TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4671/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Anna Berra attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Cupido, domiciliata presso l'avv. Michele Casavola convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1496/2024
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione contro il decreto n. 1496/2024 Parte_1
con cui questo tribunale le ha ingiunto il pagamento di euro 17.236,16 a Controparte_1
[... a titolo di prezzo della vendita ed installazione dei ventilatori di cui alla fattura n.
1022002748 del del 7.12.2022. A sostegno dell'opposizione, ha Parte_1 dedotto preliminarmente l'inesistenza della procura allegata al predetto decreto ingiuntivo, in quanto rilasciata per un procedimento non contro di lei;
nel merito, afferma che la consegna ed il contestuale collaudo dei ventilatori è avvenuta solo il 22.03.2023, e quindi in ritardo rispetto al termine tassativo della quarantesima settimana (22.10.2022) di cui all'ordine del
21.06.2022. Per tali motivi, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ed il Parte_1 risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 37.990,00. esiste. Controparte_1
Con ordinanza 21.02.2025, poiché l'opposizione era di pronta soluzione, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., come pure quella formulata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.. Respinte altresì tutte le istanze istruttorie in quanto superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il motivo concernente l'inesistenza della procura allegata in sede monitoria, non può essere accolto in quanto nel presente giudizio di opposizione ha Controparte_1 prodotto una procura valida, con la conseguenza che, in virtù dell'art. 182, capoverso, c.p.c., essa ha sanato il difetto con efficacia retroattiva.
3. Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di opposizione, in quanto, pur essendo pacifico che la consegna ed il collaudo dei ventilatori sono avvenuti il 22.03.2023 e che nell'ordine 21.06.2022 è indicato che “si richiede la consegna tassativa come da accordi nella settimana 40” (v. docc. 2 e 3 att. opp.); ciò nondimeno, nel modulo d'ordine 22.06.2022 inviato da e sottoscritto due volte da (v. Controparte_1 Parte_1 doc. 2 prodotto in sede monitoria), in relazioni ai termini di consegna è indicato “consegna urgentissima, in attesa di ulteriore conferma”, e che “ACCORDO DI RETTIFICA DOVUTO
ALLA CARENZA GENERALIZZATA DI COMPONENTI Attualmente vi è una generale carenza di componenti che interessa e colpisce l'intero settore industriale HVAC. Questi eventi distorsivi della catena di approvvigionamento potrebbero portare a situazioni in cui
[...]
pur facendo del proprio meglio e compiendo grandi sforzi per servire i propri
CP_1 clienti nel miglior modo possibile, potrebbe non essere in grado di annullare totalmente il negativo impatto di tali carenze. Questo accordo di rettifica intende disciplinare le situazioni in cui le capacità di produzione e consegna da parte di delle unità e dei prodotti a
CP_1 marchio siano interessate da interruzioni (dirette o indirette) nella filiera Controparte_2 produttiva dovute alla carenza generalizzata di componenti. Per le ragioni esposte la data di consegna specificata da nella conferma d'ordine è perciò da intendersi indicativa e
CP_1 potrà modificarla e/o posticiparla in qualsiasi momento, sia prima che dopo
CP_1
l'accettazione di un ordine, essendo gli eventuali differimenti rispetto ai termini di consegna previsti, da considerarsi causa di forza maggiore, con esclusione pertanto di qualsiasi ipotesi di inadempimento anche solo parziale, imputabile a Sempre in ragione delle suddette CP_1 cause di forza maggiore, si riserva il diritto di consegnare i beni o prodotti e fornire CP_1 servizi anche in forma “rateizzata”, includendo in tale modalità le consegne in cui i beni/prodotti consegnati siano “incompleti” e possano essere utilizzati per il loro scopo previsto solo dopo una o più successive forniture parziali (di seguito "Fornitura Parziale"). L'acquirente ha il diritto di opporsi o rifiutare tale Fornitura Parziale solo se l'acquirente e avranno concordato CP_1 preventivamente per iscritto che la merce/il prodotto in questione non saranno consegnati con fornitura parziale. Per quanto esposto, le parti riconoscono e concordano che (i) una modifica o un posticipo della data di consegna specificata e/o una consegna con non Parte_2 saranno considerati in nessun caso un ritardo, (ii) una consegna con di Parte_2 beni/prodotti incompleti non sarà considerata un difetto e (iii) che non si assumerà CP_1 nessuna altra responsabilità, per qualsivoglia titolo (comprese richieste risarcitorie di terzi), derivante da tale modifica o posticipo della data di consegna specificata e/o di consegna con e che l'acquirente non avrà il diritto di risolvere l'ordine a causa di tali Parte_2 circostanze. In caso di conflitto tra il presente Accordo di rettifica e qualsiasi altra disposizione, termine o condizione applicabile all'ordine in questione, il presente Accordo di rettifica prevarrà
e avrà la precedenza”.
Tale “ACCORDO DI RETTIFICA DOVUTO ALLA CARENZA GENERALIZZATA DI
COMPONENTI”, è stato specificamente sottoscritto dall'attrice opponente Parte_1
[...] afferma che “In data 6.9.2022 il titolare della Parte_1 Parte_1 scriveva al sig. ella il quale rassicurava comunicando che il materiale sarebbe Tes_1 CP_1 stato approntato in sede il 13.10.2022 (cfr doc.5)”.
Tale affermazione non risulta conforme al vero in quanto nella cit. mail del 6.09.2022 si legge solo che “Sulla conferma d'ordine (4063041) la data di approntamento in Sede è prevista per il 13.10.2022, quindi, mancando più di un mese, per ora è presto per avere maggiori informazioni più dettagliate. In copia comunque ci legge la Sede, appena han qualche notizia in più, te la facciamo sapere”.
Di qui il rigetto dell'opposizione, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto a causa del ritardo nella consegna e di quella accessoria di risarcimento dei danni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione e tutte le altre domande proposte da e conferma il decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo.
La condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
11.268,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 13 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4671/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Anna Berra attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Cupido, domiciliata presso l'avv. Michele Casavola convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1496/2024
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione contro il decreto n. 1496/2024 Parte_1
con cui questo tribunale le ha ingiunto il pagamento di euro 17.236,16 a Controparte_1
[... a titolo di prezzo della vendita ed installazione dei ventilatori di cui alla fattura n.
1022002748 del del 7.12.2022. A sostegno dell'opposizione, ha Parte_1 dedotto preliminarmente l'inesistenza della procura allegata al predetto decreto ingiuntivo, in quanto rilasciata per un procedimento non contro di lei;
nel merito, afferma che la consegna ed il contestuale collaudo dei ventilatori è avvenuta solo il 22.03.2023, e quindi in ritardo rispetto al termine tassativo della quarantesima settimana (22.10.2022) di cui all'ordine del
21.06.2022. Per tali motivi, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ed il Parte_1 risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 37.990,00. esiste. Controparte_1
Con ordinanza 21.02.2025, poiché l'opposizione era di pronta soluzione, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., come pure quella formulata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.. Respinte altresì tutte le istanze istruttorie in quanto superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il motivo concernente l'inesistenza della procura allegata in sede monitoria, non può essere accolto in quanto nel presente giudizio di opposizione ha Controparte_1 prodotto una procura valida, con la conseguenza che, in virtù dell'art. 182, capoverso, c.p.c., essa ha sanato il difetto con efficacia retroattiva.
3. Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di opposizione, in quanto, pur essendo pacifico che la consegna ed il collaudo dei ventilatori sono avvenuti il 22.03.2023 e che nell'ordine 21.06.2022 è indicato che “si richiede la consegna tassativa come da accordi nella settimana 40” (v. docc. 2 e 3 att. opp.); ciò nondimeno, nel modulo d'ordine 22.06.2022 inviato da e sottoscritto due volte da (v. Controparte_1 Parte_1 doc. 2 prodotto in sede monitoria), in relazioni ai termini di consegna è indicato “consegna urgentissima, in attesa di ulteriore conferma”, e che “ACCORDO DI RETTIFICA DOVUTO
ALLA CARENZA GENERALIZZATA DI COMPONENTI Attualmente vi è una generale carenza di componenti che interessa e colpisce l'intero settore industriale HVAC. Questi eventi distorsivi della catena di approvvigionamento potrebbero portare a situazioni in cui
[...]
pur facendo del proprio meglio e compiendo grandi sforzi per servire i propri
CP_1 clienti nel miglior modo possibile, potrebbe non essere in grado di annullare totalmente il negativo impatto di tali carenze. Questo accordo di rettifica intende disciplinare le situazioni in cui le capacità di produzione e consegna da parte di delle unità e dei prodotti a
CP_1 marchio siano interessate da interruzioni (dirette o indirette) nella filiera Controparte_2 produttiva dovute alla carenza generalizzata di componenti. Per le ragioni esposte la data di consegna specificata da nella conferma d'ordine è perciò da intendersi indicativa e
CP_1 potrà modificarla e/o posticiparla in qualsiasi momento, sia prima che dopo
CP_1
l'accettazione di un ordine, essendo gli eventuali differimenti rispetto ai termini di consegna previsti, da considerarsi causa di forza maggiore, con esclusione pertanto di qualsiasi ipotesi di inadempimento anche solo parziale, imputabile a Sempre in ragione delle suddette CP_1 cause di forza maggiore, si riserva il diritto di consegnare i beni o prodotti e fornire CP_1 servizi anche in forma “rateizzata”, includendo in tale modalità le consegne in cui i beni/prodotti consegnati siano “incompleti” e possano essere utilizzati per il loro scopo previsto solo dopo una o più successive forniture parziali (di seguito "Fornitura Parziale"). L'acquirente ha il diritto di opporsi o rifiutare tale Fornitura Parziale solo se l'acquirente e avranno concordato CP_1 preventivamente per iscritto che la merce/il prodotto in questione non saranno consegnati con fornitura parziale. Per quanto esposto, le parti riconoscono e concordano che (i) una modifica o un posticipo della data di consegna specificata e/o una consegna con non Parte_2 saranno considerati in nessun caso un ritardo, (ii) una consegna con di Parte_2 beni/prodotti incompleti non sarà considerata un difetto e (iii) che non si assumerà CP_1 nessuna altra responsabilità, per qualsivoglia titolo (comprese richieste risarcitorie di terzi), derivante da tale modifica o posticipo della data di consegna specificata e/o di consegna con e che l'acquirente non avrà il diritto di risolvere l'ordine a causa di tali Parte_2 circostanze. In caso di conflitto tra il presente Accordo di rettifica e qualsiasi altra disposizione, termine o condizione applicabile all'ordine in questione, il presente Accordo di rettifica prevarrà
e avrà la precedenza”.
Tale “ACCORDO DI RETTIFICA DOVUTO ALLA CARENZA GENERALIZZATA DI
COMPONENTI”, è stato specificamente sottoscritto dall'attrice opponente Parte_1
[...] afferma che “In data 6.9.2022 il titolare della Parte_1 Parte_1 scriveva al sig. ella il quale rassicurava comunicando che il materiale sarebbe Tes_1 CP_1 stato approntato in sede il 13.10.2022 (cfr doc.5)”.
Tale affermazione non risulta conforme al vero in quanto nella cit. mail del 6.09.2022 si legge solo che “Sulla conferma d'ordine (4063041) la data di approntamento in Sede è prevista per il 13.10.2022, quindi, mancando più di un mese, per ora è presto per avere maggiori informazioni più dettagliate. In copia comunque ci legge la Sede, appena han qualche notizia in più, te la facciamo sapere”.
Di qui il rigetto dell'opposizione, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto a causa del ritardo nella consegna e di quella accessoria di risarcimento dei danni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione e tutte le altre domande proposte da e conferma il decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo.
La condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
11.268,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 13 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini