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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4652/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
-ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n. 9351/2021, pubblicata il 27.05.2021, proposto con atto di appello notificato in data
20.07.2021, da: (C.F. n. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avvocati Andrea Pietrolucci (C.F. ) e Andrea Cicolani C.F._2
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia come da C.F._3
procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato P_ P.IVA_1
e difeso dall'avv. Federica Graglia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
Appellata
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marasca (C.F. n.
), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._4
Appellata
(P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lodato (C.F. n. , con cui domicilia come in C.F._5
atti. Appellata
1 (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4
difesa dagli avv. Alessandra Perrella (CF n. ) e Antonio Garofalo C.F._6
(CF n. ), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._7
Appellata
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Controparte_5 P.IVA_5
Appellata-Contumace
(P.IVA Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giansante P.IVA_6
(C.F. ), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._8
Appellata
All'udienza cartolare del 23/01/2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado la (di seguito, in breve, ha Parte_2 Pt_3
citato innanzi al Tribunale di RO , e Parte_1 Controparte_5 [...]
(la quale ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad estendere in contraddittorio P_
a quale sua Controparte_6
compagnia assicurativa, alla , quale ditta cui erano stati appaltati i Controparte_2
lavori volti ad eliminare i danni da infiltrazioni lamentati dall'attrice, la Controparte_7
quale nuova proprietaria dell'immobile per cui è causa, per averlo acquistato dalla
[...]
I.I.I. s.r.l.), affinché nei confronti delle parti convenute fossero accolte le seguenti richieste: <1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di e P_ CP_5
nonché la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e 1494 c.c di
[...] P_
(in concorso con la responsabilità aquiliana sopra indicata) del convenuto (tra i due sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella perdita di possibilità di stipulare con la un contratto di locazione dalla durata di dodici anni Parte_4
con un canone mensile di euro 3000 e con decorrenza dall'ottobre 2005 in forza delle
2 ragioni di fatto e delle motivazioni di diritto nonché dei titoli e delle causali sopra indicati ed esposti in narrativa alla luce della documentazione in atti ed alle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a percepire la somma di euro 450.110 05 in forza dei titoli e delle Controparte_3
causali sopra indicati ed esposti in narrativa o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
pertanto condannare in solido e la o in subordine il convenuto che sarà P_ Controparte_5
ritenuto responsabile di giustizia a corrispondere alle Controparte_3
le somme (sopra) indicate oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
2) in via subordinata alle domande che precedono: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di e P_
e della signora nonché la responsabilità contrattuale ex Controparte_5 Pt_1
art. 1490 e 1494 c.c di (in concorso con la responsabilità aquiliana sopra P_
indicata) del convenuto (tra i tre sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a causa dei fenomeni Controparte_3
infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella totale inutilizzabilità dell'immobile di proprietà dell'attrice dal 28.07.2005 al 31.05.2013 e dal 01.06.2013 alla data di revoca del provvedimento di inagibilità del piano interrato dell'immobile per cui è causa e/o alla data della sentenza che definirà il presente giudizio da cui deriva la perdita di possibilità di stipulare un contratto di locazione vantaggioso di sfruttare lo stesso economicamente in forza delle causali sopra indicate ed esposte in narrativa alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a percepire la Controparte_3
somma complessiva di euro 282.000,00 quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per cui è causa dal 28.07.2005 al 31.05.2013 o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
3) inoltre accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 3000 dal 1 giugno 2013 alla data di revoca del provvedimenti di inagibilità del piano interrato e/o alla data della sentenza che definirà il presente
3 giudizio quale danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per il lasso di tempo in menzione o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 282.000,00 (quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per cui è causa dal 28.07.2005 al 31.05.2013) o in subordine la maggior o mino somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
inoltre accertare il diritto della
a percepire la somma di euro 3.000,00 mensili dal Controparte_3
1giugno 2013 alla data di revoca del provvedimento di inagibilità del piano interrato e/o alla data della sentenza che definirà il presente giudizio quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per il lasso di tempo in menzione o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
infine, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3
a percepire la somma di euro 18.110,05 quale risarcimento del danno per i
[...] costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
In aggiunta alle domande che precedono: accertare e dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo di compravendita del proprio Controparte_3
immobile indicato a rogito notarile del 4.11.2004 rep 27308 nella misura complessiva di euro 56.750,00 o in subordine nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia alla luce della documentazione in atti e dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente condannare a corrispondere alla P_ Controparte_3
le somme indicate al punto che precede;
infine accertare e dichiarare il
[...]
diritto della a possedere un esemplare delle chiavi di Controparte_3 accesso all'edificio condominiale di Vicolo dei Falegnami 32 in quanto condomino di detto stabile>>.
§1.1-Nella resistenza delle parti convenute e chiamate in causa, tutte costituite, tranne la il tribunale, disposta CTU ed acquisito il relativo elaborato Controparte_5
peritale, ha così deciso: <<1) Condanna e la P_ Controparte_5
signora a corrispondere (a titolo di risarcimento del danno) pro quota, Parte_1
a l'importo pari a € 7.536,43 più gli interessi Controparte_3
4 legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 novembre 2009 nonché l'importo pari € 262.386,60 più gli interessi legali a decorrere dal 29 luglio 2005. 2) Condanna
e la signora a consegnare P_ Controparte_5 Parte_1
ad la copia delle chiavi del portoncino Controparte_3
condominiale di accesso di via Dei Falegnami, n. 32, 3) Rigetta le altre domande P_
attoree.
4) Condanna a tenere indenne del 10% di quanto Controparte_2 P_
obbligata a corrispondere pro quota ad Controparte_3
5) Rigetta la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale da nei P_
confronti di . Controparte_8
6) Condanna e la signora P_ Controparte_5 Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di e Controparte_3 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 21.387,00 per compensi Controparte_9 di avvocato, € 10,95 per esborsi, più spese generali c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Lodato;
spese compensate nella misura pari al 50%.
7) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di P_
, che si liquidano in Controparte_8
€ 12.678,00 per compensi di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. sulla base delle aliquote vigenti.
8) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 P_ processuali, che si liquidano in € 12.678,00 per onorari di avvocato, in € 1.089,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed iva;
spese compensate nella misura pari al 90%>>.
§2-Tale decisione è stata impugnata da con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi, in sintesi e per quanto di effettivo rilievo, individuabili come segue: A)
Erronea valutazione dei fatti di causa da parte del primo giudice che ha completamente trascurato la palese estraneità ai fatti ed alle conseguenti responsabilità risarcitorie della signora proprio per non aver avuto alcun Pt_1
rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo nel momento in cui questo si è verificato (anno 2005), non potendo quindi rispondere dei danni che nel corso
5 degli anni si sono poi verificati a causa delle condotte omissive degli altri condomini (tra cui, si ripete, deve annoverarsi oltre agli altri convenuti, anche al società appellata).
A.1) Erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella parte in cui pur evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attrice e dichiarando espressamente che l'importo richiesto dall'attrice non poteva essere corrisposto, ha poi condannato i convenuti a risarcire la delle spese necessarie al Pt_3
ripristino dello stato dei luoghi;
fermo restando che tali opere non sono state eseguite dalla che, peraltro, non ha neppure documentato alcun esborso e che la Pt_3 Pt_3 nell'eventualità, avrebbe comunque dovuto partecipare a tali spese in quanto condomina.
A.2) Palese erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto comunque, di condannare il (come indicato ed individuato Controparte_10
nella sentenza stessa) a rifondere alla le somme indicate nella CTU del Dott. Pt_3 Per_1
(depositata nel precedente giudizio RG 41968/2010) per la risoluzione degli inconvenienti relativi al dissesto del piano di calpestio dei vani interrati quantificato in euro 7.536,43 oltre interessi legali, essendo stato documentalmente comprovato in atti che al momento del sopralluogo da parte del CTU nominato nella prima fase del giudizio in esame che gli interventi idonei e necessari ad eliminare le infiltrazioni e i connessi danni erano già stati tutti eseguiti, prima dell'instaurazione del predetto giudizio, ad onere e spese di e degli altri soggetti individuati come a tanto tenuti, nell'ambito P_
degli altri procedimenti di urgenza intentati dalla medesima che, per altro, mai ha Pt_3
dato prova di aver sopportato alcun costo per tali ragioni.
B) Erroneità e palese contraddittorietà della sentenza per non aver correttamente accertato – nonostante le motivazioni espresse dallo stesso Giudice in punto di diritto - la carenza di legittimazione passiva della signora e/o comunque la sua evidente Pt_1
estraneità rispetto ai fatti lamentati dalla ed alla conseguente responsabilità per i Pt_3 danni, ferma, comunque, l'inesistenza di qualsivoglia ragione in fatto ed in diritto idonea
(con conseguente assenza di motivazione) a giustificare la condanna della stessa, seppur pro quota, al risarcimento dei danni medesimi.
C) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
ACCOGLIBILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA LAPUCCI LA DOMANDA
RISARCITORIA PER DANNO FIGURATIVO – CARENZA DI
6 LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA LAPUCCI E, COMUNQUE,
INFONDATEZZA E/O INSUSSISTENZA DELLA DEDOTTA
RESPONSABILITA' DELLA LAPUCCI EX ART. 2051 C.C.
Assoluta estraneità della signora ai fatti dedotti dalla I.I.I., come peraltro risulta Pt_1
palese anche dalle asserzioni e dalla documentazione depositata dalla stessa I.I.I. nonché dalla corretta cronistoria dei fatti e dei giudizi che hanno preceduto quello di cui trattasi;
erroneità della sentenza nella ricostruzione dei fatti laddove il Tribunale riporta in modo errato il contenuto del ricorso ex art. 1168 c.c. R.G. 41968/2010 ed il contenuto dell'ordinanza del 10.05.2011 del Giudice Saracino che ha ordinato, come richiesto, al
Comune di RO e alla sig.ra peraltro ignara della situazione ed esonerata dal Pt_1 pagamento delle spese di lite, di eseguire e/o collaborare con la all'esecuzione delle Pt_3 opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, in quanto tutti partecipanti del
. Controparte_10
D) Erroneità, assenza di alcuna valida motivazione e palese conseguente contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato
l'utilizzabilità ai fini commerciali dei locali oggetto di causa da parte della società appellata ha accolto – seppur parzialmente – le domande risarcitorie a tale titolo avanzate dalla mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine Pt_3 alla quantificazione del danno risarcibile per l'inutilizzabilità dei locali seminterrati, richiesto dal 28.07.2005 al 31.05.2013 e riconosciuto dal Giudice per quattro mensilità dell'anno 2005 fino al 29.10.2013;
E) In ogni caso, erroneità della sentenza di primo grado anche in ordine alla quantificazione del danno risarcibile, per l'inesistenza e, comunque, per la mancanza di prova dei danni lamentati dalla e/o comunque l'erronea quantificazione degli stessi Pt_3
operata sulla base di parametri e valutazioni altrettanto errate (e senza alcuna valida motivazione), anche con specifico riferimento a quanto ipoteticamente imputabile alla signora Pt_1
L'appellante, in siffatte premesse, ha chiesto, previa sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, <in via principale e nel merito, revocare e riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento integrale delle conclusioni spiegate dall'appellante in primo grado: - accertare e dichiarare, per tutto quanto meglio dedotto nella narrativa del presente atto, la carenza di legittimazione
7 passiva della signora in ordine alle domande formulate dalla società Parte_1
attrice in primo grado, anche nei suoi confronti, per essere esclusivamente responsabili, in solido tra loro, la la P_ Controparte_5 Controparte_2 quest'ultima anche in ragione della chiamata in garanzia svolta dalla convenuta
[...]
; P_
- respingere, in ogni caso, le domande formulate dalla Controparte_3
anche nei confronti della signora perché infondate sia in fatto che
[...] Parte_1 in diritto, sia sull'an che sul quantum della pretesa risarcitoria e, comunque, non provate, non essendo alla convenuta imputabile alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per il non contestato verificarsi delle infiltrazioni per cui è causa in epoca antecedente all'acquisto da parte della signora ell'immobile di Vicolo dei Falegnami, né ex art. 2043 c.c. Pt_1
per non essere imputabile alla stessa signora alcuna condotta colposa in ordine Pt_1
ai fatti dedotti dalla Controparte_3
c) sempre nel merito, in via subordinata alla domanda che precede: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato, pro quota, anche la signora Parte_1
al risarcimento del danno in favore della -
[...] Controparte_3
riformare il capo della sentenza eliminando dalla quantificazione del risarcimento le somme pari ad euro 7.536,43 indicate come relative alle opere necessarie alla risoluzione degli inconvenienti accertati nella relazione dell'Ing. , in quanto già eseguite Per_1
senza oneri per la Controparte_3
- rideterminare, al netto della riduzione di cui sopra, l'importo liquidato a titolo di danno figurativo, parametrando i valori locativi indicati dal CTU alla effettiva Per_2
destinazione catastale del solo locale interrato ed alla sola superficie dello stesso la cui utilizzabilità è stata effettivamente preclusa, ovvero nella misura del 40% come indicato nella relazione tecnica dell'Ing. allegata sub doc. 8 al fascicolo di primo grado;
Per_1
- limitare, in ogni caso, la (eventuale) responsabilità della signora Parte_1
rispetto alla quantificazione dei danni come sopra correttamente rideterminati, al periodo dal 09.04.2010 - tenuto conto del già accertato verificarsi delle infiltrazioni sin dal 2005
e, quindi, in epoca precedente all'acquisto dell'immobile da parte dell'appellante - e fino al 07.09.2012 - tenuto conto della già accertata e documentata cessazione dei fenomeni infiltrativi a tale data - dichiarando l'assoluta estraneità della in ordine ad ogni Pt_1
8 conseguenza eventualmente pregiudizievole derivante dal mancato e/o ritardato rilascio della revoca e/o dell'annullamento della Determinazione Dirigenziale del 27.12.2005;
- limitare, in ogni caso, la condanna della signora come sopra opportunamente Pt_1
determinata, sulla base dei millesimi di proprietà alla stessa attribuibili, pari a , Numer_1
come risultanti dalle tabelle millesimali depositati in atti.
d) in via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica (o integrazione della consulenza tecnica già svolta in primo grado) volta all'accertamento della corretta quantificazione dei danni sulla base dell'effettiva superficie del locale interrato e della corretta percentuale di inutilizzabilità all'esito delle infiltrazioni verificatesi, come determinata nella consulenza dell'Ing. , nonché all'accertamento del periodo temporale in Per_1
relazione al quale, ciascun condomino del , possa Controparte_10
essere tenuto a rispondere>>.
§2.1-Si Sono costituite tutte le parti appellate in epigrafe indicate, tranne la
[...]
che è rimasta contumace anche in questo secondo grado, e hanno CP_5 diffusamente resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite, pur senza proporre impugnativa incidentale.
§2.2-La corte, accolta la preliminare istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'esito di quella in epigrafe indicata, l'ha riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 20.
§3-Va anzitutto dato atto che la sentenza di primo grado non risulta contestata da nessuna delle parti appellate riguardo all'accertamento della responsabilità di ciascuna e alle somme che sono state condannate a pagare in favore dell'attrice, III s.r.l., ora in liquidazione e della sua avente causa, la La decisione è, dunque, Controparte_7
per tale parte irretrattabile, così come lo è riguardo all'intervenuto rigetto della domanda di garanzia proposta da nei confronti della sua compagnia assicurativa e P_
al rigetto della domanda proposta dall'originaria attrice ai sensi degli artt. 1490 e 1494
c.c. nei confronti di e della P_ Controparte_5
Riguardo poi alla posizione dell'appellante, va dato atto che la stessa non ha contestato l'inquadramento normativo che il primo giudice ha dato alla domanda subordinata accolta anche nei suoi confronti, nell'ambito del paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., avendo anzi ella stessa condiviso siffatta valutazione, lamentando, piuttosto, che a fronte
9 di tale corretto inquadramento, non ne abbia fatto discendere le dovute conseguenze, relativamente alla verifica dell'epoca a partire dalla quale può effettivamente ipotizzarsi la violazione dell'obbligo di custodia che secondo la citata norma le competeva, essendo divenuta proprietaria di unità immobiliare posta nel Condominio legittimato passivo riguardo alla proposta domanda molto dopo il verificarsi dei fenomeni infiltrativi per cui
è causa.
Venendo quindi alla disamina dei su esposti motivi di appello, il primo, nelle articolazioni già innanzi illustrate, merita la preliminare precisazione che segue, considerando quanto affermato dalla condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoga a quella qui in esame: il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c.. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, sottolineatura aggiunta per evidenziare il passaggio qui di interesse).
Va poi considerato che, non essendo l'ente di gestione anzidetto dotato di autonoma personalità, ben può essere ravvisata la legittimazione passiva di ogni singolo condomino come pure sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale P_1
ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola
10 gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (cfr.
Cass. civ. sent. n. 1674 del 29/01/2015, ma anche
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021; Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, dalla cui massima si evince che la responsabilità per danni cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, per la omessa manutenzione di una delle parti comuni dell'edificio condominiale va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i singoli condomini, presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti di alcuno di essi, senza obbligo di citare in giudizio gli altri).
Occorre quindi considerare la cronistoria della vicenda dedotta in lite, assumendo rilievo, in ragione dell'appello proposto, le circostanze di seguito indicate.
1) La s.r.l. I.I.I. è divenuta proprietaria dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni oggetto di domanda in data 04.11.2004, per averlo acquistato dalla proprietaria dell'intero fabbricato in cui il predetto immobile è posto, Quest'ultima ha poi ceduto P_
altri immobili posti nel medesimo fabbricato di Vicolo dei Falegnami n. 32 a
[...]
e quest'ultima ha ceduto a l'appartamento posto al primo CP_5 Parte_1
piano, nella successiva data del 25.01.2007.
2) L'acquirente I.I.I. s.r.l. scopre le significative infiltrazioni che interessano l'immobile da ella acquistato da solo nel 2005 (cfr. verbale di conciliazione n. P_
123/2005 del 09.05.2005, nell'ambito del procedimento instaurato dall'acquirente presso il Tribunale o di RO avente r.g. 13967/2005, per ottenere il rilascio del bene da parte dell'occupante sine titulo, . P_2
Dal momento dell'accesso al locale con conseguente verifica delle infiltrazioni incomincia un fitto carteggio e connesso contenzioso giudiziario che, tuttavia, vede coinvolti soltanto l'acquirente I.I.I. s.r.l., la venditrice la condomina P_
e la quale società cui gli enti pubblici Controparte_5 Controparte_2 innanzi indicati hanno dato l'incarico di eseguire i lavori idonei ad eliminare le lamentate infiltrazioni, siccome, nell'annosa vicenda oggetto di esame, si verifica anche – secondo quando dedotto e provato in atti – che detta appaltatrice non esegue correttamente i lavori di cui è incaricata, poiché non risolutivi delle problematiche cui avrebbero dovuto porre riparo e difformi dalle indicazioni poste dai periti nominati nell'ambito dei vari giudizi
11 intentati dall'acquirente I.I.I. s.r.l. in via di urgenza, ex artt. 1168, 1170 c.c. nonché in via ordinaria, nei confronti della venditrice e della P_ Controparte_5
3) Su tale prolifero contenzioso, minuziosamente descritto in tutti gli scritti difensivi delle parti costituite nonché nella prima parte della sentenza di primo grado, cui integralmente sul punto di rinvia, si inserisce anche un ordine di chiusura e divieto di utilizzo del locale acquistato dalla I.I.I. s.r.l., adottato con la determina dirigenziale N. 1799 del 27.12.2005 dalla stessa venditrice a seguito di intervento e verifiche dei VV.FF., P_
come evincibile dal verbale di diffida per l'esecuzione di adempimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità del 04.08.2005 del Comune di RO,
[...]
(cfr. prime 58 pagine della relazione Controparte_13
peritale redatta in primo grado).
Ordine che rimarrà immodificato sino al 2013 (cfr. sollecito alla revoca inviato dalla I.I.I.
s.r.l. in data 20.12.2013, acquisito al protocollo del comune capitolino con il n.
RC/22148, all. con il n. 2 alla seconda memoria ex art. 183, VI com., c.p.c. dell'attrice in primo grado), nonostante gli interventi, tutti effettuati su incarico conferito da
[...]
e da all'appaltatrice per eliminare P_ Controparte_5 Controparte_2
le segnalate problematiche di infiltrazioni, di salubrità ambientale e di recupero statico del fabbricato.
4) Dal carteggio allegato in atti, puntualmente descritto anche nelle prime cinquantotto pagine della relazione tecnica redatta dal CTU nominato in primo grado, l'ing. Per_3
si evince che il formale coinvolgimento della condomina ,
[...] Parte_1
nell'ambito di tale rete di corrispondenza, diffide e giudizi, si ha a partire dalla lettera raccomandata a.r., in data 01.07.2010, inviata da I.I.I. s.r.l. anche a lei oltre che al Comune di RO, al , alla Controparte_14 [...]
Controparte_5
E, soprattutto, con la notifica di altro ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., 703 e s.s. c.p.c., 700
c.p.c. da parte dell'avv. Alessandro Lodato, in data 05.07.2010, sempre per conto della
I.I.I. s.r.l., a seguito del verificarsi di una seconda fase dei fenomeni infiltrativi.
