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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 2896/2024 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti GALLUCCI PATRIZIA e
DONNARUMMA MARIANNINA, dalle quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 1. La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori (nata a [...] il [...]) e (nata in [...]_1 Per_2
Vesuviano il 10/12/2021), dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe. Per
l'udienza del 05/03/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
2. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1) le figlie minori (nata a [...] il [...] e (nata a [...]_1 Per_2
Vesuviano il 10/12/2022) saranno affidate ad entrambi i genitori al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la mamma che con il papà e di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, fermo restando quanto stabilito, in caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.
2) Le minori e attesi i buoni rapporti intercorrenti tra la SI.ra e il SI. Per_2 Per_1 Parte_2 Pt_1
e la vicinanza logistica dei domicili dei predetti – la SI.ra domicilierà in Carbonara di Nola, alla
[...] Parte_2
2 via Fortuna, sec traversa 14 e il SI. presso la casa familiare in Palma Campania - saranno collocati Pt_1 alternativamente (a giorni alterni con pari pernotti) presso le residenze/domicili di entrambi i genitori, fatta salva la possibilità di accordi differenti, concordati tra le le parti, ma sempre rispettosi delle abitudini di vita e degli impegni dei minori. Quanto alle ferie estive, le piccole trascorreranno almeno dieci giorni consecutivi con ogni genitore, periodo che su accordo dei predetti dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno. I giorni di Natale e Capodanno
e le relative vigilie saranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre. Così sarà per il giorno di
Pasqua ed il lunedì d'Albis. I giorni dei compleanni e degli onomastici di e saranno trascorsi Per_1 Per_2 preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà l'accordo diversamente preso da quest'ultimi. Le dilette trascorreranno la festività di San Giuseppe con il mentre la festa della mamma con la SI.ra . Pt_1 Parte_2
Le minori staranno con il SI. anche il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, e viceversa Parte_1 trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. La coppia genitoriale si impegna a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun genitore, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione, quando l'altro ha con sé le minori. I ricorrenti, infine, si impegnano a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra le piccole e e i nonni, sia paterni Per_1 Per_2 che materni.
3) la casa familiare sarà assegnata al SI. che la abiterà unitamente alla prole minore, quando Parte_1 quest'ultima sarà presso di lui;
4) gli istanti, attesa la collocazione alternata delle minori presso ciascuno di essi, provvederanno al contributo al mantenimento ordinario per queste ultime in modalità diretta;
5) le spese straordinarie relative alla prole saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo linee guida anno 2021 del Tribunale di Nola e il COA del medesimo Tribunale.
1) le parti dichiarano che con il presente accordo, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
2) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi delle minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ affida ad entrambi i genitori le figlie nata il [...] in [...]_1
(NA), e nata il [...] in [...] che saranno collocate Per_2
3 alternativamente (a giorni alterni con pari pernotti) presso le residenze/domicili di entrambi i genitori;
✓ dispone che il diritto di visita di entrambi i genitori sarà attuato con le modalità e nei tempi concordati;
✓ dispone che i genitori, attesa la collocazione alternata delle minori, provvedano al contributo al mantenimento ordinario in modalità diretta, e per le spese straordinarie contribuiscano nella misura del 50%;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di ConSIlio del 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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