Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Decreto presidenziale 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5640 del 2025, proposto da
Avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa in proprio e dall’Avv. Carlo Celani, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia, e elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, Lungotevere A. da Brescia, 9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio CO LI in Roma, via Trionfale 5697;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - CPGT n.-OMISSIS-di approvazione della graduatoria, assunta in ottemperanza al Bando c.d. “Massimario Nazionale” approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, pubblicato in data 13/06/2024 con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei 15 componenti e un Direttore destinati a comporre l’Ufficio del Massimario Nazionale come da Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’attuazione dell’Ufficio del Massimario Nazionale, istituito dall’ art. 24 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, come mod. con L. 31 agosto 2022 n. 130.
- del “Regolamento Attuativo dell’ufficio del massimario nazionale” allegato “A” alla delibera n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2024 nelle parti in cui viene assunto in violazione di legge o contra legem o praeter legem e in eccesso di delega e/o di potere;
- dei verbali della Commissione insediata presso la Commissione II Studi e Riforme esaminatrice - non conosciuti negli estremi - con i quali venivano approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, nella parte in cui essi hanno illegittimamente interpretato e/o modificato e/o introdotto nuovi criteri di selezione lesivi per gli interessi della ricorrente;
- del/i verbale/i - non conosciuto/i negli estremi di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nella parte in cui non venivano attribuiti i punteggi relativi alle attività di collaboratrice per la ricerca e selezione delle sentenze da trasmettere al locale Ufficio del massimario presso la Commissione Tributaria del Piemonte ( oggi TE di Giustizia Tributaria), alle discenze segnalate dalla ricorrente all’atto della domanda nonché di quelli relativi all’attribuzione di punteggi deteriori rispetto al richiesto per le pubblicazioni;
- di quanto di occorrenza deliberato in relazione all’oggetto nel verbale di plenum n. 5 (seduta n. 1029 del 18/02/2025 (non pubblicata);
- delle delibere di nomina degli idonei e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici della ricorrente, non conosciuto, né conoscibile.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS- :
- a) della delibera 20.2.2025, n.-OMISSIS-del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sola parte in cui, previo recepimento dell’attività istruttoria e di valutazione della candidatura del dott. Alessio-OMISSIS-svolta dalla Commissione II - Studi e Riforme, ha disposto la nomina del dott.-OMISSIS-quale componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria con il punteggio complessivo di -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze), pari a quello della dott.ssa -OMISSIS-, preceduta in graduatoria dal dott.-OMISSIS-per la sua maggiore età;
- b) di tutti i verbali della Commissione II - Studi e Riforme del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che hanno portato all’assegnazione del punteggio complessivo di -OMISSIS- al dott.-OMISSIS-(di cui 0,7 punti per le docenze) ed, in particolare, del verbale della seduta telematica della predetta Commissione in data 14.2.2025, n. 6 (doc. 22);
-c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visto l’intervento ad opponendum di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. UC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La dott.ssa -OMISSIS- – premesso di essere giudice tributario dal 1995 attualmente con funzioni di vicepresidente di sezione e presidente di Collegio presso la TE di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - ha presentato domanda di partecipazione alla procedura bandita con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2024, pubblicata il 13 giugno 2024, avente ad oggetto la selezione dei quindici componenti e del direttore dell’Ufficio del Massimario nazionale della giustizia tributaria, recentemente istituito ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Il CPGT, con delibera n. -OMISSIS-del 18 febbraio 2025 (asseritamente pubblicata sul sito istituzionale del CPGT in data 26 febbraio 2025 in forma oscurata), ha approvato la graduatoria di merito e disposto la nomina dei magistrati selezionati; la dott.ssa -OMISSIS- non è stata collocata in posizione utile in graduatoria, essendole stato stato attribuito un punteggio complessivo di -OMISSIS-, collocandosi dunque come seconda degli esclusi, immediatamente dopo il dott. -OMISSIS-al quale è stato assegnato il punteggio di -OMISSIS- (sono stati nominati i primi sedici classificati con punteggi da 6 a -OMISSIS-).
