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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1889/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Cosenza - Piazza Loreto 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Inps di Cs, alla Camera di Commercio di Cs, all'Agenzia delle Entrate Riscossione
e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420239003764233000 notificata in data 29/08/2023, nella parte relativa alle cartelle:
1) n. 03420170032036349000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2014),
2) n. 03420180025124412000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2015),
3) n. 03420190026177719000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2016),
4) n. 03420200010222437000 (Dirittoannuale Camera di commercio anno 2017), 5) n. 03420200015915552000 (Tassa automobilistica anno 2015)
ed agli avvisi di addebito:
1) n. 33420160001206756000,
2) n. 33420160004064381000,
3) n. 33420170001968127000,
4) n. 33420180001271519000
5) n.33420180004519037000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti intimati e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_1
, eccependo preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte;
proseguiva la resistente contestando per il resto tutti i motivi di ricorso e concludeva per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
a)Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito n. 33420160001206756000, n. 33420160004064381000, n. 33420170001968127000,
n. 33420180001271519000, n.33420180004519037000, contenendo tali atti pretese per contributi previdenziali, rientranti nella giurisdizione del Giudice del lavoro territorialmente competente;
b)Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
1) dagli atti di causa è emerso che la cartella n. 03420170032036349000 - relativa a diritti camerali – è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420199010180392000, notificata il 5 marzo 2020, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ); sempre in relazione alla cartella n.
03420170032036349000m deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione dei diritti camerali.
2) sempre dagli atti di causa risulta:
- che la cartella n. 03420180025124412000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2015) è stata notificata il 26 marzo 2019, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
- che la cartella n. 03420190026177719000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2016),) è stata notificata il 29.09.2021, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
- che la cartella n. 03420200010222437000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2017),
è stata notificata il 12.02.2022, a mezzo posta, con consegna al destinatario.
- che la cartella n. . 03420200015915552000 (Tassa automobilistica anno 2015)
è stata notificata il 12.02.2022, a mezzo posta, con consegna al destinatario;
stante la rituale notifica delle cartelle citate e considerato che tra la data di notifica di tali cartelle e quella di notifica dell'atto impugnato è intercorso un tempo inferiore al quinquennio per quelle attinenti a diritti camerali e inferiore al triennio per quella attinente a tasse auto, devono ritenersi infondati i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica delle cartelle e alla prescrizione delle relative pretese.
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con parziale compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza su alcune delle questioni di diritto poste a base della decisione e condanna per il resto del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con distrazione al difensore se richiesta, della somma di €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori-.
P.Q.M.
la Corte:
- Declina in favore del giudice del lavoro territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito n 33420160001206756000, n. 33420160004064381000, n.
33420170001968127000, n. 33420180001271519000, n.33420180004519037000
- rigetta per il resto il ricorso
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico del ricorrente e in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con distrazione al difensore se richiesta, nella somma di €.
2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori-.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Pres rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1889/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Cosenza - Piazza Loreto 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Inps di Cs, alla Camera di Commercio di Cs, all'Agenzia delle Entrate Riscossione
e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420239003764233000 notificata in data 29/08/2023, nella parte relativa alle cartelle:
1) n. 03420170032036349000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2014),
2) n. 03420180025124412000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2015),
3) n. 03420190026177719000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2016),
4) n. 03420200010222437000 (Dirittoannuale Camera di commercio anno 2017), 5) n. 03420200015915552000 (Tassa automobilistica anno 2015)
ed agli avvisi di addebito:
1) n. 33420160001206756000,
2) n. 33420160004064381000,
3) n. 33420170001968127000,
4) n. 33420180001271519000
5) n.33420180004519037000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti intimati e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_1
, eccependo preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte;
proseguiva la resistente contestando per il resto tutti i motivi di ricorso e concludeva per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
a)Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito n. 33420160001206756000, n. 33420160004064381000, n. 33420170001968127000,
n. 33420180001271519000, n.33420180004519037000, contenendo tali atti pretese per contributi previdenziali, rientranti nella giurisdizione del Giudice del lavoro territorialmente competente;
b)Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
1) dagli atti di causa è emerso che la cartella n. 03420170032036349000 - relativa a diritti camerali – è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420199010180392000, notificata il 5 marzo 2020, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ); sempre in relazione alla cartella n.
03420170032036349000m deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n03420199010180392000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione dei diritti camerali.
2) sempre dagli atti di causa risulta:
- che la cartella n. 03420180025124412000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2015) è stata notificata il 26 marzo 2019, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
- che la cartella n. 03420190026177719000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2016),) è stata notificata il 29.09.2021, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
- che la cartella n. 03420200010222437000 (Diritto annuale Camera di commercio anno 2017),
è stata notificata il 12.02.2022, a mezzo posta, con consegna al destinatario.
- che la cartella n. . 03420200015915552000 (Tassa automobilistica anno 2015)
è stata notificata il 12.02.2022, a mezzo posta, con consegna al destinatario;
stante la rituale notifica delle cartelle citate e considerato che tra la data di notifica di tali cartelle e quella di notifica dell'atto impugnato è intercorso un tempo inferiore al quinquennio per quelle attinenti a diritti camerali e inferiore al triennio per quella attinente a tasse auto, devono ritenersi infondati i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica delle cartelle e alla prescrizione delle relative pretese.
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con parziale compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza su alcune delle questioni di diritto poste a base della decisione e condanna per il resto del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con distrazione al difensore se richiesta, della somma di €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori-.
P.Q.M.
la Corte:
- Declina in favore del giudice del lavoro territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito n 33420160001206756000, n. 33420160004064381000, n.
33420170001968127000, n. 33420180001271519000, n.33420180004519037000
- rigetta per il resto il ricorso
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico del ricorrente e in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con distrazione al difensore se richiesta, nella somma di €.
2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori-.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Pres rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise