Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2025, proposto da IM RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
avverso e per l’accertamento con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino sulla richiesta di parere paesaggistico relativo ad una domanda di condono edilizio ex L. 47/85 presentata dal ricorrente al Comune di Castellabate in data 20.03.1986, prot. n. 532 (pratica edilizia);
- dell’obbligo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino di provvedere sulla medesima richiesta mediante l’adozione del parere di competenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AF TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 18 settembre 2025, la ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, ai fini della espressione del parere della competente Soprintendenza sull’istanza di condono presentata il 20 marzo 1986;
- con nota del 24 gennaio 2025, l’Amministrazione comunale ha trasmesso alla citata Soprintendenza la documentazione relativa alla predetta istanza;
- la ricorrente ha sollecitato l’Amministrazione statale a provvedere con nota dell’8 agosto 2025;
Considerato che:
- l’art. 32, comma 1, della citata legge n. 47 del 1985 dispone che “Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”;
- alla luce della chiara previsione normativa, il predetto termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere e il suo decorso legittima la proposizione dell’azione ex art. 31 e 117 c.p.a. (cfr. TAR Puglia – Lecce, 13 febbraio 2023, n. 221);
- dalla data in cui l’Amministrazione statale ha ricevuto dall’Amministrazione comunale la documentazione relativa all’affare risulta ampiamente decorso il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 ai fini dell’espressione del parere, con conseguente inadempimento dell’obbligo della medesima Amministrazione statale di adottare il parere richiesto;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso è fondato e va accolto;
- deve essere di conseguenza dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino sull’istanza presentata dalla ricorrente;
- deve essere pertanto ordinato alla medesima Soprintendenza di rendere il prescritto parere nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza;
- in caso di ulteriore inadempimento, deve essere nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno (con facoltà di delega a personale dell’Ufficio munito di adeguata competenza) e che il Commissario così nominato dovrà provvedere, entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla presentazione di specifica istanza da parte dell’interessata, all’adozione del prescritto parere, previa verifica del persistere dell’inadempimento;
- appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla intimata Soprintendenza di adottare un parere espresso e motivato entro novanta giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
Nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno (con facoltà di delega), il quale dovrà provvedere entro i novanta giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte e previa verifica del persistere dell’inadempimento.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato il cui importo dovrà essere rimborsato dall’Amministrazione statale alla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AF TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF TO | TO EZ |
IL SEGRETARIO