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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1735 pronunciata il 07/11/2023
Oggetto: Revoca indennità accompagnamento – indebito assistenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 289/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Matteo, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Luca Iero e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi, depositato in data 03/01/2022 Parte_1
deduceva di essere stata riconosciuta invalida al 100% in data 26/04/2017 con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
in conseguenza di tanto le erano state liquidate la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento. Sottoposta a visita di revisione in data 01/03/2018, la Commissione Medica competente le aveva riconosciuto l'invalidità al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Ciò nonostante, l' aveva continuato CP_1 ad erogarle entrambe le prestazioni. Con comunicazione pervenuta il 02/09/2021 l' le aveva reso CP_1
noto che per il periodo 01/04/2018 – 31/10/2019 aveva ricevuto pagamenti non spettanti sulla pensione categoria INVCIV in godimento per un importo complessivo di € 9.825,55. All'adito
Tribunale aveva presentato ricorso per ottenere la declaratoria di irripetibilità di detta somma e la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' riferendo di avere comunicato alla l'esito CP_1 Pt_1
della visita medica di revisione con raccomandata ricevuta il 14/03/2018 dalla destinataria, la quale, nonostante fosse venuta a conoscenza della modifica del grado di invalidità, non aveva provveduto a trasmettere il modello AP70, come era stato richiesto nella nota di accompagnamento del verbale.
Pertanto, solo in sede di controllo eseguito d'ufficio in data 11/05/2021 veniva accertato e quantificato il debito determinato dall'indennità di accompagnamento non dovuta e tuttavia erogata per il periodo
01/04/2018 - 31/10/2019. Precisava l'Ente che in sede di ulteriore visita di revisione, effettuata l'01/10/2019, la Commissione Medica aveva nuovamente riconosciuto il diritto all'accompagnamento con decorrenza novembre 2019. Richiamava, quindi, la Giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo la quale in tema di invalidità civile la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e non da quella della successiva comunicazione di revoca della prestazione, per cui dovevano essere restituiti tutti i ratei maturati successivamente alla visita di verifica dell'01/03/2018. Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale respingeva la domanda dopo avere precisato che vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale la disciplina generale era costituita dalla disposizione di cui all'art. 2033 c.c. e che, tuttavia, in materia assistenziale dalla legislazione stratificata erano desumibili principi volti a mitigarne la rigidità dell'applicazione. In particolare, in caso di indebito relativo a prestazioni di invalidità civile formatosi per carenza del requisito sanitario, tali principi prevedono che la revoca abbia effetto decorrente dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte a partire da tale data. Con riguardo al caso specifico, il Giudice di prime cure rilevava che l'indebito traeva origine dalla visita di revisione effettuata nel mese di marzo 2018, il cui esito era stato ritualmente comunicato all'interessata in data 14/03/2018, in esito alla quale la Commissione Medica dell' aveva CP_1 riconosciuto la sola invalidità al 100% e non più l'indennità di accompagnamento. La ricorrente era, dunque, consapevole di non possedere il requisito sanitario richiesto per beneficiare della prestazione in questione, per cui non era riscontrabile alcun legittimo affidamento che giustificasse la non ripetibilità dell'indebito. Rigettava, conseguentemente, il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite stante la presenza in atti della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Avverso tale pronuncia proponeva appello in data 22/04/2024 formulando due motivi Parte_1 di gravame. Con il primo deduceva la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. sostenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente negato l'applicabilità al caso di specie delle regole, derogatorie rispetto al generale principio di ripetibilità delle somme indebite ex art. 2033 c.c., derivanti dalla natura assistenziale della prestazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 37, L.
448/1998 nella parte in cui stabilisce che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Con Ministero Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Sosteneva che l'inosservanza dei richiamati termini (immediata sospensione e revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita) comportasse l'impossibilità per l' di pretendere la restituzione dei ratei indebitamente erogati. Aggiungeva che la mancata CP_1
adozione di un provvedimento di revoca aveva ingenerato una situazione di pieno affidamento nella legittimità del trattamento dopo la visita di revisione, derivata dall'inerzia colpevole dell'Amministrazione e rafforzata dalla sussistenza del riconoscimento di una invalidità totale
(100%). Chiedeva, pertanto, la riforma della pronuncia oggetto di gravame con l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso di primo grado, con condanna dell'Ente previdenziale alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Anche nel presente grado si costituiva l' , con memoria depositata il 03/01/2025, ribadendo le CP_1
già formulate deduzioni ed istanze di merito, in base alle quali domandava la conferma della sentenza appellata, ritenuta priva dei denunciati vizi.
All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso di specie, si verte in tema di ripetizione di prestazioni assistenziali (ratei di indennità di accompagnamento) indebitamente erogate nonostante la mancanza del requisito sanitario accertata dall'apposita Commissione Medica con verbale di visita di revisione dell'01/03/2018 - il cui esito è stato ritualmente comunicato con lettera raccomandata al destinatario ricevuta il 14/03/2018, versata in atti - che aveva riscontrato la permanenza dell'invalidità al 100% ma non anche della necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
All'interno del settore assistenziale la Giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari il nostro ordinamento detta norme specifiche (art. 37, co. 8, L. 448 del 1998; prima di essa l'art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323/1996).
