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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.31897 /2022 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via Salita S. Nicola da Tolentino 1 b presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1
[...] elettivamente domiciliato in via VIA SODERINI 24 MILANO
presso lo studio dell'Avv. SERAFINO FRANCESCO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 19.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 , Parte_1 premesso di essere dipendente del q CP_2 primaria e di aver ottenuto nel 2009 il decreto di ricostruzione della carriera che gli aveva riconosciuto l'inquadramento nella seconda fascia stipendiale con decorrenza 31.12.2007, esponeva che nel giugno 2021 gli veniva corrisposta la somma di € 2.713,15 a titolo di arretrati per la ricostruzione della carriera, relativamente all'anno precedente;
che tali somme risultavano già dovute relativamente agli anni scolastici 2016 e 2017; che non doveva essere trattenuta la somma di € 348,35 relativa ai contributi previdenziali;
che l'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 3.061,50 invece della minor somma corrisposta. In punto di diritto richiamava l'art. 19 della L. n.218/1952. Concludeva chiedendo:
“DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€348,35.
- DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €348,35 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di €348,35 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”. Si costituiva la parte convenuta, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento. Deve, infatti rilevarsi che l' art. 19 l. 218/52 dispone che : “Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario e' nullo. Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce "e che l' art. 23 della medesima legge dispone che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”. Alla luce delle disposizioni normative richiamate del affermarsi che datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente al versamento dei contributi previdenziali dovuti per la quota a carico del lavoratore, rimane obbligato in via esclusiva al pagamento degli anche relativamente alla quota a carico del lavoratore.
Si condivide e si richiama quanto affermato dalla S.C: , secondo la quale “il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore” (Cfr. Cass. n. 25956/2017, Cass. n. 18232/2015 e Cass. 18027/2014). Più recentemente la S.C. ha affermato che: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.” ( Cfr. Cass n.18897/2019). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la fondatezza della domanda spiegata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali operate dalla parte convenuta, pari ad €348,35 e per l'effetto condanna la stessa alla restituzione in favore del ricorrente di
€348,35 oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. IL GIUDICE Mariapia Magaldi