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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/07/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
Composta dai magistrati:
dott. PETROLATI FRANCO Presidente
Consigliere Rel. dott.ssa MARINI ASSUNTA
dott.ssa ing. FABRIZIO MARIA FABRICINI Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero N° 7627 / 2019, vertente
TRA
Parte_1
[...]
elettivamente domiciliati in Civitavecchia, Via S, Di Giacomo n. 12, presso e nello studio degli Avv.ti Patrizia Bisozzi ( CF. Codice Fiscale_1 ) e Parte_2
(CF. Codice Fiscale_2 ), che li rappresentano e difendono, congiuntamente ed anche separatamente, giusta procura speciale a margine della memoria di riassunzione;
RICORRENTI
E
Controparte_1 (codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. P.IVA_1 ), in persona dell'Avv. Teodoro Maurizio Giuseppe Matteis, nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 in forza di procura in data 6 novembre di Roma,2018, Rep. 57647, Racc. 29207, per atto Notaio Persona_1 rappresentata e difesa, dall' Avv.to Gianfranco Mazzullo (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio delC.F. 3 medesimo in Roma, Via Courmayeur n. 79, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
Resistente
Controparte_1 Controparte_2
Resistente non costituita
(Già Controparte_4 Controparte_3
)
[...]
in persona del Commissario Straordinario, avv. A. Marrazzo elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci, 9 presso lo studio dell'avv. Claudio Martino che lo rappresenta e difende con l'avv. Angelo Guzzo giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
Per i TALENTI nell'atto introduttivo "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche adito, contrariis rejectis, accertata la responsabilità dell' [...]
CP_1 ed Controparte_5 ed [...]
nella causazione Controparte_6
dell'esondazione del fosso Tafone per i motivi tutti di cui in premessa che si intendono espressamente richiamati, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. a causa ed in conseguenza dell'esondazione Parte_1
verificatasi in date 11/12.11.2012, danni quantificati nella CtP del Geom. Parte_3 in € 1.047.753,00 e dal Sig. Parte_1 a causa ed in conseguenza dell'esondazione verificatesi in data 11/12.11.2012, danni quantificati nella CTP del Geom. Parte_3 in €109.415/00, oltre interessi e rivalutazione dai singoli eventi all'effettivo soddisfo;
o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria dei compensi del giudizio, spese generali, Cap come per legge. Nella precisazione delle conclusioni" Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la esclusiva responsabilità dell' nella Controparte_1
causazione dell'esondazione del Torrente Tafone e dei relativi danni causati ai
Sig.ri e Parte_1 condannarla al pagamento di tali danni nella Parte_1
/
misura come accertata e determinata dal CTU Ing. Per_2 di € 651.023,03 per il primo ed €33.626,27 per il secondo, oltre rivalutazione ed interessi dal novembre 2012. Con ogni conseguente pronuncia e vittoria dei compensi professionali da porre tutti a carico dell' Controparte_1 e con sentenza munita di provvisoria esecuzione che in questa sede espressamente si richiede.”
Per Controparte_7
Nella precisazione delle conclusioni: " richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione 20 gennaio 2020 da intendersi qui Controparte_7
integralmente trascritte;
in via principale chiede la reiezione della avversa domanda, non risultando comprovata la riconducibilità sotto il profilo causale della esondazione nella permanenza in loco dei residui dell'attraversamento non rimossi da CP_1 TSA n. 21/19). Né detta riconducibilità appare comprovata dalla relazione peritale svolta in questa fase del giudizio;
anzi, la pretermissione da parte del CTU di eventi alluvionali eccezionali, verificati proprio nei giorni (11/12 novembre 2012) che hanno determinato la situazione di danno, eventi specificati nelle note critiche alla CTU 16 gennaio 2022, la escluderebbe (sul punto si richiama altresì il curriculum dell'ex Comandante dei VVF di Viterbo, pag.
7. Invio telematico l'11 maggio scorso).
Anche sotto il profilo della quantificazione del danno (ascrivibile, come detto, a eventi alluvionali eccezionali, come specificato nei decreti richiamati nelle sopra citate note. In via subordinata si chiede la nomina di altro CTU
Per il CP_3
nell'atto introduttivo
Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, in sede di riassunzione e disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [...]
Controparte_4 (ora
), Controparte_3
riconducibili a comportamenti ed a essendo i fatti lamentati dai signori Pt_1
responsabilità dirette ed esclusive di Controparte_1
- in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., nei riguardi del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 1) del diritto al risarcimento azionato dai signori Pt_1 tenuto conto che i danni lamentati risalgono al novembre del 2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del Controparte_4
è la citazione di terzo notificata in data 4 maggio 2018 da parte di CP_1 a distanza di cinque anni e mezzo dai fatti di causa;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino accoglimento le eccezioni preliminari, dichiarare infondate, con con-seguente integrale rigetto, tutte le domande svolte, o che dovessero essere formulate nel presente giudizio, nei confronti del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 ).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con la precisazione delle conclusioni:"
"Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, in sede di riassunzione e disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [...]
Controparte_4 (ora Controparte_3 ), essendo i fatti lamentati dai signori Pt_1 riconducibili a comportamenti ed a responsabilità dirette ed esclusive di Controparte_1
in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., nei riguardi del Controparte_4 (ora [...]
1) del diritto al risarcimento azionato dai signori Pt_1 Controparte_3
tenuto conto che i danni lamentati risalgono al novembre del 2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del Controparte_4 è la citazione di terzo notificata in data 4 maggio 2018 da parte di [...]
Controparte_1 a distanza di cinque anni e mezzo dai fatti di causa;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino accoglimento le eccezioni preliminari, dichiarare infondate, con conseguente integrale rigetto, tutte le domande svolte, o che dovessero essere formulate nel presente giudizio, nei confronti del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 ).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 proprietari di due aziende agricole site nel Parte_1 e '
Comune di Montalto di Castro, località Pan dei Gangani, confinanti con il fosso
Tafone, che in direzione monte-mare, sulla sinistra della proprietà dei fratelli
Pt_1 è collegata una centrale costruita da CP_1 (oggi Controparte_1
) negli anni 70 circa, attualmente non attiva ma ancora di proprietà dell' CP_1
[...]; che le due proprietà CP_1 e fratelli Pt_1 sono divise da un fosso denominato Tafone che raccoglie le acque a Monte dalla riva sino alla foce del mare;
che tale fosso oltre che convogliare le acque piovane e/o di altra natura e/o derivazione fa da raccoglitore di ogni sorta di detrito e/o rifiuto che incontra nel suo percorso;
che negli anni 90 I' CP_1 nell'effettuare nuovi lavori di trasformazione dell'impianto esistente, al fine di permettere ai propri mezzi di accedere più facilmente alla centrale, commissionò la costruzione di un'opera chiamata impropriamente "ponte"; che tale costruzione ostruendo irregolarmente il percorso delle acque del predetto fosso, soprattutto in concomitanza di consistenti eventi piovosi, causò nell'anno 1992 una esondazione, seguita da ben altre tre successive a distanza di breve tempo, che provocarono ingenti danni alle proprietà dei fratelli Pt_1
che l'CP_1 dopo l'ultima esondazione dell'Ottobre del 1992, stante la manifesta pericolosità dell'opera, provvide a rimuovere tale opera ma che successivamente vennero accertate ulteriori esondazioni alle proprietà Pt_1 Questi hanno convenuto in giudizio Controparte_1 ed [...]
Controparte_5 ed Controparte_6
[...] dinanzi al Tribunale di Civitavecchia per sentir dichiarare responsabilità delle convenute nella causazione di un grave allagamento che aveva colpito le loro aziende agricole, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituita l' CP_1 dichiarando di non avere alcuna responsabilità
nell'accaduto e chiedendo di chiamare in giudizio il Controparte_4
(), che, costituendosi
[...] (ora Controparte_3 in giudizio, ha eccepito la propria estraneità ai fatti.
Con sentenza n.1390/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche.
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche reiterando le domande. La convenuta ed il CP_3 hanno anch'essi reiterato le proprie eccezioni.
In via istruttoria è stata disposta una CTU con la quale è stato chiesto al
Consulente di determinare le cause dell'esondazione del fosso Tafone e i danni subiti dai terreni di proprietà dei ricorrenti.
Ricostruendo la vicenda il consulente ha chiarito che i sig.ri Parte_1 e
Parte_1 sono proprietari di due aziende agricole limitrofe site nel Comune di
Montalto di Castro, località Pian dei Gangani rispettivamente di 126,0263 ettari e 40,2000 ettari.
Le due aziende agricole sono separate dalla Centrale ENEL di Montalto di Castro dal fosso Tafone, un corso d'acqua che raccoglie le acque di drenaggio di un bacino che si estende da Pescia Romana a Vulci, nel Lazio al confine con la
Toscana.
In tale zona il corso d'acqua è stato oggetto di sistemazione idraulica da parte del La sezione realizzata ha unaControparte_4 larghezza di circa 75 metri ed arginature che si elevano di circa 2,5 metri al disopra del piano campagna. Negli anni '90 l' CP_1 realizzò un attraversamento del Fosso Tafone per accedere più facilmente alla Centrale.
La costruzione del ponte ha ridotto la sezione idrica da circa mq 140,00 a circa mq 63,58; in totale la riduzione è stata di circa mq 76,42 corrispondenti a circa il 55%. Inoltre, la quota del rilevato stradale posta ad oltre 5 metri, quindi oltre la quota dell'argine destro di circa metri 3,40, ha favorito l'esondazione sul lato destro in corrispondenza delle proprietà Pt_1 apportando danni alle aziende agricole.
Nel 1994 CP_1 ha rimosso la struttura fuori terra del ponte, lasciando però la soletta di fondazione nell'alveo e una rampa in sinistra idraulica
In conseguenza di questi restringimenti dell'alveo, nel 2012 il fosso Tafone è
nuovamente esondato, apportando nuovi danni alle due aziende agricole.
Il ctu ha esaminato le registrazioni della stazione pluviometrica di Tarquinia in occasione di due eventi verificatesi il 28 settembre e il 5 ottobre del 1992 e le ha confrontate con i dati pluviometrici del periodo 1971 1992 riscontrando che i valori verificatisi in occasione delle esondazioni non possono considerarsi eccezionali ma risultano del tutto in linea con gli eventi estremi che si verificano usualmente nella zona. Pertanto, l'esondazione non è stata causata da un fenomeno piovoso di carattere eccezionale.
Il CTU ha quantificato i danni alle due proprietà, con dettagliata valutazione, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, per la quale si rimanda alla Relazione tecnica d'ufficio alle pagg. 7/17, in € 651.023,03 per l'azienda di e di € 33.626,27 per l'azienda di Parte_1Parte_1
Tale valutazione è stata effettuata in data 01/12/2021, pertanto le somme andranno rivalutate all'attualità con applicazione degli interessi sulle somme via via rivalutate.
Va, invece, rigettata ogni domanda nei confronti del CP_3 non essendo emersa alcuna sua responsabilità nonostante lo specifico quesito posto al CTU in questa sede volta a determinare le cause dell'esondazione del fosso Tafone e i danni subiti dai terreni di proprietà dei ricorrenti in ordine alla responsabilità. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiarata la responsabilità di Controparte_1 nella produzione dei danni lamentati dagli attori per l'effetto la condanna al risarcimento degli stessi, liquidati in € 651.023,03 per l'azienda di e di € 33.626,27 perParte_1 l'azienda di Parte_1 oltre rivalutazione dalla data della CTU( 1.12.2021) ed interessi legali sulla somma devalutata al 5.10.1992 rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza e dei soli interessi legali da tale data;
- rigetta ogni domanda avverso il Controparte_3 e compensa le relative spese legali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Roma, 7.5.2025
IL PRESIDENTE
dott. Franco Petrolati
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Assunta Marini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
Composta dai magistrati:
dott. PETROLATI FRANCO Presidente
Consigliere Rel. dott.ssa MARINI ASSUNTA
dott.ssa ing. FABRIZIO MARIA FABRICINI Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero N° 7627 / 2019, vertente
TRA
Parte_1
[...]
elettivamente domiciliati in Civitavecchia, Via S, Di Giacomo n. 12, presso e nello studio degli Avv.ti Patrizia Bisozzi ( CF. Codice Fiscale_1 ) e Parte_2
(CF. Codice Fiscale_2 ), che li rappresentano e difendono, congiuntamente ed anche separatamente, giusta procura speciale a margine della memoria di riassunzione;
RICORRENTI
E
Controparte_1 (codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. P.IVA_1 ), in persona dell'Avv. Teodoro Maurizio Giuseppe Matteis, nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 in forza di procura in data 6 novembre di Roma,2018, Rep. 57647, Racc. 29207, per atto Notaio Persona_1 rappresentata e difesa, dall' Avv.to Gianfranco Mazzullo (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio delC.F. 3 medesimo in Roma, Via Courmayeur n. 79, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
Resistente
Controparte_1 Controparte_2
Resistente non costituita
(Già Controparte_4 Controparte_3
)
[...]
in persona del Commissario Straordinario, avv. A. Marrazzo elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci, 9 presso lo studio dell'avv. Claudio Martino che lo rappresenta e difende con l'avv. Angelo Guzzo giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
Per i TALENTI nell'atto introduttivo "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche adito, contrariis rejectis, accertata la responsabilità dell' [...]
CP_1 ed Controparte_5 ed [...]
nella causazione Controparte_6
dell'esondazione del fosso Tafone per i motivi tutti di cui in premessa che si intendono espressamente richiamati, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. a causa ed in conseguenza dell'esondazione Parte_1
verificatasi in date 11/12.11.2012, danni quantificati nella CtP del Geom. Parte_3 in € 1.047.753,00 e dal Sig. Parte_1 a causa ed in conseguenza dell'esondazione verificatesi in data 11/12.11.2012, danni quantificati nella CTP del Geom. Parte_3 in €109.415/00, oltre interessi e rivalutazione dai singoli eventi all'effettivo soddisfo;
o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria dei compensi del giudizio, spese generali, Cap come per legge. Nella precisazione delle conclusioni" Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la esclusiva responsabilità dell' nella Controparte_1
causazione dell'esondazione del Torrente Tafone e dei relativi danni causati ai
Sig.ri e Parte_1 condannarla al pagamento di tali danni nella Parte_1
/
misura come accertata e determinata dal CTU Ing. Per_2 di € 651.023,03 per il primo ed €33.626,27 per il secondo, oltre rivalutazione ed interessi dal novembre 2012. Con ogni conseguente pronuncia e vittoria dei compensi professionali da porre tutti a carico dell' Controparte_1 e con sentenza munita di provvisoria esecuzione che in questa sede espressamente si richiede.”
Per Controparte_7
Nella precisazione delle conclusioni: " richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione 20 gennaio 2020 da intendersi qui Controparte_7
integralmente trascritte;
in via principale chiede la reiezione della avversa domanda, non risultando comprovata la riconducibilità sotto il profilo causale della esondazione nella permanenza in loco dei residui dell'attraversamento non rimossi da CP_1 TSA n. 21/19). Né detta riconducibilità appare comprovata dalla relazione peritale svolta in questa fase del giudizio;
anzi, la pretermissione da parte del CTU di eventi alluvionali eccezionali, verificati proprio nei giorni (11/12 novembre 2012) che hanno determinato la situazione di danno, eventi specificati nelle note critiche alla CTU 16 gennaio 2022, la escluderebbe (sul punto si richiama altresì il curriculum dell'ex Comandante dei VVF di Viterbo, pag.
7. Invio telematico l'11 maggio scorso).
Anche sotto il profilo della quantificazione del danno (ascrivibile, come detto, a eventi alluvionali eccezionali, come specificato nei decreti richiamati nelle sopra citate note. In via subordinata si chiede la nomina di altro CTU
Per il CP_3
nell'atto introduttivo
Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, in sede di riassunzione e disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [...]
Controparte_4 (ora
), Controparte_3
riconducibili a comportamenti ed a essendo i fatti lamentati dai signori Pt_1
responsabilità dirette ed esclusive di Controparte_1
- in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., nei riguardi del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 1) del diritto al risarcimento azionato dai signori Pt_1 tenuto conto che i danni lamentati risalgono al novembre del 2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del Controparte_4
è la citazione di terzo notificata in data 4 maggio 2018 da parte di CP_1 a distanza di cinque anni e mezzo dai fatti di causa;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino accoglimento le eccezioni preliminari, dichiarare infondate, con con-seguente integrale rigetto, tutte le domande svolte, o che dovessero essere formulate nel presente giudizio, nei confronti del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 ).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con la precisazione delle conclusioni:"
"Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, in sede di riassunzione e disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [...]
Controparte_4 (ora Controparte_3 ), essendo i fatti lamentati dai signori Pt_1 riconducibili a comportamenti ed a responsabilità dirette ed esclusive di Controparte_1
in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., nei riguardi del Controparte_4 (ora [...]
1) del diritto al risarcimento azionato dai signori Pt_1 Controparte_3
tenuto conto che i danni lamentati risalgono al novembre del 2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del Controparte_4 è la citazione di terzo notificata in data 4 maggio 2018 da parte di [...]
Controparte_1 a distanza di cinque anni e mezzo dai fatti di causa;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino accoglimento le eccezioni preliminari, dichiarare infondate, con conseguente integrale rigetto, tutte le domande svolte, o che dovessero essere formulate nel presente giudizio, nei confronti del Controparte_4 (ora [...]
Controparte_3 ).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 proprietari di due aziende agricole site nel Parte_1 e '
Comune di Montalto di Castro, località Pan dei Gangani, confinanti con il fosso
Tafone, che in direzione monte-mare, sulla sinistra della proprietà dei fratelli
Pt_1 è collegata una centrale costruita da CP_1 (oggi Controparte_1
) negli anni 70 circa, attualmente non attiva ma ancora di proprietà dell' CP_1
[...]; che le due proprietà CP_1 e fratelli Pt_1 sono divise da un fosso denominato Tafone che raccoglie le acque a Monte dalla riva sino alla foce del mare;
che tale fosso oltre che convogliare le acque piovane e/o di altra natura e/o derivazione fa da raccoglitore di ogni sorta di detrito e/o rifiuto che incontra nel suo percorso;
che negli anni 90 I' CP_1 nell'effettuare nuovi lavori di trasformazione dell'impianto esistente, al fine di permettere ai propri mezzi di accedere più facilmente alla centrale, commissionò la costruzione di un'opera chiamata impropriamente "ponte"; che tale costruzione ostruendo irregolarmente il percorso delle acque del predetto fosso, soprattutto in concomitanza di consistenti eventi piovosi, causò nell'anno 1992 una esondazione, seguita da ben altre tre successive a distanza di breve tempo, che provocarono ingenti danni alle proprietà dei fratelli Pt_1
che l'CP_1 dopo l'ultima esondazione dell'Ottobre del 1992, stante la manifesta pericolosità dell'opera, provvide a rimuovere tale opera ma che successivamente vennero accertate ulteriori esondazioni alle proprietà Pt_1 Questi hanno convenuto in giudizio Controparte_1 ed [...]
Controparte_5 ed Controparte_6
[...] dinanzi al Tribunale di Civitavecchia per sentir dichiarare responsabilità delle convenute nella causazione di un grave allagamento che aveva colpito le loro aziende agricole, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituita l' CP_1 dichiarando di non avere alcuna responsabilità
nell'accaduto e chiedendo di chiamare in giudizio il Controparte_4
(), che, costituendosi
[...] (ora Controparte_3 in giudizio, ha eccepito la propria estraneità ai fatti.
Con sentenza n.1390/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche.
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche reiterando le domande. La convenuta ed il CP_3 hanno anch'essi reiterato le proprie eccezioni.
In via istruttoria è stata disposta una CTU con la quale è stato chiesto al
Consulente di determinare le cause dell'esondazione del fosso Tafone e i danni subiti dai terreni di proprietà dei ricorrenti.
Ricostruendo la vicenda il consulente ha chiarito che i sig.ri Parte_1 e
Parte_1 sono proprietari di due aziende agricole limitrofe site nel Comune di
Montalto di Castro, località Pian dei Gangani rispettivamente di 126,0263 ettari e 40,2000 ettari.
Le due aziende agricole sono separate dalla Centrale ENEL di Montalto di Castro dal fosso Tafone, un corso d'acqua che raccoglie le acque di drenaggio di un bacino che si estende da Pescia Romana a Vulci, nel Lazio al confine con la
Toscana.
In tale zona il corso d'acqua è stato oggetto di sistemazione idraulica da parte del La sezione realizzata ha unaControparte_4 larghezza di circa 75 metri ed arginature che si elevano di circa 2,5 metri al disopra del piano campagna. Negli anni '90 l' CP_1 realizzò un attraversamento del Fosso Tafone per accedere più facilmente alla Centrale.
La costruzione del ponte ha ridotto la sezione idrica da circa mq 140,00 a circa mq 63,58; in totale la riduzione è stata di circa mq 76,42 corrispondenti a circa il 55%. Inoltre, la quota del rilevato stradale posta ad oltre 5 metri, quindi oltre la quota dell'argine destro di circa metri 3,40, ha favorito l'esondazione sul lato destro in corrispondenza delle proprietà Pt_1 apportando danni alle aziende agricole.
Nel 1994 CP_1 ha rimosso la struttura fuori terra del ponte, lasciando però la soletta di fondazione nell'alveo e una rampa in sinistra idraulica
In conseguenza di questi restringimenti dell'alveo, nel 2012 il fosso Tafone è
nuovamente esondato, apportando nuovi danni alle due aziende agricole.
Il ctu ha esaminato le registrazioni della stazione pluviometrica di Tarquinia in occasione di due eventi verificatesi il 28 settembre e il 5 ottobre del 1992 e le ha confrontate con i dati pluviometrici del periodo 1971 1992 riscontrando che i valori verificatisi in occasione delle esondazioni non possono considerarsi eccezionali ma risultano del tutto in linea con gli eventi estremi che si verificano usualmente nella zona. Pertanto, l'esondazione non è stata causata da un fenomeno piovoso di carattere eccezionale.
Il CTU ha quantificato i danni alle due proprietà, con dettagliata valutazione, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, per la quale si rimanda alla Relazione tecnica d'ufficio alle pagg. 7/17, in € 651.023,03 per l'azienda di e di € 33.626,27 per l'azienda di Parte_1Parte_1
Tale valutazione è stata effettuata in data 01/12/2021, pertanto le somme andranno rivalutate all'attualità con applicazione degli interessi sulle somme via via rivalutate.
Va, invece, rigettata ogni domanda nei confronti del CP_3 non essendo emersa alcuna sua responsabilità nonostante lo specifico quesito posto al CTU in questa sede volta a determinare le cause dell'esondazione del fosso Tafone e i danni subiti dai terreni di proprietà dei ricorrenti in ordine alla responsabilità. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiarata la responsabilità di Controparte_1 nella produzione dei danni lamentati dagli attori per l'effetto la condanna al risarcimento degli stessi, liquidati in € 651.023,03 per l'azienda di e di € 33.626,27 perParte_1 l'azienda di Parte_1 oltre rivalutazione dalla data della CTU( 1.12.2021) ed interessi legali sulla somma devalutata al 5.10.1992 rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza e dei soli interessi legali da tale data;
- rigetta ogni domanda avverso il Controparte_3 e compensa le relative spese legali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Roma, 7.5.2025
IL PRESIDENTE
dott. Franco Petrolati
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Assunta Marini