TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 973/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
BRIVIO
e
DO NU (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
MARIANO ASTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e DO NU: “Che il Tribunale Ill.mo disciplini Parte_1
l'affidamento delle figlie minori e le modalità ed i rapporti con ciascun genitore Per_1 Per_2
e i diritti di mantenimento sulla base dei seguenti accordi:
1. Le figlie minori e vivranno stabilmente con la madre, con la quale Per_2 Per_1 condivideranno la residenza anagrafica.
2. Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con le minori, che conserveranno rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. I ricorrenti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare, invece, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. I ricorrenti presteranno particolare cura ed attenzione a ciò che attiene la pulizia,
l'idoneità dei luoghi e delle persone che intendono far frequentare alle figlie durante l'esercizio dei turni di visita e permanenza e saranno tenuti inoltre a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi. Dovranno inoltre tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie e avranno inoltre cura di vigilare affinché il rispetto del proprio ruolo e della propria persona venga osservato anche da ogni terza persona che dovesse entrare in contatto con le minori stesse.
5. Il signor PA potrà sentire quotidianamente le figlie, telefonando tra le 20:45 e le
21:15, sul telefono della figlia possibilmente, a mezzo di cuffie auricolari o Per_2 quantomeno in apposito spazio non esposto alla presenza di terzi. Le parti ritengono opportuno al fine di garantire un momento di genuina intimità tra padre e figlie. Le medesime indicazioni saranno osservate dal signor PA ogni qualvolta le minori si troveranno presso quest'ultimo e dovranno sentire la OR . Pt_1
6. Compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche delle bambine, i ricorrenti stabiliscono che – salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse - in base alle preminenti esigenze delle minori, il sig.
PA vedrà e terrà con sé le figlie minori, ogni mese e mezzo (laddove non fosse invece possibile, per motivi improcrastinabili come ad esempio motivi di lavoro, vi sarà un recupero nelle prime festività comandate successive) almeno un weekend, dal venerdì pomeriggio
(uscita da scuola) sino alla domenica prima di cena. Inoltre, tenuto conto che il signor PA dovrà viaggiare essendo residente in [...], laddove dovessero presentarsi possibilità infrasettimanali di incontro, il signor PA provvederà a comunicarle tempestivamente
(almeno una settimana prima) alla OR . Quest'ultima, in linea di principio e fatti Pt_1 salvi diversi accordi, si occuperà di accompagnare le minori presso l'aeroporto di arrivo del signor PA ed a riprendere le figlie. Le spese relative al weekend saranno pagate interamente dal signor PA.
7. Il SI. PA provvederà a comunicare, almeno 1 settimana prima, alla SI.ra Pt_1 il week end in cui intende stare con le figlie. In ogni caso i ricorrenti in un'ottica di reciproco rispetto, si impegnano espressamente a prestare particolare attenzione al rispetto dei giorni e degli orari previsti e/o convenuti.
pagina 2 di 4 8. Quanto alle singole festività comandate, civili o religiose, queste verranno gestite col criterio dell'alternanza annuale e, laddove possibile, lievemente ampliate di qualche giorno in più. Tenuto conto delle ridotte possibilità di incontro tra padre e figlie, laddove possibile, si cercherà di dare priorità a favorire o la visita del padre o la permanenza delle bambine presso la casa paterna. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse possibilmente in
Sardegna presso il padre oppure, per consentire che la OR possa trascorrere dette Pt_1 festività assieme alle figlie, si dividerà il tempo della durata delle relative vacanze scolastiche e le minori permarranno per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore. Le spese di viaggio in Sardegna delle bambine saranno interamente a carico del signor PA. La OR Pt_1 si occuperà di accompagnarle e riprenderle dall'aeroporto.
9. Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno con il padre in Sardegna 15/ 20 giorni. Tale periodo sarà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le spese di viaggio (andata / ritorno per la Sardegna) per le bambine saranno suddivise al 50% tra i genitori e prenotate tramite Aeroitalia (che ha prezzi fissi). I costi dei centri estivi e/o eventuale baby sitter che si renderanno necessari a causa degli impegni lavorativi della madre, saranno suddivisi tra i genitori al 50%.
10. Il compleanno delle minori verrà possibilmente festeggiato con entrambi i genitori.
In difetto, salvo diversi accordi, ciascun genitore le terrà ad anni alterni in tale giorno così come nel giorno del proprio compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine.
11. Il sig. PA si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie minori la somma mensile complessiva di € 450,00 ( € 225,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito al
100% dalla SI.ra . Pt_1
12. Le spese straordinarie di cui avranno necessità le figlie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecco, allegato al presente atto e del quale deve essere inteso parte integrante.
13. Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per sé stessi e per i figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e DO NU hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 senza essere coniugati e dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a Persona_3
Iglesias il 07/09/2013, e , nato a [...] il [...]. Persona_4
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
Nelle more, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per meglio delineare alcuni aspetti relativi alle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e, in data
04/04/2025 hanno depositato note scritte congiunte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con l'interesse delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 973/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
BRIVIO
e
DO NU (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
MARIANO ASTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e DO NU: “Che il Tribunale Ill.mo disciplini Parte_1
l'affidamento delle figlie minori e le modalità ed i rapporti con ciascun genitore Per_1 Per_2
e i diritti di mantenimento sulla base dei seguenti accordi:
1. Le figlie minori e vivranno stabilmente con la madre, con la quale Per_2 Per_1 condivideranno la residenza anagrafica.
2. Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con le minori, che conserveranno rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. I ricorrenti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare, invece, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. I ricorrenti presteranno particolare cura ed attenzione a ciò che attiene la pulizia,
l'idoneità dei luoghi e delle persone che intendono far frequentare alle figlie durante l'esercizio dei turni di visita e permanenza e saranno tenuti inoltre a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi. Dovranno inoltre tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie e avranno inoltre cura di vigilare affinché il rispetto del proprio ruolo e della propria persona venga osservato anche da ogni terza persona che dovesse entrare in contatto con le minori stesse.
5. Il signor PA potrà sentire quotidianamente le figlie, telefonando tra le 20:45 e le
21:15, sul telefono della figlia possibilmente, a mezzo di cuffie auricolari o Per_2 quantomeno in apposito spazio non esposto alla presenza di terzi. Le parti ritengono opportuno al fine di garantire un momento di genuina intimità tra padre e figlie. Le medesime indicazioni saranno osservate dal signor PA ogni qualvolta le minori si troveranno presso quest'ultimo e dovranno sentire la OR . Pt_1
6. Compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche delle bambine, i ricorrenti stabiliscono che – salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse - in base alle preminenti esigenze delle minori, il sig.
PA vedrà e terrà con sé le figlie minori, ogni mese e mezzo (laddove non fosse invece possibile, per motivi improcrastinabili come ad esempio motivi di lavoro, vi sarà un recupero nelle prime festività comandate successive) almeno un weekend, dal venerdì pomeriggio
(uscita da scuola) sino alla domenica prima di cena. Inoltre, tenuto conto che il signor PA dovrà viaggiare essendo residente in [...], laddove dovessero presentarsi possibilità infrasettimanali di incontro, il signor PA provvederà a comunicarle tempestivamente
(almeno una settimana prima) alla OR . Quest'ultima, in linea di principio e fatti Pt_1 salvi diversi accordi, si occuperà di accompagnare le minori presso l'aeroporto di arrivo del signor PA ed a riprendere le figlie. Le spese relative al weekend saranno pagate interamente dal signor PA.
7. Il SI. PA provvederà a comunicare, almeno 1 settimana prima, alla SI.ra Pt_1 il week end in cui intende stare con le figlie. In ogni caso i ricorrenti in un'ottica di reciproco rispetto, si impegnano espressamente a prestare particolare attenzione al rispetto dei giorni e degli orari previsti e/o convenuti.
pagina 2 di 4 8. Quanto alle singole festività comandate, civili o religiose, queste verranno gestite col criterio dell'alternanza annuale e, laddove possibile, lievemente ampliate di qualche giorno in più. Tenuto conto delle ridotte possibilità di incontro tra padre e figlie, laddove possibile, si cercherà di dare priorità a favorire o la visita del padre o la permanenza delle bambine presso la casa paterna. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse possibilmente in
Sardegna presso il padre oppure, per consentire che la OR possa trascorrere dette Pt_1 festività assieme alle figlie, si dividerà il tempo della durata delle relative vacanze scolastiche e le minori permarranno per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore. Le spese di viaggio in Sardegna delle bambine saranno interamente a carico del signor PA. La OR Pt_1 si occuperà di accompagnarle e riprenderle dall'aeroporto.
9. Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno con il padre in Sardegna 15/ 20 giorni. Tale periodo sarà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le spese di viaggio (andata / ritorno per la Sardegna) per le bambine saranno suddivise al 50% tra i genitori e prenotate tramite Aeroitalia (che ha prezzi fissi). I costi dei centri estivi e/o eventuale baby sitter che si renderanno necessari a causa degli impegni lavorativi della madre, saranno suddivisi tra i genitori al 50%.
10. Il compleanno delle minori verrà possibilmente festeggiato con entrambi i genitori.
In difetto, salvo diversi accordi, ciascun genitore le terrà ad anni alterni in tale giorno così come nel giorno del proprio compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine.
11. Il sig. PA si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie minori la somma mensile complessiva di € 450,00 ( € 225,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito al
100% dalla SI.ra . Pt_1
12. Le spese straordinarie di cui avranno necessità le figlie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecco, allegato al presente atto e del quale deve essere inteso parte integrante.
13. Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per sé stessi e per i figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e DO NU hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 senza essere coniugati e dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a Persona_3
Iglesias il 07/09/2013, e , nato a [...] il [...]. Persona_4
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
Nelle more, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per meglio delineare alcuni aspetti relativi alle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e, in data
04/04/2025 hanno depositato note scritte congiunte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con l'interesse delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4