TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 17
TAR
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 45 commi 3 e 6 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.

    Il Collegio ha ritenuto che il precedente nulla osta fosse scaduto, configurando la richiesta come ex novo e applicando la normativa vigente.

  • Rigettato
    Contraddizione tra provvedimento finale e atti prodromici

    Il motivo è infondato poiché entrambi i provvedimenti si basano sulla violazione della distanza minima prevista dall'art. 45 cit.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione sulla pericolosità dell'accesso

    La verificazione disposta dal Tribunale ha confermato l'esattezza della distanza rilevata dall'amministrazione, e la contestazione è stata sollevata solo oralmente in udienza.

  • Rigettato
    Affidamento legittimo e consolidato

    Il Collegio ribadisce che si tratta di una nuova richiesta di autorizzazione e che la trasformazione dei luoghi può incidere sulla valutazione di pericolosità.

  • Rigettato
    Risultanze di perizia tecnica

    La perizia è stata ritenuta una raccolta di documenti inidonea a smentire le valutazioni dell'amministrazione e l'applicazione della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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