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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. da parte dell' resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato CP_1
la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 482/2020 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 122/2021 RG e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
26/02/1996, C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GABRIELE D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv.
DI NN e dell'Avv. SPADARO PAOLA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti CAMMAROTO, FOTI, GIROLDI e MONORITI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio CP_ dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – cancellazione giornate agricole. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2020 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nel 2018 alle dipendenze della ditta agricola mare e Monti per 102 giornate annue. Deduceva che con elenco di variazione del giugno 2019 era stato cancellato per gli anni 2017 e2018, che l'operato dell' fosse illegittimo e CP_2
che, pertanto, fosse riconosciuto il suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento per l'anno e le giornate dedotte, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l deducendo che la cancellazione era stata operata CP_2
legittimamente a seguito di attività ispettiva nei confronti della società Mare e
Monti, dalla quale era emersa la falsità dell'attività agricola denunciata dalla ditta, in assenza di terreni coltivati nonché di ricavi per l'attività svolta. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con autonomo giudizio iscritto al n. 122/2021 parte ricorrente adiva il
Tribunale deducendo il proprio diritto al pagamento dell'indennità di malattia per l'anno 2019 con vittoria di spese.
Si costituiva l deducendo l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_2
della pretesa avversaria.
Riunite le cause ed istruite le stesse tramite documenti nonché prova testimoniale, riassegnate allo scrivente, vengono odiernamente decise.
Si procederà alla decisione attraverso il principio della c.d. ragione più liquida.
Invero, come, poi, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_2
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto
2 all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass.
28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Difatti, il teste ha reso una testimonianza in Testimone_1
data 3 luglio 2024 dalla quale non è possibile dedurre quelli che sono i principali elementi in relazione al carattere subordinato dell'attività svolta dal ricorrente.
Ancora, quest'ultimo affermava in ricorso di aver svolto attività di raccolta dei prodotti coltivati, mentre la teste fa riferimento alla raccolta di legna e creazione delle staccionate.
La teste invece, non ricorda quasi tutte le circostanze Testimone_2
che le sono state chieste.
Invero, seppur il verbale ispettivo prodotto in atti fa prova fino a querela di falso solo di quanto direttamente accertato dagli ispettori, le conclusioni dello stesso possono essere liberamente valutate dal giudice (Cass. n. 6110/98), che dovrà utilizzare le stesse anche quale parametro di attendibilità dei testi.
La teste , infatti, dichiara di aver contenzioso in corso con l' Tes_1 CP_2
per la cancellazione di giornate agricole derivante dalla stessa attività ispettiva. Se non costituisce causa di inammissibilità del teste, le sue dichiarazioni devono essere valutate sulla base della loro idoneità a sconfessare eventualmente quanto accertato in sede ispettiva.
Così non appare nel caso di specie.
Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
Ogni altra questione, come quelle relative alle prestazioni previdenziali conseguenti la prova dello svolgimento di attività agricola, rimane assorbita.
Sulle spese si osserva quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione
3 previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza
«indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023). Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale. Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 CP_2
e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_2
con ricorso depositato il 05/02/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' ; delle spese CP_2 di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali come per legge.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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