Infatti, deve ritenersi che quelli iniziali, riscontrati nel 2005, a seguito del contenzioso in atti descritto e da cui l'odierna appellante era rimasta estranea, avessero trovato risoluzione, avendo riferito lo stesso CTU ing. nella sua relazione, a seguito della Per_2
disamina di tutti gli atti di causa, che: il C.T.U. nominato, all'esito dei propri
12 accertamenti espletati [l'ing. nominato nell'ambito del Proc. R.G.. Persona_4
n. 52346/2006 per verificare se era stata attuazione alle opere indicate come necessarie ad eliminare le infiltrazioni iniziali, secondo le indicazioni già date dai CCTTUU nominati nell'ambito dei vari giudizi instaurati dalla I.I.I. s.r.l. nei confronti di
[...]
, e , nel proprio elaborato P_ Controparte_5 Controparte_2
peritale, relazionava che: - l'intervento afferente la sostituzione delle colonne di scarico in perdita, eseguito dalla (incaricata dal Comune di Controparte_2
secondo delle modalità differenti rispetto a quelle indicate dalla C.T.U. del P_
procedimento avente r.g. n. 52346/2006 ma più efficaci e migliorative, aveva eliminato del tutto le infiltrazioni e le percolazioni all'interno dell'immobile della parte ricorrente ed era stato, pertanto, risolutivo; - l'intervento afferente al risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni non era ancora stato eseguito; - l'intervento afferente all'esecuzione di n. 2 carotaggi in fondazione non era stato ancora eseguito.
Con un Supplemento il C.T.U., lo stesso C.T.U. Dott. Ing. Persona_4
accertava l'esecuzione delle indagini in fondazione prescritte e che il risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni non era stato eseguito nonché che la società ricorrente aveva assunto di provvedervi personalmente durante l'esecuzione della ristrutturazione della propria unità immobiliare.
Successivamente, con Ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., 703 e s.s. c.p.c., 700 c.p.c. (r.g.
n. 41968/2010) del 05.07.2010, il legale della parte attrice, stante il manifestarsi di nuove infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile della parte ricorrente, faceva richiesta al Tribunale Ordinario di RO di ordinare al Comune di RO e alla Sig.ra di collaborare con la ricorrente medesima, al fine di porre in essere le Parte_1
iniziative, gli interventi, i lavori e le opere che sarebbero stati ritenuti necessari a pervenire all'eliminazione delle infiltrazioni presenti nel piano interrato di proprietà della ricorrente.
Il C.T.U. nominato nel suddetto nuovo procedimento giudiziario, il Dott. Ing. Per_5
, all'esito dei propri accertamenti peritali, nel proprio elaborato peritale del
[...]
28.02.2011, relazionava: - che sussisteva quanto lamentato dalla parte ricorrente circa la presenza d'infiltrazioni d'acqua in atto con provenienza dall'alto, presenti nel locale sito al piano interrato; - che la causa delle suddette infiltrazioni d'acqua era da imputare alla chiostrina sovrastante il piano interrato dell'immobile della parte
13 ricorrente, e, in particolare, ad un pozzetto ivi presente non realizzato a regola d'arte nonché a un tubo (denominato A) convogliante le acque in una canaletta senza apparenti opere d'impermeabilizzazione; - gli interventi necessari al fine d'eliminare le suddette infiltrazioni d'acqua.
Con ordinanza del 10.05.2011 disposta dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Nicola Saracino nel suddetto procedimento avente r.g. n. 41968/2010, l'Ill.mo Sig. Giudice medesimo ordinava ai resistenti di cessare le molestie scaturenti dalle infiltrazioni d'umidità nella proprietà della società ricorrente e, quindi, di eseguire e/o collaborare ai lavori indicati dal C.T.U. Dott. Ing. alle pagg. 51-57 del proprio elaborato Persona_5
peritale depositato in atti.
In data 16.05.2013, veniva effettuato un sopralluogo presso il piano interrato della suddetta unità immobiliare, in presenza del legale della parte attrice nonché di un tecnico per la stessa attrice e di un tecnico per la i quali Controparte_2
constatavano la cessazione a vista delle infiltrazioni d'acqua nel predetto piano interrato nonché la presenza di zone ammalorate in corrispondenza dell'intonaco realizzato sotto la volta interessata, precedentemente, da infiltrazioni d'acqua”.
Dopo tale sopralluogo la I.I.I. s.r.l. ha instaurato la lite che ci occupa e con specifico riguardo ai quesiti formulati al nominato CTU ing. questo ha riferito: “Durante Per_2
il sopralluogo del 05.10.2017, non sono stati accertati visibili fenomeni infiltrativi
d'acqua in atto all'interno del piano interrato dell'unità immobiliare sita in P_
Via dei Falegnami, 64/A e 65, di proprietà della chiamata in causa
[...]
[e già di proprietà della parte attrice ( Controparte_4 Controparte_3
], e, pertanto, non sono da determinare le richieste [dal Quesito
[...]
3)] relative cause nonché la richiesta [sempre dal Quesito 3)] imputabilità degli stessi fenomeni infiltrativi d'acqua a beni di proprietà comune o esclusiva. Si fa presente che l'accertata, durante il predetto sopralluogo del 05.10.2017, modesta macchia
d'umidità su una porzione di una volta del piano interrato della suddetta unità immobiliare non è stata oggetto di valutazione, da parte dello scrivente, in quanto la parte attrice, nel proprio atto legale introduttivo al giudizio oggetto della presente
Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (atto di citazione), non lamenta né la sussistenza d'infiltrazioni d'acqua in atto [………] all'interno del piano interrato della predetta unità immobiliare né la presenza di ammaloramenti del piano
14 interrato medesimo conseguenti a infiltrazioni d'acqua pregresse e/o di nuova fattura [come chiaramente riscontrabile da quanto riportato nella risposta al
Quesito 2) in ordine alle richieste della parte attrice medesima nel giudizio oggetto della presente Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio stessa]”.
E, dunque, già in quella sede l'ausiliario ha constatato il venir meno delle cause che avevano determinato “l'inagibilità del predetto piano interrato dal 29.07.2005, come disposto dai Vigili del Fuoco con Scheda Statistica - Rapporto d'Intervento del
29.07.2005 (e relativo Fonogramma in Partenza n. 2469 del 29.07.2005), agli atti di causa, nonché dal Comune di RO, Dipartimento IX, con Determinazione
Dirigenziale Rep. 1799 del 27.12.2005, agli atti di causa medesimi, la quale confermava l'inagibilità dei locali già dichiarata dai Vigili del Fuoco con
Fonogramma n. 2469/05”.
Ora, posta la qualificazione giuridica dell'azione in questo giudizio proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e il corredo probatorio in atti, devono condividersi le osservazioni di parte appellante allorché segnalano che nessuna spesa per l'eliminazione delle cause delle dedotte infiltrazioni è stata documentata sostenuta dall'originaria parte attrice, la I.I.I.
s.r.l., così come già riferito dal CTU nominato in primo grado e come confermato dall'ing. nominato nel corso di questo secondo grado, il quale ha solo riferito, per averlo Per_6
constatato in contraddittorio con i CTP di tutte le parti in lite, la definitiva risoluzione delle problematiche derivanti dalle su descritte infiltrazioni, senza riscontrare nessuna documentazione ulteriore e diversa che dei costi a tal fine sostenuti desse conto.
Dal che la fondatezza del primo motivo di appello, dovendo essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato , pro quota, al pagamento Parte_1
della somma di €. 7.536,43 più gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 novembre 2009.
Le contestazioni in proposito sollevate dalle parti appellate non inducono a diversa determinazione, risultando dedotto da loro stesse e constatato da tutti i CCTTUU nominati nei vari giudizi intervenuti dal 2005 a quello in esame che i lavori per eliminare le infiltrazioni sono stati eseguiti dalla su incarico del Controparte_2 [...]
e della Il che, sotto altro profilo, ha determinato le Parte_5 Controparte_5 ulteriori doglianze riguardo alla responsabilità dell'appaltatrice innanzi indicata per la negligente e imperita esecuzione delle opere appaltate.
15 Così stando le cose, a nulla rileva che i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni hanno riguardato parti condominiali del fabbricato, poiché l'unica conseguenza che ciò determina è che il condomino che per intero ha sopportato le ridette spese può, ove lo ritenga, chiedere il rimborso della quota spettante agli altri condomini.
Il secondo, terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per la connessione che li avvince, nella misura in cui tutti tendono a contestare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di sfruttare dal punto di vista locativo l'immobile danneggiato, sono egualmente fondati, cogliendo nel segno la censura dell'appellante così testualmente scritta nell'atto di appello: “I danni ex adverso lamentati traggono origine dagli eventi di infiltrazione verificatesi, o meglio scoperti, ormai quasi 20 anni fa, (prima denuncia è del 2005), ascrivibili esclusivamente allo stato di degrado in cui versava l'immobile (di cui per stessa ammissione del
Tribunale faceva parte come condomino la prima Controparte_3
ancora della ed in ogni caso, in ragione della già accertata cattiva esecuzione Pt_1 di alcuni interventi da parte di soggetti terzi ( ”. CP_2
Come emerge dalla descrizione del copioso contenzioso instauratosi tra la originaria acquirente del bene danneggiato: la I.I.I. s.r.l., la venditrice: la P_
proprietaria di altri beni immobili posti nel fabbricato Controparte_5
interessato dai dedotti fatti dannosi e l'appaltatrice: la contesa si Controparte_2
è incentrata, sin dall'inizio, sull'inadempimento di originaria proprietaria P_ dell'intero fabbricato in cui sono ricomprese le varie unità immobiliari del Condominio di vicolo dei Falegnami, 32, nel tempo cedute alla I.I.I. s.r.l., alla e Controparte_5 poi da questa, quanto all'appartamento posto a primo piano, all'appellante, Pt_1
. Inadempimento consistito nella mancata adeguata manutenzione delle vetuste
[...]
e ammalorate colonne fecali condominiali, attraversanti anche l'appartamento acquistato nel 2007 da nonché della chiostrina condominiale (cfr. gli elaborati Parte_1
peritali in atti, come richiamati nella relazione redatta in prime cure dall'ing. nelle Per_2
prime 50 pagg.).
La venditrice, di tale mancata adeguata manutenzione si è fatta P_ sostanzialmente carico, avendo appaltato alla l'esecuzione delle Controparte_2
opere necessarie alla eliminazione delle lamentate problematiche derivanti dalle infiltrazioni causate dal ridetto difetto di manutenzione. Su tale iniziale intervento
16 dell'ente comunale si sono poi inseriti due successivi eventi di rilievo ai fini della verifica dell'effettiva responsabilità di : il primo è dato dall'inadempimento, più Parte_1
volte segnalato dalla I.I.I. s.r.l. anche nell'ambito del procedimento che ci occupa, dell'appaltatrice che ha comunque ritardato la risoluzione delle CP_2 lamentate problematiche (cfr. relazioni peritali dell'ing. redatte Persona_4 nell'ambito dei procedimenti cautelari ex artt. 1168, 1170 c.c., 700 c.p.c. e del procedimento instaurato per l'attuazione dei provvedimenti dati nell'ambito di tali procedimenti); il secondo è dato dalla Determina Dirigenziale di cui al rep. n. 1799, in data 27 dicembre 2005, dell'Ufficio Sicurezza Stabili Privati del Dipartimento IX del
Comune di che, a seguito anche di sopralluogo dei VV.FF., ha confermato P_
l'inagibilità dell'immobile in proprietà della I.I.I. s.r.l. ed ha diffidato quest'ultima di incaricare un tecnico, in possesso dei necessari requisiti professionali, per eseguire una verifica statica delle strutture interessate dalle infiltrazioni e di condurre una bonifica igienico-sanitaria dei vani interessati alle infiltrazioni, le stesse poste a fondamento anche delle domande introdotte in questo giudizio.
