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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1185 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Greblo contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini
e con l'intervento di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
terza intervenuta rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sternini
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 941/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 16.05.2022 e depositata in data 19.05.2022.
Conclusioni di Parte_1
“nel merito previa riforma, per i motivi di gravame di cui in narrativa, della sentenza n. 941/2022 pubblicata il 19/5/2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Martina Gasparini, nella causa civile iscritta sub RG n. 6276/2020,
- accertata l'usurarietà originaria del mutuo ipotecario 27.4.2015, dichiarare che
e quale mandataria di ,non hanno diritto Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 di agire esecutivamente nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia Parte_1 dell'atto di pignoramento e degli atti successivi dipendenti, e/o l'estinzione del processo esecutivo, ordinando che a cura e spese di parte opposta sia cancellata l'annotazione del pignoramento immobiliare;
- in ogni caso, accertato che e quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
hanno agito esecutivamente nei confronti del sig. senza Controparte_2 Parte_1
titolo, condannare le società opposte, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'esecutato, ovvero condannarle al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, condannare e mandataria di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze di lite;
[...]
- in via istruttoria disporre c.t.u. al fine di verificare definitivamente l'usurarietà e
l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo del 27/4/2015.
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via principale:
- respingere perché inammissibili e, in subordine, perché infondate le domande tutte proposte dall'appellante e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
Condannarsi l'appellante a rifondere a le spese di giudizio”. CP_1
Conclusioni di Controparte_2
2 “Nel merito: respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n.941/2022 resa inter partes.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti da in forza del mutuo ipotecario di €180.000,00 stipulato il 27.04.2015, Controparte_1 chiedendo l'accertamento della nullità del mutuo per carenza della causa in concreto e dell'usurarietà e/o indeterminatezza degli interessi pattuiti, con conseguente inesistenza del diritto della banca di procedere esecutivamente nei suoi confronti e richiesta di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo affermava che il tribunale aveva errato nell'escludere la natura usuraria degli interessi pattuiti fondando la decisione sul rilievo che la penale per estinzione anticipata non può essere compresa nei costi collegati all'erogazione del credito e dunque non può essere cumulata con gli interessi moratori, ma omettendo di considerare che, come indicato nella consulenza di parte allegata agli atti di causa, nel calcolo del
TAEG, che risultava pari all'8,658% e che era superiore al tasso soglia dell'8,1375%, non era stata inserita la penale per estinzione anticipata del rapporto, ma soltanto i costi effettivamente collegati alla erogazione del credito (mai contestati dalla controparte in
3 primo grado) e nello specifico: costi di istruttoria pari ad €2.700,00; costi della garanzia confidi e costi di istruttoria pari ad €6.750,00; costi della polizza assicurativa collegata al mutuo di €1.670,88, da pagarsi in due rate semestrali per tutta la durata del contratto.
2.2 Col secondo motivo censurava la decisione laddove, nel rigettare l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 T.U.B. per indeterminatezza del tasso di interesse, non aveva considerato che la rata mensile di €1.523,81 indicata nel piano di ammortamento non corrispondeva al tasso di interesse annuo nominale del 6,050% indicato nel contratto, ma al tasso annuo effettivo del 6,205%, essendo stati gli interessi calcolati nel piano di ammortamento secondo un regime di capitalizzazione composta anziché semplice.
2.3 Col terzo motivo lamentava che il tribunale non avesse ammesso la ctu richiesta dall'opponente al fine di accertare la natura usuraria degli interessi pattuiti e la difformità tra il tasso di interesse annuo nominale convenuto nel contratto di mutuo ed il tasso annuo effettivo risultante dal piano di ammortamento.
3 Al gravame resisteva chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
4. Interveniva la quale deduceva di avere acquistato da Controparte_2 Controparte_1
con contratto di cessione concluso in data 11.11.2021 ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 130/1999, una serie di crediti, tra cui quello oggetto di causa, e chiedeva anch'essa il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
5. Con sentenza non definitiva n. 209/2024 pubblicata in data 30.01.2024 questa Corte dichiarava l'inammissibilità del secondo motivo di appello e disponeva, con riferimento al primo, la rimessione della causa in istruttoria, al fine di accertare, mediante apposita ctu, se nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti il 27.04.2014 fossero stati pattuiti interessi usurari ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, correlate all'erogazione del credito,
4 Esperita la ctu, la causa giunge ora definitivamente in decisione.
6. Come già evidenziato nella sentenza non definitiva n. 209/2024, la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art.
1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Secondo quanto dispone la norma del comma 5 dell'art. 644 cod. pen., «per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».
La definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 cod. pen. si colloca al centro dell'intero sistema normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e che comprende anche le disposizioni regolamentari ed esecutive e le istruzioni emanate dalla BA
d'TA.
Già le istruzioni della BA d'TA per la rilevazione del T.E.G.M. ai sensi della legge sull'usura emanate nel corso del 2001, stabilivano che «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».
Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla BA d'TA nell'agosto del
2009, come tali applicabili ratione temporis al caso qui considerato, hanno confermato che restano incluse nel calcolo del TEG «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente» (punto C4).
Infine, anche le istruzioni emanate nel luglio del 2016 hanno previsto che il calcolo del tasso soglia deve tener conto di tali spese.
5 Dunque, ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo stipulato dal devono essere conteggiate anche le spese per assicurazioni o garanzie sostenute dal Pt_1
debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito ed essendo la sussistenza del collegamento presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione del mutuo (v. in senso conforme Cass. n. 8806 del 05/04/2017 e Cass. n. 3025 del 01/02/2022).
Vengono in rilievo in concreto, oltre alle spese di istruttoria indicate nel documento di sintesi allegato al mutuo, anche il premio assicurativo per la polizza stipulata a garanzia del credito ed i costi legati alla fideiussione prestata da DI AN TÀ
Cooperativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal ed intesa ad Pt_1 assicurare il rimborso del credito concesso a quest'ultimo nella percentuale del 25% dell'esposizione, sino alla concorrenza dell'importo di €45.000,00 (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
7. L'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario, avviene attraverso il meccanismo delineato dall'art. 2 della L. 7.3.1996, n. 108, al quale l'art. 644 comma 3 cod. pen. fa rinvio.
Secondo tale disposto, il Ministro del SO (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la BA d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dal quarto comma dell'art. 644 c.p., secondo il quale “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'TA (artt. 106 e 107, D.Lgs.
1.9.1993, n. 385) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
Secondo il testo originario dell'art. 2, comma 4, il tasso al di sopra del quale l'interesse era sempre considerato usurario si determinava aumentando della metà il tasso effettivo globale
6 medio applicato dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziati abilitati in relazione a ciascuna tipologia di operazioni.
Dopo la novella introdotta dall'art. 8, comma 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Il decreto ministeriale di riferimento datato 26 marzo 2015, per il periodo di applicazione
01.04.2015-30.06.2015, indica, per la categoria dei mutui a tasso variabile, un tasso medio del 3,31 percento.
Il tasso soglia risulta essere determinato in 8,1375 punti percentuali.
Il contratto di mutuo fondiario di cui si discute fissa il saggio degli interessi corrispettivi nella misura del 6,05% annuo con validità fino al 31 luglio 2015.
Per gli anni successivi il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione euribor a tre mesi, se positiva, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta il primo giorno di ciascun trimestre, maggiorato di 6,0500 punti in ragione d'anno.
E' previsto che nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0” ed il tasso sarà pari alla sola maggiorazione prevista.
Il contratto prevede inoltre che in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti in ragione d'anno.
Dalle risultanze della CTU contabile, è emerso che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia ab origine con riferimento sia agli interessi corrispettivi che moratori.
Infatti, il tasso degli interessi corrispettivi, determinato tenendo conto delle spese di istruttoria indicate nel documento di sintesi allegato al mutuo e dei costi derivanti dalla fideiussione prestata da DI AN TÀ Cooperativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, risulta pari al 7,188%.
7 Anche il tasso di mora pattuito, pari all'8,05%, non supera la soglia di usura, che risulta dall'incremento di 2,1 punti percentuali del tasso soglia (T.e.g.m.) sopra indicato, come chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella nota pronuncia n. 19597/2020.
E' immune da censura la decisione del ctu di escludere dal computo il costo della polizza assicurativa, poiché la sua stipula, pur prevista come obbligatoria dal contratto di mutuo, non è stata provata, né tantomeno è stato documentato il pagamento dei premi da parte del mutuatario.
Le Indicazioni della BA d'TA dell'agosto 2009 prevedono, infatti, l'inclusione delle spese di assicurazione solo se il contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo sia stato effettivamente stipulato.
In ogni caso va evidenziato che l'opposizione è stata proposta da per Parte_1 conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento e/o l'estinzione del processo esecutivo ed è evidente che la richiesta di accertamento dell'usurarietà degli interessi non può costituire il presupposto per la dichiarazione d'inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva, non incidendo sulla validità del titolo esecutivo e non essendo in contestazione il debito dell'esecutato in relazione al capitale erogato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) condanna a rifondere a a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in €4.772,25 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
8 4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico dell'appellante;
5) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1185 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Greblo contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini
e con l'intervento di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
terza intervenuta rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sternini
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 941/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 16.05.2022 e depositata in data 19.05.2022.
Conclusioni di Parte_1
“nel merito previa riforma, per i motivi di gravame di cui in narrativa, della sentenza n. 941/2022 pubblicata il 19/5/2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Martina Gasparini, nella causa civile iscritta sub RG n. 6276/2020,
- accertata l'usurarietà originaria del mutuo ipotecario 27.4.2015, dichiarare che
e quale mandataria di ,non hanno diritto Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 di agire esecutivamente nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia Parte_1 dell'atto di pignoramento e degli atti successivi dipendenti, e/o l'estinzione del processo esecutivo, ordinando che a cura e spese di parte opposta sia cancellata l'annotazione del pignoramento immobiliare;
- in ogni caso, accertato che e quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
hanno agito esecutivamente nei confronti del sig. senza Controparte_2 Parte_1
titolo, condannare le società opposte, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'esecutato, ovvero condannarle al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, condannare e mandataria di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze di lite;
[...]
- in via istruttoria disporre c.t.u. al fine di verificare definitivamente l'usurarietà e
l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo del 27/4/2015.
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via principale:
- respingere perché inammissibili e, in subordine, perché infondate le domande tutte proposte dall'appellante e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
Condannarsi l'appellante a rifondere a le spese di giudizio”. CP_1
Conclusioni di Controparte_2
2 “Nel merito: respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n.941/2022 resa inter partes.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti da in forza del mutuo ipotecario di €180.000,00 stipulato il 27.04.2015, Controparte_1 chiedendo l'accertamento della nullità del mutuo per carenza della causa in concreto e dell'usurarietà e/o indeterminatezza degli interessi pattuiti, con conseguente inesistenza del diritto della banca di procedere esecutivamente nei suoi confronti e richiesta di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo affermava che il tribunale aveva errato nell'escludere la natura usuraria degli interessi pattuiti fondando la decisione sul rilievo che la penale per estinzione anticipata non può essere compresa nei costi collegati all'erogazione del credito e dunque non può essere cumulata con gli interessi moratori, ma omettendo di considerare che, come indicato nella consulenza di parte allegata agli atti di causa, nel calcolo del
TAEG, che risultava pari all'8,658% e che era superiore al tasso soglia dell'8,1375%, non era stata inserita la penale per estinzione anticipata del rapporto, ma soltanto i costi effettivamente collegati alla erogazione del credito (mai contestati dalla controparte in
3 primo grado) e nello specifico: costi di istruttoria pari ad €2.700,00; costi della garanzia confidi e costi di istruttoria pari ad €6.750,00; costi della polizza assicurativa collegata al mutuo di €1.670,88, da pagarsi in due rate semestrali per tutta la durata del contratto.
2.2 Col secondo motivo censurava la decisione laddove, nel rigettare l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 T.U.B. per indeterminatezza del tasso di interesse, non aveva considerato che la rata mensile di €1.523,81 indicata nel piano di ammortamento non corrispondeva al tasso di interesse annuo nominale del 6,050% indicato nel contratto, ma al tasso annuo effettivo del 6,205%, essendo stati gli interessi calcolati nel piano di ammortamento secondo un regime di capitalizzazione composta anziché semplice.
2.3 Col terzo motivo lamentava che il tribunale non avesse ammesso la ctu richiesta dall'opponente al fine di accertare la natura usuraria degli interessi pattuiti e la difformità tra il tasso di interesse annuo nominale convenuto nel contratto di mutuo ed il tasso annuo effettivo risultante dal piano di ammortamento.
3 Al gravame resisteva chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
4. Interveniva la quale deduceva di avere acquistato da Controparte_2 Controparte_1
con contratto di cessione concluso in data 11.11.2021 ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 130/1999, una serie di crediti, tra cui quello oggetto di causa, e chiedeva anch'essa il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
5. Con sentenza non definitiva n. 209/2024 pubblicata in data 30.01.2024 questa Corte dichiarava l'inammissibilità del secondo motivo di appello e disponeva, con riferimento al primo, la rimessione della causa in istruttoria, al fine di accertare, mediante apposita ctu, se nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti il 27.04.2014 fossero stati pattuiti interessi usurari ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, correlate all'erogazione del credito,
4 Esperita la ctu, la causa giunge ora definitivamente in decisione.
6. Come già evidenziato nella sentenza non definitiva n. 209/2024, la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art.
1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Secondo quanto dispone la norma del comma 5 dell'art. 644 cod. pen., «per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».
La definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 cod. pen. si colloca al centro dell'intero sistema normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e che comprende anche le disposizioni regolamentari ed esecutive e le istruzioni emanate dalla BA
d'TA.
Già le istruzioni della BA d'TA per la rilevazione del T.E.G.M. ai sensi della legge sull'usura emanate nel corso del 2001, stabilivano che «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».
Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla BA d'TA nell'agosto del
2009, come tali applicabili ratione temporis al caso qui considerato, hanno confermato che restano incluse nel calcolo del TEG «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente» (punto C4).
Infine, anche le istruzioni emanate nel luglio del 2016 hanno previsto che il calcolo del tasso soglia deve tener conto di tali spese.
5 Dunque, ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo stipulato dal devono essere conteggiate anche le spese per assicurazioni o garanzie sostenute dal Pt_1
debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito ed essendo la sussistenza del collegamento presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione del mutuo (v. in senso conforme Cass. n. 8806 del 05/04/2017 e Cass. n. 3025 del 01/02/2022).
Vengono in rilievo in concreto, oltre alle spese di istruttoria indicate nel documento di sintesi allegato al mutuo, anche il premio assicurativo per la polizza stipulata a garanzia del credito ed i costi legati alla fideiussione prestata da DI AN TÀ
Cooperativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal ed intesa ad Pt_1 assicurare il rimborso del credito concesso a quest'ultimo nella percentuale del 25% dell'esposizione, sino alla concorrenza dell'importo di €45.000,00 (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
7. L'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario, avviene attraverso il meccanismo delineato dall'art. 2 della L. 7.3.1996, n. 108, al quale l'art. 644 comma 3 cod. pen. fa rinvio.
Secondo tale disposto, il Ministro del SO (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la BA d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dal quarto comma dell'art. 644 c.p., secondo il quale “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'TA (artt. 106 e 107, D.Lgs.
1.9.1993, n. 385) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
Secondo il testo originario dell'art. 2, comma 4, il tasso al di sopra del quale l'interesse era sempre considerato usurario si determinava aumentando della metà il tasso effettivo globale
6 medio applicato dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziati abilitati in relazione a ciascuna tipologia di operazioni.
Dopo la novella introdotta dall'art. 8, comma 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Il decreto ministeriale di riferimento datato 26 marzo 2015, per il periodo di applicazione
01.04.2015-30.06.2015, indica, per la categoria dei mutui a tasso variabile, un tasso medio del 3,31 percento.
Il tasso soglia risulta essere determinato in 8,1375 punti percentuali.
Il contratto di mutuo fondiario di cui si discute fissa il saggio degli interessi corrispettivi nella misura del 6,05% annuo con validità fino al 31 luglio 2015.
Per gli anni successivi il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione euribor a tre mesi, se positiva, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta il primo giorno di ciascun trimestre, maggiorato di 6,0500 punti in ragione d'anno.
E' previsto che nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0” ed il tasso sarà pari alla sola maggiorazione prevista.
Il contratto prevede inoltre che in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti in ragione d'anno.
Dalle risultanze della CTU contabile, è emerso che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia ab origine con riferimento sia agli interessi corrispettivi che moratori.
Infatti, il tasso degli interessi corrispettivi, determinato tenendo conto delle spese di istruttoria indicate nel documento di sintesi allegato al mutuo e dei costi derivanti dalla fideiussione prestata da DI AN TÀ Cooperativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, risulta pari al 7,188%.
7 Anche il tasso di mora pattuito, pari all'8,05%, non supera la soglia di usura, che risulta dall'incremento di 2,1 punti percentuali del tasso soglia (T.e.g.m.) sopra indicato, come chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella nota pronuncia n. 19597/2020.
E' immune da censura la decisione del ctu di escludere dal computo il costo della polizza assicurativa, poiché la sua stipula, pur prevista come obbligatoria dal contratto di mutuo, non è stata provata, né tantomeno è stato documentato il pagamento dei premi da parte del mutuatario.
Le Indicazioni della BA d'TA dell'agosto 2009 prevedono, infatti, l'inclusione delle spese di assicurazione solo se il contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo sia stato effettivamente stipulato.
In ogni caso va evidenziato che l'opposizione è stata proposta da per Parte_1 conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento e/o l'estinzione del processo esecutivo ed è evidente che la richiesta di accertamento dell'usurarietà degli interessi non può costituire il presupposto per la dichiarazione d'inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva, non incidendo sulla validità del titolo esecutivo e non essendo in contestazione il debito dell'esecutato in relazione al capitale erogato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) condanna a rifondere a a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in €4.772,25 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
8 4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico dell'appellante;
5) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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