Articolo 2 della Legge 13 giugno 1960, n. 604
Articolo 1Articolo 3
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19 luglio 1960
Art. 2.
Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:
un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1100 milioni; i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.
Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
Entrata in vigore il 19 luglio 1960
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