Art. 4.
Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e' ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.
Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e' ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.