Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6104 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. LEPORE CARLO
e LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA
Avv. COLASANTI VALERIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La impugna la sentenza n. 6697 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha Parte_1 deciso quanto segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato alla MA Videolot Rete s.p.a. la premesso che: - essa attrice, operatrice nel mercato Parte_1 della installazione e del noleggio di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. con la veste di terzo raccoglitore delle giocate , è proprietaria degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S.( AWP- New Slot); gli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) della richiamata disposizione sono quelli
“ che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato- ed obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°640 e successive modificazioni, si attivano con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Amministrazione dei Monopoli di Stato-, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio , che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli fra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
Euro, erogate dalla macchina ( in monete metalliche). Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali”;
- l'art. 14 bis, comma 4°, del D.P.R. n° 26/10/1972 n°640 ha stabilito quanto segue:
“entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n°773, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n° 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma”;
- vi erano dunque soggetti, selezionati da A.D.M., ai quali erano state affidate in concessione l'attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito;
- uno di questi concessionari era la convenuta MA Videolot Rete s.p.a.;
- il terzo raccoglitore delle giocate e, quindi, essa istante, proprietaria degli apparecchi
AWP provvede alla installazione presso esercizi commerciali e sale da gioco ed alla raccolta del PREU per conto dei Concessionari, unico soggetto passivo della predetta imposta;
pag. 2/11 - la filiera del gioco lecito è dunque composta nel seguente modo: 1) ADM;
2)Concessionari; 3)Terzi raccoglitori delle giocate;
4) Esercenti;
- A.D.M., in ossequio all'art. 38 comma 3° della legge n° 388/2000, deve preventivamente verificare e certificare la regolarità degli apparecchi comma 6 e comma 6 lett. a) art. 110 T.U.L.P.S. mediante un procedimento di verifica tecnica che viene definito con l'emissione da parte della stessa amministrazione di un certificato di esito positivo della verifica tecnica e con l'emissione del nulla osta di distribuzione in favore del produttore che intende commercializzare l'apparecchio oggetto di verifica;
- una volta dotati di nulla osta di distribuzione gli apparecchi di cui all'art. 110 del
T.U.L.P.S. sono commerciabili;
- essa esponente, come tutti i noleggiatori(attualmente definiti raccoglitori delle giocate), aveva quindi acquistato i predetti apparecchi ed aveva poi richiesto ad
A.D.M., per mezzo del concessionario, che fosse emesso il nulla osta di messa in esercizio per ciascun apparecchio di proprietà di essa attrice, munito del nulla osta di distribuzione;
- il concessionario è soggetto passivo del prelievo erariale unico(PREU), la cui raccolta è versata all'Erario sulla base della contabilizzazione effettuata dal concessionario stesso, in ragione di una percentuale fissata dalla legge sulle somme giocate per ciascun apparecchio;
- in virtù della normativa vigente in materia chiunque sia proprietario o comunque possegga apparecchi di gioco per metterli in funzione( collocandoli di regola in pubblici esercizi), deve vincolarsi contrattualmente con un concessionario, nel caso di specie la società convenuta, al fine di collegare gli apparecchi alla rete telematica ed ottenere il nulla osta di messa in esercizio;
- essa attrice e la società convenuta avevano stipulato il predetto contratto in data
02/07/2013;
- considerato che il si riscuote sulle somme giocate negli apparecchi e che questi CP_1 sono nella disponibilità e proprietà dei singoli gestori, questi ultimi provvedono direttamente alla raccolta del denaro( il residuo delle giocate e cioè la differenza fra le monete immesse negli apparecchi e le vincite erogate pari al 74%( dal 2016 pari al 70% e dall'01 gennaio 2019 pari al 68%) delle giocate come previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S.) e corrispondono periodicamente il quantum al CO, il quale in ogni caso versa con cadenza quindicinale il relativo a tutti gli apparecchi CP_1 collegati, anche in caso di inadempimento del gestore;
- il CO versa i tributi del quale esso stesso è soggetto passivo;
le somme corrispondenti devono essere restituite da colui( gestore/terzo raccoglitore delle giocate) il quale ne ha la materiale disponibilità cioè, nella specie essa istante, quali gestore/terzo raccoglitore delle giocate;