In seguito a detta determina dirigenziale, come dato atto anche nella parte motiva della sentenza impugnata, con valutazione non sottoposta a censure, “la Controparte_3
ha chiesto al Comune di RO ed alla (da
[...] Controparte_5
poco proprietaria della porzione immobiliare posta al piano I dello stabile con accesso da vicolo Dei Falegnami, n. 32) di porre in essere tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni ed a permettere all'odierna attrice di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Determinazione Dirigenziale rep. n. 1799 del 27 dicembre
2005, di cui sopra.
In data 26 luglio 2006, causa dell'infruttuosità della richiesta, la Controparte_3
ha depositato un ricorso ex art. 1172 c.c., poi notificato in uno al
[...]
decreto di fissazione al Comune di ed alla P_ Controparte_5
Nell'ambito della consulenza tecnica disposta durante lo svolgimento del procedimento ex art. 1172 c.c. di cui al n. 5346/2006 r.g. l'ing. ha a sua volta Persona_4
riscontrato al piano interrato la presenza di due perdite con stillicidio dalle colonne di scarico delle acque reflue delle abitazioni soprastanti.
[………………] Con riferimento agli interventi da porre in essere, l'ing. ha Per_4
prescritto le seguenti opere, prevedendo anche un possibile aumento del 10% dei costi:
17 - sostituzione delle colonne di scarico in perdita, nel solo tratto ricadente nel piano interrato, opere murarie comprese. Posa in opera di pozzetti ispezionabili stagni al piede delle suddette colonne e all'allaccio alla rete fognaria orizzontale, scavi ed opere murarie comprese. Pulizia e risanamento delle murature (€ 9.433,60 + 2.830,08);
- video ispezione dei rami di fogna orizzontali fino all'imbocco in fogna comunale (€
1.200,00);
- carotaggi in fondazione e prova di laboratorio su campioni indisturbati (€ 3.000,00);
Nel frattempo, con rogito notarile del 25 gennaio 2007, rep. n. 11874, la signora Parte_1
ha acquistato dalla la proprietà della porzione
[...] Controparte_5 immobiliare posta al piano I dell'edificio di vicolo Dei Falegnami, n. 32.
In data 6 luglio 2010, stante l'incompleta esecuzione da parte del Comune di RO e di dei lavori ordinati all'esito del procedimento n. 5346/2006 r.g., Controparte_5
l'attrice ha poi depositato un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.. Nel corso del procedimento di attuazione l'ing. ha dunque verificato, su nuovo Persona_4 incarico del Tribunale, quali opere fossero state eseguite in attuazione dell'ordinanza pubblicata il 13 giugno 2007.
Il tecnico incaricato ha dunque constatato che al posto della sostituzione del solo tratto ricadente nel piano interrato delle tubature di scarico la CP_2 Controparte_2
incaricata del Comune di RO, stante la verificata inadeguatezza dei rami di fogna passanti sotto il piano interrato ha provveduto al ripristino dell'efficienza delle due colonne nella parte superiore, a partire dal piano terra, ove venivano deviate orizzontalmente su strada, fino ad imboccare la fogna comunale su Vicolo dei
Falegnami.
Egli ha giudicato come del tutto risolutivo dei fenomeni infiltrativi l'intervento eseguito; ha tuttavia verificato la mancata esecuzione degli altri due interventi prescritti: il risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni e l'esecuzione di
n.2 carotaggi in fondazione. [……………………………].
Così il ctu ha ricevuto un supplemento di incarico finalizzato ad impartire al Comune di
RO ed alla Società Campidoglio Finance delle istruzioni relative all'esecuzione dei carotaggi delle fondazioni.
Nella relazione conclusiva del supplemento di incarico, l'ausiliare del giudice ha dato atto dell'esecuzione delle indagini nelle fondazioni dell'immobile mediante prove indirette di
18 tipo non distruttivo, basate sulla tomografia geoelettrica del suolo. In conclusione, ha escluso anomalie del sottosuolo conseguenti ad infiltrazioni di acqua dalle colonne di scarico sottoposte ad indagini”.
Dal che l'evidente fondatezza del rilievo di parte appellante in premessa riportato, siccome la causa ultima dell'evento dannoso per cui è causa si è rivelata di ben più ampia portata e risalente origine rispetto alla semplice omessa adeguata manutenzione di opere condominiali, “stante la verificata inadeguatezza dei rami di fogna passanti sotto il piano interrato”, tant'è che le problematiche sono state constatate risolte solo allorché la incaricata dal Comune di RO, ha provveduto al ripristino CP_2 dell'efficienza delle due colonne nella parte superiore, a partire dal piano terra, ove venivano deviate orizzontalmente su strada, fino ad imboccare la fogna comunale su
Vicolo P_0
Altrimenti esplicitato, lo stato di abbandono delle parti del fabbricato poi divenute condominiali è da ritenersi risalente al tempo in cui lo stesso era in proprietà esclusiva di la quale, evidentemente, proprio in considerazione di ciò ha assunto, P_ unitamente alla l'onere economico dell'esecuzione delle opere di Controparte_5
rifacimento necessarie attraverso l'appaltatrice da ella stessa incaricata, la
[...]
.. E proprio per tale motivo tutte le successive problematiche derivanti CP_2
anche dal sopraggiunto inadempimento della ridetta appaltatrice non possono ricadere sulla condomina , coinvolta in modo esplicito nella problematica solo a Parte_1 partire dall'anno 2010, quando ormai il contenzioso aveva già chiaramente definito le cause delle infiltrazioni e individuato le relative responsabilità, con assunzione degli oneri di rifacimento da parte di attraverso la società da ella incaricata, la P_ [...]
Controparte_2
Il tutto poi non senza sottolineare la singolarità della situazione venutasi a determinare a seguito dell'adozione della determina dirigenziale innanzi indicata, proprio da parte dell'ente originario proprietario, che alcuna cautela era riuscito a porre in essere per evitare il deteriorarsi della situazione. Per giunta, il medesimo ente comunale ha poi affidato i lavori di risanamento a società che si è resa inadempiente e, nonostante le sollecitazioni di I.I.I. s.r.l. e poi dell'acquirente ha omesso di Controparte_7
revocare il provvedimento di inagibilità anche dopo l'esecuzione delle opere – sempre da parte dell'appaltatrice da esso stesso incaricata – così come ordinate all'esito dei vari
19 procedimenti di urgenza, rimanendo colpevolmente inerte e non comunicando le condizioni per considerarlo – sia pure tacitamente – revocato.
A fronte di tale quadro probatorio è infondata la domanda ex art. 2051 c.c. proposta nei confronti dell'appellante anche in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per l'impossibilità di fruire dell'immobile interessato ai descritti fenomeni infiltrativi, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa esistente nei confronti di colui che ha il dovere di custodire la “res” che ha dato luogo all'evento lesivo e che, come ampiamente spiegato in tutti gli scritti difensivi della parte appellante e per la verità anche nella sentenza impugnata, postula l'effettivo esercizio del potere di disponibilità sulla cosa, da intendersi sul piano giuridico e materiale, da cui trae origine il potere-dovere di attivarsi su di essa al fine di evitare o prevenire l'insorgenza di fenomeni dannosi la cui verificazione può ritenersi conseguenziale al normale dinamismo connaturale alla stessa "res", anche laddove il processo dannoso sia provocato da agenti esterni, con la sola esclusione del caso fortuito o del fatto del terzo, il cui onere della prova grava sul custode.
Onere di prova che ha adempiuto in ragione di tutti gli elementi innanzi Parte_1 illustrati, avendo l'ente comunale assunto in carico la risoluzione delle problematiche infiltrative dedotte in lite, sin dall'inizio addebitate alla sua incuria dall'istante I.I.I. s.r.l., secondo l'assunto esposto in atti e mai seriamente posto in discussione dall'ente comunale stesso. Ed, anzi, ulteriormente avvalorato dal fatto che l'originaria attrice ha proposto nei seguenti termini la sua domanda principale: <1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di
[...]
e nonché la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e P_ Controparte_5
1494 c.c di (in concorso con la responsabilità aquiliana sopra indicata) P_
del convenuto (tra i due sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella perdita di possibilità di stipulare con la un contratto di locazione dalla durata di Parte_4
dodici anni con un canone mensile di euro 3000 e con decorrenza dall'ottobre 2005 in forza delle ragioni di fatto e delle motivazioni di diritto nonché dei titoli e delle causali
20 sopra indicati ed esposti in narrativa alla luce della documentazione in atti ed alle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 450.110 05 in forza dei titoli e delle causali sopra indicati ed esposti in narrativa o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa…>> e solo in via subordinata l'ha estesa anche nei confronti dell'odierna appellante ai sensi della norma sopra indicata.
L'accoglimento dell'appello impone la riconsiderazione delle spese di lite anche del primo grado oltre che di quelle relative al secondo. Le stesse, in considerazione della peculiarità delle questioni dibattute, complesse indipendentemente dal relativo rilievo economico, chiaritesi solo nel dipanarsi dei vari giudizi intentati, soprattutto, fra I.I.I.
s.r.l., e a seguito delle P_ Controparte_5 Controparte_15
molteplici indagini peritali disposte, con il succedaneo e marginale subingresso della odierna appellante, vanno interamente compensate quanto al rapporto processuale fra quest'ultima e tutte le altre parti in lite, rimanendo a loro carico solidale quelle di CTU sostenute in questa fase della lite.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t..
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale e limitata riforma della sentenza di primo grado in epigrafe indicata, rigetta ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
, cui è subentrata la P_6 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. Controparte_4
3) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi quanto al rapporto processuale fra appellante e altre parti costituite in lite, rimanendo a carico solidale di tutte loro quelle sostenute per la CTU espletata in questo grado di giudizio, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.05.2025
La Presidente rel./est.
Marianna D'Avino
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
-ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n. 9351/2021, pubblicata il 27.05.2021, proposto con atto di appello notificato in data
20.07.2021, da: (C.F. n. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avvocati Andrea Pietrolucci (C.F. ) e Andrea Cicolani C.F._2
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia come da C.F._3
procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato P_ P.IVA_1
e difeso dall'avv. Federica Graglia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
Appellata
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marasca (C.F. n.
), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._4
Appellata
(P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lodato (C.F. n. , con cui domicilia come in C.F._5
atti. Appellata
1 (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4
difesa dagli avv. Alessandra Perrella (CF n. ) e Antonio Garofalo C.F._6
(CF n. ), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._7
Appellata
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Controparte_5 P.IVA_5
Appellata-Contumace
(P.IVA Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giansante P.IVA_6
(C.F. ), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._8
Appellata
All'udienza cartolare del 23/01/2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado la (di seguito, in breve, ha Parte_2 Pt_3
citato innanzi al Tribunale di RO , e Parte_1 Controparte_5 [...]
(la quale ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad estendere in contraddittorio P_
a quale sua Controparte_6
compagnia assicurativa, alla , quale ditta cui erano stati appaltati i Controparte_2
lavori volti ad eliminare i danni da infiltrazioni lamentati dall'attrice, la Controparte_7
quale nuova proprietaria dell'immobile per cui è causa, per averlo acquistato dalla
[...]
I.I.I. s.r.l.), affinché nei confronti delle parti convenute fossero accolte le seguenti richieste: <1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di e P_ CP_5
nonché la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e 1494 c.c di
[...] P_
(in concorso con la responsabilità aquiliana sopra indicata) del convenuto (tra i due sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella perdita di possibilità di stipulare con la un contratto di locazione dalla durata di dodici anni Parte_4
con un canone mensile di euro 3000 e con decorrenza dall'ottobre 2005 in forza delle
2 ragioni di fatto e delle motivazioni di diritto nonché dei titoli e delle causali sopra indicati ed esposti in narrativa alla luce della documentazione in atti ed alle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a percepire la somma di euro 450.110 05 in forza dei titoli e delle Controparte_3
causali sopra indicati ed esposti in narrativa o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
pertanto condannare in solido e la o in subordine il convenuto che sarà P_ Controparte_5
ritenuto responsabile di giustizia a corrispondere alle Controparte_3
le somme (sopra) indicate oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
2) in via subordinata alle domande che precedono: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di e P_
e della signora nonché la responsabilità contrattuale ex Controparte_5 Pt_1
art. 1490 e 1494 c.c di (in concorso con la responsabilità aquiliana sopra P_
indicata) del convenuto (tra i tre sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a causa dei fenomeni Controparte_3
infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella totale inutilizzabilità dell'immobile di proprietà dell'attrice dal 28.07.2005 al 31.05.2013 e dal 01.06.2013 alla data di revoca del provvedimento di inagibilità del piano interrato dell'immobile per cui è causa e/o alla data della sentenza che definirà il presente giudizio da cui deriva la perdita di possibilità di stipulare un contratto di locazione vantaggioso di sfruttare lo stesso economicamente in forza delle causali sopra indicate ed esposte in narrativa alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a percepire la Controparte_3
somma complessiva di euro 282.000,00 quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per cui è causa dal 28.07.2005 al 31.05.2013 o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
3) inoltre accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 3000 dal 1 giugno 2013 alla data di revoca del provvedimenti di inagibilità del piano interrato e/o alla data della sentenza che definirà il presente
3 giudizio quale danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per il lasso di tempo in menzione o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 282.000,00 (quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e l'inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per cui è causa dal 28.07.2005 al 31.05.2013) o in subordine la maggior o mino somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa;
inoltre accertare il diritto della
a percepire la somma di euro 3.000,00 mensili dal Controparte_3
1giugno 2013 alla data di revoca del provvedimento di inagibilità del piano interrato e/o alla data della sentenza che definirà il presente giudizio quale risarcimento del danno patrimoniale per la mancata locazione e inutilizzabilità ai fini economici dell'immobile per il lasso di tempo in menzione o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
infine, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3
a percepire la somma di euro 18.110,05 quale risarcimento del danno per i
[...] costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
In aggiunta alle domande che precedono: accertare e dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo di compravendita del proprio Controparte_3
immobile indicato a rogito notarile del 4.11.2004 rep 27308 nella misura complessiva di euro 56.750,00 o in subordine nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia alla luce della documentazione in atti e dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente condannare a corrispondere alla P_ Controparte_3
le somme indicate al punto che precede;
infine accertare e dichiarare il
[...]
diritto della a possedere un esemplare delle chiavi di Controparte_3 accesso all'edificio condominiale di Vicolo dei Falegnami 32 in quanto condomino di detto stabile>>.
§1.1-Nella resistenza delle parti convenute e chiamate in causa, tutte costituite, tranne la il tribunale, disposta CTU ed acquisito il relativo elaborato Controparte_5
peritale, ha così deciso: <<1) Condanna e la P_ Controparte_5
signora a corrispondere (a titolo di risarcimento del danno) pro quota, Parte_1
a l'importo pari a € 7.536,43 più gli interessi Controparte_3
4 legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 novembre 2009 nonché l'importo pari € 262.386,60 più gli interessi legali a decorrere dal 29 luglio 2005. 2) Condanna
e la signora a consegnare P_ Controparte_5 Parte_1
ad la copia delle chiavi del portoncino Controparte_3
condominiale di accesso di via Dei Falegnami, n. 32, 3) Rigetta le altre domande P_
attoree.
4) Condanna a tenere indenne del 10% di quanto Controparte_2 P_
obbligata a corrispondere pro quota ad Controparte_3
5) Rigetta la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale da nei P_
confronti di . Controparte_8
6) Condanna e la signora P_ Controparte_5 Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di e Controparte_3 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 21.387,00 per compensi Controparte_9 di avvocato, € 10,95 per esborsi, più spese generali c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Lodato;
spese compensate nella misura pari al 50%.
7) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di P_
, che si liquidano in Controparte_8
€ 12.678,00 per compensi di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. sulla base delle aliquote vigenti.
8) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 P_ processuali, che si liquidano in € 12.678,00 per onorari di avvocato, in € 1.089,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed iva;
spese compensate nella misura pari al 90%>>.
§2-Tale decisione è stata impugnata da con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi, in sintesi e per quanto di effettivo rilievo, individuabili come segue: A)
Erronea valutazione dei fatti di causa da parte del primo giudice che ha completamente trascurato la palese estraneità ai fatti ed alle conseguenti responsabilità risarcitorie della signora proprio per non aver avuto alcun Pt_1
rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo nel momento in cui questo si è verificato (anno 2005), non potendo quindi rispondere dei danni che nel corso
5 degli anni si sono poi verificati a causa delle condotte omissive degli altri condomini (tra cui, si ripete, deve annoverarsi oltre agli altri convenuti, anche al società appellata).
A.1) Erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella parte in cui pur evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attrice e dichiarando espressamente che l'importo richiesto dall'attrice non poteva essere corrisposto, ha poi condannato i convenuti a risarcire la delle spese necessarie al Pt_3
ripristino dello stato dei luoghi;
fermo restando che tali opere non sono state eseguite dalla che, peraltro, non ha neppure documentato alcun esborso e che la Pt_3 Pt_3 nell'eventualità, avrebbe comunque dovuto partecipare a tali spese in quanto condomina.
A.2) Palese erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto comunque, di condannare il (come indicato ed individuato Controparte_10
nella sentenza stessa) a rifondere alla le somme indicate nella CTU del Dott. Pt_3 Per_1
(depositata nel precedente giudizio RG 41968/2010) per la risoluzione degli inconvenienti relativi al dissesto del piano di calpestio dei vani interrati quantificato in euro 7.536,43 oltre interessi legali, essendo stato documentalmente comprovato in atti che al momento del sopralluogo da parte del CTU nominato nella prima fase del giudizio in esame che gli interventi idonei e necessari ad eliminare le infiltrazioni e i connessi danni erano già stati tutti eseguiti, prima dell'instaurazione del predetto giudizio, ad onere e spese di e degli altri soggetti individuati come a tanto tenuti, nell'ambito P_
degli altri procedimenti di urgenza intentati dalla medesima che, per altro, mai ha Pt_3
dato prova di aver sopportato alcun costo per tali ragioni.
B) Erroneità e palese contraddittorietà della sentenza per non aver correttamente accertato – nonostante le motivazioni espresse dallo stesso Giudice in punto di diritto - la carenza di legittimazione passiva della signora e/o comunque la sua evidente Pt_1
estraneità rispetto ai fatti lamentati dalla ed alla conseguente responsabilità per i Pt_3 danni, ferma, comunque, l'inesistenza di qualsivoglia ragione in fatto ed in diritto idonea
(con conseguente assenza di motivazione) a giustificare la condanna della stessa, seppur pro quota, al risarcimento dei danni medesimi.
C) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
ACCOGLIBILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA LAPUCCI LA DOMANDA
RISARCITORIA PER DANNO FIGURATIVO – CARENZA DI
6 LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA LAPUCCI E, COMUNQUE,
INFONDATEZZA E/O INSUSSISTENZA DELLA DEDOTTA
RESPONSABILITA' DELLA LAPUCCI EX ART. 2051 C.C.
Assoluta estraneità della signora ai fatti dedotti dalla I.I.I., come peraltro risulta Pt_1
palese anche dalle asserzioni e dalla documentazione depositata dalla stessa I.I.I. nonché dalla corretta cronistoria dei fatti e dei giudizi che hanno preceduto quello di cui trattasi;
erroneità della sentenza nella ricostruzione dei fatti laddove il Tribunale riporta in modo errato il contenuto del ricorso ex art. 1168 c.c. R.G. 41968/2010 ed il contenuto dell'ordinanza del 10.05.2011 del Giudice Saracino che ha ordinato, come richiesto, al
Comune di RO e alla sig.ra peraltro ignara della situazione ed esonerata dal Pt_1 pagamento delle spese di lite, di eseguire e/o collaborare con la all'esecuzione delle Pt_3 opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, in quanto tutti partecipanti del
. Controparte_10
D) Erroneità, assenza di alcuna valida motivazione e palese conseguente contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato
l'utilizzabilità ai fini commerciali dei locali oggetto di causa da parte della società appellata ha accolto – seppur parzialmente – le domande risarcitorie a tale titolo avanzate dalla mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine Pt_3 alla quantificazione del danno risarcibile per l'inutilizzabilità dei locali seminterrati, richiesto dal 28.07.2005 al 31.05.2013 e riconosciuto dal Giudice per quattro mensilità dell'anno 2005 fino al 29.10.2013;
E) In ogni caso, erroneità della sentenza di primo grado anche in ordine alla quantificazione del danno risarcibile, per l'inesistenza e, comunque, per la mancanza di prova dei danni lamentati dalla e/o comunque l'erronea quantificazione degli stessi Pt_3
operata sulla base di parametri e valutazioni altrettanto errate (e senza alcuna valida motivazione), anche con specifico riferimento a quanto ipoteticamente imputabile alla signora Pt_1
L'appellante, in siffatte premesse, ha chiesto, previa sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, <in via principale e nel merito, revocare e riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento integrale delle conclusioni spiegate dall'appellante in primo grado: - accertare e dichiarare, per tutto quanto meglio dedotto nella narrativa del presente atto, la carenza di legittimazione
7 passiva della signora in ordine alle domande formulate dalla società Parte_1
attrice in primo grado, anche nei suoi confronti, per essere esclusivamente responsabili, in solido tra loro, la la P_ Controparte_5 Controparte_2 quest'ultima anche in ragione della chiamata in garanzia svolta dalla convenuta
[...]
