CASS
Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/12/2023, n. 48637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48637 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CQ NA n. a Crotone 1'8/7/1993 Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 11/4/2022 Dato avviso alle parti;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso sentita la relazione svolta dal Cons. Anna Maria De Santis RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma che, in data 16/11/2018, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 7 Num. 48637 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/09/2023 Il Consigliere estensore 1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del BE censurando la conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato sull'assunto di un radicale vizio di motivazione circa le ragioni a sostegno della sussistenza dell'illecito. 2. L'impugnazione non è manifestamente infondata ravvisandosi nella trama argomentativa dei giudici di merito una intrinseca lacunosità nella valutazione delle emergenze probatorie e nella verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico del fatto, attesa la pacifica vicinanza della dimora dell'imputato al luogo di consumazione della sottrazione e l' "esiguo" lasso temporale intercorso tra il furto e il rinvenimento della refurtiva presso il rottamaio al quale il ricorrente (unitamente al complice) l'aveva conferita, indici sintomatici di diretta responsabilità in ordine all'illecito presupposto ex art. 624,625 n. 7 cod. pen. 3. Il sopradetto vizio non appare, tuttavia, utilmente rilevabile in questa sede, risultando nelle more decorso il termine massimo di prescrizione in relazione al fatto come contestato, accertato il 19 gennaio 2013, dovendo trovare applicazione i principi declinati da Sez. Unite Tettamanti secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01). S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato per maturata prescrizione e la conferma delle statuizioni civili, non essendovi dubbi di sorta, alla stregua delle risultanze acquisite, della responsabilità a fini civili del prevenuto per la sottrazione dei furti di cui si discorre.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Pres dente
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso sentita la relazione svolta dal Cons. Anna Maria De Santis RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma che, in data 16/11/2018, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 7 Num. 48637 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/09/2023 Il Consigliere estensore 1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del BE censurando la conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato sull'assunto di un radicale vizio di motivazione circa le ragioni a sostegno della sussistenza dell'illecito. 2. L'impugnazione non è manifestamente infondata ravvisandosi nella trama argomentativa dei giudici di merito una intrinseca lacunosità nella valutazione delle emergenze probatorie e nella verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico del fatto, attesa la pacifica vicinanza della dimora dell'imputato al luogo di consumazione della sottrazione e l' "esiguo" lasso temporale intercorso tra il furto e il rinvenimento della refurtiva presso il rottamaio al quale il ricorrente (unitamente al complice) l'aveva conferita, indici sintomatici di diretta responsabilità in ordine all'illecito presupposto ex art. 624,625 n. 7 cod. pen. 3. Il sopradetto vizio non appare, tuttavia, utilmente rilevabile in questa sede, risultando nelle more decorso il termine massimo di prescrizione in relazione al fatto come contestato, accertato il 19 gennaio 2013, dovendo trovare applicazione i principi declinati da Sez. Unite Tettamanti secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01). S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato per maturata prescrizione e la conferma delle statuizioni civili, non essendovi dubbi di sorta, alla stregua delle risultanze acquisite, della responsabilità a fini civili del prevenuto per la sottrazione dei furti di cui si discorre.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Pres dente