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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6000/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-V sezione civile-
-nella seguente composizione:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott. Maria Grazia Serafin Consigliere dott. Fiorella Gozzer Consigliere
-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c.;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 10.04.2025, per la quale le parti sono state invitate a prendere posizione in merito alla proposta transattiva formulata dal collegio alla precedente udienza del 13.03.2025;
-constatato il deposito di nota a firma congiunta di entrambi i procuratori delle parti costituite, nella quale è stato dato atto dell'accettazione della proposta formulata dalla corte, come da accordo transattivo allegato alla ridetta nota;
-rilevato che le medesime parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con ordinanza;
-evidenziato che tale richiesta ben può essere accolta, fatta eccezione che per la forma del provvedimento da rendere che, in questa sede, deve necessariamente avere la forma della sentenza;
-all'esito della camera di consiglio, decide con la sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2304/2023 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 30.10.2023, proposto da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Gubitosa (CF: ), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'avv. Gabriella Guglielmo (C.F. ), come da procura alle liti CodiceFiscale_4
in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Latina, il padre, , perché nei suoi confronti venissero accolte le Parte_1
seguenti richieste: “accertare e dichiarare il sig. responsabile, ai sensi Parte_1
degli artt. 2043 e 2059 c.c., del danno endofamiliare provocato all'attrice per averla
privata conscientemente della figura genitoriale e per l'effetto condannarlo al pagamento
in favore della figlia della somma che sarà ritenuta equa e di Controparte_1
giustizia dal Tribunale calcolata sulla scorta delle tabelle elaborate dall'Osservatorio
sulla Giustizia Civile di Milano. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
1.1- Si è costituito il convenuto e ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e manifestamente infondata in fatto e in diritto.
1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata che ha così statuito: “condanna al risarcimento del danno Parte_1
in favore di liquidandolo equitativamente in € 27.000,00, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna alle spese Parte_1
del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01ed € 52.000,00, liquida in favore di in € 4.000,00 per compensi ed in Controparte_1
€ 571,28 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute”.
§2- Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, resistito dall'appellata, , Controparte_1
che ne ha chiesto il rigetto.
§2.1-La Corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025.
All'udienza appena indicata, la corte ha formulato proposta conciliativa, accettata dalle parti, come dato atto nella nota scritta sostitutiva dell'udienza del 10.04.2025, depositata a firma congiunta dei procuratori costituiti, con allegato accordo transattivo.
Ne consegue che la richiesta, pure congiuntamente formulata, di declaratoria della cessazione della materia del contendere, va senz'altro accolta, avendo conseguito le parti fuori dal giudizio l'integrale soddisfazione di ogni loro pretesa, con sopravvenuto disinteresse al giudizio.
Così dandosi seguito all'orientamento – condiviso da questo collegio – della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: la cessazione della materia del contendere -
che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso
davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la
ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a
contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo
all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una
sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la
caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta
inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire
efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di
giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr.
per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006, conforme a Cass. sez. unite,
sent. N. 1048/2000; Sez. 5-, Sentenza n. 1695 del 24/01/2018).
Quanto alle spese di lite, il tenore della proposta di transazione accettata e le richieste congiunte delle parti costituite, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso all'udienza dell'11.04.2025
La presidente rel/est.
Marianna D'Avino
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-V sezione civile-
-nella seguente composizione:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott. Maria Grazia Serafin Consigliere dott. Fiorella Gozzer Consigliere
-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c.;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 10.04.2025, per la quale le parti sono state invitate a prendere posizione in merito alla proposta transattiva formulata dal collegio alla precedente udienza del 13.03.2025;
-constatato il deposito di nota a firma congiunta di entrambi i procuratori delle parti costituite, nella quale è stato dato atto dell'accettazione della proposta formulata dalla corte, come da accordo transattivo allegato alla ridetta nota;
-rilevato che le medesime parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con ordinanza;
-evidenziato che tale richiesta ben può essere accolta, fatta eccezione che per la forma del provvedimento da rendere che, in questa sede, deve necessariamente avere la forma della sentenza;
-all'esito della camera di consiglio, decide con la sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2304/2023 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 30.10.2023, proposto da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Gubitosa (CF: ), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'avv. Gabriella Guglielmo (C.F. ), come da procura alle liti CodiceFiscale_4
in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Latina, il padre, , perché nei suoi confronti venissero accolte le Parte_1
seguenti richieste: “accertare e dichiarare il sig. responsabile, ai sensi Parte_1
degli artt. 2043 e 2059 c.c., del danno endofamiliare provocato all'attrice per averla
privata conscientemente della figura genitoriale e per l'effetto condannarlo al pagamento
in favore della figlia della somma che sarà ritenuta equa e di Controparte_1
giustizia dal Tribunale calcolata sulla scorta delle tabelle elaborate dall'Osservatorio
sulla Giustizia Civile di Milano. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
1.1- Si è costituito il convenuto e ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e manifestamente infondata in fatto e in diritto.
1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata che ha così statuito: “condanna al risarcimento del danno Parte_1
in favore di liquidandolo equitativamente in € 27.000,00, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna alle spese Parte_1
del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01ed € 52.000,00, liquida in favore di in € 4.000,00 per compensi ed in Controparte_1
€ 571,28 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute”.
§2- Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, resistito dall'appellata, , Controparte_1
che ne ha chiesto il rigetto.
§2.1-La Corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025.
All'udienza appena indicata, la corte ha formulato proposta conciliativa, accettata dalle parti, come dato atto nella nota scritta sostitutiva dell'udienza del 10.04.2025, depositata a firma congiunta dei procuratori costituiti, con allegato accordo transattivo.
Ne consegue che la richiesta, pure congiuntamente formulata, di declaratoria della cessazione della materia del contendere, va senz'altro accolta, avendo conseguito le parti fuori dal giudizio l'integrale soddisfazione di ogni loro pretesa, con sopravvenuto disinteresse al giudizio.
Così dandosi seguito all'orientamento – condiviso da questo collegio – della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: la cessazione della materia del contendere -
che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso
davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la
ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a
contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo
all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una
sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la
caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta
inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire
efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di
giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr.
per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006, conforme a Cass. sez. unite,
sent. N. 1048/2000; Sez. 5-, Sentenza n. 1695 del 24/01/2018).
Quanto alle spese di lite, il tenore della proposta di transazione accettata e le richieste congiunte delle parti costituite, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso all'udienza dell'11.04.2025
La presidente rel/est.
Marianna D'Avino