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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 24.1.2025
Alle ore 10:10 innanzi al Giudice del Lavoro è presente, per delega orale dell'Avv. Pasquale Iallonardo e nell' interesse del sig. , l'Avv. Annalisa Pt_1
Scala, la quale si riporta estensivamente a tutte le difese in atti e alle conclusioni ivi formulate, di cui chiede l'accoglimento con vittoria di spese e competenze di giudizio. Impugna e contesta, ancora una volta, le avverse difese perché infondate in fatto e in diritto.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
È presente, per l' EP AT, l'Avv. Lydia D'Amore, la quale si Pt_2 riporta a tutte le proprie difese chiedendone l'integrale accoglimento.
Impugna, ancora una volta, la domanda in quanto generica oltre che non provata, nonché la richiesta di monetizzazione ferie richiesta tardivamente e pertanto inammissibile.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite e chiede che la causa venga decisa.
Entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando i procuratori presenti si sono già allontanati dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 24.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3280/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentato e Parte_3 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Iallonardo ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Sott. G. Corrado, n. 29 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (P. Iva ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti e delibera di conferimento incarico n. 1242 del 25/11/2022, dall'avv. Lydia D'Amore ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Avellino alla C. da
Amoretta (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2021, la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “- nel merito dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di rischio radiologico in quanto inquadrato come personale radioesposto dal
02.05.2017; - condannare l' Controparte_1
al pagamento della predetta indennità maggiorata di interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con la qualifica di infermiere deducendo di essere stato esposto a radiazioni ionizzanti nello svolgimento della propria attività lavorativa dal 2.05.2017 sino al collocamento a riposo in data 1.09.2019.
Riteneva, pertanto, il proprio diritto alla indennità di rischio radiologico ai sensi dell'art. 1 della l. 28 marzo 1968 n. 416 e successive modifiche, rappresentando di aver inviato all'azienda resistente formale diffida di intimazione di pagamento, in data 30.10.2018.
Riferiva, poi, che con verbale della Commissione del 19.02.2019 e deliberazione del 19.03.2019 veniva riconosciuto il diritto alla indennità in parola a decorrere dall'anno 2018.
Lamentava di aver ottenuto il riconoscimento economico solo per il periodo da aprile 2019 al 31.08.2019, deducendo la spettanza dell'indennità già a far data dal 2.05.2017.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
12.12.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità dello stesso per genericità della domanda.
Nel merito, riteneva l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico evidenziando al riguardo che relativamente all'anno 2017, non risultavano rispettate le 40 settimane di presenze essendo stato il lavoratore trasferito solo temporaneamente al reparto di Ortopedia con decorrenza maggio 2017.
Pag. 3 di 9 Eccepiva, infine, la violazione dell'art. 7 del regolamento per non avere il Pt_2 ricorrente richiesto l'indennità seguendo le corrette modalità ivi previste.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di cui appresso di dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo si osserva che «nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa» ( cfr. ex multis Cass. sez. VI-L. ord. 3126/11, che ha affermato il riportato principio ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.).
Nella specie l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo porta a ritenere che esso contenga tutti gli elementi indicati nell'art. 414 c.p.c. e, in particolare, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
Dalla lettura del ricorso, difatti, emerge chiaramente che il ricorrente, dedotta la propria esposizione a radiazioni ionizzanti nello svolgimento della propria attività lavorativa, rivendica la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico a far data dal 2.05.2017, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968
n. 416 e successive modifiche.
Pag. 4 di 9 Può, dunque, ritenersi che dalla lettura complessiva del ricorso, unitamente alla documentazione prodotta, siano perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal lavoratore.
D'altra parte, la parte resistente si è costituita formulando articolate deduzioni in merito alle pretese fatte valere con l'atto introduttivo, così dimostrando di aver perfettamente inteso le ragioni del suo coinvolgimento in questo giudizio.
Va senz'altro respinta, perciò, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata.
Sempre in via preliminare, deve richiamarsi il disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, formatisi in seno all'intestato Tribunale, statuitivi di principi relativi ad analoga domanda di pagamento di altro lavoratore per il medesimo titolo e che si ritiene in questa sede di condividere (Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, dott. Ciro Luce sentenza n. 195/2024).
