Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/07/2025, n. 15070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15070 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilia Pizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Delli Cicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive disposta dal Comune di Valmontone – Settore III Sportello Unico per l'Edilizia – Servizio 3.3 Prat. Abusiva n. -OMISSIS- –ID. n. –Ord. N.-OMISSIS-del 29.10.2020 prot. -OMISSIS- del 19.01.2022 Ord. N.-OMISSIS-del 19.01.2022 e notificata in data 24.01.2022;
di tutti gli atti conseguenti, successivi e comunque ad essa connessi e preordinati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 luglio 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Valmontone, con ordinanza n.-OMISSIS-del 19.1.2022, ingiungeva all’attuale ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in località -OMISSIS-, talune delle quali:
- in difformità parziale dalla concessione edilizia n-OMISSIS-de-OMISSIS-aprile 2000: locale tecnico al piano terra realizzato in muratura portante e copertura in legno ad unica falda delle dimensioni di ml 4,50 x 1,78, con h. min. di ml 2,00 e h. max di ml 2,50; - cambio di destinazione ad uso “residenziale” al piano terra dei locali destinati ad annessi agricoli di cui alla ridetta concessione, seppur senza modificare i tramezzi, ma con la realizzazione degli impianti interni;
- sine titulo : - realizzazione di un manufatto interrato in c.a. con copertura piana in latero cemento, realizzato lungo tutto il perimetro del piano interrato del fabbricato principale, avente un doppio ingresso autonomo, con una lunghezza di circa mt. 4,50 ed una lunghezza di circa mt. 45 con un’altezza interna di circa mt. 2,50; - gazebo, realizzato con struttura e copertura in legno, avente dimensioni di circa mt. 4,00 x 4,00 con hmin. ai lati di circa mt 2,20 e hmax al colmo centrale di mt. 3,30; - muro di contenimento in c.a. rivestito in pietra calcarea della lunghezza di mt. 28,00 con un’altezza variabile da mt 1,00 a mt 2,20.
Avverso tale provvedimento ingiuntivo insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione degli artt.li 10 e 34 del T.U. in materia di Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) - violazione del principio di proporzionalità, vertendosi in tema di opere in larga parte suscettibili di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 e, indi, in presenza di abusi meramente formali, concretati attraverso interventi che non incidono sull’assetto urbanistico del territorio, essendo sostanzialmente conformi alle prescrizioni vigenti nel territorio comunale, siccome peraltro illustrato nella istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01, all’uopo presentata dal ricorrente e assunta al protocollo comunale in data 24 marzo 2022.
Si costituiva la civica Amministrazione, instando per la inammissibilità, improcedibilità e, comunque, per la reiezione del gravame.
Il ricorso è inammissibile, siccome pure eccepito dalla Amministrazione civica resistente, comechè veicolante censure che si appalesano, per vero, non mai incidenti sul provvedimento repressivo impugnato -ingiunzione a demolire- e sui presupposti di fatto e di diritto che lo sorreggono e ne hanno giustificato la adozione – realizzazione di interventi toto corde abusivi, nonché di opere poste in essere in difformità della concessione edilizia n-OMISSIS-de-OMISSIS-aprile 2000 - bensì afferenti alla asserita sanabilità degli interventi oggetto di stigma, ex art. 36 DPR 380/01 e, dunque, alla invocata “accoglibilità” della istanza di accertamento di conformità all’uopo presentata da esso ricorrente nel marzo 2022.
Trattasi, invero, di doglianze che:
- presuppongono la natura illecita delle opere, comechè realizzate in parziale difformità dal titolo concessorio del 2004, talune, ovvero completamente sine titulo , talaltre;
- non mai scalfiscono l’impianto istruttorio e l’accertamento fattuale che fonda la ingiunzione a demolire, la cui legittimità solo connota il thema decidendum de quo agitur ;
- presuppongono, invero, la abusività delle opere e, indi, si appalesano ontologicamente inidonee a sorreggere la domanda caducatoria quivi azionata e, anzi e di più, tali da integrare un aperto riconoscimento dell’ agere illecito in allora posto in essere dal ricorrente e, indi, della legittimità del gravato provvedimento repressivo.
Ne discende, indi, la inammissibilità del ricorso, in quanto privo di censure volte ad aggredire ex se la determinazione sanzionatoria –contestandone i presupposti di fatto e/o di diritto- concretatasi pel tramite della avversata ingiunzione a demolire.
E ciò non senza rammentare, al fine di lumeggiare la carenza perdurante di interesse al gravame (già ab initio insussistente, sulla scorta delle superiori considerazioni), la formazione ormai da lungo tempo del silenzio rigetto sulla ridetta istanza di accertamento di conformità, presentata nell’ormai lontano marzo 2022.
Talchè l’interesse alla coltivazione delle censure -quivi, in ogni caso, fallacemente dedotte avverso la ingiunzione a demolire- risulta in ogni caso traslato sulla diversa e ulteriore fattispecie procedimentale iniziatasi con la istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 del marzo 2022, conchiusasi silenziosamente, siccome dedotto dalla Amministrazione, senza che peraltro, a quanto è dato conoscere ex actis , il ricorrente abbia avuto a dolersene con una rituale e tempestiva reazione in sede giurisdizionale.
Ciò che voterebbe, altresì, a declaratoria di improcedibilità il gravame che, nondimeno, già ab initio era sfornito di interesse ad agire.
Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO