Sentenza breve 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 06/10/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2025, proposto da
RL UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Alberti Di Catenaja, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1379/2023 - emessa in data 14.03.2024 dal Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro, pubblicata il 15.03.2024, nel giudizio R.G.n. 11083/2023, passata in giudicato, come attestato da certificazione del 25.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, RL UC ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, ormai passata in giudicato.
Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, a far tempo dall'anno scolastico 2020/21, e per tutti i periodi di spettanza (quattro anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00.
La sentenza da eseguire ha statuito altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea, liquidate in euro 730, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a..
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero convenuto e la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il ricorso è fondato.
La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.
E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.
In assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso, oltre che del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire anche per il futuro, consegue, dunque, l’obbligo da parte del Ministero intimato, entro un termine di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, di rilasciare la carta elettronica per cui è causa e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, con la precisazione che l’incarico in questione integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, che tiene conto della serialità del contenzioso (cfr., sul punto, tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 3897/2025).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Richard Goso |
IL SEGRETARIO