5. Nel merito, va osservato che l'art.1 Legge 416/1968 prevede che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" …”
Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del C.C.N.L. 2° biennio economico 2000-2001 del
20.09.2001, è previsto, poi che: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1..” precisandosi, al comma 4, che: “L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi
e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
Ciò posto, vale richiamare quanto statuito in materia dalla Corte di Cassazione
n. 14836/2018, secondo cui: «…In conformità con il costante indirizzo della
Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 343 del 1992, ha chiarito che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della legge 27
Pag. 5 di 9 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena al personale medico e tecnico di radiologia - per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio che viene
a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata
- ma può essere attribuita nella stessa misura anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia (Corte cost., ordinanze n. 4 del 1993 e n. 154 del 2012);
l'attribuzione di detta indennità ed il congedo aggiuntivo, presuppongono che
l'interessato fornisca la prova dell'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995 , ovvero dello svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o dell'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta» (v. ex multis Cass. 24 agosto 2015, n. 17116;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9208; Cass. 28 agosto 2013, n. 19819; Cass. 26 marzo
2012, n. 4795; Cass. 29 luglio 2011 n. 16782; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4525;
Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2525).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente «L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale (ovvero connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro ed a determinate condizioni lavorative), è dovuta in connessione ai rischi particolari dell'attività professionale in tutti i casi in cui questa sia svolta nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'indennità non ha carattere risarcitorio, ma riveste (assieme al periodo supplementare di congedo) una funzione di carattere preventivo- indennitario ed è riconnessa alla circostanza che il sanitario sia esposto potenzialmente al rischio in questione» (v. Cass. sent. n. 9208/2015).
Deve, inoltre, soggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale n.
445 del 24.05.2018, ciascun lavoratore che intenda richiedere l'attribuzione dell'indennità di rischio è tenuto alla previa compilazione di apposita scheda,
Pag. 6 di 9 controfirmata dal responsabile di reparto, da indirizzare alla Segreteria per la valutazione della Commissione.
All'art. 8 il richiamato Regolamento stabilisce, in particolare, la procedura di valutazione del rischio, prevedendo i seguenti criteri di attribuzione dell'indennità: la misura di almeno 40 settimane di presenza documentate annue del lavoratore che attestino l'abitualità di presenza in zona controllata;
almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni in posizione non superiore ad un metro dalla sorgente di diffusione o, ancora, altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui dose efficace che l'operatore raggiungerebbe se non protetto.
Orbene, in tema di onere probatorio va osservato che, in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, spetta al lavoratore provare in giudizio l'esposizione qualificata, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata, o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.
Nella fattispecie in oggetto, parte ricorrente ha dedotto di aver percepito l'indennità di rischio radiologico dal mese di aprile 2019 al 31.08.2019, rivendicando l'emolumento per il periodo precedente sin dal 2.05.2017, allegando di aver espletato le funzioni di operatore di sala operatoria sin da tale data come da ordine di servizio n. 56 del 27.04.2017.
La domanda in parola va, tuttavia, accolta solo con riferimento all'anno 2018, in quanto è stato versato in atti il verbale della Commissione di rischio del
19.02.2019 (v. all. in produz. di parte ricorrente) nel quale è precisato che “…la valutazione per l'attribuzione delle indennità di RR è stata effettuata, per ogni settimana dell'anno 2018, sulla rilevazione puntuale dei registri di radioprotezione di , , , per Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno avuto accesso alle suddette sale durante l'erogazione di radiazioni ionizzanti…”.
L'allegato 1 al suddetto verbale, recante “l'elenco riportante i nominativi di n.
25 dipendenti, con indicazione dei tempi e delle effettive settimane di presenza
Pag. 7 di 9 documentata annua nelle suddette sale durante l'erogazione di radiazioni ionizzanti, che superano le 40 settimane annue di presenza documentata a le 4 ore e 40 minuti di esposizione” attesta l'attribuzione dell'indennità di rischio, tra gli altri dipendenti, anche al ricorrente.
Da tanto deriva il diritto del lavoratore alla indennità di rischio radiologico in oggetto limitatamente all'anno 2018, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito al soddisfo.
Con riferimento al periodo precedente, ossia dal 2.05.2017, la domanda va rigettata, non essendo rinvenibile in atti alcun documento di provenienza datoriale che attesti il riconoscimento, in favore del lavoratore, della indennità di rischio per tale periodo, né avendo il ricorrente, in riferimento a tale segmento temporale, nulla dedotto o allegato, in via specifica, circa la frequenza non occasionale né temporanea in zona controllata, né circa il tempo e la intensità di esposizione, il livello del rischio, i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa, né riguardo a tutti gli ulteriori elementi idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento annuo delle radiazioni che l'attività professionale comporta.
