Versione
19 luglio 1960
19 luglio 1960
Art. 2.
Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:
un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1100 milioni; i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.
Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:
un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1100 milioni; i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.
Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
Commentario • 1
- 1. Il licenziamento ad nutum nella giurisprudenzaRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2012 · 0.7887518
Nozioni generali Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. licenziamento ad nutum nel nostro ordinamento, appare opportuno precisare cosa si intenda con tale termine e soprattutto se ed in quali casi è ammissibile tale licenziamento. Nel nostro ordinamento il recesso da parte del datore di lavoro deve essere, come regola generale, sorretto da una giustificazione (giustificato motivo o giusta causa), mentre il recesso acausale o ad nutum (i.e. “ad un semplice cenno del capo”) costituisce un'eccezione. Il codice civile, infatti, consente ai contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (ad nutum) e senza …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15912Provvedimento: […] Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 2 della legge n. 604/1960, nonché vizi di motivazione" - addebita al Giudice di appello: a) "di avere omesso di dichiarare accertata la mancata affissione del c.d. codice disciplinare, atteso che, in presenza di una pluralità di addebiti, […]Leggi di più...
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