Sul tema la Suprema Corte ha di recente (ordinanza n. 248/2023) ribadito che è consolidato il principio per cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L 8/8/1996 n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”.
E' stato, inoltre, chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte” (tra le più recenti Cass, n. 13915/2021; Cass., n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019). In particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Ciò posto, e con riferimento al primo motivo di gravame, nella fattispecie concreta, pur non sussistendo il dolo della percipiente, non è, infatti, ravvisabile il suo legittimo affidamento perché, come dedotto da parte resistente e non contestato, il verbale di visita dell'apposita Commissione
Medica era stato comunicato dall' e con il medesimo ella è stata posta nelle condizioni di avere CP_1
legale conoscenza della mancanza del requisito sanitario, necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento.
A partire da tale data (14/03/2018) non può, pertanto, ritenersi sussistente un affidamento legittimo della percipiente sulla spettanza della prestazione, nonostante l' abbia prolungatamente CP_1 continuato l'erogazione indebita nel periodo successivo.
La perdita del diritto all'indennità di accompagnamento va, quindi, ricondotta alla comunicazione dell'esito della visita di verifica e non alla successiva data di comunicazione della formale revoca della provvidenza. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati e corrisposti dopo la visita di verifica.
Le pronunce del Giudice di legittimità in materia, che qui sono state richiamate, appaiono idonee a fornire i principi sui quali regolare la fattispecie poiché tengono conto della specifica normativa sull'indebito assistenziale e delle differenziazioni previste in rapporto alle varie causali dell'indebito.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
Nessun rilievo in senso diverso da quello esposto può avere la circostanza, richiamata da parte appellante, che l' non abbia seguito la prevista procedura di sospensione dei pagamenti, CP_1 trattandosi di mero atto di gestione interno all' stesso. CP_1
Ha affermato in merito la Suprema Corte (sent. 19 dicembre 2016, n. 26162) “Si è, infatti, statuito
(Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo
a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma,
D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002)”.
Pronuncia perfettamente in linea con i precedenti (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010): "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art.
4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica."
Da tutto quanto esposto consegue che la prestazione oggetto di causa è ripetibile, così come affermato dal Giudice di prime cure, per cui la sentenza impugnata va confermata. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/04/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 07/11/2023 n. 1735 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 30/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1735 pronunciata il 07/11/2023
Oggetto: Revoca indennità accompagnamento – indebito assistenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 289/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Matteo, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Luca Iero e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi, depositato in data 03/01/2022 Parte_1
deduceva di essere stata riconosciuta invalida al 100% in data 26/04/2017 con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
in conseguenza di tanto le erano state liquidate la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento. Sottoposta a visita di revisione in data 01/03/2018, la Commissione Medica competente le aveva riconosciuto l'invalidità al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Ciò nonostante, l' aveva continuato CP_1 ad erogarle entrambe le prestazioni. Con comunicazione pervenuta il 02/09/2021 l' le aveva reso CP_1
noto che per il periodo 01/04/2018 – 31/10/2019 aveva ricevuto pagamenti non spettanti sulla pensione categoria INVCIV in godimento per un importo complessivo di € 9.825,55. All'adito
Tribunale aveva presentato ricorso per ottenere la declaratoria di irripetibilità di detta somma e la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' riferendo di avere comunicato alla l'esito CP_1 Pt_1
della visita medica di revisione con raccomandata ricevuta il 14/03/2018 dalla destinataria, la quale, nonostante fosse venuta a conoscenza della modifica del grado di invalidità, non aveva provveduto a trasmettere il modello AP70, come era stato richiesto nella nota di accompagnamento del verbale.
Pertanto, solo in sede di controllo eseguito d'ufficio in data 11/05/2021 veniva accertato e quantificato il debito determinato dall'indennità di accompagnamento non dovuta e tuttavia erogata per il periodo
01/04/2018 - 31/10/2019. Precisava l'Ente che in sede di ulteriore visita di revisione, effettuata l'01/10/2019, la Commissione Medica aveva nuovamente riconosciuto il diritto all'accompagnamento con decorrenza novembre 2019. Richiamava, quindi, la Giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo la quale in tema di invalidità civile la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e non da quella della successiva comunicazione di revoca della prestazione, per cui dovevano essere restituiti tutti i ratei maturati successivamente alla visita di verifica dell'01/03/2018. Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale respingeva la domanda dopo avere precisato che vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale la disciplina generale era costituita dalla disposizione di cui all'art. 2033 c.c. e che, tuttavia, in materia assistenziale dalla legislazione stratificata erano desumibili principi volti a mitigarne la rigidità dell'applicazione. In particolare, in caso di indebito relativo a prestazioni di invalidità civile formatosi per carenza del requisito sanitario, tali principi prevedono che la revoca abbia effetto decorrente dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte a partire da tale data. Con riguardo al caso specifico, il Giudice di prime cure rilevava che l'indebito traeva origine dalla visita di revisione effettuata nel mese di marzo 2018, il cui esito era stato ritualmente comunicato all'interessata in data 14/03/2018, in esito alla quale la Commissione Medica dell' aveva CP_1 riconosciuto la sola invalidità al 100% e non più l'indennità di accompagnamento. La ricorrente era, dunque, consapevole di non possedere il requisito sanitario richiesto per beneficiare della prestazione in questione, per cui non era riscontrabile alcun legittimo affidamento che giustificasse la non ripetibilità dell'indebito. Rigettava, conseguentemente, il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite stante la presenza in atti della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Avverso tale pronuncia proponeva appello in data 22/04/2024 formulando due motivi Parte_1 di gravame. Con il primo deduceva la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. sostenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente negato l'applicabilità al caso di specie delle regole, derogatorie rispetto al generale principio di ripetibilità delle somme indebite ex art. 2033 c.c., derivanti dalla natura assistenziale della prestazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 37, L.
