Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02592/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2024, proposto da
Autotrasporti Li. Fra. di CE RA & C. Snc, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Lucca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Paola Cannata, Elena Cardamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da AN s.p.a. registro U.0631844 del 18.07.2024, e U.0438981 del 23.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza n. 709357 del 13.9.23 l’odierna ricorrente chiedeva ad AN la regolarizzazione di un accesso ad uso commerciale lungo la S.S. 494 “Vigevanese” dal km 43+711 al km 43+795 nel comune di Mortara (PV), rigettata con il provvedimento impugnato.
AN si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 2008/25 il Tribunale ha disposto una verificazione a carico del Prefetto di Pavia, che ha delegato il Viceprefetto Vicario, nella persona del Dott. ST Simeone, che ha provveduto al suo deposito in giudizio in data 8.7.25.
All’udienza pubblica del 19.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto dell’inammissibilità della memoria depositata dalla ricorrente il giorno precedente l’udienza, in violazione dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a., che non può pertanto essere acquisita agli atti del giudizio, come da richiesta della difesa erariale.
Ancora in via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato ritiene che l’accesso della ricorrente, in quanto posto a soli 36 metri di distanza da un’intersezione a raso, violi il disposto di cui all’art. 45 commi 3 e 6 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S., secondo cui, nelle strade extraurbane secondarie, sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 45 comma 3 e 6 cit., che avrebbe ad oggetto i nuovi accessi o la trasformazione di quelli esistenti, laddove quello in uso alla stessa sarebbe invece già esistente e precedentemente autorizzato, esulando pertanto dalla portata di tale norma.
Osserva il Collegio che, come dato atto nelle Relazione Tecnica depositata in giudizio dalla ricorrente, il precedente nulla osta a cui la stessa fa riferimento, era in realtà scaduto in data 18 novembre 2022, e pertanto, prima dalla presentazione della sua istanza, che si configura pertanto quale richiesta ex novo dell’autorizzazione, su cui AN non poteva che pronunciarsi applicando la normativa vigente rationae temporis, e pertanto, l’art. 45 cit., che non è stato pertanto violato. Il fatto che il precedente proprietario fosse stato in passato autorizzato ad aprire un accesso nella stessa posizione non può incidere sulla legittimità del provvedimento in questa sede impugnato, che a fronte di una nuova domanda, si è pronunciato sulla stessa alla luce di quanto disposto nell’art. 45 cit.
Con il secondo motivo, l’istante deduce la contraddizione tra il contenuto del provvedimento finale e degli atti prodromici, e segnatamente, del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90.
Il motivo è infondato essendo entrambi i provvedimenti incentrati su quanto disposto dall’art. 45 cit., e pertanto, sulla violazione della distanza minima indicata in tale norma.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato la possibile pericolosità dell’accesso oggetto di autorizzazione per il traffico veicolare, sostenendo che “con un sopraluogo, si potrebbe vedere che, lato Milano l’unica apertura a ridosso della rotatoria è quella di accesso al terreno di Autotrasporti Li. Fra. S.n.c. e la successiva è a ben 136 metri circa”.
Nella verificazione disposta con l’ordinanza n. 2008/25 cit., il Tribunale ha chiesto di accertare se la distanza rilevata nel provvedimento impugnato fosse o meno corretta, ed a tal fine, il verificatore ha ritenuto che la distanza rilevata da AN di 36 metri tra l'accesso privato e l'intersezione stradale (quale accesso consecutivo ex art. 45 Reg.Esec. C.d.S) nel provvedimento impugnato fosse esatta. Nel corso della verificazione, in sede di audizione delle parti in data 4 e 7 luglio, né il consulente né il legale della ricorrente hanno sollevato rilievi, che solo nel corso della discussione orale in udienza pubblica è stata contestata, con argomenti del tutto generici, dovendo pertanto essere confermata dal Collegio, e respinto il motivo di ricorso.
Con il quarto, l’istante ribadisce che la Provincia aveva autorizzato il precedente proprietario, imponendo precise prescrizioni di sicurezza, che ha utilizzato l’accesso per 21 anni, generando un affidamento legittimo e consolidato, cosicché il tardivo ripensamento oggetto del provvedimento impugnato avrebbe dovrebbe essere motivato in modo chiaro, oggettivo e documentato, come statuito in una fattispecie analoga a quella per cui è causa da T.A.R. Veneto 16.9.2014 n 1215.
In primo luogo, il Collegio ribadisce che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un diniego di proroga di una precedente autorizzazione, quanto invece, ad un provvedimento che si pronunciato sul suo rilascio ex novo, considerato che, come già detto, la precedente aveva esaurito i suoi effetti da oltre un anno. Inoltre, il decorso del tempo e la trasformazione dei luoghi, può in astratto incidere sulla valutazione della pericolosità di un accesso, come ha avuto luogo nel caso di specie, in cui l’Amministrazione, nel corso del procedimento e nel presente giudizio, ha evidenziato i possibili pregiudizi dell’accesso sulla sicurezza della circolazione stradale, allegando ad esempio materiale fotografico che ne comprova l’utilizzo da parte di mezzi di grosse dimensioni.
Con il quinto motivo, la ricorrente invoca le risultanze di una perizia depositata in atti, da cui sarebbe possibile desumere la mancanza di pericolosità dell’accesso oggetto del provvedimento impugnato.
Il motivo va respinto atteso che, la “perizia” richiamata, redatta dal Geom. RO Mattiolo, non contiene in realtà valutazioni tecniche specifiche, essendo in sostanza una raccolta di documenti relativi all’area di che trattasi, inidonei a smentire le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, e soprattutto, l’applicazione della norma posta a fondamento dello stesso.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Le spese della verificazione, liquidate in Euro 1.500,00, sono poste a carico della ricorrente, che provvederà alla loro liquidazione in favore del Dott. ST Simeone.
Quanto alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in Euro 1.500,00, in favore del Dott. ST Simeone, e alle spese del giudizio, equitativamente liquidate in Euro 1.500,00, in favore di AN, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | CH SO |
IL SEGRETARIO