; P_
- respingere, in ogni caso, le domande formulate dalla Controparte_3
anche nei confronti della signora perché infondate sia in fatto che
[...] Parte_1 in diritto, sia sull'an che sul quantum della pretesa risarcitoria e, comunque, non provate, non essendo alla convenuta imputabile alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per il non contestato verificarsi delle infiltrazioni per cui è causa in epoca antecedente all'acquisto da parte della signora ell'immobile di Vicolo dei Falegnami, né ex art. 2043 c.c. Pt_1
per non essere imputabile alla stessa signora alcuna condotta colposa in ordine Pt_1
ai fatti dedotti dalla Controparte_3
c) sempre nel merito, in via subordinata alla domanda che precede: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato, pro quota, anche la signora Parte_1
al risarcimento del danno in favore della -
[...] Controparte_3
riformare il capo della sentenza eliminando dalla quantificazione del risarcimento le somme pari ad euro 7.536,43 indicate come relative alle opere necessarie alla risoluzione degli inconvenienti accertati nella relazione dell'Ing. , in quanto già eseguite Per_1
senza oneri per la Controparte_3
- rideterminare, al netto della riduzione di cui sopra, l'importo liquidato a titolo di danno figurativo, parametrando i valori locativi indicati dal CTU alla effettiva Per_2
destinazione catastale del solo locale interrato ed alla sola superficie dello stesso la cui utilizzabilità è stata effettivamente preclusa, ovvero nella misura del 40% come indicato nella relazione tecnica dell'Ing. allegata sub doc. 8 al fascicolo di primo grado;
Per_1
- limitare, in ogni caso, la (eventuale) responsabilità della signora Parte_1
rispetto alla quantificazione dei danni come sopra correttamente rideterminati, al periodo dal 09.04.2010 - tenuto conto del già accertato verificarsi delle infiltrazioni sin dal 2005
e, quindi, in epoca precedente all'acquisto dell'immobile da parte dell'appellante - e fino al 07.09.2012 - tenuto conto della già accertata e documentata cessazione dei fenomeni infiltrativi a tale data - dichiarando l'assoluta estraneità della in ordine ad ogni Pt_1
8 conseguenza eventualmente pregiudizievole derivante dal mancato e/o ritardato rilascio della revoca e/o dell'annullamento della Determinazione Dirigenziale del 27.12.2005;
- limitare, in ogni caso, la condanna della signora come sopra opportunamente Pt_1
determinata, sulla base dei millesimi di proprietà alla stessa attribuibili, pari a , Numer_1
come risultanti dalle tabelle millesimali depositati in atti.
d) in via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica (o integrazione della consulenza tecnica già svolta in primo grado) volta all'accertamento della corretta quantificazione dei danni sulla base dell'effettiva superficie del locale interrato e della corretta percentuale di inutilizzabilità all'esito delle infiltrazioni verificatesi, come determinata nella consulenza dell'Ing. , nonché all'accertamento del periodo temporale in Per_1
relazione al quale, ciascun condomino del , possa Controparte_10
essere tenuto a rispondere>>.
§2.1-Si Sono costituite tutte le parti appellate in epigrafe indicate, tranne la
[...]
che è rimasta contumace anche in questo secondo grado, e hanno CP_5 diffusamente resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite, pur senza proporre impugnativa incidentale.
§2.2-La corte, accolta la preliminare istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'esito di quella in epigrafe indicata, l'ha riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 20.
§3-Va anzitutto dato atto che la sentenza di primo grado non risulta contestata da nessuna delle parti appellate riguardo all'accertamento della responsabilità di ciascuna e alle somme che sono state condannate a pagare in favore dell'attrice, III s.r.l., ora in liquidazione e della sua avente causa, la La decisione è, dunque, Controparte_7
per tale parte irretrattabile, così come lo è riguardo all'intervenuto rigetto della domanda di garanzia proposta da nei confronti della sua compagnia assicurativa e P_
al rigetto della domanda proposta dall'originaria attrice ai sensi degli artt. 1490 e 1494
c.c. nei confronti di e della P_ Controparte_5
Riguardo poi alla posizione dell'appellante, va dato atto che la stessa non ha contestato l'inquadramento normativo che il primo giudice ha dato alla domanda subordinata accolta anche nei suoi confronti, nell'ambito del paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., avendo anzi ella stessa condiviso siffatta valutazione, lamentando, piuttosto, che a fronte
9 di tale corretto inquadramento, non ne abbia fatto discendere le dovute conseguenze, relativamente alla verifica dell'epoca a partire dalla quale può effettivamente ipotizzarsi la violazione dell'obbligo di custodia che secondo la citata norma le competeva, essendo divenuta proprietaria di unità immobiliare posta nel Condominio legittimato passivo riguardo alla proposta domanda molto dopo il verificarsi dei fenomeni infiltrativi per cui
è causa.
Venendo quindi alla disamina dei su esposti motivi di appello, il primo, nelle articolazioni già innanzi illustrate, merita la preliminare precisazione che segue, considerando quanto affermato dalla condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoga a quella qui in esame: il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c.. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, sottolineatura aggiunta per evidenziare il passaggio qui di interesse).
Va poi considerato che, non essendo l'ente di gestione anzidetto dotato di autonoma personalità, ben può essere ravvisata la legittimazione passiva di ogni singolo condomino come pure sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale P_1
ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola
10 gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (cfr.
Cass. civ. sent. n. 1674 del 29/01/2015, ma anche
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021; Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, dalla cui massima si evince che la responsabilità per danni cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, per la omessa manutenzione di una delle parti comuni dell'edificio condominiale va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i singoli condomini, presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti di alcuno di essi, senza obbligo di citare in giudizio gli altri).
Occorre quindi considerare la cronistoria della vicenda dedotta in lite, assumendo rilievo, in ragione dell'appello proposto, le circostanze di seguito indicate.
1) La s.r.l. I.I.I. è divenuta proprietaria dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni oggetto di domanda in data 04.11.2004, per averlo acquistato dalla proprietaria dell'intero fabbricato in cui il predetto immobile è posto, Quest'ultima ha poi ceduto P_
altri immobili posti nel medesimo fabbricato di Vicolo dei Falegnami n. 32 a
[...]
e quest'ultima ha ceduto a l'appartamento posto al primo CP_5 Parte_1
piano, nella successiva data del 25.01.2007.
2) L'acquirente I.I.I. s.r.l. scopre le significative infiltrazioni che interessano l'immobile da ella acquistato da solo nel 2005 (cfr. verbale di conciliazione n. P_
123/2005 del 09.05.2005, nell'ambito del procedimento instaurato dall'acquirente presso il Tribunale o di RO avente r.g. 13967/2005, per ottenere il rilascio del bene da parte dell'occupante sine titulo, . P_2
Dal momento dell'accesso al locale con conseguente verifica delle infiltrazioni incomincia un fitto carteggio e connesso contenzioso giudiziario che, tuttavia, vede coinvolti soltanto l'acquirente I.I.I. s.r.l., la venditrice la condomina P_
e la quale società cui gli enti pubblici Controparte_5 Controparte_2 innanzi indicati hanno dato l'incarico di eseguire i lavori idonei ad eliminare le lamentate infiltrazioni, siccome, nell'annosa vicenda oggetto di esame, si verifica anche – secondo quando dedotto e provato in atti – che detta appaltatrice non esegue correttamente i lavori di cui è incaricata, poiché non risolutivi delle problematiche cui avrebbero dovuto porre riparo e difformi dalle indicazioni poste dai periti nominati nell'ambito dei vari giudizi
11 intentati dall'acquirente I.I.I. s.r.l. in via di urgenza, ex artt. 1168, 1170 c.c. nonché in via ordinaria, nei confronti della venditrice e della P_ Controparte_5
3) Su tale prolifero contenzioso, minuziosamente descritto in tutti gli scritti difensivi delle parti costituite nonché nella prima parte della sentenza di primo grado, cui integralmente sul punto di rinvia, si inserisce anche un ordine di chiusura e divieto di utilizzo del locale acquistato dalla I.I.I. s.r.l., adottato con la determina dirigenziale N. 1799 del 27.12.2005 dalla stessa venditrice a seguito di intervento e verifiche dei VV.FF., P_
come evincibile dal verbale di diffida per l'esecuzione di adempimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità del 04.08.2005 del Comune di RO,
[...]
(cfr. prime 58 pagine della relazione Controparte_13
peritale redatta in primo grado).
Ordine che rimarrà immodificato sino al 2013 (cfr. sollecito alla revoca inviato dalla I.I.I.
s.r.l. in data 20.12.2013, acquisito al protocollo del comune capitolino con il n.
RC/22148, all. con il n. 2 alla seconda memoria ex art. 183, VI com., c.p.c. dell'attrice in primo grado), nonostante gli interventi, tutti effettuati su incarico conferito da
[...]
e da all'appaltatrice per eliminare P_ Controparte_5 Controparte_2
le segnalate problematiche di infiltrazioni, di salubrità ambientale e di recupero statico del fabbricato.
4) Dal carteggio allegato in atti, puntualmente descritto anche nelle prime cinquantotto pagine della relazione tecnica redatta dal CTU nominato in primo grado, l'ing. Per_3
si evince che il formale coinvolgimento della condomina ,
[...] Parte_1
nell'ambito di tale rete di corrispondenza, diffide e giudizi, si ha a partire dalla lettera raccomandata a.r., in data 01.07.2010, inviata da I.I.I. s.r.l. anche a lei oltre che al Comune di RO, al , alla Controparte_14 [...]
Controparte_5
E, soprattutto, con la notifica di altro ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., 703 e s.s. c.p.c., 700
c.p.c. da parte dell'avv. Alessandro Lodato, in data 05.07.2010, sempre per conto della
I.I.I. s.r.l., a seguito del verificarsi di una seconda fase dei fenomeni infiltrativi.
