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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. u.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2173 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Villabuona giusto mandato in atti
Opponente
Contro
, nato a [...], in data [...], C.F. , titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
della omonima ditta individuale ubicata in Trapani, nella Via della Bontà nr. 18, P.I.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Li Causi P.IVA_1
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva formale Parte_1
opposizione al d.i. n.500/2023, emesso in data 20.10.2023, nell'ambito del procedimento recante il nr. 1609/2023 R.G., depositato in data 20.10.2023, notificato in data 31.10.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.757,00, oltre penale giornaliera per ogni giorno di ritardo (come contrattualmente previsto all'art. 5 del contratto di appalto), oltre interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura.
Deduceva che, in realtà, l'opponente, prima che il Tribunale emettesse il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, aveva già provveduto a corrispondere la sorte capitale, saldando le fatture 6 del 07/07/2023 e 7 del 29.08.2023 per un importo complessivamente ammontante ad € 10.417,00.
Quindi, eccepiva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria, (prima dell'emissione del decreto ingiuntivo), deducendo che le spese processuali relative alla fase monitoria non
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potevano comunque considerarsi esigibili, dovendo, quindi, rimanere interamente a carico dell'ingiungente.
In ordine alle somme pretese in ragione della clausola penale, rappresentava che il ritardo nel pagamento non era maturato come conteggiato, ma riconosciuto nella minor somma di
€.600,00; in via riconvenzionale, chiedeva, altresì, il riconoscimento del diritto alla compensazione della somma dovuta a titolo di penale nel ritardo del pagamento con la maggior somma dovuta dalla ditta opposta in ragione del ritardo nella consegna dei lavori.
Costituitasi in giudizio, la ditta opposta confermava l'avvenuto pagamento della sorte capitale, rimanendo ancora dovuta la somma richiesta in ingiunzione e decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €2.340,00 per sorte capitale a titolo di penale per il ritardo, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2022 dalle singole scadenze al saldo, nonché oltre le spese della procedura di ingiunzione, così come liquidate nell'ambito del giudizio monitorio.
Occorre dare atto che le parti, alla prima udienza, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo Decidente, ancorché, di fatto, il Parte_1
opponente non provvedeva a darvi esecuzione, motivo per cui parte opposta ha insistito per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia nel merito.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale e le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere la causa con contestuale deposito di memorie conclusionali.
In ragione del riconosciuto pagamento, seppur parziale, della somma in ingiunzione, deve procedersi con la revoca del d.i. emesso.
In ordine, poi, alla richiesta di pagamento della somma residua e della domanda riconvenzionale, si osserva quanto di seguito.
È necessario rilevare, in punto di fatto, come oggetto del provvedimento di ingiunzione risulta essere, inconfutabilmente, il pagamento delle fatture emesse dalla ditta opposta per i lavori di rifacimento e di cui al contratto di appalto del 15.5.2023.
A tal riguardo, è pacifico e riconosciuto l'avvenuto adempimento, da parte opponente, nelle more dell'emissione del provvedimento monitorio, seppur successivamente al deposito del ricorso.
In merito, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza per cui la fase monitoria e di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo:
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l'unicità del procedimento monitorio, al cui interno è sì possibile individuare la fase monitoria e quella a cognizione piena a seguito di opposizione, ma senza che le stesse possano dirsi propriamente 'autonome', fa sì che la regolamentazione delle spese processuali derivi dallo svolgimento complessivo e dall'esito finale di tale processo (v. Cass. 27234/2017); ciò importa che ove il debitore abbia pagato la sorte capitale prima dell'emissione del provvedimento monitorio «le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (così Cass. 15 aprile 2010, n.
9033 e da ultimo Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29642).
Considerato che, nel caso di specie, il pagamento è stato eseguito prima dell'emissione del decreto, ancorché dopo il deposito del ricorso, le spese liquidate in via monitoria non possono essere riconosciute.
In relazione alla residua richiesta per le somme calcolate a titolo di penale per il ritardo nel pagamento, per l'ammontare di €.2.340,00, la domanda non può trovare accoglimento.
Emerge dalla documentazione in atti che, effettivamente, l'importo dovuto per il ritardo nel pagamento dalla conclusione dei lavori deve essere conteggiato a far data dal
19.09.2023, secondo quanto risulta dalla comunicazione di fine lavori (doc.10), documento non contestato da parte opposta, così da ritenersi provata e dovuta la minor somma di
€.600,00.
Peraltro, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, posto che la comunicazione di fine lavori, datata 19.9.2023, fa riferimento non soltanto ai lavori di cui al contratto di appalto ma anche ad ulteriori lavori commissionati ed eseguiti in correlazione ai lavori oggetto del contratto di appalto, cosicché non è possibile, con sufficiente certezza, stabilire se i lavori oggetto del contratto siano stati eseguiti entro la scadenza contrattuale o meno, così da determinare l'insorgere del diritto alla corresponsione della penale per ritardo nella consegna dei lavori.
In considerazione di quanto risultante dai riscontri documentali, il dovrà Parte_1
corrispondere la minor somma, pari ad €.600,00, - peraltro riconosciuta dall'opponente - .
Avuto riguardo alla riconosciuta condotta non conciliativa tenuta dall'opponente, - che ha accettato la proposta conciliativa ma non vi ha dato seguito, senza giustificato motivo - dovrà essere disposta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio,
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da liquidarsi nella misura dei valori medi, come previsto al D.M.147/2022, esclusa la fase istruttoria, per l'importo di €.1.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il d.i. 500/2023;
- Condanna parte opponente al pagamento della somma di €.600,00 in favore della ditta opposta;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.600,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso forf. al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 14.03.2025 la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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