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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] bis, rapp. e dif. dall'Avv. Anna Amoruso ed elett.te dom.to presso lo studio della stessa in Trecase alla via Vesuvio n. 177 giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.06.2025, il difensore di parte ricorrente si è riportato ai suoi atti difensivi ed ha chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 16.7.2025, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni medio tempore imposte.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Torre Controparte_1
Annunziata in data 04/05/1998, dalla cui unione erano nati tre figli: di anni 25, Per_1
di anni 21 e la minore di anni 11. Per_2 Per_3
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 12.04.2022, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 2409/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 24.02.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
il si obbligava a corrispondere alla la somma di € 600,00 a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non autonomo Per_2 economicamente (di cui 300,00 cadauno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva di confermare i provvedimenti assunti con provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi, come modificata dalla successiva sentenza n. 131/2024 che aveva diversamente disciplinato il diritto di visita con la minore e revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , divento Per_2 economicamente autosufficiente.
All'udienza di comparizione del 11.06.2025, il giudice delegato, preso atto della mancata comparizione della resistente, e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza della resistente, confermava allo stato le condizioni di cui alla separazione consensuale come modificate dalla successiva sentenza n. 131/2024 del 15-01-
2024.
Inoltre, il giudice, considerato che dall'ascolto del ricorrente era emerso che il resistente non sempre riesciva a vedere la figlia minore durante la settimana, ma Per_3 soltanto a week end alterni, dichiarando di aver un ottimo rapporto con lei e che la minore stava dal padre volentieri, disponeva che i Servizi Sociali di Torre Annunziata provvedessero al monitoraggio sui rapporti della minore con entrambi i genitori ed, in particolare, riferissero sui contatti da questa intrattenuti con il padre - avvalendosi anche di uno psicologo infantile - mediante il deposito di dettagliata relazione scritta entro il 5.09.2025.
Infine, tenuto conto della richiesta di parte ricorrente, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione sullo status, invitando la parte ricorrente a depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni della pagina 2 di 4 separazione n. 131/2024 del 15-01-2024 entro il 23-6-2025 previa trasmissione degli atti al
P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 16-7-2025
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1 citata e non costituitasi.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (24.02.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre
Annunziata il 04-5-1998 da nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui agli artt. 134 RD 9-7-1939 n. 1238, 49 lett. G) e 69 lett. F) DPR
3-11-2000 n. 396 ord. stato civile, in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c,
pagina 3 di 4 come introdotto dal D.lgs 149/2022 (atto n. 50, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
d) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
e) spese al definitivo;
f) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10-9-2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] bis, rapp. e dif. dall'Avv. Anna Amoruso ed elett.te dom.to presso lo studio della stessa in Trecase alla via Vesuvio n. 177 giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.06.2025, il difensore di parte ricorrente si è riportato ai suoi atti difensivi ed ha chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 16.7.2025, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni medio tempore imposte.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Torre Controparte_1
Annunziata in data 04/05/1998, dalla cui unione erano nati tre figli: di anni 25, Per_1
di anni 21 e la minore di anni 11. Per_2 Per_3
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 12.04.2022, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 2409/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 24.02.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
il si obbligava a corrispondere alla la somma di € 600,00 a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non autonomo Per_2 economicamente (di cui 300,00 cadauno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva di confermare i provvedimenti assunti con provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi, come modificata dalla successiva sentenza n. 131/2024 che aveva diversamente disciplinato il diritto di visita con la minore e revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , divento Per_2 economicamente autosufficiente.
All'udienza di comparizione del 11.06.2025, il giudice delegato, preso atto della mancata comparizione della resistente, e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza della resistente, confermava allo stato le condizioni di cui alla separazione consensuale come modificate dalla successiva sentenza n. 131/2024 del 15-01-
2024.
Inoltre, il giudice, considerato che dall'ascolto del ricorrente era emerso che il resistente non sempre riesciva a vedere la figlia minore durante la settimana, ma Per_3 soltanto a week end alterni, dichiarando di aver un ottimo rapporto con lei e che la minore stava dal padre volentieri, disponeva che i Servizi Sociali di Torre Annunziata provvedessero al monitoraggio sui rapporti della minore con entrambi i genitori ed, in particolare, riferissero sui contatti da questa intrattenuti con il padre - avvalendosi anche di uno psicologo infantile - mediante il deposito di dettagliata relazione scritta entro il 5.09.2025.
Infine, tenuto conto della richiesta di parte ricorrente, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione sullo status, invitando la parte ricorrente a depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni della pagina 2 di 4 separazione n. 131/2024 del 15-01-2024 entro il 23-6-2025 previa trasmissione degli atti al
P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 16-7-2025
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1 citata e non costituitasi.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (24.02.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre
Annunziata il 04-5-1998 da nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui agli artt. 134 RD 9-7-1939 n. 1238, 49 lett. G) e 69 lett. F) DPR
3-11-2000 n. 396 ord. stato civile, in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c,
pagina 3 di 4 come introdotto dal D.lgs 149/2022 (atto n. 50, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
d) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
e) spese al definitivo;
f) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10-9-2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
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