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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice nella causa iscritta al n.r.g. 13508/2024, promossa da: nata a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PORTESI VERA e RICCADONNA ANDREA
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SOLDATI GIANLUCA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e contraevano matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Carugate-MI in data 5.6.99 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carugate-MI al numero 8 parte II serie A dell'anno 1999).
Con sentenza del 17.7.14, passata in giudicato, il Tribunale di Monza pronunciava la separazione personale dei coniugi.
2. Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal coniuge. Il resistente si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
A seguito dell'udienza dell'8.4.25, con ordinanza del 10.4.25 il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti;
stante la loro richiesta, ha altresì rimesso la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
3. Il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
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Sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio, in quanto: (i) dalla separazione è decorso il termine di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge n. 898/70; (ii) la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può ormai essere ricostituita;
(iii) i coniugi non si sono riconciliati, come può desumersi dagli atti di parte e dal fallimento del tentativo esperito nella prima udienza di questo procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario a Carugate-MI in data 5.6.99 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carugate-MI al numero 8 parte II serie A dell'anno 1999); dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 10/04/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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