009 - proposto dalla Signora Resistente_1 nella Qualità di Socio della Società "Società_1 S .R .L." con sede in Trapani, rappresentata e difesa dall'AVV
. Nominativo_1 - con Studio in Trapani- Indirizzo_1, in data 10-02-2015 all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani ed in data 10-06-2015 alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani eccependo e sostenendo quanto segue:
Vizio di Motivazione rinforzato poichè l'ufficio non replica compiutamente a tutte le osservazioni, repliche ed eccezioni formulate dalla società contribuente in sede amministrativa nonchè alle deduzioni n difensive presentate dall'odierna contribuente in sede di contraddittorio del 14-10-2014 ,del 28-10-2014 ,del
13-11-2014 e del 24-11-2014 in riscontro degli inviti dell'Ufficio n.100730, 100731 e 100732;
Violazione in combinato degli artt. 32 DPR n.600/73, e 24 Legge n.4/1929 e 212 comma 7 della Legge
n.212/2000, nonchè delle norme che regolano il procedimento amministrativo artt. 3 e 21 SEPTIES della
Legge n.241/1990;
Vizio di Motivazione: Violazione art.42 del DPR n.600/73 e art.7 Legge n.212/2000 in combinato disposto;
Illegittimità della Rettifica Fiscale, stante l'indebita pretesa dell'Ufficio di invertire l'onere della prova che grava su di esso a proposito dei Conto Con._Cor._1 acceso presso la Banca_1 e dei Conti Con._Cor._2 e Con._Cor._3 Banca_2 intestate alla Signora Resistente_1 e dunque non intestati alla Ditta "Società_1 SRL";: Violazione art.2697 c.p.c;
In merito alla presunzione di distribuzione di utili al Socio : eccesso di potere, nonché violazione e falsa applicazione artt. 38 comma 3° e 39 del DPR n.600/73 e artt. 45 e 47 comma 1° DPR n.917/86 nonchè sempre violazione dell'Art.2697 c. p. c.;
In merito alle varie violazioni contestate: quali versamenti di modico valore l'odierna ditta ha fornito regolari e legali giustificazioni, anche in contraddittorio, ma disattese dall'Ufficio, quali anche quelle riguardante il nucleo familiare e la disponibilità di redditi esenti quali la pensione di invalidità percepita dalla Signora
Resistente_1;
Violazione e falsa applicazione dell'Art.2 comma 2°deI DLGS n.472/97 limitatamente alle sanzioni irrogate alla Ricorrente Resistente_1 il quanto l'odierna contribuente ricorrente non è posta nelle oggettive condizioni di conoscere la propria colpevolezza;
Per questi Motivi
chiede:
A- istanza di Sospensione dell'atto impugnato;
B- L'Accoglimento del Ricorso cumulativo ritualmente proposto;
C- L'Annullamento dell'Avviso di Accertamento impugnato per le violazioni sopra osservate da parte dell'Ufficio nell'emetterlo;
D- La condanna dell'Ufficio al pagamento, a favore dell'odierna ricorrente, delle spese di questo grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani- Ufficio Legale, con proprie Controdeduzioni del
02-07-2015 PROT. N.52111 depositate in data 06-072015 osservando quanto segue:
L'Avviso di Accertamento n.TY90105A02363/2014 emesso il 05-12-2014 e notificato in data 12-12-2014- anno d'imposta 2009, oggetto della presente controversia, trae origine dall'Avviso di Accertamento emesso nei confronti della Società " Società_1 SRL"- esercente l'attività di" Fabbricazione altri prodotti di calcestruzzo, gesso e cemento" e questo Ufficio ha intrapreso le indagini finanziarie a seguito autorizzazione n·2012/
B1/20997 del 22-03-2012- rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia ed ha accertato, per l'anno in esame, che l'odierna Società Ricorrente "Società_1 SRL" nei Modello Unico 2010, per l'anno d'imposta 2009- ha dichiarato un reddito d'impresa di EURO 40.562,00 e Ricavi per EURO
584.114,00, Costi per Acquisto materia prime EURO 190.964,00, altri Costi per Servizi vari EURO 44.348,00
e spese per lavoro dipendente per EURO 1654.423,00
L'odierna contribuente- ricorrente è socio del 94% del Capitale Sociale del che il presente Avviso di accertamento, oggetto della presente controversia, legittimato da questo Ufficio, procedendo al recupero dell'IRPEF- ADD. Regionale e Comunale oltre gli interessi e sanzioni irrogate.
Questo Ufficio contesta tutte le eccezioni elencate in ricorso specificandone le ragioni e le leggi relative vigenti in materia;
Pertanto chiede il rigetto dei ricorso con condanna dell'Odierna ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani- Sezione 3^
Affermava la Corte adita:
“Visto l'Avviso di Accertamento n.TY9015A02363/2014, impugnato, con tutti gli allegati;
Visti i verbali di contraddittorio svoltisi in data 14-10-2014 e 28-10-2014 e 13-11-2014 e 24-11-2014 con tutti gli allegati;
Visto il Ricorso di parte con tutti gli allegati depositato presso L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani in data 10-02-2015 ed alla Commissione Tributaria in data 10-06-2015;
Visto il Diniego del 05-05-2015 dell'annullamento o della riduzioni dell'imposto dei tributi e dei relativi interessi contestati con l'istanza di Reclamo /Mediazione del 10-02-2015 con tutti gli allegati, con la sola riduzione delle sanzioni del 40%;
II ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono:
Tutti i motivi di ricorso vanno assorbiti in relazione alle difese nel merito che ha svolto la ricorrente. Appare indiscutibile la prova, conferita per mezzo di dichiarazioni di terzi, che diviene ammissibile nel giudizio tributario, come prescrive del resto anche la cassazione, a maggior ragione nel caso in cui si vetta in tema di indagini finanziarie e pertanto attraverso il ricorso a presunzioni, sulla regolarità della posizione fiscale della contribuente. Va infatti considerato che il contribuente ha addotto una prova diretta contro una prova indiretta, e che l'Ufficio non può limitarsi a disconoscerne acriticamente la produzione.
Piuttosto vale rappresentare che nel presente accertamento l'Ufficio ha utilizzato esclusivamente delle presunzioni, anche di doppio grado, pratica vietata dalla legge.
Non sfugge infatti che la prima presunzione utilizzata è quella di cui alle indagini finanziarie, mentre la seconda è quella di distribuzione ai soci di utili in società a ristretta base societaria. In pratica il presente accertamento si scontra con il divieto di utilizzo del doppio grado di presunzione, principio giuridico pacificamente affermato. Si fa altresì presente che la Società "Società_1 SRL" che la Socia ricorrente Resistente_1 hanno ottemperato all'INVITO dell'Ufficio relativa all'Istanza RECLAMO/MEDIAZIONE presentandosi al "CONTRADDITI'ORIO" in data 14-10-2014- 28-10-2014; 13-11-2014 e 24-01-2015 producendo tutta la documentazione richiesta ed indicata nell'Avviso di Accertamento sia da parte della
Società che della ricorrente.;
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto in fatto ed in diritto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Tuttavia, valutati tutti gi elementi della presente vicenda contenziosa il susseguirsi di d. L. DLGS- Leggi-
Circolari e sentenze varie in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di questo grado di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani Sezione 3^“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani con atto del 26 Ottobre 2017 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'Ufficio contesta la valutazione dei giudici di merito in ordine all'asserita violazione del divieto di doppia presunzione. Secondo la sentenza impugnata, l'accertamento sarebbe illegittimo in quanto fondato su una presunzione derivante dalle indagini finanziarie e su una seconda presunzione relativa alla distribuzione di utili ai soci di società a ristretta base. L'Ufficio, invece, evidenzia come la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non costituisca una presunzione di secondo grado, ma sia fondata sulla particolare struttura della compagine sociale, caratterizzata da un numero ristretto di soci e da un vincolo di solidarietà e controllo, elementi che la giurisprudenza di legittimità riconosce come idonei a giustificare la riferibilità delle movimentazioni contestate ai soci stessi. Inoltre, l'Ufficio rileva che la sentenza impugnata ha attribuito alle dichiarazioni di terzi un valore probatorio diretto, elevandole a prova principale, mentre tali dichiarazioni, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, possono costituire solo indizi di prova, utili a comporre il quadro probatorio ma non sufficienti, da sole, a superare le presunzioni legali poste a fondamento dell'accertamento. Tale impostazione, secondo l'Ufficio, rappresenta un errore di diritto che incide sulla corretta valutazione delle prove. Un ulteriore motivo di appello riguarda il vizio di ultra petita, in quanto la sentenza impugnata, annullando l'accertamento nei confronti della socia, ha di fatto inciso anche sull'accertamento emesso nei confronti della società, su cui il collegio giudicante non era legittimato a pronunciarsi, trattandosi di giudizi formalmente distinti e non riuniti, nonostante la richiesta dell'Ufficio.
L'Ufficio sottolinea, inoltre, che in materia di indagini finanziarie opera l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni contestate non sono imponibili. Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dalla contribuente sono state ritenute insufficienti, essendo costituite prevalentemente da dichiarazioni di terzi e non supportate da elementi oggettivi idonei a superare la presunzione legale.
Viene ribadita la legittimità delle indagini finanziarie e delle presunzioni utilizzate, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. La posizione della socia, titolare del 94% delle quote e amministratore unico, giustifica la riferibilità delle movimentazioni contestate, in quanto la ristretta base sociale e il ruolo di controllo e gestione rafforzano la presunzione di distribuzione degli utili. L'Ufficio contesta, inoltre, la sussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata negli avvisi di accertamento basati su indagini finanziarie e ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale si è comunque svolto, come risulta dai verbali allegati. La motivazione dell'avviso di accertamento è stata adeguata e idonea a garantire il diritto di difesa della contribuente, confutando le eccezioni sollevate in merito. Infine, l'Ufficio richiama il principio secondo cui, in presenza di una società a ristretta base sociale, opera una presunzione iuris tantum di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. L'Ufficio richiama, inoltre, precedenti giurisprudenziali e situazioni analoghe relative ad annualità diverse, evidenziando la coerenza del proprio operato rispetto a tali precedenti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 623/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani sez. 3 e depositata il 6 Marzo 2017.
Si costituisce nel giudizio di appello la signora Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, la difesa sottolinea la necessità di una trattazione unitaria del contenzioso relativo sia alla società Società_1 s.r.l. sia alla socia, richiamando il principio del litisconsorzio necessario. Si evidenzia che la definizione della posizione fiscale della società costituisce presupposto logico-giuridico imprescindibile per la valutazione della posizione del socio, motivo per cui viene chiesta la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del reddito societario. Tale richiesta trova fondamento sia nella giurisprudenza della Suprema Corte sia nella stessa istanza formulata dall'Ufficio appellante. Nel merito, le controdeduzioni si soffermano sull'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, come richiesto dall'articolo 53 del D. Lgs. 546/1992. L'appellante, infatti, si limita a riproporre argomentazioni già esposte in primo grado, senza sviluppare una critica puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che impone all'appellante l'onere di individuare con precisione gli errori del giudice di primo grado, delimitando così l'ambito del giudizio di appello. Un ulteriore punto centrale delle controdeduzioni riguarda la legittimità dell'estensione delle indagini finanziarie e delle relative presunzioni ai soci. La difesa osserva che, secondo la normativa e la più recente giurisprudenza, le presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie possono essere applicate solo ai conti intestati o cointestati al contribuente, salvo prova che l'intestazione a terzi sia fittizia o che le somme siano effettivamente riferibili al contribuente. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti che giustifichino l'imputazione dei redditi alla sig.ra Res._1, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai superati. La difesa insiste inoltre sulla necessità di acquisire agli atti l'autorizzazione alle indagini finanziarie, ritenendo che la mancanza o l'inadeguatezza della motivazione di tale atto possa costituire vizio del procedimento, con possibili riflessi sulla legittimità dell'accertamento. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi, le controdeduzioni richiamano il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, ma sottolineano che le dichiarazioni raccolte in fase procedimentale possono essere utilizzate, fermo restando il diritto del contribuente di contestarne la veridicità. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha correttamente valutato tali dichiarazioni, riconoscendo la validità della prova diretta offerta dalla contribuente a fronte delle presunzioni indirette dell'Ufficio. Infine, la difesa contesta la presunzione automatica di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base, evidenziando che l'Ufficio non ha fornito elementi oggettivi che dimostrino la concreta percezione di utili da parte della sig.ra Res._1. Si richiama il principio di autonomia dei periodi d'imposta, sottolineando che eventuali pronunce relative ad altri anni non possono riverberare effetti sul presente giudizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 17 Giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita memorie e chiede che l'udienza fissata per per il 13 luglio 2022 - ore 9,00, ai sensi dell'art. 39, comma 1-bis, del D. Lgs. 546/92, debba essere sospeso in attesa della definizione del ricorso presentato dalla società Società_1 S.R.L. ed in atto pendente avanti la C.T.P. di Trapani.
In data 30 Novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita istanza di rinvio.
In data 03 Luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita memorie. In data 25 Settembre 2023 parte appellata deposita memorie.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appellata ha chiesto: la riunione del presente giudizio con quello relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S. r. l. ; in subordine, la sospensione ex art.39,comma 1-bis, D. Lgs. n.546/1992, in attesa della definizione del reddito societario.
La riunione di procedimenti connessi ai sensi dell'art.29 D. Lgs. n.546/1992 costituisce potere discrezionale del giudice, volto a esigenze di economia processuale e di coerenza decisionale. Nel caso di specie: il giudizio avente ad oggetto l'accertamento societario risulta pendente innanzi alla C. T. P. di Trapani (RGR
n.307/2015); il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'avviso di accertamento emesso in capo al socio, con un autonomo petitum (imposta personale sul reddito di capitale) e una autonoma causa petendi
(presunta distribuzione di utili extracontabili). Non risulta pertanto integrato un litisconsorzio necessario originario in sede di appello, trattandosi di rapporti tributari formalmente e sostanzialmente distinti, seppure connessi sul piano fattuale. La richiesta di riunione va, dunque, rigettata, non ricorrendo i presupposti per disporla con riguardo a un processo definito o pendente innanzi a diverso giudice. L'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia societaria non può essere accolta. Invero: la decisione sul reddito societario costituisce certamente antecedente logico-giuridico per la quantificazione degli eventuali utili distribuibili ai soci;
tuttavia, nel caso concreto, l'accertamento in capo alla sig. ra Res._1 è strettamente ancorato: alle risultanze delle indagini finanziarie sui conti della società e della socia;
alle presunzioni di legge ex artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D. P. R. n.633/1972, nonché alla presunzione semplice di distribuzione proporzionale degli utili in società a ristretta base. La valutazione della legittimità dell'accertamento sul socio può essere svolta autonomamente sulla base del compendio istruttorio e delle presunzioni operative nei confronti del contribuente appellato, senza necessità di attendere la definizione del diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso societario. La sospensione ex art.39,comma 1-bis, D. Lgs.
n.546/1992, misura di carattere eccezionale, richiede una concreta e insuperabile pregiudizialità logico- giuridica;
nel caso di specie, tale pregiudizialità non si configura in termini tali da impedire la decisione del presente appello. L'istanza di sospensione deve, pertanto, essere rigettata.
L'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, assumendo che l'Ufficio si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già svolte nelle controdeduzioni di primo grado, senza censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata. L'eccezione non merita accoglimento.
L'art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992 richiede che l'atto di appello indichi “i motivi specifici dell'impugnazione”, da intendersi come critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza di primo grado. Nel caso di specie: la sentenza della C. T. P. è fondata su due pilastri essenziali:
1. la ritenuta esistenza di una “doppia presunzione” (indagini finanziarie + presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base), giudicata vietata;
2. la qualificazione delle dichiarazioni di terzi prodotte dalla contribuente come
“prova diretta” idonea a superare le presunzioni legali dell'Ufficio; l'Agenzia, nell'atto di appello: contesta espressamente la configurabilità di una doppia presunzione, spiegando come: le indagini finanziarie si fondino su una presunzione legale di imputazione dei movimenti non giustificati a ricavi non dichiarati;
la presunzione di distribuzione di utili in società a ristretta base derivi da un diverso fatto noto (ristrettezza e complicità della compagine) e costituisca presunzione semplice, non di secondo grado;
contesta in modo diretto e puntuale l'equiparazione, operata dalla C. T. P. , delle dichiarazioni di terzi a “prova diretta”, rilevandone la natura meramente indiziaria e l'inidoneità a vincere la presunzione ex art.32 D. P. R.
n.600/1973; richiama, in funzione interpretativa, orientamenti giurisprudenziali in tema di: utilizzabilità delle movimentazioni bancarie su conti di soci/amministratori; legittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base. Risulta quindi pienamente integrato il requisito della specificità dei motivi, essendo chiaramente individuate le rationes della sentenza di cui si chiede la riforma e le ragioni, in diritto e in fatto, per cui tali rationes vengono ritenute erronee. L'appello deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Sulla legittimità delle indagini finanziarie e dell'estensione ai conti del socio, l'appellata contesta la possibilità di estendere le presunzioni di cui agli artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D.P.R. n.633/1972 ai conti correnti intestati a soggetti terzi (nella specie, la socia), nonché la sufficienza delle giustificazioni fornite per le movimentazioni contestate. L'art.32, comma 1, n.7, D. P. R. n.600/1973 e l'art.51, comma 2, n.7, D. P. R.
n.633/1972 attribuiscono all'Amministrazione il potere di acquisire dati, notizie e documenti relativi a rapporti e operazioni bancarie, ponendo una presunzione legale secondo cui: i versamenti non giustificati si considerano ricavi (o elementi positivi) non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente;
i prelevamenti non giustificati effettuati da imprenditori si presumono impiegati per l'acquisizione di elementi non registrati in contabilità. La prova contraria grava sul contribuente, cui è richiesto di dimostrare che le movimentazioni: sono state considerate nelle dichiarazioni;
oppure si riferiscono a operazioni non imponibili o estranee all'attività.
Nel caso di specie: la Società_1 S. r. l. è società a ristretta base societaria;
la sig. ra Resistente_1, nell'anno 2009: detiene il 94% del capitale sociale;
riveste la carica di amministratore unico;
è l'unico soggetto abilitato ad operare sui conti correnti sociali;
le indagini finanziarie hanno evidenziato: prelevamenti non giustificati dal conto societario;
consistenti versamenti (euro 93.482,00) sui conti personali della socia, non riconducibili a giustificate ragioni personali o estranee all'attività d'impresa. Tali elementi, valutati complessivamente, legittimano la sostanziale riferibilità alla società delle movimentazioni riscontrate sui conti del socio/ amministratore, in quanto: la concentrazione delle quote in capo alla sig. ra Resistente_1; la carica di amministratore unico;
l'assenza di altre figure gestionali;
la mancata prova di autonome e rilevanti fonti di reddito personali idonee a giustificare i flussi;
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della strumentalità dei conti personali rispetto all'attività sociale e del loro utilizzo per veicolare proventi derivanti dall'impresa. In tale contesto, l'estensione delle presunzioni di cui agli artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D.
P. R. n.633/1972 ai conti intestati alla socia, previa valutazione della riferibilità sostanziale delle movimentazioni alla società, deve ritenersi legittima.
Sulla pretesa “doppia presunzione” e sulla natura delle presunzioni utilizzate, la C.T.P. ha accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio abbia fondato la pretesa su una “doppia presunzione”, in violazione del divieto di presunzione di secondo grado, così schematizzabile:
1. prima presunzione: maggiori ricavi accertati tramite indagini finanziarie;
2. seconda presunzione: distribuzione di tali utili ai soci in società a ristretta base societaria. Tale impostazione non può essere condivisa.
Nel caso di specie, operano: una presunzione legale relativa ex art.32 D. P. R. n.600/1973 (e art. 51 D. P.
R. n.633/1972), per cui i movimenti non giustificati sono posti a base dell'accertamento, salvo prova contraria del contribuente;
una presunzione semplice di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base sociale, il cui “fatto noto” non è costituito dai maggiori utili in sé, bensì dalla ristretta compagine e dal vincolo di solidarietà e controllo reciproco tra i soci, che rende verosimile e frequente la distribuzione dei proventi extracontabili. Ne consegue che: la presunzione di distribuzione non è costruita
“sui maggiori utili” come fatto intermedio incerto, ma su un diverso fatto noto (ristrettezza, complicità e controllo della compagine sociale), che ha autonoma attitudine presuntiva;
non ricorre, quindi, una presunzione “di secondo grado”, bensì l'applicazione coordinata: di una presunzione legale (per la determinazione del maggior reddito della società); di una presunzione semplice (per imputare tale maggior reddito, in tutto o in parte, ai soci). L'argomento della “doppia presunzione”, valorizzato dal giudice di primo grado, va pertanto disatteso.
Sull'onere della prova e sull'idoneità delle giustificazioni addotte, in materia di indagini finanziarie: l'onere probatorio è invertito in forza della presunzione legale: l'Ufficio assolve il proprio onere producendo i prospetti dei conti correnti e le movimentazioni contestate;
il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità o irrilevanza fiscale di ciascuna operazione. Nel caso di specie: l'Ufficio ha puntualmente elencato, negli avvisi di accertamento, le movimentazioni non giustificate: prelevamenti dal conto sociale per euro 13.000,00; versamenti sui conti personali della socia per euro 93.482,00; alla contribuente è stato concesso un ampio contraddittorio endoprocedimentale, documentato dai numerosi verbali richiamati;
le giustificazioni addotte – prevalentemente dichiarazioni di terzi (asseriti pagamenti di canoni, prestiti a coniugi terzi in difficoltà, versamenti della madre priva di conto corrente, ipotetico “risparmio” derivante dalla posizione di tutore della sorella disabile) – non risultano: né supportate da idonea documentazione oggettiva (contratti, ricevute, evidenze bancarie coerenti e tracciabili); né riferite in modo specifico e puntuale a ciascuna singola movimentazione contestata (per data, importo e causale). In assenza di puntuale correlazione tra le singole operazioni bancarie e le causali addotte, dette giustificazioni non possono ritenersi sufficienti a vincere la presunzione legale. Il giudice di primo grado ha, invece, attribuito alle dichiarazioni di terzi un valore di “prova diretta” in grado di neutralizzare la presunzione, operando un salto logico: le dichiarazioni di terzi rese in sede amministrativa, pur utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario, non assumono mai valore di prova testimoniale in senso tecnico;
esse devono essere valutate in combinazione con altri elementi obiettivi e, comunque, non possono di per sé sole sovvertire una presunzione legale, se non in presenza di un riscontro documentale analitico e coerente. Nel caso di specie, tale riscontro documentale manca;
pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere “indiscutibile” la prova fornita dalla contribuente, ha fatto malgoverno dei principi governanti la prova in materia di indagini finanziarie e ha travisato la natura delle dichiarazioni di terzi.
Sulla presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base, accertati i maggiori utili extracontabili in capo alla società per euro 106.482,00, l'Ufficio ha imputato alla sig. ra Resistente_1, nella misura della sua partecipazione (94%), euro 100.093,00, di cui la quota imponibile (40%) pari a euro 40.037,00 è stata assoggettata a tassazione come reddito di capitale. La presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base si fonda su dati oggettivi: la sig. ra Resistente_1 detiene il 94% del capitale sociale;
è amministratore unico e gestore esclusivo dei conti;
la compagine complessiva consta di soli due soci, in evidente rapporto familiare;
non emergono elementi da cui desumere l'accantonamento o il reinvestimento degli utili extracontabili all'interno della società. In tale quadro: appare altamente verosimile che i proventi extracontabili sia stati ripartiti tra i soci, in proporzione alle quote e alla effettiva gestione;
spetta al socio, per vincere la presunzione, dimostrare: che gli utili non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti;
oppure che, in concreto, egli non ne ha percepito la quota di spettanza. Nella fattispecie: la contribuente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di accantonamenti o reinvestimenti;
non ha dimostrato, neppure in via indiziaria, di essersi opposta a una eventuale distribuzione, né di aver assunto iniziative per tutelare i propri diritti (ad esempio, azioni di responsabilità verso altri soci o amministratori); ha, invece, omesso di fornire spiegazioni convincenti sulla rilevante entità dei flussi bancari sui propri conti, non giustificati da congrue fonti reddituali personali. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nel caso concreto, risulta pertanto integralmente operante e non superata da prova contraria.
Sulle censure relative all'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'appellata ha chiesto l'acquisizione agli atti della Nota prot.2012 B1 20997 del 22.03.2012 (autorizzazione alle indagini finanziarie) e ha sollevato rilievi circa la motivazione della stessa. Osserva il Collegio che: il procedimento di autorizzazione alle indagini bancarie si configura quale sub-procedimento interno all'Amministrazione, che culmina in un atto endoprocedimentale;
la eventuale carenza o insufficienza di motivazione dell'atto autorizzativo non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ove quest'ultimo risulti autonomamente motivato e sorretto da un compendio probatorio sufficiente;
nella specie, l'avviso di accertamento: indica esplicitamente l'effettuazione delle indagini finanziarie;
dettaglia le movimentazioni contestate;
espone le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono state ritenute inidonee. In assenza di una specifica e comprovata lesione del diritto di difesa della contribuente, non può ritenersi che l'asserita carenza motivazionale dell'autorizzazione (peraltro non dimostrata) infici la legittimità sostanziale della pretesa.
Sul principio di autonomia dei periodi d'imposta, le pronunce richiamate dall'Ufficio con riguardo alle annualità
2007 e 2008 non vengono qui utilizzate come giudicati vincolanti, ma unicamente come elementi di contesto e coerenza della condotta fiscale del contribuente e della società. Resta fermo il principio di autonomia dei periodi d'imposta, per cui il presente giudizio riguarda esclusivamente l'anno 2009,con valutazione circoscritta alle movimentazioni e agli elementi specificamente contestati per tale annualità.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7275/2017 depositato il 26/10/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 3 e pubblicata il 06/03/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9015A02363 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul Ricorso n.651/2015 con Istanza di Reclamo/Mediazione sull'Avviso di Accertamento n.
TY9015A022363/2014 per un importo complessivo di EURO 16.310,00 per IRPEF- ADD Regionale e ADD-
Comunale oltre Interessi al 31-01 -20\1 5 per EURO 2.692,73 ed una Sanzione irrogata per detto anno d'imposta di EURO 33.615,00 ridotta ad EURO 2.768,50 se fosse stata definita entro i termini di cui all'art-
15 comma 2 bios dei DLGS n.21 8/97- Anno D'imposta 2009 - proposto dalla Signora Resistente_1 nella Qualità di Socio della Società "Società_1 S .R .L." con sede in Trapani, rappresentata e difesa dall'AVV
. Nominativo_1 - con Studio in Trapani- Indirizzo_1, in data 10-02-2015 all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani ed in data 10-06-2015 alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani eccependo e sostenendo quanto segue:
Vizio di Motivazione rinforzato poichè l'ufficio non replica compiutamente a tutte le osservazioni, repliche ed eccezioni formulate dalla società contribuente in sede amministrativa nonchè alle deduzioni n difensive presentate dall'odierna contribuente in sede di contraddittorio del 14-10-2014 ,del 28-10-2014 ,del
13-11-2014 e del 24-11-2014 in riscontro degli inviti dell'Ufficio n.100730, 100731 e 100732;
Violazione in combinato degli artt. 32 DPR n.600/73, e 24 Legge n.4/1929 e 212 comma 7 della Legge
n.212/2000, nonchè delle norme che regolano il procedimento amministrativo artt. 3 e 21 SEPTIES della
Legge n.241/1990;
Vizio di Motivazione: Violazione art.42 del DPR n.600/73 e art.7 Legge n.212/2000 in combinato disposto;
Illegittimità della Rettifica Fiscale, stante l'indebita pretesa dell'Ufficio di invertire l'onere della prova che grava su di esso a proposito dei Conto Con._Cor._1 acceso presso la Banca_1 e dei Conti Con._Cor._2 e Con._Cor._3 Banca_2 intestate alla Signora Resistente_1 e dunque non intestati alla Ditta "Società_1 SRL";: Violazione art.2697 c.p.c;
In merito alla presunzione di distribuzione di utili al Socio : eccesso di potere, nonché violazione e falsa applicazione artt. 38 comma 3° e 39 del DPR n.600/73 e artt. 45 e 47 comma 1° DPR n.917/86 nonchè sempre violazione dell'Art.2697 c. p. c.;
In merito alle varie violazioni contestate: quali versamenti di modico valore l'odierna ditta ha fornito regolari e legali giustificazioni, anche in contraddittorio, ma disattese dall'Ufficio, quali anche quelle riguardante il nucleo familiare e la disponibilità di redditi esenti quali la pensione di invalidità percepita dalla Signora
Resistente_1;
Violazione e falsa applicazione dell'Art.2 comma 2°deI DLGS n.472/97 limitatamente alle sanzioni irrogate alla Ricorrente Resistente_1 il quanto l'odierna contribuente ricorrente non è posta nelle oggettive condizioni di conoscere la propria colpevolezza;
Per questi Motivi
chiede:
A- istanza di Sospensione dell'atto impugnato;
B- L'Accoglimento del Ricorso cumulativo ritualmente proposto;
C- L'Annullamento dell'Avviso di Accertamento impugnato per le violazioni sopra osservate da parte dell'Ufficio nell'emetterlo;
D- La condanna dell'Ufficio al pagamento, a favore dell'odierna ricorrente, delle spese di questo grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani- Ufficio Legale, con proprie Controdeduzioni del
02-07-2015 PROT. N.52111 depositate in data 06-072015 osservando quanto segue:
L'Avviso di Accertamento n.TY90105A02363/2014 emesso il 05-12-2014 e notificato in data 12-12-2014- anno d'imposta 2009, oggetto della presente controversia, trae origine dall'Avviso di Accertamento emesso nei confronti della Società " Società_1 SRL"- esercente l'attività di" Fabbricazione altri prodotti di calcestruzzo, gesso e cemento" e questo Ufficio ha intrapreso le indagini finanziarie a seguito autorizzazione n·2012/
B1/20997 del 22-03-2012- rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia ed ha accertato, per l'anno in esame, che l'odierna Società Ricorrente "Società_1 SRL" nei Modello Unico 2010, per l'anno d'imposta 2009- ha dichiarato un reddito d'impresa di EURO 40.562,00 e Ricavi per EURO
584.114,00, Costi per Acquisto materia prime EURO 190.964,00, altri Costi per Servizi vari EURO 44.348,00
e spese per lavoro dipendente per EURO 1654.423,00
L'odierna contribuente- ricorrente è socio del 94% del Capitale Sociale del che il presente Avviso di accertamento, oggetto della presente controversia, legittimato da questo Ufficio, procedendo al recupero dell'IRPEF- ADD. Regionale e Comunale oltre gli interessi e sanzioni irrogate.
Questo Ufficio contesta tutte le eccezioni elencate in ricorso specificandone le ragioni e le leggi relative vigenti in materia;
Pertanto chiede il rigetto dei ricorso con condanna dell'Odierna ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani- Sezione 3^
Affermava la Corte adita:
“Visto l'Avviso di Accertamento n.TY9015A02363/2014, impugnato, con tutti gli allegati;
Visti i verbali di contraddittorio svoltisi in data 14-10-2014 e 28-10-2014 e 13-11-2014 e 24-11-2014 con tutti gli allegati;
Visto il Ricorso di parte con tutti gli allegati depositato presso L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani in data 10-02-2015 ed alla Commissione Tributaria in data 10-06-2015;
Visto il Diniego del 05-05-2015 dell'annullamento o della riduzioni dell'imposto dei tributi e dei relativi interessi contestati con l'istanza di Reclamo /Mediazione del 10-02-2015 con tutti gli allegati, con la sola riduzione delle sanzioni del 40%;
II ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono:
Tutti i motivi di ricorso vanno assorbiti in relazione alle difese nel merito che ha svolto la ricorrente. Appare indiscutibile la prova, conferita per mezzo di dichiarazioni di terzi, che diviene ammissibile nel giudizio tributario, come prescrive del resto anche la cassazione, a maggior ragione nel caso in cui si vetta in tema di indagini finanziarie e pertanto attraverso il ricorso a presunzioni, sulla regolarità della posizione fiscale della contribuente. Va infatti considerato che il contribuente ha addotto una prova diretta contro una prova indiretta, e che l'Ufficio non può limitarsi a disconoscerne acriticamente la produzione.
Piuttosto vale rappresentare che nel presente accertamento l'Ufficio ha utilizzato esclusivamente delle presunzioni, anche di doppio grado, pratica vietata dalla legge.
Non sfugge infatti che la prima presunzione utilizzata è quella di cui alle indagini finanziarie, mentre la seconda è quella di distribuzione ai soci di utili in società a ristretta base societaria. In pratica il presente accertamento si scontra con il divieto di utilizzo del doppio grado di presunzione, principio giuridico pacificamente affermato. Si fa altresì presente che la Società "Società_1 SRL" che la Socia ricorrente Resistente_1 hanno ottemperato all'INVITO dell'Ufficio relativa all'Istanza RECLAMO/MEDIAZIONE presentandosi al "CONTRADDITI'ORIO" in data 14-10-2014- 28-10-2014; 13-11-2014 e 24-01-2015 producendo tutta la documentazione richiesta ed indicata nell'Avviso di Accertamento sia da parte della
Società che della ricorrente.;
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto in fatto ed in diritto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Tuttavia, valutati tutti gi elementi della presente vicenda contenziosa il susseguirsi di d. L. DLGS- Leggi-
Circolari e sentenze varie in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di questo grado di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani Sezione 3^“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani con atto del 26 Ottobre 2017 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'Ufficio contesta la valutazione dei giudici di merito in ordine all'asserita violazione del divieto di doppia presunzione. Secondo la sentenza impugnata, l'accertamento sarebbe illegittimo in quanto fondato su una presunzione derivante dalle indagini finanziarie e su una seconda presunzione relativa alla distribuzione di utili ai soci di società a ristretta base. L'Ufficio, invece, evidenzia come la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non costituisca una presunzione di secondo grado, ma sia fondata sulla particolare struttura della compagine sociale, caratterizzata da un numero ristretto di soci e da un vincolo di solidarietà e controllo, elementi che la giurisprudenza di legittimità riconosce come idonei a giustificare la riferibilità delle movimentazioni contestate ai soci stessi. Inoltre, l'Ufficio rileva che la sentenza impugnata ha attribuito alle dichiarazioni di terzi un valore probatorio diretto, elevandole a prova principale, mentre tali dichiarazioni, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, possono costituire solo indizi di prova, utili a comporre il quadro probatorio ma non sufficienti, da sole, a superare le presunzioni legali poste a fondamento dell'accertamento. Tale impostazione, secondo l'Ufficio, rappresenta un errore di diritto che incide sulla corretta valutazione delle prove. Un ulteriore motivo di appello riguarda il vizio di ultra petita, in quanto la sentenza impugnata, annullando l'accertamento nei confronti della socia, ha di fatto inciso anche sull'accertamento emesso nei confronti della società, su cui il collegio giudicante non era legittimato a pronunciarsi, trattandosi di giudizi formalmente distinti e non riuniti, nonostante la richiesta dell'Ufficio.
L'Ufficio sottolinea, inoltre, che in materia di indagini finanziarie opera l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni contestate non sono imponibili. Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dalla contribuente sono state ritenute insufficienti, essendo costituite prevalentemente da dichiarazioni di terzi e non supportate da elementi oggettivi idonei a superare la presunzione legale.
Viene ribadita la legittimità delle indagini finanziarie e delle presunzioni utilizzate, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. La posizione della socia, titolare del 94% delle quote e amministratore unico, giustifica la riferibilità delle movimentazioni contestate, in quanto la ristretta base sociale e il ruolo di controllo e gestione rafforzano la presunzione di distribuzione degli utili. L'Ufficio contesta, inoltre, la sussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata negli avvisi di accertamento basati su indagini finanziarie e ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale si è comunque svolto, come risulta dai verbali allegati. La motivazione dell'avviso di accertamento è stata adeguata e idonea a garantire il diritto di difesa della contribuente, confutando le eccezioni sollevate in merito. Infine, l'Ufficio richiama il principio secondo cui, in presenza di una società a ristretta base sociale, opera una presunzione iuris tantum di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. L'Ufficio richiama, inoltre, precedenti giurisprudenziali e situazioni analoghe relative ad annualità diverse, evidenziando la coerenza del proprio operato rispetto a tali precedenti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 623/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani sez. 3 e depositata il 6 Marzo 2017.
Si costituisce nel giudizio di appello la signora Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, la difesa sottolinea la necessità di una trattazione unitaria del contenzioso relativo sia alla società Società_1 s.r.l. sia alla socia, richiamando il principio del litisconsorzio necessario. Si evidenzia che la definizione della posizione fiscale della società costituisce presupposto logico-giuridico imprescindibile per la valutazione della posizione del socio, motivo per cui viene chiesta la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del reddito societario. Tale richiesta trova fondamento sia nella giurisprudenza della Suprema Corte sia nella stessa istanza formulata dall'Ufficio appellante. Nel merito, le controdeduzioni si soffermano sull'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, come richiesto dall'articolo 53 del D. Lgs. 546/1992. L'appellante, infatti, si limita a riproporre argomentazioni già esposte in primo grado, senza sviluppare una critica puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che impone all'appellante l'onere di individuare con precisione gli errori del giudice di primo grado, delimitando così l'ambito del giudizio di appello. Un ulteriore punto centrale delle controdeduzioni riguarda la legittimità dell'estensione delle indagini finanziarie e delle relative presunzioni ai soci. La difesa osserva che, secondo la normativa e la più recente giurisprudenza, le presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie possono essere applicate solo ai conti intestati o cointestati al contribuente, salvo prova che l'intestazione a terzi sia fittizia o che le somme siano effettivamente riferibili al contribuente. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti che giustifichino l'imputazione dei redditi alla sig.ra Res._1, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai superati. La difesa insiste inoltre sulla necessità di acquisire agli atti l'autorizzazione alle indagini finanziarie, ritenendo che la mancanza o l'inadeguatezza della motivazione di tale atto possa costituire vizio del procedimento, con possibili riflessi sulla legittimità dell'accertamento. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi, le controdeduzioni richiamano il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, ma sottolineano che le dichiarazioni raccolte in fase procedimentale possono essere utilizzate, fermo restando il diritto del contribuente di contestarne la veridicità. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha correttamente valutato tali dichiarazioni, riconoscendo la validità della prova diretta offerta dalla contribuente a fronte delle presunzioni indirette dell'Ufficio. Infine, la difesa contesta la presunzione automatica di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base, evidenziando che l'Ufficio non ha fornito elementi oggettivi che dimostrino la concreta percezione di utili da parte della sig.ra Res._1. Si richiama il principio di autonomia dei periodi d'imposta, sottolineando che eventuali pronunce relative ad altri anni non possono riverberare effetti sul presente giudizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 17 Giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita memorie e chiede che l'udienza fissata per per il 13 luglio 2022 - ore 9,00, ai sensi dell'art. 39, comma 1-bis, del D. Lgs. 546/92, debba essere sospeso in attesa della definizione del ricorso presentato dalla società Società_1 S.R.L. ed in atto pendente avanti la C.T.P. di Trapani.
