Articolo 1585 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1549Articolo 1586
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9 ottobre 2010
Art. 1585. Generalita' 1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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