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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 21 settembre 2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dagli avv.ti Ettore Squillace (c.f. ), Piero C.F._2
Squillace (c.f. ) e Andrea Squillace (c.f. C.F._3
) come da mandato in calce al presente ricorso il quale C.F._4
elegge domicilio presso l'O.S. CUB Trasporti Venezia, con sede in via Carrer, 224
– MESTRE (VE)
- appellante - contro
(P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona della dott.ssa legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 2
con sede in Venezia, Sestiere San Marco 133/134 (VE), giusta la procura depositata telematicamente unitamente al presente atto, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo ( ) con pec C.F._5
e dagli Avv.ti Franco Email_1
Toffoletto ( ) con pec C.F._6
e fax: , Andrea Bortoluzzi Email_2 P.IVA_2
( ) con pec C.F._7 Email_3
Marta Molesini ( ) con pec C.F._8
e Maria Laura Picunio Email_4
( ) con pec C.F._9 Email_5
dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, Via delle Industrie 19/D, come da procura alle liti dimessa con presente ricorso in appello
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Venezia.
In punto: Impugnazione contratto a tempo determinato.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel presente atto, l'avvenuta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.5.2007 o da quella diversa data che dovesse essere accertata di giustizia all'esito del giudizio;
condannarsi la società al risarcimento del danno nella misura di 12 (dodici) mensilità o in quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3
condannarsi la società alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione al sottoscritto difensore.
Conclusioni dell'appellata:
Nel merito: 1) respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. 2) in subordine, procedersi alla determinazione del risarcimento del danno, nonché delle somme richieste dal ricorrente ed eventualmente spettanti allo stesso tenuto conto di quanto dedotto ed eccepito nella presente memoria e comunque dei danni che dovessero essere ritenuti come provati in giudizio;
3) in ogni caso spese e compensi integralmente rifusi. In via istruttoria Si ripropongono le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta in prosecuzione, che si devono intendere qua integralmente trascritte.
Svolgimento del processo.
Il signor impugna la sentenza n 206/2023 del Tribunale di Venezia, Pt_1 con funzioni di giudice del lavoro, che ha respinto la domanda di impugnazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società appellata, a partire dal 15 ottobre 2007, fino al 10 febbraio 2020.
La causa è stata introdotta da 13 ricorrenti compreso l'appellante ed ha avuto ad oggetto l'impugnazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società resistente.
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda, ha accertato la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e ha condannato la società resistente al risarcimento del danno, determinato in 2,5 mensilità della retribuzione. Ha inoltre riconosciuto il diritto dei ricorrenti, compreso il signor all'anzianità maturata nei periodi di lavoro svolti in forza dei contratti Pt_1
a tempo determinato ai fini della maturazione dei corrispondenti scatti, condannando la società al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre alla rifusione delle spese legali. 4
Con particolare riferimento alla domanda formulata dal signor la Pt_1 sentenza impugnata ha accolto l'eccezione della società resistente di decadenza dall'impugnazione dei contratti, dal momento che a fronte della cessazione dell'ultimo contratto il 16 novembre 2020, la domanda giudiziale era stata proposta solo a settembre 2022, senza essere preceduta da un'impugnazione stragiudiziale.
L'appello si articola su tre motivi.
Con il primo motivo di appello il signor censura la sentenza di primo Pt_1 grado per non aver esaminato, ritenendola assorbita, la questione incentrata sulla nullità dei contratti a tempo determinato per frode alla legge. L''appellante ritiene che all'azione di nullità del contratto per frode alla legge non trovi applicazione la disciplina dettata dall'art. 32 l. 183/2010 e il regime decadenziale ivi previsto. A fondamento di questo motivo di appello riprende mette in evidenza le ragioni che fonderebbero la nullità del contratto, con riferimento all'utilizzazione dei contratti a tempo determinato per sopperire a una necessità strutturale dell'impresa, sostanzialmente quotidiana e prolungata per l'intero anno. Sostiene infatti che la società abbia fatto ricorso al meccanismo delle assunzioni a tempo determinato
“a cascata”, con la presenza di lavoratori a tempo determinato i cui contratti sono stati in rapida successione. Sostiene poi che l'attività svolta dalla società non può essere considerata stagionale, esclusa peraltro tanto dall'art. 83 CCNL del 2018 che dall'Accordo Territoriale vigente nella provincia di Venezia
Con il secondo motivo, il signor censura la sentenza di primo grado Pt_1 per non aver esaminato, ritenendolo assorbito, il motivo di impugnazione dei contratti a tempo determinato riferito alla mancata valutazione dei rischi, in violazione dell'art. 20 D. Lgs. 81/2015. In particolare, l'appellante sottolinea la mancata produzione da parte della società appellata dal documento di valutazione dei rischi, con la conseguente nullità dei contratti anche per tale profilo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver esaminato la domanda di impugnazione riferita alla mancata sottoscrizione di alcuni dei contratti a tempo determinato, in particolare quelli stipulati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dall'1 gennaio 2015 al 27 marzo 2015, dall'1 febbraio 2016 al 15 novembre 2016 e dal 10 febbraio 2020 al 16 novembre 2020. 5
L'appellante sostiene che incombeva sulla società l'onere di produzione dei contratti e che la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato si sarebbe determinata dalla data del primo dei contratti non formalizzati.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Quanto al primo motivo di impugnazione, sostiene che l'eccezione di decadenza dall'impugnazione prescinde dall'eventuale dimostrazione di una fattispecie di frode alla legge. In ogni caso, contesta la sussistenza di questa fattispecie, dal momento che nel caso in esame, nella stessa prospettazione dell'appellante, si è avuta solo un superamento dei limiti di legge di durata del contratto, così che manca l'utilizzazione di negozi leciti per violare la legge. Sottolinea come i contratti siano stati stipulati secondo la previsione del contratto collettivo, sia pure contrastante con la direttiva 1999/70/CE, circostanza questa che esclude la natura fraudolenta della fattispecie. Esclude poi che il numero dei contratti a tempo determinato e l'arco temporale complessivo nel quale essi si sono succeduti siano elementi sufficienti ad affermare la loro natura fraudolenta.
Con riferimento al secondo motivo di appello, sostiene che l'accertamento della decadenza dall'impugnazione del contratto rendeva superfluo l'esame della domanda sul punto. Sostiene quindi che l'inesistenza o l'inadeguatezza del DVR costituisce in questo caso fatto costitutivo della domanda e grava pertanto sul lavoratore l'onere di allegare gli elementi necessari.
In merito al terzo motivo, nel ritenerlo assorbito dalla decadenza dall'impugnazione del contratto, contesta che il termine possa decorrere dalla conclusione del singolo contratto di cui venga eccepito il vizio formale.
La causa è stata quindi decisa all'udienza di discussione del 26 giugno 2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
Con riferimento al primo motivo di appello, occorre anzitutto collocare nel tempo la vicenda oggetto di causa, anche per individuare la disciplina applicabile.
L'appellante ha infatti impugnato giudizialmente tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società appellata. Si tratta dei contratti prodotti come dal n. 61 al n. 72 e allegati al ricorso di primo grado. Il primo di questi contratti 6
risale al 1 maggio 2007, con durata fino al 31 ottobre 2007, l'ultimo al 10 febbraio
2020, con scadenza il 16 novembre 2020.
L'appellante pacificamente non ha impugnato stragiudizialmente i contratti stipulati con la società appellata e ha promosso il giudizio con ricorso depositato il 21 settembre 2022, che costituisce anche il primo di impugnazione. È infatti lo stesso appellante a pagina 11 delle note conclusive depositate nel giudizio di primo grado a confermare di non aver impugnato l'ultimo dei contratti stipulati, pur sostenendo la tesi dell'irrilevanza dell'impugnazione.
La tesi difensiva dell'appellante, ribadita nei tre motivi di impugnazione, è che la complessiva valutazione dei contratti a tempo determinato, la loro reiterazione a fronte di un'attività non configurabile come stagionale, configuri un'ipotesi di abusivo utilizzo del contratto a tempo determinato, che configura un'ipotesi di frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Sul punto la Corte ritiene di dar seguito all'indirizzo espresso nella sentenza n.
406/2024.
Occorre preliminarmente dar conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con lepronunce n. 22861/2022, n. 23494/2922 e n. 29570/2022 e n. 29759/2022, la S.C., decidendo in materia di somministrazione e affrontando la questione della successione di più contratti di somministrazione e della decadenza dall'impugnazione maturata per alcuni di essi, ha affermato che
“Orbene, nel caso di specie nessuna di tali valutazioni è stata compiuta dal giudice di merito il quale, limitandosi a constatare la decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione, non ha in alcun modo affrontato l'ulteriore questione dell'eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince, alla luce dei più recenti arresti della Corte di giustizia dianzi citati, il carattere "strutturalmente" temporaneo del ricorso alla somministrazione pur nell'assenza dei limiti legislativamente previsti. 29. Invero, non osta a tale accertamento la decadenza maturata ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, dall'azione di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. Ciò non impedisce che la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare 7
parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. 33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti
a considerare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione considerati, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione
a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 34.1.
Una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante
l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.” (cfr. Cass. 22861/2022).
Nelle pronunce successive la S.C. ha tuttavia avuto modo di precisare il rapporto tra l'istituto della decadenza e la mancata impugnazione di tutti i contratti a tempo determinato stipulati dal lavoratore con lo stesso datore di lavoro.
In questo senso, la S.C. afferma come l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo dei contratti stipulati, ove sia mancata l'impugnazione dei precedenti, non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, dal momento che la vicenda contrattuale rileva in questo caso come antecedente storico, che entra a far parte di una sequenza di rapporti valutabile dal giudice in via incidentale, al fine di verificare se la reiterazione dei contratti abbia oltrepassato il limite di durata” (cfr. 8
Cass. 15226/2023). La S.C. ha inoltre affermato il principio per cui “in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183 del
2010, deve essere osservato a decorrere dall'ultimo (ex latere acrtoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre a integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (cfr. Cass. 34741/2023, che richiama a sua volta Cass. 4960/2023). Nello stresso senso si è espressa anche la sentenza n. 10335/2025 della S.C., che, nell'analisi dell'art. 32 l. 183 /2010, sottolinea che il richiamo operato agli articoli 1, 2 e 4 D. Lgs. 368/2001 “non è finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga…non operando alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio…In conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di questa disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche”.
Sul punto occorre considerare che la domanda si incentra su una valutazione complessiva dei contratti stipulati con la società appellata, che il ricorrente considera unitariamente come espressione dell'utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato. La frode alla legge si sarebbe realizzata, nella tesi dell'appellante, proprio attraverso la successione dei contratti a tempo determinato, a fronte di un'esigenza organizzativa stabile della società datrice di lavoro.
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame deve tenere conto della disciplina in vigore al momento della stipulazione dell'ultimo dei contratti di lavoro conclusi dalle parti
In questa prospettiva, rileva quindi l'ultimo contratto stipulato, i cui effetti sono cessati il 16 novembre 2020, quale atto finale del comportamento abusivo della datrice di lavoro, realizzato attraverso la successione di una molteplicità di contratti. 9
In base a questa prospettazione, pertanto, deve individuarsi nell'art. 28 D. Lgs.
81/2015 la disciplina applicabile alla fattispecie, quale norma vigente in occasione dell'ultimo dei contratti stipulati, con il conseguente richiamo ai principi espressi da questa Corte in merito all'interpretazione della norma.
Infatti, come affermato dalla sentenza n. 406/2024, l'onere di impugnazione a pena di decadenza previsto dalla norma è esteso a tutte le ipotesi di nullità del contratto a tempo determinato. In questo senso, la formulazione utilizzata dalla norma è ben diversa da quella dell'art. 32 comma 3 lett. a) l. 183/2010 e comprende tutte le ipotesi di nullità del contratto a tempo determinato. Il principio, cui questa Corte intende dar seguito, è quindi nel senso che il termine di decadenza stabilito dall'art. 28 D. Lgs. 81/2015 trova applicazione in tutti i casi di superamento del limite legale di durata del contratto a tempo determinato, anche per effetto della successione di una molteplicità di contratti a termine. In questo senso, il superamento del limite massimo di durata configura un'ipotesi di nullità che, come tale impone l'impugnazione del contratto a pena di decadenza, come stabilito dalla norma. Con riferimento all'ipotesi, affermata dall'appellante, di nullità del contratto per frode alla legge, il richiamo del principio espresso nella sentenza n. 406/2024, mette in evidenza l'assenza di ragioni su cui fondare una diversa applicazione dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015 all'ipotesi di nullità del contratto per frode alla legge.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del primo motivo di appello.
Questa statuizione estende i propri effetti anche al secondo e al terzo motivo di impugnazione, considerando la portata estensiva a tutte le ipotesi di nullità della disciplina dettata dall'art. 28 D. Lgs. 81/2015, applicabile anche alle ipotesi di nullità e di conseguente conversione del contratto prospettate dall'appellante.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello.
Quanto al regime delle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014.
Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l.
228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che 10
sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
1) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Presidente relatore