Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 22724 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 24/3/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 22724/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 c.p.c.,
e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
al Corso Vittorio Emanuele n. 737 presso l'avv. Francesca Parisi, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 21/3/2025
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Casoria CP_1 C.F._2
(NA) alla via Matteotti n. 96 presso l'avv. Antonio Alfiero, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 24/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio riguarda una opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1109/2022 , emesso il 14/2/2022 dal Giudice del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. all'esito del procedimento di convalida della intimazione di sfratto per morosità contrassegnato dal numero di ruolo 3152/2022 R.G., trattandosi di intimazione notificata su iniziativa di in danno di a CP_1 Parte_1
causa del mancato pagamento da parte di quest'ultima dei canoni e degli oneri condominiali inerenti l'immobile costituito dal primo terraneo a destra sulla via
Beniamino Cesi al civico n. 53, riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Partita
28227, Sezione Avv, Folio 13, Particella 52, sub 26, Z.C. 6, Cat. C/1, Classe 9. Tale bene era stato concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo in favore della con contratto sottoscritto in data 30/4/2015 e con decorrenza 1/5/2015, Pt_1
registrato in data 5/5/2015 al n° 6535 serie 3T Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale
di Napoli 1. A seguito dell'inadempimento della conduttrice il negozio era stato risolto con ordinanza di convalida dello sfratto e ordine di rilascio del bene ed era stato contestualmente pronunciato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore del locatore per il pagamento della somma di euro 6.548,54 oltre interessi e spese del procedimento di convalida, con l'aggiunta dell'importo dei canoni successivi alla intimazione di sfratto, scaduti e a scadere, fino alla data di rilascio del bene.
L'intimata, difesa dall'avv. Antonio Alfiero, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.
contro il provvedimento monitorio tramite citazione, e non con ricorso, introducendo pertanto il relativo giudizio nelle forme ordinarie e non con quelle proprie del rito locatizio, eccependo in via preliminare e in punto di rito la perdita di efficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto ingiuntivo per essere stato notificato tale provvedimento giudiziale solo 3
il 20/7/2022, vale a dire in ritardo rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla norma in parola, che decorreva dal 14/2/2022, data della sua emissione.
Nel merito, la ha eccepito ex art. 1460 c.c. il contro inadempimento del Pt_1
locatore, per esserle stato concesso in godimento un immobile insalubre, inidoneo allo svolgimento dell'attività commerciale cui doveva essere adibito. Sempre nel merito,
l'opponente ha dedotto di aver pagato con bonifico gli oneri condominiali e che l'importo dei canoni era stato ridotto consensualmente tra le parti a causa della pandemia da covid
19. Di qui la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituito con comparsa depositata nell'ambito del presente giudizio il creditore opposto ed ha eccepito a sua volta in punto di rito la inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con citazione e iscritta a ruolo tardivamente. Sempre in via preliminare,
il ha richiamato il precedente della giurisprudenza di legittimità costituito da Cass. CP_1
civ. n. 17049/2017, richiamato da Cass. civ. n. 8116/2020, secondo cui “L'ordinanza di
convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni
questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata,
ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di
instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in
giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare,
nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi,
tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente
l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato
anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”. Per l'appunto il locatore ha dedotto che contestualmente alla convalida dello sfratto per morosità era stato pronunciato anche il decreto ingiuntivo relativo ai canoni ed accessori maturati (e maturandi) e non corrisposti, con l'effetto di precludere qualsiasi indagine in ordine agli stessi, ed ha sostenuto che la conduttrice avrebbe avuto l'onere di costituirsi nel giudizio di convalida 4
per sollevare le eccezioni e contestazioni da lei ritenute fondate in relazione al rapporto contrattuale ed all'entità della morosità dedotta dall'attore, con successiva preclusione di tale attività per effetto del giudicato sostanziale formatosi sulla convalida.
Nel merito, il ha asserito che l'immobile era idoneo allo svolgimento dell'attività CP_1
commerciale e che la non aveva rilasciato l'immobile e non aveva pagato Pt_1
nemmeno i canoni successivi, con conseguente maturazione a suo carico di una insolvenza pari, alla data di deposito della comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, a complessivi euro 11.200, di cui ha chiesto il pagamento .
Il Giudice nell'ambito del presente giudizio di opposizione ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e il , con la sua memoria CP_1
integrativa, ha dedotto che la aveva rilasciato il bene solo il 4/4/2023, Pt_1
precisando che a tale data la morosità complessiva ammontava ad euro 12.700. Pertanto
ha precisato la sua domanda, già formulata in sede di comparsa di risposta nella misura di euro 11.200, chiedendo la condanna della conduttrice al pagamento anche dei ratei successivamente maturati.
All'udienza del 2/12/2024 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo dopo che l'opposto aveva dedotto e provato il precedente decesso del difensore della opponente.
Quindi il processo è stato riassunto su iniziativa del e, una volta fissata dal Giudice CP_1
udienza per il 24/3/2025 e instaurato il contraddittorio nei confronti della che Pt_1
ha nominato un nuovo difensore depositando una comparsa di costituzione, il giudizio è
stato deciso con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Fra l'altro nell'occasione della sua costituzione il nuovo difensore dell'opponente ha dedotto la tardività della riassunzione con conseguente estinzione del giudizio atteso che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” e che ai sensi dell'art. 301
c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrot-to dal giorno 5
della morte”. Ciò sul presupposto che il precedente difensore era deceduto il 18/3/2024 e che pertanto la riassunzione andava dunque depositata entro il 18/0/2024 ai sensi dell'art. 305 c.p.c. ( tre mesi dalla morte essendo il processo interrotto ex lege da tale data ) e che ai sensi dell'art. 307 c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice istruttore” e ai sensi dell'art. 310 c.p.c. “Le spese del processo
estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Pertanto l'opponente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo con compensazione delle spese. La richiesta
è palesemente infondata, atteso la morte del procuratore della parte, anche dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi,
indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il Giudice, ma il termine per la riassunzione, a seguito delle citate pronunce, decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione o dichiarazione dell'evento e cioè dalla conoscenza legale di esso, mentre il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva ( v. Cass. civ. sez. lav. n. 11162, 16/7/2003 ). Per l'appunto nella fattispecie la morte del difensore dell'opponente non risulta essere stata notificata al creditore opposto.
Quanto alla richiesta di condanna della conduttrice al pagamento anche dei ratei successivamente maturati, quale formulata in sede di comparsa di risposta dall'opposto,
in linea generale una sua domanda nuova sarebbe in ipotesi ammissibile, atteso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, quale convenuto solo in senso formale, può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca 6
del decreto opposto, qualora tale domanda nuova si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità
di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale un tempo dall'art. 183 c.p.c. ed ora dall'art. 171 ter c.p.c. ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/11/2023,
n. 32933 ). Nel caso di specie, fra l'altro, la domanda è solo apparentemente nuova, in quanto si tratta della stessa domanda di pagamento formulata in sede di intimazione di convalida ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., sebbene con riguardo a tutti i canoni maturati alla data del rilascio dell'immobile.
Ciò premesso in punto di rito, il merito della controversia, al pari delle altre eccezioni sollevate in punto di rito dalle parti, è superato dalla circostanza della tardività della opposizione e quindi del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Invero l'opposizione nel caso in esame è tardiva, perché laddove sia proposta con citazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire in ricorso la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ), non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine perentorio, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione
( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n. 2714; Cass.
civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ). 7
Nella fattispecie in esame la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il
27/9/2022 , e quindi tempestivamente, vale a dire nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., ma il deposito della stessa in Cancelleria, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto il 6/10/2022 ,
vale a dire oltre tale termine, nonostante la sospensione dovuta al periodo feriale, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata il giorno 20/7/2022, ma il deposito della stessa in Cancelleria, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto il 17/11/2021. Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in punto di rito e tale inammissibilità è stata eccepita dall'opposto ed è rilevabile anche di ufficio ( cfr. Cass. civ. sez. I, 24/11/2011, n. 24858
), per cui va dichiarata con sentenza letta in udienza, atteso che la trasformazione del rito da ordinario in locatizio è stata già disposta.
Più precisamente, posto che a causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e acquista pure autorità di cosa
giudicata, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso
è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'eccezione sulla tardività della sua notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ( v. Cass. civ. sez. III, 11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n.
6628 ) .
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma pure tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e 8
dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ).
Tantomeno può essere accolta la richiesta di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
formulata dal nuovo difensore della opponente sul presupposto che l'opposizione era stata iscritta a ruolo tardivamente per causa asseritamente non imputabile, nel momento in cui il precedente difensore era deceduto a causa di un tumore cerebrale il cui incedere aveva purtroppo compromesso l'integrità delle sue facoltà cognitive. Invero sarebbe stato onere del predetto difensore , dato il carattere cronico della sua malattia, organizzarsi affinché
le attività ordinarie - come quella della iscrizione a ruolo - potessero svolgersi senza interruzioni con l'ausilio di un delegato ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez.
un., 18/12/2018, n. 32725 ).
Alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., di cui pure è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione ex art. 664 c.p.c. nell'ambito del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità.
Parimenti inammissibile è però la domanda avanzata nella comparsa di risposta e precisata in sede di memoria integrativa dal creditore opposto per il pagamento di tutti i canoni maturati alla data del rilascio dell'immobile, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed emesso ai sensi della particolare disposizione dell'art. 664
comma 1 c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, come è avvenuto nel caso di specie, anche di quelli "da
scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna in futuro,
di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del 9
creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento ( v. Cass. civ. sez. III, 31/5/2005, n. 11603 ). Ciò significa che, essendo già stata formulata in sede sommaria la domanda di pagamento in relazione ai canoni maturati e maturandi fino alla data del rilascio, ed essendo stata essa accolta con decreto ingiuntivo passato in giudicato, non può essere considerata nuova la ulteriore domanda di pagamento e non può essere emessa una ulteriore condanna in merito, perché
tanto costituirebbe una duplicazione non consentita della stessa azione e della stessa statuizione giudiziale. Di qui la dichiarazione di inammissibilità della nuova domanda di pagamento formulata dal creditore opposto in sede di giudizio di opposizione e quindi a cognizione piena.
Le spese della opposizione, ivi compresi i costi vivi della mediazione, che sono stati sostenuti dal , seguono la soccombenza in punto di rito dell'opponente ex art. 91 CP_1
comma 1 c.p.c., posto che questa rileva ai fini della liquidazione degli esborsi, nel momento in cui la decisione chiude il processo davanti al Giudice anche in caso di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della domanda ( cfr. Cass. civ. sez. VI,
17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011, n. 17228 ; Cass. civ., sez. III,
26/07/2001, n. 10215 ).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito consacrato nel decreto ingiuntivo opposto, pari a sua volta ad euro 6.548,54, visto l'accoglimento della domanda monitoria ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il
Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ). 10
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che
è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 11
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1109/2022 emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli e per l'effetto, visti gli artt. 653 e 654
c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio medesimo;
b ) dichiara la inammissibilità della ulteriore domanda di pagamento proposta da
[...]
in sede di comparsa di risposta;
CP_1
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 5.277 , di CP_1
cui euro 5.077 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 24/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi