Articolo 7 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 maggio 1968
Art. 7.
Per la sola determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguira' la procedura seguente:
a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Loreto, dispone perche', in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e, in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 6, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Ancona, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta', a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento va notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre all'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall' articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 6 della presente legge.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968