TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2088
TAR
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
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TAR
Decreto presidenziale 20 giugno 2025
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Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
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Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ammissione candidati privi del requisito del settennio di effettivo esercizio funzioni giurisdizionali

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, poiché la Tabella F allegata al D.Lgs. 545/1992, come novellata dalla L. 130/2022, equipara espressamente l'attività prestata dai giudici tributari come componenti del Consiglio di Presidenza a quella di presidente di commissione tributaria regionale, ai fini del computo dell'anzianità. Tale equiparazione è prevista da norma di rango primario e l'attività consiliare è considerata funzione istituzionale propria dello status di magistrato.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei titoli professionali e delle attività

    Il Tribunale ha ritenuto la doglianza infondata, richiamando l'ampia discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Nello specifico, per l'attività di massimazione, ha ritenuto corretta la mancata attribuzione di punteggio in assenza di un incarico formale e per la natura informale della collaborazione. Per la partecipazione a corsi di formazione, ha ritenuto non pertinenti l'evento 'Trib Hub' in quanto evento di presentazione organizzativa e il convegno 'La vita dall'Alfa all'Omega' per contenuto non giuridico. Per le pubblicazioni, ha ritenuto corretta l'attribuzione di punteggio inferiore in quanto non rientranti nelle categorie di 'fascia A' o lavori monografici non compilativi.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del soccorso istruttorio

    Il Tribunale ha disatteso la doglianza, affermando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti nelle procedure selettive e l'inammissibilità del soccorso istruttorio in quanto violerebbe il principio della par condicio. Ha inoltre sottolineato l'onere dei candidati di rappresentare tutto quanto ritenuto utile nella domanda di partecipazione.

  • Improcedibile
    Illegittimità del punteggio assegnato al dott. -OMISSIS- e sua nomina

    Il Tribunale ha dichiarato assorbito l'esame del ricorso incidentale in quanto espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2088
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2088
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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