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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Stefano Giusberti Presidente Dott. Francesca Neri giudice rel.
Dott. Ivana Poggioli giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 13771/2024 r.g.Vol., promossa dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Berselli presso lo studio della quale in Bologna, Via Garibaldi 1 sono elettivamente domiciliati con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO (atti comunicati al PM il 30.12.2024)
Oggetto del processo: < matrimonio>>.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato l'8 novembre 2024 ex artt. 473 bis 49 e 51
c.p.c.; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto della volontà delle parti di separarsi consensualmente alle condizioni indicate in ricorso con cumulo di domanda di separazione e di divorzio;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
pertanto esse vadano accolte e che sulle spese legali debba provvedersi all'esito del giudizio di merito;
pagina 1 di 2
ritenuto che
la causa vada poi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio;
visti gli artt. 473bis. 49 e 51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
- Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario celebrato a Bologna il 16 settembre 2022, trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 165, parte 2, Serie A, anno 2022;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, come di fatto già vivono dal mese di maggio 2024 essendosi il Sig. trasferitosi altrove su comune accordo delle parti;
Parte_2
b) la casa familiare sita a Bologna in Strada Maggiore 52/2 di proprietà di terzi e concessa in comodato alla Signora rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi e beni ivi esistenti ad Pt_1 eccezione del barbecue, del tavolo da esterno con le relative sedie e degli effetti strettamente personali (vestiti, gioielli e documenti);
c) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e nulla chiedono per il proprio mantenimento godendo di adeguati redditi propri;
d) i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
e) la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
f) spese al merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Stefano Giusberti Presidente Dott. Francesca Neri giudice rel.
Dott. Ivana Poggioli giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 13771/2024 r.g.Vol., promossa dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Berselli presso lo studio della quale in Bologna, Via Garibaldi 1 sono elettivamente domiciliati con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO (atti comunicati al PM il 30.12.2024)
Oggetto del processo: < matrimonio>>.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato l'8 novembre 2024 ex artt. 473 bis 49 e 51
c.p.c.; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto della volontà delle parti di separarsi consensualmente alle condizioni indicate in ricorso con cumulo di domanda di separazione e di divorzio;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
pertanto esse vadano accolte e che sulle spese legali debba provvedersi all'esito del giudizio di merito;
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ritenuto che
la causa vada poi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio;
visti gli artt. 473bis. 49 e 51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
- Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario celebrato a Bologna il 16 settembre 2022, trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 165, parte 2, Serie A, anno 2022;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, come di fatto già vivono dal mese di maggio 2024 essendosi il Sig. trasferitosi altrove su comune accordo delle parti;
Parte_2
b) la casa familiare sita a Bologna in Strada Maggiore 52/2 di proprietà di terzi e concessa in comodato alla Signora rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi e beni ivi esistenti ad Pt_1 eccezione del barbecue, del tavolo da esterno con le relative sedie e degli effetti strettamente personali (vestiti, gioielli e documenti);
c) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e nulla chiedono per il proprio mantenimento godendo di adeguati redditi propri;
d) i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
e) la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
f) spese al merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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