Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2977 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Alba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...]_2 C.F._2
(FG) il 20/07/1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michela
Alba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Roma.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/06/2007 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Roma, anno 2007, numero 661, parte 2, serie
A03, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i figli minori, nato il [...], e nato il [...], Per_1 Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori e dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. La casa familiare, sita in Donori nella via Aldo Moro n. 1, di proprietà della
Sig.ra sarà assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarci con i Pt_1 figli minori.
4. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra anticipatamente ed Parte_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e somma Per_1 Per_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico e
Pag. 2 di 3 universale per i figli verrà richiesto da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
5. I figli minori dimoreranno prevalentemente presso l'abitazione materna, ove saranno residenti anche ai fini anagrafici.
e staranno con il padre, salvo diversi accordi dei genitori, nei Per_1 Per_2 seguenti giorni e con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino al dopo cena (ore 20.30 d'inverno ovvero nei periodi scolastici e ore 21.30 d'estate ovvero nei periodi di chiusura scolastica), nonché il fine settimana alternato, dal sabato alle ore
10.00 fino alla successiva domenica (ore 20.30 in inverno ovvero nei periodi scolastici, ore 21.30 in estate ovvero nei periodi di chiusura scolastica).
Sarà il padre, nei giorni in cui i figli dovranno stare con lui, a prelevarli da scuola o dalla casa materna per tenerli con sé e sarà sempre il padre a riaccompagnare i figli presso la casa materna.
Nei giorni in cui il padre terrà i figli, ove i minori avessero impegni sportivi, ricreativi o di qualunque altro genere, sarà il Sig. che provvederà Parte_2 ad accompagnarli presso le relative strutture e a riprenderli presso le stesse.
I figli trascorreranno tutte le festività alternativamente con la madre e con il padre, così come trascorreranno con ogni genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, ossia nei mesi di luglio, agosto e settembre, che le parti concorderanno annualmente secondo il calendario delle loro ferie lavorative almeno un mese prima.
6. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, se previamente concordate, salvo le urgenti;
tra le spese straordinarie rientrano le rette scolastiche, i costi del centro estivo e le spese sportive.
7. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
8. I coniugi si rilasciano reciprocamente il permesso per l'espatrio personale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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