Avverso l’anzidetta delibera - e il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale approvato contestualmente al Bando (Allegato A alla delibera n. -OMISSIS- dell'11 giugno 2024), nelle parti indicate nonché gli altri atti connessi in epigrafe indicati - ha quindi proposto ricorso la ricorrente in data 24 aprile 2025, lamentando essenzialmente che laddove fossero stati esclusi i candidati che, “a pena di inammissibilità”, non avevano maturato alla data di presentazione della domanda un’anzianità di almeno sette anni di esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali tributarie – come previsto dall’art. 24 bis del D.lgs. 545/1992, novellato dalla L. 130/2022, e dal Regolamento attuativo - e qualora fossero stati, altresì, correttamente valutati i titoli della ricorrente (non meno di 5,45 punti), l’istante si sarebbe collocata in posizione utile in graduatoria ai fini della nomina all’incarico in oggetto.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione e falsa applicazione di legge della norma primaria (art. 24 bis del d. lgsl. 545/1992, come novellato dalla legge 31/08/2022 n. 130 art. 1 rubricato “(ufficio del massimario nazionale). Violazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990. eccesso di delega. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di istruttoria, travisamento e erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali ”, in quanto il CPGT avrebbe dovuto escludere dalla selezione il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- in quanto privi del requisito soggettivo del settennio di " effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali tributarie " alla data di presentazione della domanda, non potendo infatti computarsi l’attività svolta nel corso del periodo in cui essi hanno ricoperto la carica elettiva di componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, trattandosi di attività di natura eminentemente amministrativa e non già di effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali.
II. “ Violazione dell'art. 7 lett. b)- d) – e) del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva: illegittimità per violazione dei criteri di valutazione previsti dalla commissione di esame; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per illogicità ed errata valutazione; violazione dei principi della collaborazione e della buona fede tra il cittadino e la pubblica amministrazione; violazione del principio per il quale nelle procedure concorsuali, in presenza di incertezze interpretative, va sempre sposata quella favorevole al concorrente. violazione dei principi di interpretazione della domanda di partecipazione e di legge ”, in quanto le sarebbe stato assegnato un punteggio complessivo di 4,2, inferiore a quello asseritamente spettante, essendo state erroneamente valutate – avuto riguardo ai criteri di valutazione previsti dall’art. 7 del Regolamento attuativo - le esperienze professionali e le attività relative i) all’attività di massimazione, ii) alla partecipazione ad attività formative, iii) alle pubblicazioni scientifiche.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lett b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, per mancata attivazione del soccorso istruttorio ” per omessa attivazione del soccorso istruttorio diversamente da quanto operato rispetto ad altri candidati.
2.- Si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-, che in data 23 maggio 2025 ha notificato e depositato memoria contestando la fondatezza dell’avversa pretesa, contestualmente proponendo anche ricorso “ in via incidentale e condizionata ” nella denegata ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale; in particolare, lamenta l’illegittimità della delibera n.-OMISSIS-nella parte in cui è stata disposta l’assegnazione di un maggior punteggio a uno dei candidati partecipanti alla selezione (segnatamente, il dott. Scarcella) ed è stata disposta la nomina di quest’ultimo quale componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria con il punteggio di -OMISSIS-, ossia il medesimo punteggio attribuito all’esponente che si è collocata in posizione deteriore rispetto al dott.-OMISSIS-per il solo fatto (previsto dal regolamento attuativo) di essere più giovane di quest’ultimo. Più nel dettaglio, avuto riguardo al verbale n. 6 del14.2.2025 della Commissione II - Studi e Riforme, deduce che l’Amministrazione avrebbe assegnato al dott.-OMISSIS-0,7 punti per le docenze (a fronte degli 0 punti dallo stesso dichiarati in sede di domanda di partecipazione all’interpello), mentre - a tutto voler concedere - gli avrebbe potuto assegnare non più di 0,6 punti per tale voce, come correttamente rilevato nel corso della seduta della Commissione del 14.2.2025.
3.- In data 13 maggio 2025 si è costituito in resistenza il MEF e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, contestando la fondatezza degli assunti ex adverso dedotti.
4.- In data 23 maggio 2025 si è costituito in resistenza il controinteressato dott. -OMISSIS-, collocato in posizione utile in graduatoria avendo totalizzato 5 punti, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo.
5.- Con ordinanza n. 10835/2025 del 4 giugno 2025, il Collegio ha ritenuto necessario disporre un congruo rinvio della causa “ onde consentire alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla graduatoria del bando per cui è causa, mediante la notifica del ricorso attraverso l’utilizzo della home page del sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ove, alla stringa https://www.giustizia tributaria.it/atti di notifica c’è un apposito “bottone” nominato “ATTI DI NOTIFICA”, dove trovano spazio tutti gli atti di notifica soprattutto per i controinteressati” nonché “ al fine di consentire alla difesa erariale di replicare al ricorso incidentale nel rispetto dei termini a difesa ”.
L’anzidetto ordine di integrazione del contraddittorio è stato ritualmente adempiuto, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in data 18 giugno 2025.
6.- In data 19 settembre 2025 ha spiegato atto di intervento ad opponendum il dott. -OMISSIS-, collocato in posizione utile in graduatoria con -OMISSIS-, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo.
7.- Con ordinanza cautelare n. 5178/2025 del 26 settembre 2025, il Collegio ha fissato la trattazione del ricorso nel merito all’udienza del 26 novembre 2025.
8.- All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9.- Con il primo motivo la ricorrente censura l'ammissione alla selezione del dott. -OMISSIS- e del dott. -OMISSIS- in quanto asseritamente privi del requisito soggettivo del settennio di " effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali tributarie " alla data di presentazione della domanda, non potendo infatti computarsi, a tali fini, il periodo in cui essi sono stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, stante l’attività da essi svolta di natura amministrativa anziché giurisdizionale.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'art. 24- bis del D.lgs. 545/1992, come novellato dalla L. 130/2022, prevede che " la nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali ".
La Tabella F allegata al D.lgs. 545/1992, come novellata dalla L. 130/2022, stabilisce espressamente che " è equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ".
L’equiparazione tra l’attività giurisdizionale a quella prestata come componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è, dunque, prevista da una norma legislativa di rango primario.
Non appare persuasivo l’assunto difensivo della ricorrente laddove sostiene che l’ambito di applicazione dell’anzidetta equiparazione dovrebbe intendersi limitato ai soli fini del trattamento economico.
Invero, la menzionata Tabella F risulta espressamente richiamata dall’art. 11, comma 4- bis , D. lgs. n. 545/1992, con riferimento alle procedure per il trasferimento orizzontale e/o verticale, rispetto alle quali, dunque, è consentita la partecipazione anche da parte dei giudici e dei magistrati tributari nel corso del loro mandato elettivo consiliare.
Inoltre, il fatto stesso che i componenti del consiglio di Presidenza, pur essendo “ esonerati dalle funzioni proprie ”, conservino “ la titolarità dell’ufficio e il relativo trattamento economico, ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ” (art. 27, comma 1, D.lgs. 545/1992), dimostra la piena equiparazione di tale attività istituzionale a quella svolta dai presidenti dai Corti di primo e di secondo grado nell’esercizio delle loro complesse funzioni, sia giurisdizionali, come componenti dei Collegi giudicanti, sia amministrative, in qualità di organi di vertice dei suddetti uffici giudiziari di cui sono titolari per il corretto funzionamento del servizio giustizia, come, peraltro, evidenziato puntualmente nella delibera impugnata.
In altri termini, l'attività consiliare, lungi dall'essere meramente "amministrativa", costituisce funzione istituzionale propria dello status di magistrato, di modo che non appare contrassegnata da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità l’opzione interpretativa cui è pervenuto l’organo consiliare – peraltro “ a seguito di decisione all’unanimità ” dei suoi componenti come risulta dalla gravata delibera n.-OMISSIS-– in merito all’equiparazione di tale attività alle funzioni giurisdizionali anche ai fini dell’accesso alla procedura in oggetto per il conferimento dell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario nazionale.
Del resto, appare altresì pertinente il riferimento operato nella motivazione della delibera consiliare all’ordinamento della magistratura ordinaria, rispetto al quale si è chiarito che dalla lettura coordinata delle disposizioni normative (art. 50 del D.lgs. n. 160/2006; art. 1, comma 68, L. n. 190/2012; art. 11 del D.lgs. n. 160/2006) si ricava un principio di tendenziale equiparazione dei periodi di fuori ruolo rispetto all’attività giurisdizionale, fermo restando che al CSM non può ritenersi preclusa la facoltà “ di introdurre una diversa disciplina per regolamentare la selezione comparativa ai fini della nomina a ricoprire un particolare ufficio, quale quello in esame presso il Massimario della Cassazione ” (TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2023, n. 4458; cfr. anche TAR Lazio, Sez. I. 20 settembre 2024, n. 16485). Dalla disamina di tale pronuncia, peraltro relativa ad un caso analogo riguardante la nomina all’ufficio presso il Massimario della Cassazione, emerge che, in assenza di una specifica previsione di segno contrario, il periodo fuori ruolo è equiparato all’esercizio dell’attività giurisdizionale.
Nella vicenda qui in scrutinio, per un verso il bando di concorso non conteneva alcuna previsione espressa volta ad escludere, ai fini della maturazione del requisito di accesso dei sette anni di servizio, l’attività prestata nella qualità di componente del Consiglio di presidenza; per altro verso, nell’ordinamento della giustizia tributaria l’esposta equiparazione risulta ulteriormente confortata dalla circostanza che i componenti del CPGT, a differenza dei componenti del CSM, non sono collocati “ fuori ruolo ”, bensì soltanto “ esonerati dalle funzioni proprie ”.
In definitiva, l’Amministrazione resistente, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio dei controinteressati, ha correttamente tenuto conto anche del periodo di servizio svolto dai predetti come membri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in conformità all’art. 27, comma 1, D.lgs. 545/1992 e alla Tabella F allegata al D.lgs. 545/1992, come novellata dalla L. 130/2022.
Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta anche l’illegittima violazione del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale (Allegato A alla delibera n. -OMISSIS- dell'11 giugno 2024), laddove in particolare stabilisce all’art. 6, rubricato “ Requisiti soggettivi ed oggettivi del Direttore e dei componenti dell’Ufficio ”, che il settennato di esercizio effettivo delle funzioni dovesse essere maturato “ alla data della presentazione della candidatura ”. Più in particolare, la ricorrente sostiene che il Consiglio di Presidenza, con un’interpretazione a favore dei suddetti due controinteressati, avrebbe successivamente approvato un emendamento che modificava l’art. 6 del Regolamento in parte qua , disponendo che il requisito dei sette anni dovesse essere maturato, anziché “ alla data della presentazione della candidatura”, alla successiva data “ della delibera di nomina ” (cfr. verbale n. 5 del 18 febbraio 2025).
Ebbene, tale censura - invero laconicamente esposta nel ricorso introduttivo e neanche riproposta espressamente nella memoria difensiva in vista dell’udienza di merito – si rivela, nel caso di specie, inammissibile per carenza di interesse, tenuto conto che, anche a voler assumere a riferimento il termine della “ data della presentazione della candidatura” come previsto dal citato art. 6 del Regolamento, il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- risultano aver maturato, entro tale termine, un’anzianità di dodici anni (dunque superiore al requisito minimo di sette anni), computando a tal fine anche il periodo svolto in qualità di componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria alla stregua di quanto sopra esposto.
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
10.- Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il punteggio assegnato di 4,2 sarebbe inferiore a quello asseritamente spettante, essendo state erroneamente valutate – avuto riguardo ai criteri di valutazione previsti dall’art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale - le esperienze professionali e le attività relative i) all’attività di massimazione, ii) alla partecipazione ad attività formative, iii) alle pubblicazioni scientifiche.
La doglianza è destituita di fondamento.
Al riguardo, si rende necessario premettere che, secondo il costante indirizzo interpretativo cui il Collegio intende dare continuità, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso – non riscontrabile nel caso di specie - in cui questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez V, 6 maggio 2015, n. 2269; id., 22 gennaio 2015, n. 284; id., 26 giugno 2014, n. 3229). Pertanto, quanto “ ai calcoli fatti dalla parte ricorrente che intenda rivedere in pejus i punteggi assegnati al controinteressato ed in melius i punteggi che le sono stati attribuiti, si tratta con ogni evidenza di uno sconfinamento nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione, che è del tutto inammissibile (…). D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite (qui non rinvenibile) dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820)" (Cons. Stato, sez. VII, 08 aprile 2022, n. 2602).
In questa prospettiva, infatti, si è recentemente precisato che “ le commissioni esaminatrici non esercitano una ponderazione di interessi e la loro attività costituisce espressione di un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato alla sussistenza della manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. In tale ambito ricadono le valutazioni sul valore dei titoli e delle pubblicazioni finalizzate a determinare e graduare il valore dei candidati sul piano scientifico; dette valutazioni, ove non attengano a meri dati statistici, sono per definizione opinabili e dunque soggette a fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio che, per sua natura, non può pervenire ad un risultato incontrovertibile. L'opinabilità delle valutazioni non costituisce vizio di legittimità e il vizio di difetto ed illogicità della motivazione nei concorsi pubblici sussiste solo qualora non sia percepibile il fondamento della decisione adottata con il provvedimento amministrativo impugnato, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento logico - motivazionale seguito dalla Commissione esaminatrice ” (Consiglio di Stato sez. I, 11/11/2024, n. 1360).
Ebbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha compiutamente esplicitato nella gravata delibera n.-OMISSIS-la motivazione a sostegno del punteggio assegnato alla ricorrente, che deve ritenersi immune dai vizi dedotti per le ragioni che seguono.
10.1- Con riferimento, innanzitutto, al criterio sub b ) del Regolamento (“ essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell’abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o componente o direttore o coordinatore di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, o aver svolto attività di massimazione in ordini professionali purché autocertificata o attività analoghe, purché certificate; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all’Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado; Per ogni esperienza professionale viene riconosciuto un punteggio di 0,5 fino ad un massimo di 1 punto ”), si osserva quanto segue.
La ricorrente, che ha ottenuto al riguardo 0 punti, lamenta l’omessa attribuzione di 0,5 punti con riferimento all’attività “ di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all’Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo” delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sul presupposto – come dichiarato nella propria autorelazione – “ di aver sempre collaborato attivamente, anche con la partecipazione della Direttrice della Commissione Tributaria di Torino dott.ssa-OMISSIS- al reperimento e selezione delle sentenze da inviare al locale ufficio del massimario ed essere stata componente del Consiglio che ha dato avvio alle istruttorie e delibere (nonché predisposizione del sito) per l’ Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza, come da autocertificazione”.
Sul punto, appare esente da censure la motivazione della delibera impugnata: “ La Commissione ritiene di non valutare alcun punteggio per tale attività, non rientrando tra quelle indicate all’art. 7, lett. b) e c). Analogamente nessuna delle attività di massimazione descritte rientra tra quelle per le quali è prevista l’attribuzione di un punteggio, sia in considerazione del carattere informale dell’attività svolta presso la TE (collaborazione attiva al reperimento e selezione di sentenza da inviare all’ufficio del massimario locale; partecipazione attiva all’attività di studio e massimazione sulle più rilevanti decisioni della locale Commissione), sia per la mancanza di formale attribuzione di compiti di massimazione da parte di una istituzione o ente (componente commissione scientifica dell’ordine degli avvocati di Torino) ”.
Difatti, per un verso le attività indicate nell’autorelazione della ricorrente sono prive di formale attestazione (non risultando alcun incarico formale da parte dei soggetti in favore dei quali tali attività sarebbero state svolte) e, per altro verso, non appare manifestamente irragionevole la motivazione della delibera impugnata laddove si rileva che il fatto “ di aver sempre collaborato attivamente ” all’eventuale segnalazione di sentenze o massime – come dichiarato nell’autorelazione – si risolve in una collaborazione di fatto che non può essere equiparata a quella di “ delegato” (della raccolta e trasmissione delle sentenze e delle massime) in virtù di apposito incarico formale conferito dall’organo competente.
10.2- La ricorrente lamenta, altresì, l’erronea attribuzione del punteggio con riferimento al criterio sub d ) del Regolamento, che così prevede: “ avere partecipato assiduamente, nell’ultimo quinquennio, come docente o organizzatore o discente ad attività formative, con rilievo particolare per quelle di carattere tributario, tra cui quelle patrocinate o organizzate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria analiticamente descritte in autocertificazione, salvo verifica.
Viene riconosciuto il seguente punteggio:
0,2 per la partecipazione come docente o organizzatore ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza o 0,1 per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica. La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.
Inoltre per la partecipazione come discente ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza: 0,2 per ogni corso. Per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica: 0,1 per ogni corso.
La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto ”.
L’odierna deducente, alla quale sono stati attribuiti 0,7 punti, lamenta l’omessa assegnazione del punteggio aggiuntivo di 0,2 punti per la partecipazione all’evento “Trib Hub” e di 0,1 punti per la partecipazione al convegno “La vita dall’Alfa all’Omega”, avendo dichiaratamente partecipato ad entrambi come “ discente ”.
Al riguardo, la Commissione ha motivato tale scelta “ tenuto conto che l’evento di presentazione del TRIBHUB non rientra tra le attività formative di cui all’art. 7, lett. d). Inoltre, una delle discenze (sulla manipolazione, “la vita tra Alfa e Omega”) non riguarda un tema giuridico come richiesto dal bando” .
Quanto alla partecipazione al “Trib Hub”, deve ritenersi immune dalle censure dedotte la scelta di escludere tale evento ai fini dell’attribuzione del punteggio in esame, considerato che – come puntualmente osservato anche dalla difesa erariale – tale evento, in disparte l’autorevolezza dei relatori che vi hanno preso parte, consiste principalmente in un incontro istituzionale di presentazione di un progetto organizzativo (nella locandina viene chiamato evento di “ fondazione e presentazione ”) e non in un evento formativo specialistico su temi giuridici sostanziali o processuali idoneo all’attribuzione del punteggio in base a quanto previsto dal criterio in esame.
Peraltro, tale valutazione, come precisato ancora dalla difesa erariale, è stata uniformemente applicata a tutti i candidati, come dimostrato dal trattamento riservato anche ad altri partecipanti all’evento (es. il dott. Graziano).
Allo stesso modo, risulta immune da vizi la decisione del CPGT di non assegnare alcun punteggio alla ricorrente per la partecipazione al convegno “La vita dall’Alfa all’Omega” stante il contenuto ritenuto non attinente alla “ materia giuridica” come richiesto dal bando.
Invero, anche dall’esame della locandina emerge che il contenuto dell’evento fosse principalmente di carattere culturale e filosofico, e non giuridico come invece richiesto dall’avviso di selezione. Dalla locandina risulta, infatti, che “ Il fil rouge dell’incontro sarà la ricerca dei migliori metodi per offrire serenità e felicità, sia fisica che mentale. Saranno previste diverse sessioni che si focalizzeranno sui vari aspetti della vita ”.
A sostegno della valutazione cui è pervenuta la Commissione depone anche il rilievo che la ricorrente non risulta aver depositato, in sede di presentazione della domanda, alcun elemento idoneo ad evidenziare la rilevanza giuridica del convegno, né a tale conclusione poteva pervenirsi dall’esame del titolo convegno (privo di elementi di giuridicità).
Sul punto, occorre peraltro evidenziare che su ogni candidato gravava un onere, al momento della presentazione della domanda, di descrizione analitica dell’attività svolta, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 7.2 del Regolamento attuativo, a mente del quale “ l’aspirante alla nomina al fine di comprovante l’esperienza professionale (…) rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 7.1. sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante ”.
10.3- La ricorrente, infine, con riferimento al criterio sub e ) del Regolamento riguardante le pubblicazioni scientifiche, lamenta l’omessa assegnazione di 0,15 punti aggiuntivi rispetto al punteggio ottenuto di 0,3.
Il criterio in esame, in particolare, stabilisce quanto segue: “ e) aver pubblicato monografie, effettuato pubblicazioni in riviste scientifiche, non soltanto nella materia tributaria, che denotino attitudine allo studio ed alla riflessione scientifica.
Viene attribuito il seguente punteggio:
0.15 punti per ogni pubblicazione in rivista scientifica di fascia A) in materia tributaria;
0,2 punti per ogni lavoro monografico non compilativo in materia tributaria;
0,1 punti per ogni ulteriore pubblicazione.
Fino ad un massimo di 2 punti.
In caso di parità di punteggi prevale il concorrente con maggiore anzianità anagrafica ”.
La Commissione ha motivato l’attribuzione del minor punteggio – rispetto a quello indicato dalla ricorrente nella propria autorelazione - “ non risultando pubblicazioni in riviste scientifiche di fascia A) o lavori monografici non compilativi in materia tributaria e non potendosi attribuire un punteggio per pubblicazioni non ancora edite ”.
La ricorrente, per contro, deduce di aver dichiarato, nella domanda di partecipazione, tre pubblicazioni (più una in corso di stampa non ancora edita “ su cui si rinuncia al punteggio, consapevole purtroppo dei ritardi dell’edizione ”), che avrebbero dovuto essere valutate con un punteggio di 0,15 ciascuna (per un totale, appunto, di 0,45 punti anziché di soli 0,30 punti).
Ebbene, sul punto sia sufficiente ribadire che le valutazioni sul valore delle pubblicazioni sono per definizione opinabili e rientrano nell’alveo dell’ampia discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione, esclusa dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (Consiglio di Stato, n. 1360/2024 cit.).
Ciò posto, nel caso in esame la Commissione risulta aver fatto corretta applicazione degli stringenti criteri previsti dalla clausola del Regolamento attuativo – che peraltro non ha formato oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente -, atteso che le pubblicazioni scientifiche dichiarate dalla ricorrente non rientrano nella ridetta categoria delle pubblicazioni “ in rivista scientifica di fascia A) in materia tributaria” per la quale è prevista l’assegnazione del maggior punteggio di 0,15 punti per ogni pubblicazione, trattandosi infatti di contributi inseriti all’interno di capitoli o opere collettanee. La Commissione, pertanto, ha correttamente valorizzato tali opere, assegnando “ 0,1 punti per ogni ulteriore pubblicazione” (per un totale di 0,3 punti) alla stregua di quanto stabilito dal Regolamento attuativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di diritto deve essere respinto.
11.- Con il terzo e ultimo motivo di censura – invero succintamente esposto – la ricorrente lamenta l’omessa attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett b), della legge n. 241/1990, diversamente da quanto asseritamente operato rispetto ad altri candidati.
La doglianza va disattesa alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui " nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso " (cfr., Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334 e giurisprudenza ivi citata).
Il limite al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali è pertanto volto a garantire innanzitutto la par condicio dei concorrenti.
Del resto, si è altresì precisato che “ l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell’interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione ” (Cons. St., sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1310).
In definitiva, nel caso di specie non può ritenersi che l’Amministrazione avesse l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio, anche perché la ricorrente, al pari di ogni concorrente, era onerata, ai sensi del menzionato art. 7.2 del Regolamento attuativo, di rappresentare “ tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 7.1. sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante ”.
Da ultimo, si rileva l’infondatezza della generica doglianza di disparità di trattamento adombrata dalla ricorrente, dovendo sul punto richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2023, n.9629); prova che, nel caso di specie, non è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.
12.- In conclusione, il ricorso principale è infondato e va, pertanto, respinto.
La reiezione del ricorso principale esonera il Collegio dalla disamina del ricorso incidentale - espressamente “ condizionato ” all’accoglimento del ricorso principale - stante l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito delle domande ivi formulate. Come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, " il rigetto del ricorso principale comporta ", infatti, " l'assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all'accoglimento di quello principale " (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
13.- La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
i) respinge il ricorso principale;
ii ) assorbe l'esame del ricorso incidentale;
iii ) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 novembre 2025 e 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RI | NA RI |
IL SEGRETARIO