448/1998 nella parte in cui stabilisce che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Con Ministero Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Sosteneva che l'inosservanza dei richiamati termini (immediata sospensione e revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita) comportasse l'impossibilità per l' di pretendere la restituzione dei ratei indebitamente erogati. Aggiungeva che la mancata CP_1
adozione di un provvedimento di revoca aveva ingenerato una situazione di pieno affidamento nella legittimità del trattamento dopo la visita di revisione, derivata dall'inerzia colpevole dell'Amministrazione e rafforzata dalla sussistenza del riconoscimento di una invalidità totale
(100%). Chiedeva, pertanto, la riforma della pronuncia oggetto di gravame con l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso di primo grado, con condanna dell'Ente previdenziale alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Anche nel presente grado si costituiva l' , con memoria depositata il 03/01/2025, ribadendo le CP_1
già formulate deduzioni ed istanze di merito, in base alle quali domandava la conferma della sentenza appellata, ritenuta priva dei denunciati vizi.
All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso di specie, si verte in tema di ripetizione di prestazioni assistenziali (ratei di indennità di accompagnamento) indebitamente erogate nonostante la mancanza del requisito sanitario accertata dall'apposita Commissione Medica con verbale di visita di revisione dell'01/03/2018 - il cui esito è stato ritualmente comunicato con lettera raccomandata al destinatario ricevuta il 14/03/2018, versata in atti - che aveva riscontrato la permanenza dell'invalidità al 100% ma non anche della necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
All'interno del settore assistenziale la Giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari il nostro ordinamento detta norme specifiche (art. 37, co. 8, L. 448 del 1998; prima di essa l'art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323/1996).
Sul tema la Suprema Corte ha di recente (ordinanza n. 248/2023) ribadito che è consolidato il principio per cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L 8/8/1996 n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”.
E' stato, inoltre, chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte” (tra le più recenti Cass, n. 13915/2021; Cass., n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019). In particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Ciò posto, e con riferimento al primo motivo di gravame, nella fattispecie concreta, pur non sussistendo il dolo della percipiente, non è, infatti, ravvisabile il suo legittimo affidamento perché, come dedotto da parte resistente e non contestato, il verbale di visita dell'apposita Commissione
Medica era stato comunicato dall' e con il medesimo ella è stata posta nelle condizioni di avere CP_1
legale conoscenza della mancanza del requisito sanitario, necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento.
A partire da tale data (14/03/2018) non può, pertanto, ritenersi sussistente un affidamento legittimo della percipiente sulla spettanza della prestazione, nonostante l' abbia prolungatamente CP_1 continuato l'erogazione indebita nel periodo successivo.
La perdita del diritto all'indennità di accompagnamento va, quindi, ricondotta alla comunicazione dell'esito della visita di verifica e non alla successiva data di comunicazione della formale revoca della provvidenza. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati e corrisposti dopo la visita di verifica.
Le pronunce del Giudice di legittimità in materia, che qui sono state richiamate, appaiono idonee a fornire i principi sui quali regolare la fattispecie poiché tengono conto della specifica normativa sull'indebito assistenziale e delle differenziazioni previste in rapporto alle varie causali dell'indebito.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
Nessun rilievo in senso diverso da quello esposto può avere la circostanza, richiamata da parte appellante, che l' non abbia seguito la prevista procedura di sospensione dei pagamenti, CP_1 trattandosi di mero atto di gestione interno all' stesso. CP_1
Ha affermato in merito la Suprema Corte (sent. 19 dicembre 2016, n. 26162) “Si è, infatti, statuito
(Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo
a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma,
D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002)”.
Pronuncia perfettamente in linea con i precedenti (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010): "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art.
4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica."
Da tutto quanto esposto consegue che la prestazione oggetto di causa è ripetibile, così come affermato dal Giudice di prime cure, per cui la sentenza impugnata va confermata. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/04/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 07/11/2023 n. 1735 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 30/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi