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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9725/2024 R.G.
oggetto: Giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace - Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 9725/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Vincenza Giammaria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, viale della Repubblica, n 116
APPELLATA
e nei confronti di
RT
APPELLATA
CONCLUSIONI delle parti:
pagina 1 di 8 Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'opposizione proposta da controparte. Spese vinte.”
Per : CP_1
“a) Nel merito rigettare l'appello proposto ex adverso perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata;
b) In via subordinata accogliere la domanda per i motivi tutti proposti nell'atto di citazione di primo grado, rimasti assorbiti, e conseguentemente annullare
l'atto impugnato nonché a tutti gli eventuali atti presupposti e collegati, revocandoli in ogni loro parte;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice anticipatari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., a seguito di intimazione di pagamento per euro 300,05 notificata da RT
, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Firenze l'
[...] Controparte_1 Parte_1
e l' al fine di ottenere la declaratoria di nullità della
[...] CP_3 CP_2
cartella esattoriale n. 01420200015558746000 emessa per infrazioni al codice della strada, nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
In primo grado deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla pretesa erariale e CP_1
l'omessa notifica dello stesso titolo, nonché la nullità della notificata cartella di pagamento in quanto carente in alcuni elementi essenziali previsti ex lege.
Si costituiva in primo grado l' che eccepiva in via preliminare la propria CP_4
carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, deduceva che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, dietro istanza di rateizzazione avanzata dalla ricorrente, era stata concessa a la possibilità di versare l'importo dovuto in quattro rate;
CP_1
in seguito al mancato adempimento da parte della contribuente, la citata ordinanza era stata iscritta a ruolo in data 6 aprile 2016 e dunque notificata da mediante consegna nelle mani della stessa CP_5
. CP_1
Si costituiva altresì che deduceva a sua volta la propria Controparte_6
carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione o, in denegata ipotesi, dichiarare l'agente della riscossione esente da responsabilità anche in ordine al pagamento delle spese di giustizia.
pagina 2 di 8 Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2392/2023 pubblicata in data 26 novembre 2023, accoglieva l'opposizione, annullava la cartella impugnata e condannava la alla Parte_1 rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite.
La ha quindi proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale e sollevando le seguenti censure: 1) erronea identificazione del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di rateizzazione emessa dalla Parte_1
a seguito di specifica istanza della e che, erroneamente, il Giudice di Pace di Firenze aveva CP_1
individuato nella sentenza del Giudice di Pace di;
2) il riconoscimento del debito da parte della Pt_1
contribuente e la sanatoria dei vizi di notifica del titolo esecutivo quale conseguenza dell'istanza di rateizzazione presentata da;
3) la natura di mero accertamento della pronuncia del Giudice di CP_1
Pace di , in quanto sentenza confermativa della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa Pt_1 dall'ente territoriale e non costituente quindi titolo esecutivo. L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente.
Si costituiva deducendo in primo luogo: che il giudice di prime cure aveva Controparte_1
correttamente individuato nella sentenza del Giudice di Pace di il titolo esecutivo sotteso alla Pt_1 cartella di pagamento ingiunta e non, come sostenuto dall'appellante, dalla raccomandata a.r. con la quale l' aveva accolto l'istanza di rateizzazione presentata da;
che tale istanza CP_4 CP_1
non rappresentava riconoscimento del debito, né sanava eventuali vizi di notifica del titolo esecutivo per la quale l'odierno appellante non aveva fornito alcuna prova;
che l'atto di citazione in appello era da considerarsi nullo in quanto non era stato rispettato il termine ex art. 163 comma 7 c.p.c. come novellato dal D.L. 149/2022. Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e per la conferma CP_1
integrale della sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva per Controparte_7
documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza
[...]
del 21 maggio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la Controparte_6
quale, pur ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 163 comma 7 c.p.c., si osserva che, dopo la riforma introdotta dal D. Lgs n. 149/2023, tale norma prevede che la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima pagina 3 di 8 dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., mentre, nel caso di specie, risulta assegnato a parte appellata un termine per costituirsi pari a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'eccezione è tuttavia infondata: sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiami l'art. 163
c.p.c., la riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022 non ha infatti modificato la disciplina dell'appello nonostante il difetto di coordinamento con quanto previsto per il primo grado, ragion per cui, in secondo grado, tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi ex art. 342 coma 2 c.p.c. ed il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato resta di
20 giorni, non liberi, prima dell'udienza ex art. 347 comma 1 c.p.c.
Tale lettura è in linea con le indicazioni del legislatore e con l'impianto normativo tenuto conto che in secondo grado l'invito a settanta giorni sarebbe, oltre che irragionevole, immotivato: la stessa relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022 specifica che il termine per comparire in appello resta quello pregresso, di novanta giorni, poiché “si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”, memorie che, pacificamente, sono estranee al procedimento di appello.
Per tali ragioni l'eccezione sollevata sul punto da parte appellata non può essere accolta, considerato che l'atto di citazione in oggetto non risulta affetto da alcuna nullità.
Nel merito, l'appello proposto dall' è risultato meritevole di accoglimento per i CP_4
motivi e nei limiti di seguito spiegati.
Sulla base alla ricostruzione “storica” della vicenda da parte del giudice di prime cure, è dato evincere che: “In data 17.9.2013 la Polizia Stradale di emetteva nei confronti di Pt_1 CP_1
il verbale n. ATX 0001053467 per violazione dell'art. 142, VIII co., cod. str.. Avverso il
[...]
suddetto verbale la proponeva ricorso amministrativo al Prefetto di ex art. 203 cod. CP_1 Pt_1
str., che le veniva rigettato con ordinanza-ingiunzione prot. n. 7515/2013 emessa dalla Prefettura di
il 26.5.2014. Avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione la proponeva ricorso in Pt_1 CP_1
opposizione ex artt. 205 cod. str. e 6 D.lgs. 150/2011 davanti al Giudice di Pace di , che le Pt_1 veniva rigettato con sentenza n. 645/2014 pronunciata all'udienza del 12.12.2014 e depositata in cancelleria il 7.1.2015. In data 16.4.2020 la iscriveva la sanzione ingiunta e Parte_1
confermata dal Giudice di Pace di al ruolo esattoriale m. 2020/2981, consegnato il 25.5.2020 Pt_1 all' , la quale, in data 14.6.2022, notificava alla la cartella n. Controparte_6 CP_1
041 2020 155587 46. La ha promosso opposizione avverso la suddetta cartella deducendo la CP_1 mancanza di un valido titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per carenza di
pagina 4 di 8 indicazione degli elementi essenziali identificativi del credito cui si riferisce” (pag. 2 sentenza appellata).
Alla luce di tale ricostruzione, il Giudice di Pace di Firenze osserva che qualora il contribuente,
“una volta esperito con esito negativo il ricorso amministrativo ex art. 203 cod. str., abbia omesso
l'esperimento in tempo utile del ricorso giurisdizionale ex art. 205 cod. str. avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto ex art. 204 cod. str. […] fonte dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria gravante sul trasgressore o sull'obbligato in solido (ovverosia il titolo esecutivo sulla base del quale la P.A. creditrice avvia il procedimento di cui ai Titoli I e II del DPR 602/1973) rimane il provvedimento sanzionatorio amministrativo, costituito dallo stesso verbale di accertamento che ha acquisito efficacia esecutiva ex art. 203, III co., cod. str. ovvero dall'ordinanza-ingiunzione prefettizia ex art. 204, I co., cod. str. che ha acquisito efficacia esecutiva ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo”.
Mentre invece, come avvenuto nella specie, “Diverso è il caso in cui il trasgressore o
l'obbligato in solido abbia esperito in tempo utile il ricorso giurisdizionale diretto ex art. 204-bis cod. str. avverso il verbale di accertamento ovvero il ricorso giurisdizionale ex art. 205 cod. str. avverso
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, ed il ricorso giurisdizionale venga rigettato dal Giudice di Pace con sentenza ex artt. 7, X co., o 6, XI co., D.lgs. 150/2011. Invero, in tal caso, è la sentenza di rigetto del Giudice di Pace che si sostituisce al provvedimento sanzionatorio amministrativo impugnato quale fonte dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria del ricorrente (e perciò quale titolo esecutivo), senza che si determini, per effetto della statuizione giudiziale di rigetto del ricorso, alcuna reviviscenza (e tanto meno insorgenza) dell'efficacia esecutiva del verbale ex art. 203, III co., cod. str. o dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ex art. 204, ult. co., cod. str.” (pag. 3 sentenza appellata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Giudice di Pace di Firenze afferma dunque che
“la P.A. creditrice della sanzione pecuniaria amministrativa, conseguente a violazione del codice della strada, irrogata dal giudice che ha rigettato la relativa opposizione, al fine di intraprendere utilmente, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'opponente soccombente, la procedura di riscossione coattiva regolata dai Titoli I e II del DPR 602/1973, deve previamente procedere alla spedizione della sentenza in forma esecutiva ed a notificare all'opponente soccombente[…]la sentenza munita della relativa formula” (pagg.
3-4 sentenza appellata).
Tuttavia, quanto indicato nella sentenza di prime cure non risulta condivisibile.
Nella cartella di pagamento oggetto di opposizione, infatti, vi è espresso riferimento alla ordinanza- ingiunzione emessa il 10.3.2016 e notificata a quale fonte del credito e, quindi, CP_1
titolo esecutivo azionato: dai documenti prodotti sin dal primo grado dalla , infatti, si evince Parte_1
pagina 5 di 8 che, con la sentenza del Giudice di Pace ex art. 205 C.d.S., è stata convalidata la ordinanza ingiunzione emessa il 26.5.2014 dopo che , ex art. 203 C.d.S., aveva proposto ricorso al Prefetto avverso il CP_1
verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada.
Dopo la pronuncia del Giudice di Pace depositata il 7.1.2015 su ricorso di , tuttavia, la CP_1
Prefettura ha emesso il 4.9.2015, atteso il mancato pagamento, un primo atto amministrativo con cui ha richiesto il pagamento delle somme. Successivamente, con mail del 4.3.2016 ha chiesto di CP_1
rateizzare il pagamento degli importi di cui alla prima ordinanza ingiunzione del 2014 e la ha Parte_1
emesso un nuovo provvedimento in data 10.03.2016, accogliendo la istanza di rateizzazione, indicando il numero e l'ammontare delle rate da versare ed espressamente avvisando che, in mancanza CP_1 del pagamento di tutte le somme indicate, avrebbe provveduto ad avviare l'iscrizione a ruolo delle somme, con maggiorazioni di legge e secondo le modalità previste per la esazione delle imposte dirette.
Infine, il provvedimento del 10.3.2016 è stato notificato a il 6.4.2016. CP_1
La cartella di pagamento n. 04120200015558746000, oggetto di opposizione, richiama quindi quale titolo esecutivo fonte del credito la ordinanza- ingiunzione emessa il 10.03.2016, ritualmente notificata il 6.4.2016.
Ne consegue che l'appello è fondato nella parte in cui l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza che, invece, ha individuato la sentenza del Giudice di Pace n. 645/2014, di convalida Pt_1
della prima ordinanza ingiunzione, quale titolo esecutivo che non sarebbe stato notificato a né CP_1
munito di formula esecutiva. Tuttavia, come rilevato, il titolo non è rappresentato dalla sentenza bensì dal successivo provvedimento emesso ex artt. 26 e 27 l. n. 689/1981 all'esito della istanza di rateizzazione avanzata dalla stessa appellata.
La diversità tra il verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada e l'ordinanza-ingiunzione prefettizia emerge in tutta evidenza allorquando sia impugnata l'ordinanza amministrativa che, in caso di rigetto dell'opposizione, come nella specie, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva.
La sentenza appellata va quindi riformata nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Arezzo si sia sostituita al provvedimento sanzionatorio amministrativo impugnato quale titolo esecutivo, dato che, a seguito del rigetto del ricorso, il titolo esecutivo in forza del quale è stata emessa la cartella esattoriale n. 041202015558746000 opposta in primo grado è rappresentato dall'iscrizione a ruolo del debito per le rate residue non saldate in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione concesso con provvedimento dell'UTG – Prefettura di
Arezzo del 10 marzo 2016 al n. protocollo 5260/2014.
Infatti, nel solo caso (non pertinente) di opposizione ad un verbale di accertamento al C.d.S., in pagina 6 di 8 caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale, diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare, o proseguire, la riscossione coattiva, così come affermato correttamente dalla giurisprudenza richiamata, però, in modo inappropriato dal giudice di prime cure
Invece, nel caso, come quello attuale, di impugnazione di una ordinanza-ingiunzione, il meccanismo è diverso in quanto si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione, l'ordinanza-ingiunzione rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del capitale.
Alla luce della errata individuazione del titolo esecutivo e diversamente da quanto indicato nella sentenza appellata, dunque, consegue che non sussiste nella presente fattispecie alcun obbligo a carico della P.A., che intenda procedere alla riscossione coattiva della sanzione, di notificare al contribuente la sentenza in forma esecutiva, risultando sufficiente la notifica della cartella di pagamento atto che, come noto, assolve alla duplice funzione di notifica del titolo e di intimazione del pagamento (cfr. ex multis
Cass. 5637/2024).
Per quanto sopra risultano dunque infondate le contestazioni sollevate da in primo CP_1
grado relative all'inesistenza di un valido titolo esecutivo e all'omessa notifica nei confronti della ricorrente della sentenza del Giudice di Pace di . Pt_1
Quanto alle contestazioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure e riguardanti il contenuto della cartella esattoriale, va precisato che la stessa è stata emessa in conformità al modello automatizzato approvato con decreto del Ministero delle Finanze
Da ciò consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cass. n. 21065 del 2022).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, infatti, consegue che l'atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (sempre Cass. 21065/22)
e considerato altresì che l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Nella fattispecie la cartella esattoriale n. 01420200015558746000 è stata emessa, come si è visto, in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione concessa, ad istanza della stessa
, con provvedimento dell'UTG – Prefettura di Arezzo del 10 marzo 2016 al n. protocollo CP_1
5260/2014 e conseguente iscrizione a ruolo della frazione non pagata: la cartella de quo contiene dunque l'indicazione dell'importo residuo dovuto dalla contribuente, nonché tutte le ulteriori pagina 7 di 8 indicazioni richieste dalla natura del provvedimento amministrativo e, pertanto, le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente non sono risultate meritevoli di accoglimento.
In conclusione, per le ragioni in fatto e diritto sopra svolte, l'appello è risultato fondato con conseguente riforma della sentenza appellata e riconoscimento del diritto dell'ente territoriale di procedere alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante UTG - Prefettura di Arezzo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 ed in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, escludendo la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non espletata.
Nulla è dovuto per il primo grado, essendosi l'amministrazione difesa a mezzo dei propri funzionari (in conformità con Cass. n. 23825/23; Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 9725/2024:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2392/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, respinge l'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c.; Controparte_1
2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida per il giudizio di appello in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa come per legge, oltre eventuali spese prenotate a debito;
nulla in ordine alle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa le spese di lite tra e Controparte_6 Controparte_1
Firenze, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
oggetto: Giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace - Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 9725/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Vincenza Giammaria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, viale della Repubblica, n 116
APPELLATA
e nei confronti di
RT
APPELLATA
CONCLUSIONI delle parti:
pagina 1 di 8 Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'opposizione proposta da controparte. Spese vinte.”
Per : CP_1
“a) Nel merito rigettare l'appello proposto ex adverso perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata;
b) In via subordinata accogliere la domanda per i motivi tutti proposti nell'atto di citazione di primo grado, rimasti assorbiti, e conseguentemente annullare
l'atto impugnato nonché a tutti gli eventuali atti presupposti e collegati, revocandoli in ogni loro parte;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice anticipatari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., a seguito di intimazione di pagamento per euro 300,05 notificata da RT
, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Firenze l'
[...] Controparte_1 Parte_1
e l' al fine di ottenere la declaratoria di nullità della
[...] CP_3 CP_2
cartella esattoriale n. 01420200015558746000 emessa per infrazioni al codice della strada, nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
In primo grado deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla pretesa erariale e CP_1
l'omessa notifica dello stesso titolo, nonché la nullità della notificata cartella di pagamento in quanto carente in alcuni elementi essenziali previsti ex lege.
Si costituiva in primo grado l' che eccepiva in via preliminare la propria CP_4
carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, deduceva che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, dietro istanza di rateizzazione avanzata dalla ricorrente, era stata concessa a la possibilità di versare l'importo dovuto in quattro rate;
CP_1
in seguito al mancato adempimento da parte della contribuente, la citata ordinanza era stata iscritta a ruolo in data 6 aprile 2016 e dunque notificata da mediante consegna nelle mani della stessa CP_5
. CP_1
Si costituiva altresì che deduceva a sua volta la propria Controparte_6
carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione o, in denegata ipotesi, dichiarare l'agente della riscossione esente da responsabilità anche in ordine al pagamento delle spese di giustizia.
pagina 2 di 8 Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2392/2023 pubblicata in data 26 novembre 2023, accoglieva l'opposizione, annullava la cartella impugnata e condannava la alla Parte_1 rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite.
La ha quindi proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale e sollevando le seguenti censure: 1) erronea identificazione del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di rateizzazione emessa dalla Parte_1
a seguito di specifica istanza della e che, erroneamente, il Giudice di Pace di Firenze aveva CP_1
individuato nella sentenza del Giudice di Pace di;
2) il riconoscimento del debito da parte della Pt_1
contribuente e la sanatoria dei vizi di notifica del titolo esecutivo quale conseguenza dell'istanza di rateizzazione presentata da;
3) la natura di mero accertamento della pronuncia del Giudice di CP_1
Pace di , in quanto sentenza confermativa della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa Pt_1 dall'ente territoriale e non costituente quindi titolo esecutivo. L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente.
Si costituiva deducendo in primo luogo: che il giudice di prime cure aveva Controparte_1
correttamente individuato nella sentenza del Giudice di Pace di il titolo esecutivo sotteso alla Pt_1 cartella di pagamento ingiunta e non, come sostenuto dall'appellante, dalla raccomandata a.r. con la quale l' aveva accolto l'istanza di rateizzazione presentata da;
che tale istanza CP_4 CP_1
non rappresentava riconoscimento del debito, né sanava eventuali vizi di notifica del titolo esecutivo per la quale l'odierno appellante non aveva fornito alcuna prova;
che l'atto di citazione in appello era da considerarsi nullo in quanto non era stato rispettato il termine ex art. 163 comma 7 c.p.c. come novellato dal D.L. 149/2022. Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e per la conferma CP_1
integrale della sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva per Controparte_7
documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza
[...]
del 21 maggio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la Controparte_6
quale, pur ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 163 comma 7 c.p.c., si osserva che, dopo la riforma introdotta dal D. Lgs n. 149/2023, tale norma prevede che la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima pagina 3 di 8 dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., mentre, nel caso di specie, risulta assegnato a parte appellata un termine per costituirsi pari a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'eccezione è tuttavia infondata: sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiami l'art. 163
c.p.c., la riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022 non ha infatti modificato la disciplina dell'appello nonostante il difetto di coordinamento con quanto previsto per il primo grado, ragion per cui, in secondo grado, tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi ex art. 342 coma 2 c.p.c. ed il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato resta di
20 giorni, non liberi, prima dell'udienza ex art. 347 comma 1 c.p.c.
Tale lettura è in linea con le indicazioni del legislatore e con l'impianto normativo tenuto conto che in secondo grado l'invito a settanta giorni sarebbe, oltre che irragionevole, immotivato: la stessa relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022 specifica che il termine per comparire in appello resta quello pregresso, di novanta giorni, poiché “si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”, memorie che, pacificamente, sono estranee al procedimento di appello.
Per tali ragioni l'eccezione sollevata sul punto da parte appellata non può essere accolta, considerato che l'atto di citazione in oggetto non risulta affetto da alcuna nullità.
Nel merito, l'appello proposto dall' è risultato meritevole di accoglimento per i CP_4
motivi e nei limiti di seguito spiegati.
Sulla base alla ricostruzione “storica” della vicenda da parte del giudice di prime cure, è dato evincere che: “In data 17.9.2013 la Polizia Stradale di emetteva nei confronti di Pt_1 CP_1
il verbale n. ATX 0001053467 per violazione dell'art. 142, VIII co., cod. str.. Avverso il
[...]
suddetto verbale la proponeva ricorso amministrativo al Prefetto di ex art. 203 cod. CP_1 Pt_1
str., che le veniva rigettato con ordinanza-ingiunzione prot. n. 7515/2013 emessa dalla Prefettura di
il 26.5.2014. Avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione la proponeva ricorso in Pt_1 CP_1
opposizione ex artt. 205 cod. str. e 6 D.lgs. 150/2011 davanti al Giudice di Pace di , che le Pt_1 veniva rigettato con sentenza n. 645/2014 pronunciata all'udienza del 12.12.2014 e depositata in cancelleria il 7.1.2015. In data 16.4.2020 la iscriveva la sanzione ingiunta e Parte_1
confermata dal Giudice di Pace di al ruolo esattoriale m. 2020/2981, consegnato il 25.5.2020 Pt_1 all' , la quale, in data 14.6.2022, notificava alla la cartella n. Controparte_6 CP_1
041 2020 155587 46. La ha promosso opposizione avverso la suddetta cartella deducendo la CP_1 mancanza di un valido titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per carenza di
pagina 4 di 8 indicazione degli elementi essenziali identificativi del credito cui si riferisce” (pag. 2 sentenza appellata).
Alla luce di tale ricostruzione, il Giudice di Pace di Firenze osserva che qualora il contribuente,
“una volta esperito con esito negativo il ricorso amministrativo ex art. 203 cod. str., abbia omesso
l'esperimento in tempo utile del ricorso giurisdizionale ex art. 205 cod. str. avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto ex art. 204 cod. str. […] fonte dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria gravante sul trasgressore o sull'obbligato in solido (ovverosia il titolo esecutivo sulla base del quale la P.A. creditrice avvia il procedimento di cui ai Titoli I e II del DPR 602/1973) rimane il provvedimento sanzionatorio amministrativo, costituito dallo stesso verbale di accertamento che ha acquisito efficacia esecutiva ex art. 203, III co., cod. str. ovvero dall'ordinanza-ingiunzione prefettizia ex art. 204, I co., cod. str. che ha acquisito efficacia esecutiva ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo”.
Mentre invece, come avvenuto nella specie, “Diverso è il caso in cui il trasgressore o
l'obbligato in solido abbia esperito in tempo utile il ricorso giurisdizionale diretto ex art. 204-bis cod. str. avverso il verbale di accertamento ovvero il ricorso giurisdizionale ex art. 205 cod. str. avverso
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, ed il ricorso giurisdizionale venga rigettato dal Giudice di Pace con sentenza ex artt. 7, X co., o 6, XI co., D.lgs. 150/2011. Invero, in tal caso, è la sentenza di rigetto del Giudice di Pace che si sostituisce al provvedimento sanzionatorio amministrativo impugnato quale fonte dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria del ricorrente (e perciò quale titolo esecutivo), senza che si determini, per effetto della statuizione giudiziale di rigetto del ricorso, alcuna reviviscenza (e tanto meno insorgenza) dell'efficacia esecutiva del verbale ex art. 203, III co., cod. str. o dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ex art. 204, ult. co., cod. str.” (pag. 3 sentenza appellata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Giudice di Pace di Firenze afferma dunque che
“la P.A. creditrice della sanzione pecuniaria amministrativa, conseguente a violazione del codice della strada, irrogata dal giudice che ha rigettato la relativa opposizione, al fine di intraprendere utilmente, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'opponente soccombente, la procedura di riscossione coattiva regolata dai Titoli I e II del DPR 602/1973, deve previamente procedere alla spedizione della sentenza in forma esecutiva ed a notificare all'opponente soccombente[…]la sentenza munita della relativa formula” (pagg.
3-4 sentenza appellata).
Tuttavia, quanto indicato nella sentenza di prime cure non risulta condivisibile.
Nella cartella di pagamento oggetto di opposizione, infatti, vi è espresso riferimento alla ordinanza- ingiunzione emessa il 10.3.2016 e notificata a quale fonte del credito e, quindi, CP_1
titolo esecutivo azionato: dai documenti prodotti sin dal primo grado dalla , infatti, si evince Parte_1
pagina 5 di 8 che, con la sentenza del Giudice di Pace ex art. 205 C.d.S., è stata convalidata la ordinanza ingiunzione emessa il 26.5.2014 dopo che , ex art. 203 C.d.S., aveva proposto ricorso al Prefetto avverso il CP_1
verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada.
Dopo la pronuncia del Giudice di Pace depositata il 7.1.2015 su ricorso di , tuttavia, la CP_1
Prefettura ha emesso il 4.9.2015, atteso il mancato pagamento, un primo atto amministrativo con cui ha richiesto il pagamento delle somme. Successivamente, con mail del 4.3.2016 ha chiesto di CP_1
rateizzare il pagamento degli importi di cui alla prima ordinanza ingiunzione del 2014 e la ha Parte_1
emesso un nuovo provvedimento in data 10.03.2016, accogliendo la istanza di rateizzazione, indicando il numero e l'ammontare delle rate da versare ed espressamente avvisando che, in mancanza CP_1 del pagamento di tutte le somme indicate, avrebbe provveduto ad avviare l'iscrizione a ruolo delle somme, con maggiorazioni di legge e secondo le modalità previste per la esazione delle imposte dirette.
Infine, il provvedimento del 10.3.2016 è stato notificato a il 6.4.2016. CP_1
La cartella di pagamento n. 04120200015558746000, oggetto di opposizione, richiama quindi quale titolo esecutivo fonte del credito la ordinanza- ingiunzione emessa il 10.03.2016, ritualmente notificata il 6.4.2016.
Ne consegue che l'appello è fondato nella parte in cui l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza che, invece, ha individuato la sentenza del Giudice di Pace n. 645/2014, di convalida Pt_1
della prima ordinanza ingiunzione, quale titolo esecutivo che non sarebbe stato notificato a né CP_1
munito di formula esecutiva. Tuttavia, come rilevato, il titolo non è rappresentato dalla sentenza bensì dal successivo provvedimento emesso ex artt. 26 e 27 l. n. 689/1981 all'esito della istanza di rateizzazione avanzata dalla stessa appellata.
La diversità tra il verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada e l'ordinanza-ingiunzione prefettizia emerge in tutta evidenza allorquando sia impugnata l'ordinanza amministrativa che, in caso di rigetto dell'opposizione, come nella specie, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva.
La sentenza appellata va quindi riformata nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Arezzo si sia sostituita al provvedimento sanzionatorio amministrativo impugnato quale titolo esecutivo, dato che, a seguito del rigetto del ricorso, il titolo esecutivo in forza del quale è stata emessa la cartella esattoriale n. 041202015558746000 opposta in primo grado è rappresentato dall'iscrizione a ruolo del debito per le rate residue non saldate in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione concesso con provvedimento dell'UTG – Prefettura di
Arezzo del 10 marzo 2016 al n. protocollo 5260/2014.
Infatti, nel solo caso (non pertinente) di opposizione ad un verbale di accertamento al C.d.S., in pagina 6 di 8 caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale, diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare, o proseguire, la riscossione coattiva, così come affermato correttamente dalla giurisprudenza richiamata, però, in modo inappropriato dal giudice di prime cure
Invece, nel caso, come quello attuale, di impugnazione di una ordinanza-ingiunzione, il meccanismo è diverso in quanto si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione, l'ordinanza-ingiunzione rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del capitale.
Alla luce della errata individuazione del titolo esecutivo e diversamente da quanto indicato nella sentenza appellata, dunque, consegue che non sussiste nella presente fattispecie alcun obbligo a carico della P.A., che intenda procedere alla riscossione coattiva della sanzione, di notificare al contribuente la sentenza in forma esecutiva, risultando sufficiente la notifica della cartella di pagamento atto che, come noto, assolve alla duplice funzione di notifica del titolo e di intimazione del pagamento (cfr. ex multis
Cass. 5637/2024).
Per quanto sopra risultano dunque infondate le contestazioni sollevate da in primo CP_1
grado relative all'inesistenza di un valido titolo esecutivo e all'omessa notifica nei confronti della ricorrente della sentenza del Giudice di Pace di . Pt_1
Quanto alle contestazioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure e riguardanti il contenuto della cartella esattoriale, va precisato che la stessa è stata emessa in conformità al modello automatizzato approvato con decreto del Ministero delle Finanze
Da ciò consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cass. n. 21065 del 2022).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, infatti, consegue che l'atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (sempre Cass. 21065/22)
e considerato altresì che l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Nella fattispecie la cartella esattoriale n. 01420200015558746000 è stata emessa, come si è visto, in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione concessa, ad istanza della stessa
, con provvedimento dell'UTG – Prefettura di Arezzo del 10 marzo 2016 al n. protocollo CP_1
5260/2014 e conseguente iscrizione a ruolo della frazione non pagata: la cartella de quo contiene dunque l'indicazione dell'importo residuo dovuto dalla contribuente, nonché tutte le ulteriori pagina 7 di 8 indicazioni richieste dalla natura del provvedimento amministrativo e, pertanto, le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente non sono risultate meritevoli di accoglimento.
In conclusione, per le ragioni in fatto e diritto sopra svolte, l'appello è risultato fondato con conseguente riforma della sentenza appellata e riconoscimento del diritto dell'ente territoriale di procedere alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante UTG - Prefettura di Arezzo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 ed in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, escludendo la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non espletata.
Nulla è dovuto per il primo grado, essendosi l'amministrazione difesa a mezzo dei propri funzionari (in conformità con Cass. n. 23825/23; Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 9725/2024:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2392/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, respinge l'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c.; Controparte_1
2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida per il giudizio di appello in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa come per legge, oltre eventuali spese prenotate a debito;
nulla in ordine alle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa le spese di lite tra e Controparte_6 Controparte_1
Firenze, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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