- il gioco con apparecchi automatici comporta, come detto, l'applicazione di una imposta erariale, denominata PREU calcolata( dall'01/05/2019) nella misura del 21,60% delle giocate in denaro fatte su ciascun apparecchio( nell'anno 2015 pari al 13%, nel 2016 al 17,5%, nel 2017 al 19%, nel 2018 fino al 31/03/2018 al 19% e dall'01/09/2018 al 19,25%);
- gli accordi di natura privatistica fra CO e proprietario di apparecchi ( denominato gestore) contemplano:
pag. 3/11 a) l'obbligazione del gestore di raccogliere le giocate e di versarle al CO ( il quale, a sua volta, quale soggetto passivo del PREU, lo versa all'erario);
pag. 4/11 b) l'obbligazione di pagare una somma fissa per ciascun apparecchio, quale corrispettivo dei servizi che il CO svolge;
c) l'obbligo di pagare una somma variabile, corrispondente al costo di quanto necessario per il collegamento alla rete;
- alla luce della normativa analiticamente indicata a pag. 5 e 6 dell'atto di citazione si era giunti ad un sistema di contingentamento dei nulla osta di messa in esercizio in quanto con la legge n° 208/2015 era stata impedita la emissione di nuovi nulla osta di messa in esercizio e nel contempo era stata disposta una progressiva riduzione del numero dei nulla osta in circolazione;
- alla luce della recente normativa in tema di riduzione dei NOE era previsto che:
1) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non avrebbe potuto essere superiore a 345.000;
2) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non avrebbe potuto essere superiore a 265.000;
- la società convenuta, dopo aver provveduto al 31/12/2017 alla riduzione di n°4 apparecchi AWP di essa esponente, in asserita applicazione del d.m. 25/07/2017, con lettera del 20/04/2018 aveva disposto in via unilaterale il recesso immediato dai restanti 52 apparecchi in aperta violazione dell'obbligo del preavviso di 6 mesi previsto contrattualmente;
tanto esposto chiedeva accertarsi il grave inadempimento della società convenuta per aver proceduto al recesso del 20/04/2018 con effetto immediato dal contratto stipulato in data 02/07/2013; per l'effetto chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni quantificato in € 174.502,20 a titolo di mancato guadagno( violazione periodo di preavviso di 6 mesi) ed in € 104.000,00( n°52 NOE) a titolo di danno emergente, correlato alla perdita dei NOE emessi sugli apparecchi di essa attrice o nella differente misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva la MA Videolot Rete s.p.a. e, con comparsa di risposta, deduceva di aver operato in pedissequa osservanza di disposizioni di legge( potendo, in ogni caso, la società attrice avvalersi dell'ausilio di altri concessionari). La causa, all'udienza del 21 gennaio 2021, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Ritiene il giudicante che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata;
ed invero appare opportuno richiamare il contenuto delle vicende fattuali e delle disposizioni normative che hanno interessato il caso oggetto di indagine nei seguenti termini:
- la legge 21.06.2017 n°96 ha previsto una riduzione del numero dei nulla osta di esercizio a livello nazionale, distribuiti fra tutti i Concessionari, secondo modalità indicate con il decreto ministeriale del 25/07/2017 e cioè: alla data del 31/12/2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non avrebbe potuto essere superiore a n° 345.000 su base nazionale;
alla data del 30/04/2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non avrebbe potuto essere superiore a n° 265.000 su scala nazionale;
- in ragione delle predette disposizioni i Concessionari della rete telematica( fra i quali la società convenuta) avrebbero dovuto procedere alla riduzione di almeno il 15% del numero dei nulla osta di esercizio attivi ad essi riferibili entro la prima scadenza ed pag. 5/11 alla riduzione entro la seconda scadenza dell'ulteriore 19,50% del numero dei nulla osta di esercizio attivi ad essi riferibili così riducendo il numero complessivo dei N.O.E su scala nazionale al numero di 265.000;
- nel caso in cui alle predette date il numero complessivo dei nulla osta di esercizio fosse stato superiore a quello indicato l' Controparte_2 avrebbe proceduto d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna Regione nei dodici mesi precedenti;
- era previsto, peraltro, in via normativa che il mancato rispetto degli obblighi di riduzione dei N.O.E. entro le scadenze stabilite avrebbe legittimato l'adozione di una sanzione pecuniaria a carico dei Concessionari in misura pari ad € 10.000,00 per ciascuno dei N.O.E. non dismessi secondo le direttive legislative;
- la riduzione degli apparecchi avrebbe dovuto avere decorrenza dall'01/09/2017, termine ulteriormente prorogato di fatto da A.D.M. con le circolari del 06/10/2017, del 21/11/2017 e del 30/11/2017 con indicazione specifica degli apparecchi da dismettere per ciascun CO.
