TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6856/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giulia Teolis, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana, Via Annunziata n. 71;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
PP IR AN, elettivamente domiciliato in , al Viale CP_1
Vesuvio n. 17;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 373/2022 emessa dal Giudice di Pace di
, in data 30.03.2022. CP_1
CONCLUSIONI: come da atti, comparse conclusionali e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in Parte_1
data 26.01.2017, alle ore 11:30 circa, mentre percorreva a piedi Corso Umberto I, in
, “con esattezza Piazza Municipio”, inciampava a causa di un basolato CP_1
sconnesso della pavimentazione.
In seguito alla caduta, l'attrice lamentava “forti dolori diffusi” e, pertanto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola, dove le veniva diagnosticato “Dolore con limitazione funzionale polso destro e ginocchio sinistro. Escoriazione piramide nasale” ed a seguito di visita specialistica ed esami strumentali le veniva accertata una “Frattura composta epifisi distale radio a destra”.
Pertanto, conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Parte_1
, il , Ente proprietario della strada ove si era CP_1 Controparte_1
verificato il descritto sinistro, al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del convenuto Ente al risarcimento dei danni patiti dalla stessa parte attrice, nella misura da “quantificare nel corso del giudizio, somma comprensiva del danno biologico, danno da inabilità temporanea assoluta, danno da inabilità temporanea parziale, danno morale e quant'altro consequenziale. Il tutto nei limiti di € 5.000,00”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , il quale, sulla base delle Controparte_1
argomentazioni in atti, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n.
373/2022 rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite e ponendo a carico dell'attrice le spese per la CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'errata applicazione dell'art. 2054 al caso di specie nonché l'omessa applicazione dell'art. 2051. Ha chiesto, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante a seguito Controparte_1
dell'occorso evento dannoso, in considerazione della CTU depositata in primo grado, con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l'appellato Ente il quale, contestando i motivi di gravame, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del proposto appello, nonché il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma,
c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, deve rilevarsi che in atti manca una copia della sentenza impugnata. Ed invero, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, l'appellante, sebbene indichi tra i documenti offerti in comunicazione, oltre al “fascicolo di parte di 1° grado”, anche la “sentenza del
Giudice di Pace di n. 373/2022” - attestandone, peraltro, la conformità CP_1
all'originale - di contro non allega la copia della detta sentenza impugnata.
Orbene, considerato che la mancata produzione della sentenza appellata non comporta automaticamente una declaratoria di improcedibilità dell'appello (stante il tenore letterale del disposto di cui all'art. 347, co. II, c.p.c. il quale, pur prevedendo che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina, in caso di omissione, la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c), il Giudice è chiamato a decidere allo stato degli atti.
In particolare, infatti, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020;
Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013). Va precisato, inoltre, che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, in ogni caso, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Corte Cass. Sez III sent. n.
27362/2024 del 22 ottobre 2024; ved anche Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
12751/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n.
2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente al Tribunale di rilevare integralmente il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza della doglianza dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dei due motivi di appello che sono da ritenersi strettamente connessi in considerazione della loro interdipendenza logico- giuridica, ossia l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'errata applicazione dell'art. 2054 e l'omessa applicazione dell'art. 2051.
Ed invero, l'iter logico-giuridico, posto a fondamento della sentenza impugnata, non
è desumibile in modo inequivoco dagli atti di causa.
Ed infatti dall'atto di appello, nonostante nello stesso vengano riportate alcune parti della sentenza impugnata, non è possibile rilevare con certezza se il Giudice di prime cure, nel suo percorso logico-giuridico, abbia inteso (o meno) gli indicati elementi della visibilità e della prevedibilità come integranti il “caso fortuito” e se, quindi, abbia effettivamente omesso l'applicazione dell'art. 2051 c.c., nel cui ambito va sussunta la fattispecie in oggetto.
Sarebbe stato possibile valutare quanto al precedente capoverso solamente da un'analisi completa dell'intero provvedimento impugnato.
Risulta evidente, quindi, che le suindicate censure necessitano di un raffronto con quanto effettivamente motivato nella sentenza impugnata da valutare nella sua interezza.
Né è possibile rinvenire l'esatto e completo iter logico-giuridico del Giudice di pace nell'atto di costituzione dell'Ente appellato.
La parte appellata, infatti, riferisce che “Il Giudice di pace ha ampiamente spiegato, con logiche deduzioni e argomentazioni basate sull'analisi delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, i motivi per cui ha ritenuto di rigettare la domanda attorea, ravvisando nell'odierna appellante la responsabile esclusiva del sinistro che ci occupa. L'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di pace di CP_1
Dott. Paolizzi, ha, infatti, esaurientemente evidenziato la responsabilità esclusiva dell'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nel suo atto introduttivo, con evidente disattenzione, imperizia e imprudenza, cadeva a causa della strada che si presentava diffusamente sconnessa a causa dei lavori in corso, per di più appositamente segnalata con appositi segnali di strada dissestata da ambo
i lati.”
La mancanza del testo integrale della sentenza impugnata, tuttavia, non consente di avere piena contezza del ragionamento posto dal primo Giudice a fondamento della sua decisione ed infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
Pertanto, non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia della sentenza impugnata e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto, come detto, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 27536/2013).
La mancata produzione della copia della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti. La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità del proposto appello.
Come sopra, anticipato, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellato costituito.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 373/2022 del Giudice di Pace di
, così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento in favore del , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6856/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giulia Teolis, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana, Via Annunziata n. 71;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
PP IR AN, elettivamente domiciliato in , al Viale CP_1
Vesuvio n. 17;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 373/2022 emessa dal Giudice di Pace di
, in data 30.03.2022. CP_1
CONCLUSIONI: come da atti, comparse conclusionali e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in Parte_1
data 26.01.2017, alle ore 11:30 circa, mentre percorreva a piedi Corso Umberto I, in
, “con esattezza Piazza Municipio”, inciampava a causa di un basolato CP_1
sconnesso della pavimentazione.
In seguito alla caduta, l'attrice lamentava “forti dolori diffusi” e, pertanto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola, dove le veniva diagnosticato “Dolore con limitazione funzionale polso destro e ginocchio sinistro. Escoriazione piramide nasale” ed a seguito di visita specialistica ed esami strumentali le veniva accertata una “Frattura composta epifisi distale radio a destra”.
Pertanto, conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Parte_1
, il , Ente proprietario della strada ove si era CP_1 Controparte_1
verificato il descritto sinistro, al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del convenuto Ente al risarcimento dei danni patiti dalla stessa parte attrice, nella misura da “quantificare nel corso del giudizio, somma comprensiva del danno biologico, danno da inabilità temporanea assoluta, danno da inabilità temporanea parziale, danno morale e quant'altro consequenziale. Il tutto nei limiti di € 5.000,00”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , il quale, sulla base delle Controparte_1
argomentazioni in atti, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n.
373/2022 rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite e ponendo a carico dell'attrice le spese per la CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'errata applicazione dell'art. 2054 al caso di specie nonché l'omessa applicazione dell'art. 2051. Ha chiesto, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante a seguito Controparte_1
dell'occorso evento dannoso, in considerazione della CTU depositata in primo grado, con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l'appellato Ente il quale, contestando i motivi di gravame, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del proposto appello, nonché il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma,
c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, deve rilevarsi che in atti manca una copia della sentenza impugnata. Ed invero, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, l'appellante, sebbene indichi tra i documenti offerti in comunicazione, oltre al “fascicolo di parte di 1° grado”, anche la “sentenza del
Giudice di Pace di n. 373/2022” - attestandone, peraltro, la conformità CP_1
all'originale - di contro non allega la copia della detta sentenza impugnata.
Orbene, considerato che la mancata produzione della sentenza appellata non comporta automaticamente una declaratoria di improcedibilità dell'appello (stante il tenore letterale del disposto di cui all'art. 347, co. II, c.p.c. il quale, pur prevedendo che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina, in caso di omissione, la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c), il Giudice è chiamato a decidere allo stato degli atti.
In particolare, infatti, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020;
Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013). Va precisato, inoltre, che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, in ogni caso, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Corte Cass. Sez III sent. n.
27362/2024 del 22 ottobre 2024; ved anche Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
12751/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n.
2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente al Tribunale di rilevare integralmente il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza della doglianza dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dei due motivi di appello che sono da ritenersi strettamente connessi in considerazione della loro interdipendenza logico- giuridica, ossia l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'errata applicazione dell'art. 2054 e l'omessa applicazione dell'art. 2051.
Ed invero, l'iter logico-giuridico, posto a fondamento della sentenza impugnata, non
è desumibile in modo inequivoco dagli atti di causa.
Ed infatti dall'atto di appello, nonostante nello stesso vengano riportate alcune parti della sentenza impugnata, non è possibile rilevare con certezza se il Giudice di prime cure, nel suo percorso logico-giuridico, abbia inteso (o meno) gli indicati elementi della visibilità e della prevedibilità come integranti il “caso fortuito” e se, quindi, abbia effettivamente omesso l'applicazione dell'art. 2051 c.c., nel cui ambito va sussunta la fattispecie in oggetto.
Sarebbe stato possibile valutare quanto al precedente capoverso solamente da un'analisi completa dell'intero provvedimento impugnato.
Risulta evidente, quindi, che le suindicate censure necessitano di un raffronto con quanto effettivamente motivato nella sentenza impugnata da valutare nella sua interezza.
Né è possibile rinvenire l'esatto e completo iter logico-giuridico del Giudice di pace nell'atto di costituzione dell'Ente appellato.
La parte appellata, infatti, riferisce che “Il Giudice di pace ha ampiamente spiegato, con logiche deduzioni e argomentazioni basate sull'analisi delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, i motivi per cui ha ritenuto di rigettare la domanda attorea, ravvisando nell'odierna appellante la responsabile esclusiva del sinistro che ci occupa. L'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di pace di CP_1
Dott. Paolizzi, ha, infatti, esaurientemente evidenziato la responsabilità esclusiva dell'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nel suo atto introduttivo, con evidente disattenzione, imperizia e imprudenza, cadeva a causa della strada che si presentava diffusamente sconnessa a causa dei lavori in corso, per di più appositamente segnalata con appositi segnali di strada dissestata da ambo
i lati.”
La mancanza del testo integrale della sentenza impugnata, tuttavia, non consente di avere piena contezza del ragionamento posto dal primo Giudice a fondamento della sua decisione ed infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
Pertanto, non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia della sentenza impugnata e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto, come detto, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 27536/2013).
La mancata produzione della copia della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti. La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità del proposto appello.
Come sopra, anticipato, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellato costituito.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 373/2022 del Giudice di Pace di
, così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento in favore del , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi