Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2005, n. 2954
CASS
Sentenza 14 febbraio 2005

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In tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, nè circa l'ammontare nè circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.

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  • 1Diritto d’accesso e termine di decadenzaAccesso limitato
    Antonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2005, n. 2954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2954
Data del deposito : 14 febbraio 2005

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