In data 30 Novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita istanza di rinvio.
In data 03 Luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani deposita memorie. In data 25 Settembre 2023 parte appellata deposita memorie.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appellata ha chiesto: la riunione del presente giudizio con quello relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S. r. l. ; in subordine, la sospensione ex art.39,comma 1-bis, D. Lgs. n.546/1992, in attesa della definizione del reddito societario.
La riunione di procedimenti connessi ai sensi dell'art.29 D. Lgs. n.546/1992 costituisce potere discrezionale del giudice, volto a esigenze di economia processuale e di coerenza decisionale. Nel caso di specie: il giudizio avente ad oggetto l'accertamento societario risulta pendente innanzi alla C. T. P. di Trapani (RGR
n.307/2015); il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'avviso di accertamento emesso in capo al socio, con un autonomo petitum (imposta personale sul reddito di capitale) e una autonoma causa petendi
(presunta distribuzione di utili extracontabili). Non risulta pertanto integrato un litisconsorzio necessario originario in sede di appello, trattandosi di rapporti tributari formalmente e sostanzialmente distinti, seppure connessi sul piano fattuale. La richiesta di riunione va, dunque, rigettata, non ricorrendo i presupposti per disporla con riguardo a un processo definito o pendente innanzi a diverso giudice. L'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia societaria non può essere accolta. Invero: la decisione sul reddito societario costituisce certamente antecedente logico-giuridico per la quantificazione degli eventuali utili distribuibili ai soci;
tuttavia, nel caso concreto, l'accertamento in capo alla sig. ra Res._1 è strettamente ancorato: alle risultanze delle indagini finanziarie sui conti della società e della socia;
alle presunzioni di legge ex artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D. P. R. n.633/1972, nonché alla presunzione semplice di distribuzione proporzionale degli utili in società a ristretta base. La valutazione della legittimità dell'accertamento sul socio può essere svolta autonomamente sulla base del compendio istruttorio e delle presunzioni operative nei confronti del contribuente appellato, senza necessità di attendere la definizione del diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso societario. La sospensione ex art.39,comma 1-bis, D. Lgs.
n.546/1992, misura di carattere eccezionale, richiede una concreta e insuperabile pregiudizialità logico- giuridica;
nel caso di specie, tale pregiudizialità non si configura in termini tali da impedire la decisione del presente appello. L'istanza di sospensione deve, pertanto, essere rigettata.
L'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, assumendo che l'Ufficio si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già svolte nelle controdeduzioni di primo grado, senza censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata. L'eccezione non merita accoglimento.
L'art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992 richiede che l'atto di appello indichi “i motivi specifici dell'impugnazione”, da intendersi come critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza di primo grado. Nel caso di specie: la sentenza della C. T. P. è fondata su due pilastri essenziali:
1. la ritenuta esistenza di una “doppia presunzione” (indagini finanziarie + presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base), giudicata vietata;
2. la qualificazione delle dichiarazioni di terzi prodotte dalla contribuente come
“prova diretta” idonea a superare le presunzioni legali dell'Ufficio; l'Agenzia, nell'atto di appello: contesta espressamente la configurabilità di una doppia presunzione, spiegando come: le indagini finanziarie si fondino su una presunzione legale di imputazione dei movimenti non giustificati a ricavi non dichiarati;
la presunzione di distribuzione di utili in società a ristretta base derivi da un diverso fatto noto (ristrettezza e complicità della compagine) e costituisca presunzione semplice, non di secondo grado;
contesta in modo diretto e puntuale l'equiparazione, operata dalla C. T. P. , delle dichiarazioni di terzi a “prova diretta”, rilevandone la natura meramente indiziaria e l'inidoneità a vincere la presunzione ex art.32 D. P. R.
n.600/1973; richiama, in funzione interpretativa, orientamenti giurisprudenziali in tema di: utilizzabilità delle movimentazioni bancarie su conti di soci/amministratori; legittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base. Risulta quindi pienamente integrato il requisito della specificità dei motivi, essendo chiaramente individuate le rationes della sentenza di cui si chiede la riforma e le ragioni, in diritto e in fatto, per cui tali rationes vengono ritenute erronee. L'appello deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Sulla legittimità delle indagini finanziarie e dell'estensione ai conti del socio, l'appellata contesta la possibilità di estendere le presunzioni di cui agli artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D.P.R. n.633/1972 ai conti correnti intestati a soggetti terzi (nella specie, la socia), nonché la sufficienza delle giustificazioni fornite per le movimentazioni contestate. L'art.32, comma 1, n.7, D. P. R. n.600/1973 e l'art.51, comma 2, n.7, D. P. R.
n.633/1972 attribuiscono all'Amministrazione il potere di acquisire dati, notizie e documenti relativi a rapporti e operazioni bancarie, ponendo una presunzione legale secondo cui: i versamenti non giustificati si considerano ricavi (o elementi positivi) non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente;
i prelevamenti non giustificati effettuati da imprenditori si presumono impiegati per l'acquisizione di elementi non registrati in contabilità. La prova contraria grava sul contribuente, cui è richiesto di dimostrare che le movimentazioni: sono state considerate nelle dichiarazioni;
oppure si riferiscono a operazioni non imponibili o estranee all'attività.
Nel caso di specie: la Società_1 S. r. l. è società a ristretta base societaria;
la sig. ra Resistente_1, nell'anno 2009: detiene il 94% del capitale sociale;
riveste la carica di amministratore unico;
è l'unico soggetto abilitato ad operare sui conti correnti sociali;
le indagini finanziarie hanno evidenziato: prelevamenti non giustificati dal conto societario;
consistenti versamenti (euro 93.482,00) sui conti personali della socia, non riconducibili a giustificate ragioni personali o estranee all'attività d'impresa. Tali elementi, valutati complessivamente, legittimano la sostanziale riferibilità alla società delle movimentazioni riscontrate sui conti del socio/ amministratore, in quanto: la concentrazione delle quote in capo alla sig. ra Resistente_1; la carica di amministratore unico;
l'assenza di altre figure gestionali;
la mancata prova di autonome e rilevanti fonti di reddito personali idonee a giustificare i flussi;
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della strumentalità dei conti personali rispetto all'attività sociale e del loro utilizzo per veicolare proventi derivanti dall'impresa. In tale contesto, l'estensione delle presunzioni di cui agli artt.32 D. P. R. n.600/1973 e 51 D.
P. R. n.633/1972 ai conti intestati alla socia, previa valutazione della riferibilità sostanziale delle movimentazioni alla società, deve ritenersi legittima.
Sulla pretesa “doppia presunzione” e sulla natura delle presunzioni utilizzate, la C.T.P. ha accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio abbia fondato la pretesa su una “doppia presunzione”, in violazione del divieto di presunzione di secondo grado, così schematizzabile:
1. prima presunzione: maggiori ricavi accertati tramite indagini finanziarie;
2. seconda presunzione: distribuzione di tali utili ai soci in società a ristretta base societaria. Tale impostazione non può essere condivisa.
Nel caso di specie, operano: una presunzione legale relativa ex art.32 D. P. R. n.600/1973 (e art. 51 D. P.
R. n.633/1972), per cui i movimenti non giustificati sono posti a base dell'accertamento, salvo prova contraria del contribuente;
una presunzione semplice di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base sociale, il cui “fatto noto” non è costituito dai maggiori utili in sé, bensì dalla ristretta compagine e dal vincolo di solidarietà e controllo reciproco tra i soci, che rende verosimile e frequente la distribuzione dei proventi extracontabili. Ne consegue che: la presunzione di distribuzione non è costruita
“sui maggiori utili” come fatto intermedio incerto, ma su un diverso fatto noto (ristrettezza, complicità e controllo della compagine sociale), che ha autonoma attitudine presuntiva;
non ricorre, quindi, una presunzione “di secondo grado”, bensì l'applicazione coordinata: di una presunzione legale (per la determinazione del maggior reddito della società); di una presunzione semplice (per imputare tale maggior reddito, in tutto o in parte, ai soci). L'argomento della “doppia presunzione”, valorizzato dal giudice di primo grado, va pertanto disatteso.
Sull'onere della prova e sull'idoneità delle giustificazioni addotte, in materia di indagini finanziarie: l'onere probatorio è invertito in forza della presunzione legale: l'Ufficio assolve il proprio onere producendo i prospetti dei conti correnti e le movimentazioni contestate;
il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità o irrilevanza fiscale di ciascuna operazione. Nel caso di specie: l'Ufficio ha puntualmente elencato, negli avvisi di accertamento, le movimentazioni non giustificate: prelevamenti dal conto sociale per euro 13.000,00; versamenti sui conti personali della socia per euro 93.482,00; alla contribuente è stato concesso un ampio contraddittorio endoprocedimentale, documentato dai numerosi verbali richiamati;
le giustificazioni addotte – prevalentemente dichiarazioni di terzi (asseriti pagamenti di canoni, prestiti a coniugi terzi in difficoltà, versamenti della madre priva di conto corrente, ipotetico “risparmio” derivante dalla posizione di tutore della sorella disabile) – non risultano: né supportate da idonea documentazione oggettiva (contratti, ricevute, evidenze bancarie coerenti e tracciabili); né riferite in modo specifico e puntuale a ciascuna singola movimentazione contestata (per data, importo e causale). In assenza di puntuale correlazione tra le singole operazioni bancarie e le causali addotte, dette giustificazioni non possono ritenersi sufficienti a vincere la presunzione legale. Il giudice di primo grado ha, invece, attribuito alle dichiarazioni di terzi un valore di “prova diretta” in grado di neutralizzare la presunzione, operando un salto logico: le dichiarazioni di terzi rese in sede amministrativa, pur utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario, non assumono mai valore di prova testimoniale in senso tecnico;
esse devono essere valutate in combinazione con altri elementi obiettivi e, comunque, non possono di per sé sole sovvertire una presunzione legale, se non in presenza di un riscontro documentale analitico e coerente. Nel caso di specie, tale riscontro documentale manca;
pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere “indiscutibile” la prova fornita dalla contribuente, ha fatto malgoverno dei principi governanti la prova in materia di indagini finanziarie e ha travisato la natura delle dichiarazioni di terzi.
Sulla presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base, accertati i maggiori utili extracontabili in capo alla società per euro 106.482,00, l'Ufficio ha imputato alla sig. ra Resistente_1, nella misura della sua partecipazione (94%), euro 100.093,00, di cui la quota imponibile (40%) pari a euro 40.037,00 è stata assoggettata a tassazione come reddito di capitale. La presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base si fonda su dati oggettivi: la sig. ra Resistente_1 detiene il 94% del capitale sociale;
è amministratore unico e gestore esclusivo dei conti;
la compagine complessiva consta di soli due soci, in evidente rapporto familiare;
non emergono elementi da cui desumere l'accantonamento o il reinvestimento degli utili extracontabili all'interno della società. In tale quadro: appare altamente verosimile che i proventi extracontabili sia stati ripartiti tra i soci, in proporzione alle quote e alla effettiva gestione;
spetta al socio, per vincere la presunzione, dimostrare: che gli utili non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti;
oppure che, in concreto, egli non ne ha percepito la quota di spettanza. Nella fattispecie: la contribuente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di accantonamenti o reinvestimenti;
non ha dimostrato, neppure in via indiziaria, di essersi opposta a una eventuale distribuzione, né di aver assunto iniziative per tutelare i propri diritti (ad esempio, azioni di responsabilità verso altri soci o amministratori); ha, invece, omesso di fornire spiegazioni convincenti sulla rilevante entità dei flussi bancari sui propri conti, non giustificati da congrue fonti reddituali personali. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nel caso concreto, risulta pertanto integralmente operante e non superata da prova contraria.
Sulle censure relative all'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'appellata ha chiesto l'acquisizione agli atti della Nota prot.2012 B1 20997 del 22.03.2012 (autorizzazione alle indagini finanziarie) e ha sollevato rilievi circa la motivazione della stessa. Osserva il Collegio che: il procedimento di autorizzazione alle indagini bancarie si configura quale sub-procedimento interno all'Amministrazione, che culmina in un atto endoprocedimentale;
la eventuale carenza o insufficienza di motivazione dell'atto autorizzativo non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ove quest'ultimo risulti autonomamente motivato e sorretto da un compendio probatorio sufficiente;
nella specie, l'avviso di accertamento: indica esplicitamente l'effettuazione delle indagini finanziarie;
dettaglia le movimentazioni contestate;
espone le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono state ritenute inidonee. In assenza di una specifica e comprovata lesione del diritto di difesa della contribuente, non può ritenersi che l'asserita carenza motivazionale dell'autorizzazione (peraltro non dimostrata) infici la legittimità sostanziale della pretesa.
Sul principio di autonomia dei periodi d'imposta, le pronunce richiamate dall'Ufficio con riguardo alle annualità
2007 e 2008 non vengono qui utilizzate come giudicati vincolanti, ma unicamente come elementi di contesto e coerenza della condotta fiscale del contribuente e della società. Resta fermo il principio di autonomia dei periodi d'imposta, per cui il presente giudizio riguarda esclusivamente l'anno 2009,con valutazione circoscritta alle movimentazioni e agli elementi specificamente contestati per tale annualità.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)