Il predetto quadro di riferimento ha determinato la prevalenza delle cogenti disposizioni normative sulle clausole del contratto( che prevedevano il rispetto del termine semestrale per la comunicazione del recesso) dovendo essere considerato che se i Concessionari non avessero rispettato alla lettera il dettato normativo l'A.D.M. si sarebbe sostituita agli stessi negli incombenti di riduzione proporzionale dei N.O.E. con addebito di sanzioni pecuniarie per mancata osservanza delle prescrizioni normative.
In ogni caso appare destituita di fondamento la doglianza della mancata riduzione proporzionale dei N.O.E. su scala nazionale fra tutti i gestori della filiera atteso che quelli gestiti dalla società attrice sono stati interessati dal provvedimento di riduzione massiva in quanto registravano una bassa redditività media su base regionale palesando incassi inferiori alla media degli apparecchi degli altri gestori;
il che comportava che, se non fosse intervenuto il recesso a cura del CO con conseguente revoca e poi dismissione dei N.O.E., lo stesso risultato sarebbe stato perseguito con altre modalità(procedura d'ufficio attivabile da A.D.M. in ragione della scarsa redditività degli stessi N.O.E. negli ultimi dodici mesi).
In forza dei superiori rilievi non appare elevabile addebito di responsabilità alla società convenuta per aver contravvenuto alle regole di buona fede contrattuale;
ed infatti è emerso che la predetta ha concesso alla congruo termine- pur Parte_1 inferiore al termine di preavviso pattizio-per consentire la migrazione dei N.O.E. presso altri Concessionari nonché per adeguare la attività commerciali ed i rapporti con gli Esercenti alla riduzione degli apparecchi AWP che era stata preannunciata al
Gestore nel corso di riunioni e di corrispondenze telefoniche.
In proposito appare decisivo rammentare che con nota n° DC9412 a firma del Segretario Generale della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appositamente interpellata, è stata dichiarata “ l'assenza di una posizione dominante di MA sul mercato” con riferimento alle “ modalità adottate dal gruppo IGT-
pag. 6/11 MA per dare attuazione all'obbligo di riduzione del numero di nulla osta per AWP, di cui all'art. 6 bis della legge 21 giugno 2017 n°96”.
pag. 7/11 Del pari appare priva di fondamento la doglianza di mancato riscontro alle missive del legale della società attrice atteso che è stata intrattenuta una nutrita corrispondenza riservata, anche in sede di mediazione, volta anche a valutare possibili scenari conciliativi ( che non ha avuto esito propizio).
Da ultimo, a seguito del recesso contrattuale e della revoca e della dismissione dei
N.O.E., gli stessi sono stati restituiti alla A.D.M. e mai più utilizzati;
in ogni caso gli stessi non erano di proprietà dei Gestori, non avrebbero potuto essere trasferiti da un apparecchio all'altro e, comunque, non erano autonomamente commerciabili(apparendo, pertanto, inammissibile la prova testimoniale volta a fornire riscontri in ordine a generici tentativi del CO di fruire dei N.O.E. revocati alla società attrice).
Essendo derivati gli- asseriti-pregiudizi patrimoniali da condotte lecite, adottate in esecuzione di disposizioni normative cogenti( con prevalenza automatica della disposizione di legge sulla clausola contrattuale non in armonia con il dettato normativo e, per l'effetto, con integrazione ex lege del contratto)non si ravvisa margine interpretativo per fondare la responsabilità della società convenuta a titolo di risarcimento- danni(dovendo comunque considerarsi che la revoca dei N.O.E. non determina un pregiudizio in re ipsa e che difettano idonee evidenze a supporto del profilo del c.d. “ quantum debeatur”). In ragione della circostanza che il quadro di riferimento contrattuale è stato legittimamente modificato dalle disposizioni normative de quibus e che, in ogni caso, i
Gestori si sono trovati a patire conseguenze economiche deteriori appare equo compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Respinge la domanda compensando fra le parti le spese del presente giudizio.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La causa va decisa in applicazione del principio della ragione più liquida.
Ed invero, il Tribunale, dopo avere accertato la legittimità del recesso della odierna parte appellata, quanto alla domanda risarcitoria ha ritenuto che “la revoca dei N.O.E. non determina un pregiudizio in re ipsa e che difettano idonee evidenze a supporto del profilo del c.d. “ quantum debeatur”. Orbene, sul punto l'appellante ha impugnato la sentenza sostenendo che “il Tribunale ha errato nell'aver negato fondatezza alla domanda risarcitoria sul duplice assunto che la perdita dei NOE non implicherebbe un pregiudizio patrimoniale in re ipsa e che a suo dire (la domanda risarcitoria) sarebbe priva di supporto probatorio.
Il Giudice di primo grado anche su tale aspetto ha recepito la tesi difensiva di controparte mostrando volutamente di ignorare la normativa di settore come diffusamente rappresentata nel corso del giudizio di primo grado.
Orbene, con la revoca dei NOE imposta dal recesso di MA la non Pt_1 poteva svolgere la sua attività di gestore posto che i NOE, quale titolo autorizzatorio, sono condizione essenziale per l'installazione degli apparecchi sul territorio nazionale (cfr.art.110 del TULPS) che nel caso di specie erano tutti in funzione.
pag. 8/11 Quanto detto è sufficiente per far emergere l'abbaglio grossolano in cui è incorso il Tribunale nel ritenere non provata la domanda risarcitoria.
A ciò si aggiunga quanto segue. In riferimento al quantum debeatur la società convenuta ha contestato genericamente la quantificazione del danno (alleg.8 alla citazione) che nel caso di specie è effettivo in quanto corrisponde al mancato guadagno (in termini di mancata raccolta delle giocate) correlato ai sei mesi di mancato utilizzo degli apparecchi per violazione del termine contrattuale di preavviso. L'allegato 6 alla seconda memoria ex art.183 c.p.c. della società appellante riproduce gli ultimi due (a causa del recesso del 20.4.2018) rendiconti emessi da MA per le due quindicine di aprile 2018; come è noto, i rendiconti sono emessi progressivamente dal concessionario ogni quindicina per determinare la tassazione
(PREU) delle giocate;
il rendiconti prodotti certificano la raccolta COMPLESSIVA DELLE GIOCATE dalla data di installazione di ciascun apparecchio sino alla dismissione (e non certo la sola raccolta di aprile 2018 come dedotto in modo non veritiero da MA nel sua comparsa conclusionale); per raccolta delle giocate si intende la raccolta delle somme di denaro incassate da ciascun apparecchio della a far data dalla sua installazione sino alla data di dismissione causata dal Pt_1 recesso intimato da MA.
Sulla base dei predetti dati registrati dalla rete telematica gestita da MA (i dati provengono dalla stessa MA) è stata individuata la media della raccolta delle giocate ottenuta dalla società per ciascun apparecchio per poi calcolare il Pt_1 mancato guadagno collegato ai sei mesi di mancata attività corrispondenti al termine di preavviso del recesso non rispettato da MA.
La media della raccolta delle giocate è maggiormente oggettiva se considera un lasso di tempo congruo quale è appunto il tempo totale di impiego dell'apparecchio (dalla sua installazione mediante NOE sino alla dismissione) posto che prendere in esame gli ultimi sei mesi (come proposto da controparte) di vita dell'apparecchio espone al rischio di individuare una media di raccolta delle giocate falsata da estemporanei eventi che non conferiscono oggettività al calcolo da effettuare.
La somma indicata nel conteggio - allegato 8 alla citazione - è stata depurata delle vincite destinate per legge ai giocatori (CNTTOT - OUT), del PREU (tassazione sulle giocate che è variata nel tempo), del canone di concessione (da versare ad ADM) e del canone di rete (da versare a MA).”. L'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto del valore economico dei N.O.E.
Osserva la Corte sul punto che può prescindersi persino dalla accertata non commerciabilità dei nulla osta in discorso, che - proprio dai nulla osta depositati dalla stessa appellante - risultano di proprietà del concessionario e non del gestore il quale è proprietario piuttosto degli apparecchi di gioco per ciascuno dei quali il nulla osta viene rilasciato. Se ne può prescindere posto che l'appellante non ha neppure fornito la prova del valore economico degli stessi. Nè la ctu richiesta sul punto può considerarsi se non esplorativa e, come tale, inammissibile in difetto di documentazione alcuna che dimostri i parametri di riferimento per l'indagine richiesta. Il doc. 7 depositato in primo grado (con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c.), contenente una proposta di vendita di un NOE,
pag. 9/11 essendo un atto proveniente da un terzo, in difetto di prova testimoniale non ha valore probatorio neppure indiziario poiché non trova riscontro in altre risultanze istruttorie. Inoltre, al fine di dimostrare l'entità del mancato guadagno costituito dalla mancata raccolta delle giocate nei sei mesi di mancato preavviso, l'appellante fa riferimento al doc. 6 depositato in primo grado (con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c.) asserendo che esso rappresenta i rendiconti quindicinali (provenienti da MA) del mese di aprile 2018 i quali “certificano la raccolta COMPLESSIVA DELLE GIOCATE dalla data di installazione di ciascun apparecchio sino alla dismissione (e non certo la sola raccolta di aprile 2018 come dedotto in modo non veritiero da MA)”. L'appellante, tuttavia, non spende una sola parola per spiegare in che modo questo corrisponda al vero, malgrado l'apparenza che le raccolte siano riferite complessivamente ad un solo mese. Ebbene, poiché dall'esame del predetto documento non si evince che si tratti della raccolta complessiva così come dedotto dall'appellante, ma piuttosto del solo periodo di quindici giorni indicato in ciascuno dei due rendiconti, i dati forniti nel documento in esame non sono affatto sufficienti al fine di fornire la prova del mancato guadagno.
Ed invero, a fronte di un periodo di sei mesi (di mancata raccolta delle giocate) l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova delle ultime raccolte riferita perlomeno all'ultimo semestre dalla quale si sarebbe ricavato un importo medio di raccolta utilizzabile quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno. E ciò anche in considerazione della variabilità dei dati relativi al gioco e tenuto conto che le condizioni di mercato degli apparecchi di gioco sono mutate nel corso degli anni a causa degli interventi di natura fiscale e tecnologica con conseguenze inevitabili sul comportamento dei consumatori e sugli incassi da parte dei gestori.
La , poi, invoca il documento n.8 depositato in primo grado, in allegato alla Pt_1 citazione. Ma esso, asseritamente proveniente da MA - che lo ha disconosciuto - poiché non contiene alcun riferimento alla provenienza dalla società appellata, non può costituire la prova del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA, nella misura che liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
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