Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 777 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di SS SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/02/2025), nella causa n. 777/2021 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to GIACOMO BARALLA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CE
, ass. dall'Avv.ta DANIELA CABIDDU, CP_2 P.IVA_2
, ass. dall'Avv.ta MARIA ANTONIETTA CANU, CP_3 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della Parte_1 [...]
(già ASL n.1 di SS), con contratto a tempo indeterminato dal CP_4
16.10.2000 in qualità di Tecnico di Neurofisiopatologia, inquadrato nel livello D3 CCNL Sanità; che, a far data dal luglio 2008, a causa della sottrazione agli infermieri professionali del compito di eseguire gli elettroencefalogrammi per gli accertamenti relativi alla morte cerebrale in attuazione del decreto 11/4/08 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 136 del 12/6/18, tale competenza è passata ai tecnici di neurofisiopatologia;
che l'allora coordinatore della Rianimazione dell'Ospedale Civile " " dott. , con il benestare del CP_5 Persona_1 responsabile del servizio dott. gli ha oralmente assegnato la Controparte_6 responsabilità del coordinamento dei tecnici di neurofisiopatologia;
che il 1/1/17 il P.O. SS passava dalla alla per CP_5 CP_4 CP_7 incorporazione, ivi subentrando in tutte le situazioni attive e passive;
che dal
1
che, in ragione dello svolgimento di tali mansioni, ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità prevista per la funzione di coordinamento del personale dall'art. 22 comma 4 CCNL 7/4/99 e dall'art. 19 CCNL 19/4/04, ovvero la retribuzione corrispondente alla mansione di carattere superiore;
− parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento della qualifica di responsabile Parte_1 del coordinamento dei Tecnici di Neurofisiopatologia presso il P.O. SS Annunziata di SS.
b) condannare il datore di lavoro già ASL n.1 di SS, in per- CP_4 sona del legale rappresentante a corrispondere al Sig. le Parte_1 differenze tra il trattamento retributivo previsto per la qualifica di responsabile del coordinamento e la retribuzione effettivamente percepita, quantificate in € 129,00,11 mensili di cui all'allegato prospetto contabile, dal 2008 ad oggi e pari ad € 20.141,16 o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre a versare all' e all' i contributi previdenziali ed CP_3 CP_2 assistenziali, cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo per il periodo lavorativo indicato in premessa;
c) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a CP_4 corrispondere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica coordinamento dei Tecnici di Neurofisiopatologia presso il P.O. SS Annunziata di SS.
In via subordinata
condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al CP_4 pagamento in favore di della somma veriore accertanda in corso Parte_1 di causa, per i titoli indicati nella parte espositiva del presente atto, ove del caso anche determinando l'equa retribuzione spettante al ricorrente per l'attività lavorativa prestata ai sensi dell'art. 36 Cost., condannando la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_4 differenza tra quanto così determinato e quanto effettivamente percepito, per i titoli per cui è controversia
2 - con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal giorno della maturazione dei crediti a saldo.
- con il favore delle spese di giudizio e la liquidazione delle spese generali al 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che, a tal fine, si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari.”;
− parte convenuta è stata Controparte_1 dichiarata contumace;
− la convenuta ha chiesto: CP_2
“- accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e l' con le modalità e la mansione indicati in ricorso, CP_4 condannare la stessa , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dei premi nella misura che verrà indicata ed CP_2 accertata in corso di causa.”;
− la convenuta ha domandato: CP_3
“- in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico della società in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell' delle spese e competenze del CP_3 presente giudizio”;
− la causa, istruita con l'ammissione di prova orale, è stata discussa dalle parti in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. parte ricorrente, dipendente della in qualità di tecnico di CP_4 neurofisiopatologia, inquadrato nel livello D3 CCNL Sanità, lamenta di aver diritto, dal luglio 2008, al riconoscimento dell'indennità di coordinamento per aver espletato con continuità, sin da tale mese, oltre la propria attività lavorativa, la funzione di coordinamento dei tecnici di neurofisiopatologia;
2. oggetto del contendere è quindi la verifica dell'espletamento da parte dell'istante di funzioni di coordinamento presso il P.O. SS Annunziata di SS per il riconoscimento del relativo trattamento economico;
3. occorre preliminarmente esaminare la normativa contrattuale di riferimento;
