Articolo 337 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 336Articolo 338
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31 dicembre 2019
Art. 337. Coadiutori del curatore 1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019