6. In punto di spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta della domanda ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 parte ricorrente, della indennità di rischio radiologico, limitatamente all'anno
2018, con maggiorazione degli interessi sulle somme via vie rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
Pag. 8 di 9 2) rigetta nel resto la domanda;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 9 di 9
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 24.1.2025
Alle ore 10:10 innanzi al Giudice del Lavoro è presente, per delega orale dell'Avv. Pasquale Iallonardo e nell' interesse del sig. , l'Avv. Annalisa Pt_1
Scala, la quale si riporta estensivamente a tutte le difese in atti e alle conclusioni ivi formulate, di cui chiede l'accoglimento con vittoria di spese e competenze di giudizio. Impugna e contesta, ancora una volta, le avverse difese perché infondate in fatto e in diritto.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
È presente, per l' EP AT, l'Avv. Lydia D'Amore, la quale si Pt_2 riporta a tutte le proprie difese chiedendone l'integrale accoglimento.
Impugna, ancora una volta, la domanda in quanto generica oltre che non provata, nonché la richiesta di monetizzazione ferie richiesta tardivamente e pertanto inammissibile.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite e chiede che la causa venga decisa.
Entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando i procuratori presenti si sono già allontanati dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 24.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3280/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentato e Parte_3 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Iallonardo ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Sott. G. Corrado, n. 29 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (P. Iva ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti e delibera di conferimento incarico n. 1242 del 25/11/2022, dall'avv. Lydia D'Amore ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Avellino alla C. da
Amoretta (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2021, la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “- nel merito dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di rischio radiologico in quanto inquadrato come personale radioesposto dal
02.05.2017; - condannare l' Controparte_1
al pagamento della predetta indennità maggiorata di interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con la qualifica di infermiere deducendo di essere stato esposto a radiazioni ionizzanti nello svolgimento della propria attività lavorativa dal 2.05.2017 sino al collocamento a riposo in data 1.09.2019.
Riteneva, pertanto, il proprio diritto alla indennità di rischio radiologico ai sensi dell'art. 1 della l. 28 marzo 1968 n. 416 e successive modifiche, rappresentando di aver inviato all'azienda resistente formale diffida di intimazione di pagamento, in data 30.10.2018.
Riferiva, poi, che con verbale della Commissione del 19.02.2019 e deliberazione del 19.03.2019 veniva riconosciuto il diritto alla indennità in parola a decorrere dall'anno 2018.
Lamentava di aver ottenuto il riconoscimento economico solo per il periodo da aprile 2019 al 31.08.2019, deducendo la spettanza dell'indennità già a far data dal 2.05.2017.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
12.12.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità dello stesso per genericità della domanda.
Nel merito, riteneva l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico evidenziando al riguardo che relativamente all'anno 2017, non risultavano rispettate le 40 settimane di presenze essendo stato il lavoratore trasferito solo temporaneamente al reparto di Ortopedia con decorrenza maggio 2017.
Pag. 3 di 9 Eccepiva, infine, la violazione dell'art. 7 del regolamento per non avere il Pt_2 ricorrente richiesto l'indennità seguendo le corrette modalità ivi previste.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di cui appresso di dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo si osserva che «nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa» ( cfr. ex multis Cass. sez. VI-L. ord. 3126/11, che ha affermato il riportato principio ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.).
Nella specie l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo porta a ritenere che esso contenga tutti gli elementi indicati nell'art. 414 c.p.c. e, in particolare, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
Dalla lettura del ricorso, difatti, emerge chiaramente che il ricorrente, dedotta la propria esposizione a radiazioni ionizzanti nello svolgimento della propria attività lavorativa, rivendica la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico a far data dal 2.05.2017, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968
n. 416 e successive modifiche.
Pag. 4 di 9 Può, dunque, ritenersi che dalla lettura complessiva del ricorso, unitamente alla documentazione prodotta, siano perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal lavoratore.
D'altra parte, la parte resistente si è costituita formulando articolate deduzioni in merito alle pretese fatte valere con l'atto introduttivo, così dimostrando di aver perfettamente inteso le ragioni del suo coinvolgimento in questo giudizio.
Va senz'altro respinta, perciò, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata.
Sempre in via preliminare, deve richiamarsi il disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, formatisi in seno all'intestato Tribunale, statuitivi di principi relativi ad analoga domanda di pagamento di altro lavoratore per il medesimo titolo e che si ritiene in questa sede di condividere (Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, dott. Ciro Luce sentenza n. 195/2024).
5. Nel merito, va osservato che l'art.1 Legge 416/1968 prevede che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" …”
Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del C.C.N.L. 2° biennio economico 2000-2001 del
20.09.2001, è previsto, poi che: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1..” precisandosi, al comma 4, che: “L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi
e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
Ciò posto, vale richiamare quanto statuito in materia dalla Corte di Cassazione
n. 14836/2018, secondo cui: «…In conformità con il costante indirizzo della
Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 343 del 1992, ha chiarito che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della legge 27
Pag. 5 di 9 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena al personale medico e tecnico di radiologia - per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio che viene
a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata
- ma può essere attribuita nella stessa misura anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia (Corte cost., ordinanze n. 4 del 1993 e n. 154 del 2012);
l'attribuzione di detta indennità ed il congedo aggiuntivo, presuppongono che
l'interessato fornisca la prova dell'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995 , ovvero dello svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o dell'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta» (v. ex multis Cass. 24 agosto 2015, n. 17116;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9208; Cass. 28 agosto 2013, n. 19819; Cass. 26 marzo
2012, n. 4795; Cass. 29 luglio 2011 n. 16782; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4525;
Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2525).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente «L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale (ovvero connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro ed a determinate condizioni lavorative), è dovuta in connessione ai rischi particolari dell'attività professionale in tutti i casi in cui questa sia svolta nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'indennità non ha carattere risarcitorio, ma riveste (assieme al periodo supplementare di congedo) una funzione di carattere preventivo- indennitario ed è riconnessa alla circostanza che il sanitario sia esposto potenzialmente al rischio in questione» (v. Cass. sent. n. 9208/2015).
Deve, inoltre, soggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale n.
445 del 24.05.2018, ciascun lavoratore che intenda richiedere l'attribuzione dell'indennità di rischio è tenuto alla previa compilazione di apposita scheda,
Pag. 6 di 9 controfirmata dal responsabile di reparto, da indirizzare alla Segreteria per la valutazione della Commissione.
All'art. 8 il richiamato Regolamento stabilisce, in particolare, la procedura di valutazione del rischio, prevedendo i seguenti criteri di attribuzione dell'indennità: la misura di almeno 40 settimane di presenza documentate annue del lavoratore che attestino l'abitualità di presenza in zona controllata;
almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni in posizione non superiore ad un metro dalla sorgente di diffusione o, ancora, altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui dose efficace che l'operatore raggiungerebbe se non protetto.
Orbene, in tema di onere probatorio va osservato che, in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, spetta al lavoratore provare in giudizio l'esposizione qualificata, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata, o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.
Nella fattispecie in oggetto, parte ricorrente ha dedotto di aver percepito l'indennità di rischio radiologico dal mese di aprile 2019 al 31.08.2019, rivendicando l'emolumento per il periodo precedente sin dal 2.05.2017, allegando di aver espletato le funzioni di operatore di sala operatoria sin da tale data come da ordine di servizio n. 56 del 27.04.2017.
La domanda in parola va, tuttavia, accolta solo con riferimento all'anno 2018, in quanto è stato versato in atti il verbale della Commissione di rischio del
19.02.2019 (v. all. in produz. di parte ricorrente) nel quale è precisato che “…la valutazione per l'attribuzione delle indennità di RR è stata effettuata, per ogni settimana dell'anno 2018, sulla rilevazione puntuale dei registri di radioprotezione di , , , per Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno avuto accesso alle suddette sale durante l'erogazione di radiazioni ionizzanti…”.
L'allegato 1 al suddetto verbale, recante “l'elenco riportante i nominativi di n.
25 dipendenti, con indicazione dei tempi e delle effettive settimane di presenza
Pag. 7 di 9 documentata annua nelle suddette sale durante l'erogazione di radiazioni ionizzanti, che superano le 40 settimane annue di presenza documentata a le 4 ore e 40 minuti di esposizione” attesta l'attribuzione dell'indennità di rischio, tra gli altri dipendenti, anche al ricorrente.
Da tanto deriva il diritto del lavoratore alla indennità di rischio radiologico in oggetto limitatamente all'anno 2018, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito al soddisfo.
Con riferimento al periodo precedente, ossia dal 2.05.2017, la domanda va rigettata, non essendo rinvenibile in atti alcun documento di provenienza datoriale che attesti il riconoscimento, in favore del lavoratore, della indennità di rischio per tale periodo, né avendo il ricorrente, in riferimento a tale segmento temporale, nulla dedotto o allegato, in via specifica, circa la frequenza non occasionale né temporanea in zona controllata, né circa il tempo e la intensità di esposizione, il livello del rischio, i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa, né riguardo a tutti gli ulteriori elementi idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento annuo delle radiazioni che l'attività professionale comporta.
6. In punto di spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta della domanda ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 parte ricorrente, della indennità di rischio radiologico, limitatamente all'anno
2018, con maggiorazione degli interessi sulle somme via vie rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
Pag. 8 di 9 2) rigetta nel resto la domanda;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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