4. il CCNL del 7/4/99, all'art. 13 (classificazione del personale) prevedeva: “il sistema di classificazione è articolato in 4 categorie, rispettivamente, A, B, C e
3 D. Nell'ambito della categoria D è prevista l'individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti.”;
5. l'art. 20 del CCNL del 7/4/99 (posizioni organizzative e graduazione delle funzioni) stabiliva che le aziende individuano le posizioni organizzative che comportano assunzione di responsabilità, tenendo conto, nella graduazione delle funzioni, tra l'altro, del livello di autonomia e di responsabilità richiesti, della complessità delle competenze attribuite, dell'entità delle risorse umane, tecnologiche e strumentali gestite, ecc.;
6. l'art. 21, poi, prevedeva il conferimento mediante atto scritto e motivato degli incarichi relativi a posizioni organizzative in favore del personale di categoria D sulla base di criteri predefiniti, il controllo annuale dei risultai conseguiti, la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa, e, di contro, la corresponsione di un'indennità di funzione in caso di valutazione positiva;
7. infine, l'art. 22 comma 4 disponeva: “E' confermata la posizione organizzativa dell'operatore tecnico coordinatore, ove prevista nella dotazione organica delle aziende ed enti, alla quale si accede per selezione interna ai sensi dell'art. 17, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati a lui affidati con assunzione di responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche richieste. La posizione dell'operatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata con l'indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6.”;
8. l'art. 10 del successivo CCNL 2000/20011, dopo aver stabilito, in generale, al comma 1 che l'indennità di coordinamento spetta a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed
– ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”, individuava tre ipotesi per l'assegnazione dell'indennità di coordinamento, ai successivi commi 2, 3 e 6;
9. in particolare, il comma 2 stabiliva: “in prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento –parte fissa- con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanete ai collaboratori professionali sanitari –caposala- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di £ 3.000.000 cui si aggiunge la
4 tredicesima mensilità”; il comma 3: “l'indennità di cui al comma 2 –sempre in prima applicazione- compete in via permanente e nella misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali -assistenti sociali- già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento ,o , previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”; il comma 6: “in prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5”;
10. al comma 4 prevedeva poi che: “Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.”;
11. l'ultimo comma del citato art. 10, infine, prevedeva che, dopo il 1/9/01, i requisiti per la corresponsione dell'indennità di coordinamento dovevano essere previsti da un contratto integrativo;
tale contratto integrativo è poi stato stipulato il 20/9/01 e, a tal fine, all'art. 5, comma 2, rimandava alle determinazioni delle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL del 7/4/99;
12. ancora, l'art. 19 comma 1 del successivo CCNL 2002/2005, rubricato
“Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale”, alla lettera c), afferma che: “Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio”;
13. alla luce di ciò, la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito (v. da ultimo Cass. ord. n. 18969/24) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non risulta essere unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento
5 al personale di categoria D (o, in casi eccezionali che qui non interessano, anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. Cass. n. 10008/2010 e 10009/2010, n. 25198/13, n. 18679/15, n. 41757/21); per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema 'a regime', per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr. Cass. n. 12339 del 2018);
14. in particolare, con riferimento al periodo sub B) di interesse nel caso di specie, Cass. ord. n. 18969/24 ha affermato:
“nella fase successiva alla cd. 'prima applicazione', per il personale, sia transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell'art. 8 del c.c.n.l. 20.9.2001, sia già in categoria D, ma non transitato in DS non avendo ottenuto l'indennità di coordinamento, valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 29.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile del 2014, secondo le quali la progressione si basa su specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (vedi compiutamente su tali aspetti Cass. n. 12339/2018, alla cui motivazione integralmente il Collegio si riporta).
2.9. Del pari si è ulteriormente precisato (cfr. Cass. n. 18932/2023 al punto 6; Cass. n. 217/2023, ai punti da 15 a 19; Cass. n. 25408/2021; Cass. n. 15955/2021) che l'art. 4 del c.c.n.l. del 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-Regioni.
Al riguardo si è quindi evidenziato che la normativa collettiva, per il sistema a regime, fa dipendere il diritto alle funzioni di coordinamento ed alla relativa indennità da altri presupposti consistenti nell'individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle , previa concertazione (art. 5, comma CP_1
2, c.n.n.i. 20.9.2001).”;
15. nel caso in esame l'indennità di coordinamento viene richiesta in relazione al periodo 2008/2021, ovvero nella cd. fase “a regime” e, pertanto, oltre alla prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni di coordinamento, si pone la questione sia dell'esistenza di un atto formale di riconoscimento e/o
6 attribuzione del coordinamento che della carenza di tutta la procedura individuata dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
16. ritiene questa giudice che, sebbene non risulti documentato che le procedure di assegnazione siano state rispettate, la previsione contrattuale di una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni consenta di adeguare il trattamento economico per il personale sanitario di categoria D all'effettivo livello di responsabilità attribuito, quanto meno con riferimento alla componente fissa dell'indennità di coordinamento, nei casi in cui l'incarico di coordinamento del personale e delle attività dei servizi di assegnazione sia stato conferito da chi aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e l'incarico sia stato effettivamente svolto;
17. venendo ad esaminare le risultanze istruttorie, risulta dimostrato, avendolo confermato tutti i testi escussi ( , , ) che CP_6 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 parte ricorrente abbia gestito, nel periodo dedotto, sia sotto il profilo dell'organizzazione dei turni che della programmazione delle ferie, i tecnici di neurofisiopatologia ed abbia curato la manutenzione delle attrezzature utilizzate e la rendicontazione del materiale necessario, rapportandosi con il personale interno od esterno competente;
anche dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente abbia predisposto i turni di servizio del personale tecnico del servizio di neurofisiopatologia (doc. 3);
18. quanto all'assegnazione dell'incarico, sebbene non sia prodotta alcuna documentazione, il teste dott. responsabile del servizio di CP_6 neurofisiopatologia presso ASL all'epoca dei fatti, ha confermato Parte_2 che, su suo incarico, “si occupava di stilare i turni di lavoro dei tecnici di Pt_1 accertamento di morte cerebrale, provvedeva a fare gli ordini del materiale di consumo, si incaricava di chiamare i tecnici in caso di mal funzionamento delle apparecchiature e li seguiva durante l'intervento; rendicontazione dell'attività svolta dei tecnici ai fini della reperibilità, turnazione extra e registrazione ufficio stipendi, nonché presenze e malattia del personale”;
19. si tratta quindi di verificare se quanto sopra sia sufficiente a sussumere le mansioni svolte dal ricorrente nell'alveo del “coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”, previsto dall'art. 10 CCNL sopra citato per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento;
20. ebbene, deve ritenersi provato sia che il ricorrente abbia svolto attività di coordinamento del personale appartenete allo stesso profilo (tecnici di neurofisiopatologia), sia che abbia prestato ulteriori attività gestorie (verifica della manutenzione delle apparecchiature e rendicontazione del materiale) utili, anche alla luce della genericità della disciplina contrattuale, a far ritenere
7 integrato il requisito del coordinamento delle attività nell'ambito del servizio di assegnazione (neurofisiopatologia);
21. il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento dell'indennità di coordinamento, nella componente fissa, dall'agosto 2008;
22. in assenza di contestazioni, la quantificazione svolta da parte ricorrente appare conforme alla previsione contrattuale;
23. a tale credito dovrà essere aggiunto il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria, posto che “per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla I. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 459 del 2000), - che, con pronuncia di accoglimento, ha affermato che tale divieto di cumulo non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati -; per tali dipendenti pubblici, infatti, ancorché ora si discuta in termini di rapporti di lavoro privatizzati, ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la 'ratio decidendi' prospettata dal Giudice delle leggi (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n. 16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonché la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877)” (Cass. n. 19978/2020);
Cont 24. da tale accertamento consegue altresì la richiesta condanna di al versamento dei premi e contributi alle resistenti e , nei limiti della CP_2 CP_3 prescrizione quinquennale;
25. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte Cont convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario in relazione a parte ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna ATS a pagare a parte ricorrente l'importo di € 20.141,16 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
Cont
- condanna a versare all' e all i relativi contributi e premi, nei limiti CP_3 CP_2 della prescrizione quinquennale;
- condanna ATS alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
8 Cont
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e liquidandole CP_3 CP_2 in € 500 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in SS, il 27/02/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si tratta di contratto non richiamato dal ricorrente, ma l'omissione dell'indicazione del dato contrattuale nello specifico ovvero del conteggio analitico non precludono al giudicante di conoscere lo stesso;
come è noto, contrariamente alle controversie relative al rapporto di impiego privato, nel caso di impiego pubblico, il giudice, in applicazione del principio iura novit curia (cfr. ex multis Cass. ord. n. 6394 del 05/03/2019) ha la possibilità di conoscere il CCNL nonostante non sia stato prodotto dalle parti.