Articolo 2 della Legge 8 agosto 1977, n. 607
Articolo 1
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13 settembre 1977
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 settembre 1977