Infatti, deve ritenersi che quelli iniziali, riscontrati nel 2005, a seguito del contenzioso in atti descritto e da cui l'odierna appellante era rimasta estranea, avessero trovato risoluzione, avendo riferito lo stesso CTU ing. nella sua relazione, a seguito della Per_2
disamina di tutti gli atti di causa, che: il C.T.U. nominato, all'esito dei propri
12 accertamenti espletati [l'ing. nominato nell'ambito del Proc. R.G.. Persona_4
n. 52346/2006 per verificare se era stata attuazione alle opere indicate come necessarie ad eliminare le infiltrazioni iniziali, secondo le indicazioni già date dai CCTTUU nominati nell'ambito dei vari giudizi instaurati dalla I.I.I. s.r.l. nei confronti di
[...]
, e , nel proprio elaborato P_ Controparte_5 Controparte_2
peritale, relazionava che: - l'intervento afferente la sostituzione delle colonne di scarico in perdita, eseguito dalla (incaricata dal Comune di Controparte_2
secondo delle modalità differenti rispetto a quelle indicate dalla C.T.U. del P_
procedimento avente r.g. n. 52346/2006 ma più efficaci e migliorative, aveva eliminato del tutto le infiltrazioni e le percolazioni all'interno dell'immobile della parte ricorrente ed era stato, pertanto, risolutivo; - l'intervento afferente al risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni non era ancora stato eseguito; - l'intervento afferente all'esecuzione di n. 2 carotaggi in fondazione non era stato ancora eseguito.
Con un Supplemento il C.T.U., lo stesso C.T.U. Dott. Ing. Persona_4
accertava l'esecuzione delle indagini in fondazione prescritte e che il risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni non era stato eseguito nonché che la società ricorrente aveva assunto di provvedervi personalmente durante l'esecuzione della ristrutturazione della propria unità immobiliare.
Successivamente, con Ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., 703 e s.s. c.p.c., 700 c.p.c. (r.g.
n. 41968/2010) del 05.07.2010, il legale della parte attrice, stante il manifestarsi di nuove infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile della parte ricorrente, faceva richiesta al Tribunale Ordinario di RO di ordinare al Comune di RO e alla Sig.ra di collaborare con la ricorrente medesima, al fine di porre in essere le Parte_1
iniziative, gli interventi, i lavori e le opere che sarebbero stati ritenuti necessari a pervenire all'eliminazione delle infiltrazioni presenti nel piano interrato di proprietà della ricorrente.
Il C.T.U. nominato nel suddetto nuovo procedimento giudiziario, il Dott. Ing. Per_5
, all'esito dei propri accertamenti peritali, nel proprio elaborato peritale del
[...]
28.02.2011, relazionava: - che sussisteva quanto lamentato dalla parte ricorrente circa la presenza d'infiltrazioni d'acqua in atto con provenienza dall'alto, presenti nel locale sito al piano interrato; - che la causa delle suddette infiltrazioni d'acqua era da imputare alla chiostrina sovrastante il piano interrato dell'immobile della parte
13 ricorrente, e, in particolare, ad un pozzetto ivi presente non realizzato a regola d'arte nonché a un tubo (denominato A) convogliante le acque in una canaletta senza apparenti opere d'impermeabilizzazione; - gli interventi necessari al fine d'eliminare le suddette infiltrazioni d'acqua.
Con ordinanza del 10.05.2011 disposta dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Nicola Saracino nel suddetto procedimento avente r.g. n. 41968/2010, l'Ill.mo Sig. Giudice medesimo ordinava ai resistenti di cessare le molestie scaturenti dalle infiltrazioni d'umidità nella proprietà della società ricorrente e, quindi, di eseguire e/o collaborare ai lavori indicati dal C.T.U. Dott. Ing. alle pagg. 51-57 del proprio elaborato Persona_5
peritale depositato in atti.
In data 16.05.2013, veniva effettuato un sopralluogo presso il piano interrato della suddetta unità immobiliare, in presenza del legale della parte attrice nonché di un tecnico per la stessa attrice e di un tecnico per la i quali Controparte_2
constatavano la cessazione a vista delle infiltrazioni d'acqua nel predetto piano interrato nonché la presenza di zone ammalorate in corrispondenza dell'intonaco realizzato sotto la volta interessata, precedentemente, da infiltrazioni d'acqua”.
Dopo tale sopralluogo la I.I.I. s.r.l. ha instaurato la lite che ci occupa e con specifico riguardo ai quesiti formulati al nominato CTU ing. questo ha riferito: “Durante Per_2
il sopralluogo del 05.10.2017, non sono stati accertati visibili fenomeni infiltrativi
d'acqua in atto all'interno del piano interrato dell'unità immobiliare sita in P_
Via dei Falegnami, 64/A e 65, di proprietà della chiamata in causa
[...]
[e già di proprietà della parte attrice ( Controparte_4 Controparte_3
], e, pertanto, non sono da determinare le richieste [dal Quesito
[...]
3)] relative cause nonché la richiesta [sempre dal Quesito 3)] imputabilità degli stessi fenomeni infiltrativi d'acqua a beni di proprietà comune o esclusiva. Si fa presente che l'accertata, durante il predetto sopralluogo del 05.10.2017, modesta macchia
d'umidità su una porzione di una volta del piano interrato della suddetta unità immobiliare non è stata oggetto di valutazione, da parte dello scrivente, in quanto la parte attrice, nel proprio atto legale introduttivo al giudizio oggetto della presente
Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (atto di citazione), non lamenta né la sussistenza d'infiltrazioni d'acqua in atto [………] all'interno del piano interrato della predetta unità immobiliare né la presenza di ammaloramenti del piano
14 interrato medesimo conseguenti a infiltrazioni d'acqua pregresse e/o di nuova fattura [come chiaramente riscontrabile da quanto riportato nella risposta al
Quesito 2) in ordine alle richieste della parte attrice medesima nel giudizio oggetto della presente Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio stessa]”.
E, dunque, già in quella sede l'ausiliario ha constatato il venir meno delle cause che avevano determinato “l'inagibilità del predetto piano interrato dal 29.07.2005, come disposto dai Vigili del Fuoco con Scheda Statistica - Rapporto d'Intervento del
29.07.2005 (e relativo Fonogramma in Partenza n. 2469 del 29.07.2005), agli atti di causa, nonché dal Comune di RO, Dipartimento IX, con Determinazione
Dirigenziale Rep. 1799 del 27.12.2005, agli atti di causa medesimi, la quale confermava l'inagibilità dei locali già dichiarata dai Vigili del Fuoco con
Fonogramma n. 2469/05”.
Ora, posta la qualificazione giuridica dell'azione in questo giudizio proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e il corredo probatorio in atti, devono condividersi le osservazioni di parte appellante allorché segnalano che nessuna spesa per l'eliminazione delle cause delle dedotte infiltrazioni è stata documentata sostenuta dall'originaria parte attrice, la I.I.I.
s.r.l., così come già riferito dal CTU nominato in primo grado e come confermato dall'ing. nominato nel corso di questo secondo grado, il quale ha solo riferito, per averlo Per_6
constatato in contraddittorio con i CTP di tutte le parti in lite, la definitiva risoluzione delle problematiche derivanti dalle su descritte infiltrazioni, senza riscontrare nessuna documentazione ulteriore e diversa che dei costi a tal fine sostenuti desse conto.
Dal che la fondatezza del primo motivo di appello, dovendo essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato , pro quota, al pagamento Parte_1
della somma di €. 7.536,43 più gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 novembre 2009.
Le contestazioni in proposito sollevate dalle parti appellate non inducono a diversa determinazione, risultando dedotto da loro stesse e constatato da tutti i CCTTUU nominati nei vari giudizi intervenuti dal 2005 a quello in esame che i lavori per eliminare le infiltrazioni sono stati eseguiti dalla su incarico del Controparte_2 [...]
e della Il che, sotto altro profilo, ha determinato le Parte_5 Controparte_5 ulteriori doglianze riguardo alla responsabilità dell'appaltatrice innanzi indicata per la negligente e imperita esecuzione delle opere appaltate.
15 Così stando le cose, a nulla rileva che i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni hanno riguardato parti condominiali del fabbricato, poiché l'unica conseguenza che ciò determina è che il condomino che per intero ha sopportato le ridette spese può, ove lo ritenga, chiedere il rimborso della quota spettante agli altri condomini.
Il secondo, terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per la connessione che li avvince, nella misura in cui tutti tendono a contestare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di sfruttare dal punto di vista locativo l'immobile danneggiato, sono egualmente fondati, cogliendo nel segno la censura dell'appellante così testualmente scritta nell'atto di appello: “I danni ex adverso lamentati traggono origine dagli eventi di infiltrazione verificatesi, o meglio scoperti, ormai quasi 20 anni fa, (prima denuncia è del 2005), ascrivibili esclusivamente allo stato di degrado in cui versava l'immobile (di cui per stessa ammissione del
Tribunale faceva parte come condomino la prima Controparte_3
ancora della ed in ogni caso, in ragione della già accertata cattiva esecuzione Pt_1 di alcuni interventi da parte di soggetti terzi ( ”. CP_2
Come emerge dalla descrizione del copioso contenzioso instauratosi tra la originaria acquirente del bene danneggiato: la I.I.I. s.r.l., la venditrice: la P_
proprietaria di altri beni immobili posti nel fabbricato Controparte_5
interessato dai dedotti fatti dannosi e l'appaltatrice: la contesa si Controparte_2
è incentrata, sin dall'inizio, sull'inadempimento di originaria proprietaria P_ dell'intero fabbricato in cui sono ricomprese le varie unità immobiliari del Condominio di vicolo dei Falegnami, 32, nel tempo cedute alla I.I.I. s.r.l., alla e Controparte_5 poi da questa, quanto all'appartamento posto a primo piano, all'appellante, Pt_1
. Inadempimento consistito nella mancata adeguata manutenzione delle vetuste
[...]
e ammalorate colonne fecali condominiali, attraversanti anche l'appartamento acquistato nel 2007 da nonché della chiostrina condominiale (cfr. gli elaborati Parte_1
peritali in atti, come richiamati nella relazione redatta in prime cure dall'ing. nelle Per_2
prime 50 pagg.).
La venditrice, di tale mancata adeguata manutenzione si è fatta P_ sostanzialmente carico, avendo appaltato alla l'esecuzione delle Controparte_2
opere necessarie alla eliminazione delle lamentate problematiche derivanti dalle infiltrazioni causate dal ridetto difetto di manutenzione. Su tale iniziale intervento
16 dell'ente comunale si sono poi inseriti due successivi eventi di rilievo ai fini della verifica dell'effettiva responsabilità di : il primo è dato dall'inadempimento, più Parte_1
volte segnalato dalla I.I.I. s.r.l. anche nell'ambito del procedimento che ci occupa, dell'appaltatrice che ha comunque ritardato la risoluzione delle CP_2 lamentate problematiche (cfr. relazioni peritali dell'ing. redatte Persona_4 nell'ambito dei procedimenti cautelari ex artt. 1168, 1170 c.c., 700 c.p.c. e del procedimento instaurato per l'attuazione dei provvedimenti dati nell'ambito di tali procedimenti); il secondo è dato dalla Determina Dirigenziale di cui al rep. n. 1799, in data 27 dicembre 2005, dell'Ufficio Sicurezza Stabili Privati del Dipartimento IX del
Comune di che, a seguito anche di sopralluogo dei VV.FF., ha confermato P_
l'inagibilità dell'immobile in proprietà della I.I.I. s.r.l. ed ha diffidato quest'ultima di incaricare un tecnico, in possesso dei necessari requisiti professionali, per eseguire una verifica statica delle strutture interessate dalle infiltrazioni e di condurre una bonifica igienico-sanitaria dei vani interessati alle infiltrazioni, le stesse poste a fondamento anche delle domande introdotte in questo giudizio.
In seguito a detta determina dirigenziale, come dato atto anche nella parte motiva della sentenza impugnata, con valutazione non sottoposta a censure, “la Controparte_3
ha chiesto al Comune di RO ed alla (da
[...] Controparte_5
poco proprietaria della porzione immobiliare posta al piano I dello stabile con accesso da vicolo Dei Falegnami, n. 32) di porre in essere tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni ed a permettere all'odierna attrice di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Determinazione Dirigenziale rep. n. 1799 del 27 dicembre
2005, di cui sopra.
In data 26 luglio 2006, causa dell'infruttuosità della richiesta, la Controparte_3
ha depositato un ricorso ex art. 1172 c.c., poi notificato in uno al
[...]
decreto di fissazione al Comune di ed alla P_ Controparte_5
Nell'ambito della consulenza tecnica disposta durante lo svolgimento del procedimento ex art. 1172 c.c. di cui al n. 5346/2006 r.g. l'ing. ha a sua volta Persona_4
riscontrato al piano interrato la presenza di due perdite con stillicidio dalle colonne di scarico delle acque reflue delle abitazioni soprastanti.
[………………] Con riferimento agli interventi da porre in essere, l'ing. ha Per_4
prescritto le seguenti opere, prevedendo anche un possibile aumento del 10% dei costi:
17 - sostituzione delle colonne di scarico in perdita, nel solo tratto ricadente nel piano interrato, opere murarie comprese. Posa in opera di pozzetti ispezionabili stagni al piede delle suddette colonne e all'allaccio alla rete fognaria orizzontale, scavi ed opere murarie comprese. Pulizia e risanamento delle murature (€ 9.433,60 + 2.830,08);
- video ispezione dei rami di fogna orizzontali fino all'imbocco in fogna comunale (€
1.200,00);
- carotaggi in fondazione e prova di laboratorio su campioni indisturbati (€ 3.000,00);
Nel frattempo, con rogito notarile del 25 gennaio 2007, rep. n. 11874, la signora Parte_1
ha acquistato dalla la proprietà della porzione
[...] Controparte_5 immobiliare posta al piano I dell'edificio di vicolo Dei Falegnami, n. 32.
In data 6 luglio 2010, stante l'incompleta esecuzione da parte del Comune di RO e di dei lavori ordinati all'esito del procedimento n. 5346/2006 r.g., Controparte_5
l'attrice ha poi depositato un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.. Nel corso del procedimento di attuazione l'ing. ha dunque verificato, su nuovo Persona_4 incarico del Tribunale, quali opere fossero state eseguite in attuazione dell'ordinanza pubblicata il 13 giugno 2007.
Il tecnico incaricato ha dunque constatato che al posto della sostituzione del solo tratto ricadente nel piano interrato delle tubature di scarico la CP_2 Controparte_2
incaricata del Comune di RO, stante la verificata inadeguatezza dei rami di fogna passanti sotto il piano interrato ha provveduto al ripristino dell'efficienza delle due colonne nella parte superiore, a partire dal piano terra, ove venivano deviate orizzontalmente su strada, fino ad imboccare la fogna comunale su Vicolo dei
Falegnami.
Egli ha giudicato come del tutto risolutivo dei fenomeni infiltrativi l'intervento eseguito; ha tuttavia verificato la mancata esecuzione degli altri due interventi prescritti: il risanamento delle murature deteriorate dalle infiltrazioni e l'esecuzione di
n.2 carotaggi in fondazione. [……………………………].
Così il ctu ha ricevuto un supplemento di incarico finalizzato ad impartire al Comune di
RO ed alla Società Campidoglio Finance delle istruzioni relative all'esecuzione dei carotaggi delle fondazioni.
Nella relazione conclusiva del supplemento di incarico, l'ausiliare del giudice ha dato atto dell'esecuzione delle indagini nelle fondazioni dell'immobile mediante prove indirette di
18 tipo non distruttivo, basate sulla tomografia geoelettrica del suolo. In conclusione, ha escluso anomalie del sottosuolo conseguenti ad infiltrazioni di acqua dalle colonne di scarico sottoposte ad indagini”.
Dal che l'evidente fondatezza del rilievo di parte appellante in premessa riportato, siccome la causa ultima dell'evento dannoso per cui è causa si è rivelata di ben più ampia portata e risalente origine rispetto alla semplice omessa adeguata manutenzione di opere condominiali, “stante la verificata inadeguatezza dei rami di fogna passanti sotto il piano interrato”, tant'è che le problematiche sono state constatate risolte solo allorché la incaricata dal Comune di RO, ha provveduto al ripristino CP_2 dell'efficienza delle due colonne nella parte superiore, a partire dal piano terra, ove venivano deviate orizzontalmente su strada, fino ad imboccare la fogna comunale su
Vicolo P_0
Altrimenti esplicitato, lo stato di abbandono delle parti del fabbricato poi divenute condominiali è da ritenersi risalente al tempo in cui lo stesso era in proprietà esclusiva di la quale, evidentemente, proprio in considerazione di ciò ha assunto, P_ unitamente alla l'onere economico dell'esecuzione delle opere di Controparte_5
rifacimento necessarie attraverso l'appaltatrice da ella stessa incaricata, la
[...]
.. E proprio per tale motivo tutte le successive problematiche derivanti CP_2
anche dal sopraggiunto inadempimento della ridetta appaltatrice non possono ricadere sulla condomina , coinvolta in modo esplicito nella problematica solo a Parte_1 partire dall'anno 2010, quando ormai il contenzioso aveva già chiaramente definito le cause delle infiltrazioni e individuato le relative responsabilità, con assunzione degli oneri di rifacimento da parte di attraverso la società da ella incaricata, la P_ [...]
Controparte_2
Il tutto poi non senza sottolineare la singolarità della situazione venutasi a determinare a seguito dell'adozione della determina dirigenziale innanzi indicata, proprio da parte dell'ente originario proprietario, che alcuna cautela era riuscito a porre in essere per evitare il deteriorarsi della situazione. Per giunta, il medesimo ente comunale ha poi affidato i lavori di risanamento a società che si è resa inadempiente e, nonostante le sollecitazioni di I.I.I. s.r.l. e poi dell'acquirente ha omesso di Controparte_7
revocare il provvedimento di inagibilità anche dopo l'esecuzione delle opere – sempre da parte dell'appaltatrice da esso stesso incaricata – così come ordinate all'esito dei vari
19 procedimenti di urgenza, rimanendo colpevolmente inerte e non comunicando le condizioni per considerarlo – sia pure tacitamente – revocato.
A fronte di tale quadro probatorio è infondata la domanda ex art. 2051 c.c. proposta nei confronti dell'appellante anche in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per l'impossibilità di fruire dell'immobile interessato ai descritti fenomeni infiltrativi, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa esistente nei confronti di colui che ha il dovere di custodire la “res” che ha dato luogo all'evento lesivo e che, come ampiamente spiegato in tutti gli scritti difensivi della parte appellante e per la verità anche nella sentenza impugnata, postula l'effettivo esercizio del potere di disponibilità sulla cosa, da intendersi sul piano giuridico e materiale, da cui trae origine il potere-dovere di attivarsi su di essa al fine di evitare o prevenire l'insorgenza di fenomeni dannosi la cui verificazione può ritenersi conseguenziale al normale dinamismo connaturale alla stessa "res", anche laddove il processo dannoso sia provocato da agenti esterni, con la sola esclusione del caso fortuito o del fatto del terzo, il cui onere della prova grava sul custode.
Onere di prova che ha adempiuto in ragione di tutti gli elementi innanzi Parte_1 illustrati, avendo l'ente comunale assunto in carico la risoluzione delle problematiche infiltrative dedotte in lite, sin dall'inizio addebitate alla sua incuria dall'istante I.I.I. s.r.l., secondo l'assunto esposto in atti e mai seriamente posto in discussione dall'ente comunale stesso. Ed, anzi, ulteriormente avvalorato dal fatto che l'originaria attrice ha proposto nei seguenti termini la sua domanda principale: <1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2051 e 2043 c.c. di
[...]
e nonché la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e P_ Controparte_5
1494 c.c di (in concorso con la responsabilità aquiliana sopra indicata) P_
del convenuto (tra i due sopra indicati) che sarà ritenuta di giustizia per i danni patrimoniali subiti e subendi a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa consistenti nei costi necessari all'eliminazione dei vizi e dei pregiudizi materiali subiti dall'immobile di proprietà di quest'ultima a causa dei due suindicati accadimenti e nella perdita di possibilità di stipulare con la un contratto di locazione dalla durata di Parte_4
dodici anni con un canone mensile di euro 3000 e con decorrenza dall'ottobre 2005 in forza delle ragioni di fatto e delle motivazioni di diritto nonché dei titoli e delle causali
20 sopra indicati ed esposti in narrativa alla luce della documentazione in atti ed alle risultanze dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_3
percepire la somma di euro 450.110 05 in forza dei titoli e delle causali sopra indicati ed esposti in narrativa o in subordine la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base a valutazione equitativa…>> e solo in via subordinata l'ha estesa anche nei confronti dell'odierna appellante ai sensi della norma sopra indicata.
L'accoglimento dell'appello impone la riconsiderazione delle spese di lite anche del primo grado oltre che di quelle relative al secondo. Le stesse, in considerazione della peculiarità delle questioni dibattute, complesse indipendentemente dal relativo rilievo economico, chiaritesi solo nel dipanarsi dei vari giudizi intentati, soprattutto, fra I.I.I.
s.r.l., e a seguito delle P_ Controparte_5 Controparte_15
molteplici indagini peritali disposte, con il succedaneo e marginale subingresso della odierna appellante, vanno interamente compensate quanto al rapporto processuale fra quest'ultima e tutte le altre parti in lite, rimanendo a loro carico solidale quelle di CTU sostenute in questa fase della lite.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t..
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale e limitata riforma della sentenza di primo grado in epigrafe indicata, rigetta ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
, cui è subentrata la P_6 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. Controparte_4
3) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi quanto al rapporto processuale fra appellante e altre parti costituite in lite, rimanendo a carico solidale di tutte loro quelle sostenute per la CTU espletata in questo grado di giudizio, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.05.2025
La Presidente rel./est.
Marianna D'Avino
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